NATURA, SCOPI E DESTINATARI DELL’OPERA
2.4 Pauli Sententiae e insegnamento del diritto
Probabilmente l’esigenza di recitare in giudizio il ius contenuto negli scritti dei giuristi e le costituzioni imperiali incise anche sull’organizzazione delle scuole in età postseveriana, e dunque sulla formazione dei futuri operatori giuridici. La conoscenza del diritto in età tardoantica, intesa come mezzo per accedere alle professioni più qualificate, quali l’avvocatura o le carriere pubbliche, consentì il fiorire di centri d’insegnamento organizzati, fra i quali spiccò quello di Berito136.
135 Gai. 1.7 (Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones eorum, quibus permissum est iura
condere. Quorum omnium si in unum sententiae concurrunt, id quod ita sentiunt, legis vicem optinet; si vero dissentiunt, iudici licet quam velit sententiam sequi; idque rescripto divi Hadriani significatur) sulla cui interpretazione cfr. R. LAMBERTINI,Introduzione, cit., p. 46; E. STOLFI,
Per uno studio, cit., pp. 384 ss.; Studi, I, cit., pp. 263 ss. e nt. 4, ove una compiuta rassegna
della sterminata bibliografia a riguardo; D. MANTOVANI, I giuristi, cit., pp. 323 ss. e V. MAROTTA,La recitatio, cit., p. 1666 s. e nt.96;Eclissi, cit., p. 962 e nt. 138.
136 Sull’argomento si vedano F. PRINGSHEIM,Beryt, cit., pp. 203 ss. e P. COLLINET,Beyrouth,
centre d’affichage et de dépôt des constitutions impériales, in Syria, 5, 1924, pp. 359 ss. Cfr.
anche V. ARANGIO-RUIZ,Storia, cit., pp. 360 s e nt. 1; F. DE MARINI AVONZO, Lezioni, cit., p. 277 (ove una descrizione realistica del centro, tratta dall’Expositio totius mundi et gentium, 25: “… Berito, città molto graziosa che possiede scuole di diritto, tali da garantire l’esistenza di tutti quanti i tribunali romani. Infatti da lì provengono uomini dotti che in tutto il mondo assistono i governatori e conoscendo le leggi sorvegliano le province; e ad essi sono spediti i testi delle leggi”); D. MANTOVANI, Il diritto, cit., pp. 526 ss. e V. MAROTTA, Eclissi cit., pp. 940 s. e nt. 54, in cui, con esempi paradigmatici, si è confermato
Spettava infatti a tali scuole il compito di fornire agli studenti strumenti e metodi atti a dominare il vasto materiale addensatosi per secoli nelle opere dei giuristi. Un avvocato o un burocrate, alle prese con un caso concreto, doveva quanto meno far ricorso, per argomentare in diritto la propria tesi, a una trama coerente di citazioni; ma la selva di fonti a sua disposizione lo poneva davanti a un grave inconveniente: come armonizzare, nelle frequenti ipotesi di conflitto, antiche opinioni giurisprudenziali e rescritti imperiali? Le prime risultavano ormai disperse in migliaia di libri, sepolti nelle grandi biblioteche e i secondi risentivano inevitabilmente delle difficoltà inerenti all’assenza di un efficiente sistema di diffusione dei loro contenuti nei vasti territori delle province137. In altre parole, il peso ormai insostenibile delle opinioni in conflitto pose – prima nella scuola, poi nella
il forte richiamo esercitato dal diritto romano sulle aristocrazie locali dell’impero, segno della sua straordinaria espansione e influenza culturale. Fra le altre cause, R. LANE FOX,
Pagani e cristiani, trad. it, Roma-Bari, 2006 pp. 561 ss., ha collegato tale stato di cose alla constitutio Antoniniana del 212 d.C. Su questi temi e sul filo di continuità fra la
giurisprudenza severiana e dioclezianea, si vedano F. SCHULZ, Storia, cit., pp. 490 ss.; H.I. MARROU,Storia, cit., pp. 381 ss., 407 ss.; A.H.M. JONES,Il tardo impero romano. 284 – 602 d.C., III, trad. it., Milano, 1981, pp. 1455 ss., da confrontare con F. DE MARINI AVONZO,
Critica, cit., pp. 44 ss. (in relazione all’insegnamento nei primi due secoli dell’impero), 69
ss.; Pagani, cit., p. 6; L. CANFORA,L’educazione,cit., pp. 763 ss.; R.A. KASTER,La funzione del “grammaticus”, in A. SCHIAVONE (a cura di), Storia di Roma, III.2, cit., pp. 835 ss.
