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PARTE QUARTA: VIGILANZA E CONTROLLO

Nel documento COMUNE DI LACCHIARELLA (pagine 22-26)

ART. 17. CONTROLLO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L’Amministrazione Comunale provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi attraverso gli Uffici competenti.

La Ditta Appaltatrice sarà tenuta all’osservanza di tutte le disposizioni che l’Amministrazione Comunale potrà emanare nei riguardi dei servizi oggetto dell’appalto.

In caso d’urgenza, gli incaricati dell’Ufficio Comunale competente potranno dare disposizioni verbali o via e-mail al Responsabile del Servizio individuato e segnalato dalla Ditta Appaltatrice.

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In caso di precipitazioni consistenti, che comportino la sospensione dei servizi di pulizia delle strade, la sospensione dovrà essere tempestivamente comunicata via email all’ufficio Comunale.

Il personale addetto alla pulizia collaborerà allo sgombero della neve secondo un piano di intervento concordato con gli appositi uffici del comune.

L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di effettuare e/o disporre in qualsiasi momento opportune verifiche volte ad accertare l’osservanza delle condizioni contrattuali da parte della Ditta Appaltatrice, sia mediante controlli in loco, sia attraverso controlli sulla documentazione presente negli uffici della Ditta Appaltatrice.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre, anche senza preavviso, pesate campione degli automezzi utilizzati per i servizi, all’inizio e alla fine del giro di raccolta; i relativi oneri saranno a carico della Ditta Appaltatrice.

ART. 18. PENALITÀ

In caso di inadempienza o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti con il presente appalto, l’aggiudicataria, oltre all’obbligo di ovviare all’infrazione contestata non oltre il giorno successivo a quello della contestazione e fatto salvo l’obbligo di risarcire il danno cagionato all’Amministrazione Comunale, sarà passibile di penalità pecuniaria secondo quanto di seguito esposto.

In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.

L’applicazione della penalità sarà preceduta da formale contestazione dell’inadempienza, contro la quale la ditta appaltatrice avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della stessa.

Le eventuali motivazioni addotte verranno sottoposte alla valutazione dell’Ufficio Ambiente del Comune.

Decorso il suddetto termine o nel caso in cui le controdeduzioni presentate non dovessero risultare soddisfacenti, si procederà alla determinazione all’applicazione della penalità dandone comunicazione alla ditta.

L’ammontare determinato sarà incamerato dal Comune per mezzo di trattenuta sulla prima rata utile del canone o tramite escussione della garanzia definitiva, unitamente all’importo relativo all’eventuale mancato svolgimento del servizio contestato e fatta salva comunque l’azione di risarcimento del danno.

Si applicheranno le seguenti penalità per le relative inadempienze:

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1. € 20,00 (euro venti/00):

 per personale in servizio privo di divisa regolamentare e dispositivi di protezione individuale – per addetto e per giornata;

 per mancata pulizia di bocche lupaie e/o caditoie stradali – per manufatto e per giorno;

 per mancato svuotamento dei cestini portarifiuti – per contenitore e per giornata;

2. € 100,00 (euro cento/00):

 per mancata reperibilità del referente tecnico/capo centro – per giornata;

 per mancata fornitura e consegna di sacchi, secchielli o contenitori – per utenza;

3. € 150,00 (euro centocinquanta/00):

 per mancata pulizia del suolo da rifiuti fuoriusciti o dispersi dai contenitori o sacchi conferiti dagli utenti durante la raccolta domiciliare;

 in caso di utilizzo di mezzi sostitutivi non segnalati preventivamente ai competenti Uffici comunali o di mezzi non rispondenti ai requisiti richiesti nel presente Capitolato – per giornata;

 per travaso di rifiuti da mezzi satelliti ad autocompattatore in luoghi non autorizzati – per mezzo e per giornata;

 per mancata o non corretta compilazione dei registri di carico e scarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

4. € 200,00 (euro duecento/00):

 per mancata o intempestiva collaborazione con i competenti Uffici comunali;

 per comportamento scorretto del personale addetto ai servizi nei riguardi degli utenti o del personale comunale addetto al controllo;

 per mancata rimozione di rifiuti abbandonati oltre il termine di 48 ore dall’avvenuta richiesta formale da parte del Comune, nel limite di quanto previsto dal relativo articolo del presente capitolato – per giornata;

5. € 250,00 (euro duecentocinquanta/00):

 in caso di utilizzo di mezzi sostitutivi non adeguati – per giornata;

 per mancato invio delle comunicazioni periodiche previste nel presente capitolato – per ciascuna comunicazione;

 per mancata pulizia manuale o meccanizzata di una singola via, marciapiede, piazza, parcheggio, pista ciclopedonale, parco o giardino e simili – per giornata;

