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– paragrafo 2 – parte introduttiva

Nel documento ***I PROGETTO DI RELAZIONE (pagine 40-45)

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora la nave presenti un disavanzo di conformità per il periodo di riferimento, la società può prendere in prestito dal periodo di riferimento successivo un anticipo dell'eccedenza di conformità della quantità corrispondente.

L'anticipo dell'eccedenza di conformità è aggiunto al bilancio della nave nel periodo di riferimento e sottratto dal saldo della stessa nave nel periodo di riferimento successivo. La quantità da sottrarre nel periodo di riferimento successivo è pari all'anticipo dell'eccedenza di conformità moltiplicato per 1,1. L'anticipo

dell'eccedenza di conformità non può essere preso in prestito:

2. Qualora la nave presenti un disavanzo di conformità per il periodo di riferimento, la società può prendere in prestito dal periodo di riferimento successivo un anticipo dell'eccedenza di conformità della quantità corrispondente.

L'anticipo dell'eccedenza di conformità è aggiunto al bilancio della nave nel periodo di riferimento e sottratto dal saldo della stessa nave nel periodo di riferimento successivo. La quantità da sottrarre nel periodo di riferimento successivo è pari all'anticipo dell'eccedenza di conformità.

L'anticipo dell'eccedenza di conformità non può essere preso in prestito:

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IT

Or. en

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se al 1º maggio dell'anno

successivo al periodo di riferimento la nave presenta un disavanzo di conformità, la società paga una sanzione. Il verificatore calcola l'importo della sanzione sulla base della formula specificata nell'allegato V.

1. Se al 1º maggio dell'anno

successivo al periodo di riferimento la nave presenta un disavanzo di conformità, la società paga una sanzione. L'autorità competente dello Stato membro, sulla base delle informazioni fornite dal verificatore, calcola l'importo della sanzione sulla base della formula specificata nell'allegato V.

Or. en

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La società paga una sanzione per ogni scalo in porto non conforme. Il verificatore calcola l'importo della sanzione moltiplicando l'importo di 250 EUR per i megawatt di potenza installata a bordo e per il numero di ore complete trascorse all'ormeggio.

2. La società paga una sanzione per ogni scalo in porto non conforme.

L'autorità competente dello Stato membro, sulla base delle informazioni fornite dal verificatore, calcola l'importo della sanzione moltiplicando l'importo di 250 EUR, a prezzi del 2022, per i

megawatt di potenza installata a bordo e per il numero di ore complete trascorse all'ormeggio. Ai fini di tale calcolo, il tempo necessario per collegarsi all'OPS è considerato pari a due ore e tale intervallo di tempo è sottratto automaticamente dalle ore trascorse all'ormeggio, in modo da tenere conto del tempo necessario per collegarsi all'OPS.

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IT

Or. en

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati

conformemente all'articolo 26, al fine di modificare l'allegato V per adeguare la formula di cui al paragrafo 1 del presente articolo e per modificare l'importo fisso della sanzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, tenendo conto

dell'evoluzione del costo dell'energia.

soppresso

Or. en

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le entrate generate dalle sanzioni di cui al paragrafo 1 sono assegnate al fondo per l'innovazione di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE.

Tali entrate costituiscono entrate con destinazione specifica esterna in

conformità all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario e sono attuate in conformità delle norme applicabili al fondo per l'innovazione.

2. Le entrate generate dalle sanzioni di cui al paragrafo 1 sono assegnate al fondo per l'innovazione di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE per promuovere la distribuzione e l'utilizzo di combustibili e tecnologie di propulsione rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel settore marittimo. Tali entrate costituiscono entrate con destinazione specifica esterna in

conformità all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario e sono attuate in conformità delle norme applicabili al fondo per l'innovazione.

Or. en

PR\1253534IT.docx 43/60 PE729.908v02-00

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Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le società hanno il diritto di chiedere un riesame dei calcoli effettuati dal verificatore e delle misure che

quest'ultimo ha adottato nei loro confronti a norma del presente regolamento,

compreso il rifiuto di rilasciare un

certificato di conformità FuelEU a norma dell'articolo 19, paragrafo 1.

1. Le società hanno il diritto di chiedere un riesame dei calcoli effettuati dall'autorità competente dello Stato membro o dal verificatore e delle misure che l'una o l'altro hanno adottato nei loro confronti a norma del presente

regolamento, compreso il rifiuto di rilasciare un certificato di conformità FuelEU a norma dell'articolo 19, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 6,

all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 4, e

all'articolo 21, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento].

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 9, paragrafo 3,

all'articolo 9 bis, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 3, e

all'articolo 21, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 3

PE729.908v02-00 44/60 PR\1253534IT.docx

IT

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui

all'articolo 4, paragrafo 7, all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 4, e all'articolo 21, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3. La delega di potere di cui

all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 9 bis, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Or. en

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7,

dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'articolo 9, paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'articolo 20, paragrafo 4, e

dell'articolo 21, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3,

dell'articolo 9 bis, paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafo 3, e

dell'articolo 21, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

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Emendamento 69

Proposta di regolamento

Nel documento ***I PROGETTO DI RELAZIONE (pagine 40-45)

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