137 Cfr. T. SPAGNUOLO VIGORITA – V. MAROTTA,La legislazione, cit., pp. 112 ss., 129 ss., part.
144 ss. e F. DE MARINI, Critica, cit., pp. 42 ss., 62 ss. Riguardo ai primi due secoli dell’impero, la studiosa ha ricondotto la mancanza di garanzie attorno all’autenticità dei testi alla preminenza che i giuristi si davano nella gerarchia delle fonti, considerando probabilmente la propria interpretatio sostitutiva del testo commentato. V. MAROTTA,
Multa de iure sanxit. Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio, Milano, 1988, p. 105; La legislazione, cit., pp. 151 ss.; La “legislazione”, cit., p. 512; Eclissi, cit., p. 959 nt. 128, ha
sottolineato il contributo dei giuristi provinciali alla ricostruzione del contenuto normativo dei rescritti. Queste costituzioni, infatti, conservate e utilizzate per molti anni dopo la loro emissione dai pratici locali del diritto, potevano – grazie ai libelli di supplica dei privati – diventare il motivo ispiratore di nuove decisioni del principe e porre così rimedio alla deficienza strutturale dell’amministrazione burocratica, relativa non tanto all’incapacità di conservazione negli archivi, quanto piuttosto a quella di diffondere i contenuti della legislazione imperiale. Se i rescritti ne costituivano uno strumento, erano pur sempre i giuristi a determinare quali contenuti normativi trasmettere e quali, invece, accantonare, in un contesto pertanto diverso dal contenzioso giudiziario. Cfr. anche V. ARANGIO-RUIZ,Storia, cit., pp. 355 ss.
prassi – complessi problemi di coordinamento di queste fonti in un quadro coerente.
Probabilmente le Pauli Sententiae, al pari di altre analoghe opere138, rappresentarono uno strumento per porre rimedio a un tale stato di cose, offrendo una sintesi decisiva di dottrine giurisprudenziali e costituzioni imperiali, assieme coincidenti, soprattutto a partire dall’età severiana, con l’ordine giuridico romano considerato nel suo complesso. L’unicità del termine nomoi per tradurre, in lingua greca, decisioni imperiali e opinioni giurisprudenziali si riscontra nell’Encomio di Origene, attribuito a Gregorio il Taumaturgo, al più tardi attorno al 245 d.C.139: nel termine
nomoi sygkeimenoi può cogliersi un prezioso riferimento alle dissensiones prudentium e al ius controversum, che suggerisce, in caso di conflitto, il
coordinamento reciproco di opinioni giurisprudenziali e costituzioni imperiali140. La particolare struttura dei libri excusationum di Modestino – in cui si richiamano opere di Ulpiano, Paolo e Scevola assieme alle disposizioni degli imperatori – conferma ulteriormente l’unità del sistema141.
Ma torniamo alla nostra opera. Attraverso la sola citazione delle
Sententiae, specchio fedele di dottrine receptae, le parti di un processo –
soprattutto in ambienti periferici, culturalmente poveri e lontani dalle grandi biblioteche o dagli archivi delle autorità giurisdizionali più
138 Quali – lo abbiamo già ricordato – le Epitomi di Ermogeniano e i libri opinionum di
Ulpiano.
139 In Originem 1.7.
140 Così, almeno secondo l’interpretazione di V. MAROTTA,La recitatio, cit., pp. 1652 ss.;
Eclissi, cit., pp. 940 ss., 944 nt. 63.
141 V. MAROTTA,Eclissi, cit., p. 34 ss. Si è già osservatala fondamentale complementarietà
che, in linea di principio, caratterizza i rapporti fra opinioni dei giuristi e costituzioni imperiali nel diritto tardoantico. Sul tema si veda G.G. ARCHI,Il problema, cit.,pp. 41, 73. Cfr. anche infra, nt. 150.
importanti – evitavano l’onere d’individuare, nei farraginosi scritti dei giuristi, le dottrine da tutti condivise142.