6. € 500,00 (euro cinquecento/00):

 per ogni mezzo mancante del servizio – per giornata;

 per ogni operatore mancante o non adeguatamente sostituito – per giornata;

 per la mancata o irregolare effettuazione di servizio di raccolta rifiuti a cadenza mensile - per utenza;

7. € 1.000,00 (euro mille/00):

 per il mancato o irregolare avvio a recupero e/o riciclo dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata;

8. € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00):

 per la mancata o irregolare effettuazione di servizio di raccolta rifiuti a cadenza bisettimanale per via o parte di essa;

9. € 3.000,00 (euro tremila/00):

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 per la mancata o irregolare effettuazione di servizio di raccolta rifiuti a cadenza settimanale per via o parte di essa;

10. € 10.000,00 (euro diecimila/00):

 per miscelazione di rifiuti già conferiti in forma differenziata;

 per appropriazione di rifiuti recuperabili il cui compenso è incassato dal Comune.

Per eventuali altre inadempienze, non specificatamente comprese nella casistica sopra riportata, sarà comunque facoltà dell’Amministrazione Comunale stabilire l’importo della corrispondente penalità pecuniaria sulla base della gravità e delle responsabilità accertate entro comunque l’importo massimo di Euro 10.000.

Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio.

ART. 19. ESECUZIONE D’UFFICIO

Verificandosi gravi deficienze, abusi e carenze nell’adempimento degli obblighi contrattuali ed ogni altro caso in cui l’aggiudicatrice disattenda la specifica richiesta formulata dalla Amministrazione Comunale, questa potrà ordinare e far eseguire a proprie strutture o a terzi, i lavori necessari per ripristinare il regolare svolgimento del servizio, addebitando, oltre le sanzioni di cui al precedente ART. 18, gli oneri effettivi e gli eventuali danni sostenuti.

Tale addebito, oltre a quanto previsto specificatamente dall’ART. 18, potrà essere riscosso direttamente dall’Amministrazione Comunale mediante l’escussione della garanzia definitiva.

ART. 20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nei seguenti casi:

a. per l’accertato mancato possesso o perdita dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n.

50/2016, fatte salve le previsioni dell’art. 48, commi 17, 18, 19 e 19-bis del D. Lgs. n.

50/2016;

b. per l’accertato mancato possesso o perdita dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica previsti dal disciplinare di gara per la partecipazione e la successiva esecuzione del contratto;

c. per mancanza, anche parziale, dei altri requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l’esercizio delle attività oggetto dell’appalto;

d. per sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore o disciplinate dall’ART. 18;

e. qualora il valore complessivo delle penalità pecuniarie di cui al precedente art. 18 superi il 10% dell'importo del contratto;

f. per subappalto non autorizzato o autorizzabile e/o per cessione anche parziale del contratto fuori dai casi previsti dall’art. 106, comma 1, lett. d), n. 2, del D. Lgs. n. 50/2016;

g. inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

h. mancato rispetto degli obblighi imposti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

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Per ogni altra grave inadempienza riscontrata o grave ritardo, trova applicazione l’art. 108 del D.

Lgs. n. 50/2016.

In ogni caso di risoluzione del contratto, il Comune:

a) si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e conseguenti e di esigere dall’Appaltatore il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa della risoluzione stessa;

b) incamera la garanzia definitiva, senza pregiudizio dell’azione per il risarcimento dei maggiori danni e per il rimborso delle maggiori spese;

c) può avvalersi dell’organizzazione dell’Appaltatore per la continuazione delle prestazioni, mediante amministrazione diretta o attraverso altro assuntore e ciò fintantoché non sia possibile provvedere in altro modo.

Eventuali mancate contestazioni o atti di tolleranza di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore non possono essere intesi come rinuncia del Comune a avvalersi della clausola risolutiva di cui al presente articolo o di esigere le penali dell’ART. 18.

ART. 21. RECESSO

1. Il Comune si riserva la facoltà di recesso unilaterale dal contratto, ai sensi dell’art. 109 del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i.

2. Qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell’Ente di governo (art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 come convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148 e s. m. e i.) o di altro soggetto competente per Legge, il Comune può recedere unilateralmente dal contratto con preavviso scritto. Il preavviso, ove possibile, è di almeno sei mesi. Il recesso con le medesime modalità può trovare applicazione anche nel caso di esercizio dei poteri sostitutivi previsto dall’art. 204, comma 3, del D.lgs. 152/2006.

3. Nel caso di recesso unilaterale del Comune trova applicazione l’art. 109 del D.lgs. 50/2016 e s. m e i.

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Nel documento COMUNE DI LACCHIARELLA (pagine 22-26)

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