Quest’opera, inoltre, per il suo impianto e le sue modalità espositive, poteva svolgere un’importante funzione anche in un contesto diverso, in quanto guida alla lettura e allo studio degli scritti problematici più importanti d’età antonina o severiana, facilitandone, senza dubbio, il confronto reciproco attraverso l’individuazione di punti di comune convergenza. Secondo un’ipotesi del Collinet143, infatti, in seguito alla pubblicazione delle opere della giurisprudenza severiana, i programmi delle scuole di Roma e Berito144 avrebbero subito un mutamento radicale: dalla fine del III secolo d.C. in poi, la formazione del giurista, che nel periodo precedente si svolgeva attraverso l’instituere e l’audire, si sarebbe completata con la lettura e l’interpretazione delle grandi sintesi di Ulpiano, Paolo e Papiniano145. Valerio Marotta, coerentemente alla ricostruzione proposta per le vicende relative alla recitatio, ha suggerito di anticipare la trasformazione ipotizzata dal Collinet al periodo immediatamente successivo alla scomparsa della generazione dei giuristi severiani146. In tal modo, uniformati i curricula, gli studenti sarebbero stati in grado di orientarsi nella selva della tradizione giuridica precedente.
Il legame tra le Pauli Sententiae, che devono quindi alla scuola gran parte del successo conquistato nella prassi, e la recitatio processuale
142 Dobbiamo presumere che i pratici, nel ricercare il reciproco coordinamento fra scritti
dei giuristi e costituzioni imperiali, ricorressero probabilmente ad alcuni criteri, quali, ad esempio, quello gerarchico, sistematico, cronologico. Sul punto V. MAROTTA, Eclissi, cit., p. 943 nt. 59.
143 P. COLLINET, Histoire de l’École de droit de Beyrouth, Paris, 1925, pp. 220 ss.
144 Su cui, per tutti, F. SCHULZ, Storia, cit., pp. 494 ss.; H.I. MARROU,Storia, cit., pp. 381 ss. e
A.H.M. JONES,Il tardo impero, III, cit., pp. 1461 ss.
145 Sul punto si veda anche G. Z
ANON, Indicazioni di metodo, cit., pp. 87 s. e nt. 69, ove
bibliografia.
chiarisce davvero il senso della costituzione di Costantino, riferita in CTh. 1.4.2147: l’imperatore non intese sciogliere eventuali dubbi sulla paternità delle Sententiae, ma ribadire che esse, nei loro contenuti, costituivano oggetto di ius receptum e, in quanto tali, si prestavano validamente a sostituire, nella lectio giudiziale, le opere di più vasto impianto, in una logica di economia processuale.
Riformulazione dei metodi di trasmissione del diritto nelle scuole e ‘Rezitationspraxis’ conferirono dunque al diritto giurisprudenziale, assieme alla letteratura che lo trasmise, una nuova funzione processuale e, di conseguenza, un nuovo prestigio fondato sul valore della parola scritta148. Nel nuovo quadro della monarchia imperiale tardoantica, la riflessione dei giuristi, cristallizzata nelle opere redatte tra I e III secolo d.C., non solo non fu sommersa, attraverso l’inserimento di glosse e aggiornamenti, dal cosiddetto diritto volgare149, ma continuò a svolgere un ruolo fondamentale: l’impianto del diritto giurisprudenziale rappresentava ancora l’unico, vero collante dell’ordine giuridico romano150.
147 Su cui si veda supra, Cap. I, § 1.1.2.
148 Sulla fisionomia caratteristica assunta dall’educazione in età tardoantica, orientata
verso una “cultura di scribi”, si veda H.I. MARROU,Storia, cit., p. 410.
149 In tal senso E. VOLTERRA, Sull’uso, cit., p. 38.
150 Si è detto come all’incontestabile declino della vocazione scientifica della
giurisprudenza romana si sia comunque contrapposta, anche per effetto della constitutio
Antoniniana, una grande espansione del diritto romano e della sua influenza culturale.
Pur se il principe riassunse ormai in sé l’intero ordinamento, proprio il particolarismo delle costituzioni imperiali svelava l’esistenza di un ordinamento generale, formato dal
ius elaborato dai giuristi, in cui queste ultime dovevano iscriversi. Sul diritto
giurisprudenziale come indispensabile tessuto connettivo dell’ordine giuridico romano si veda, per tutti, L. RAGGI,Il metodo della giurisprudenza romana, in Scritti, cit., p. 227; D.
MANTOVANI, Il diritto, cit., p. 508; V. MAROTTA, La “legislazione”, cit., p. 512; Eclissi, cit., p. 958 e nt. 122.
CAPITOLO III