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4.3 Adeguamento del canone

6.1.3 Penali

Nell’ambito dell’Esercizio dell’Impianto di illuminazione pubblica, ai sensi dell’art. 3.2, lett. a, b e c (Esercizio e conduzione degli impianti;

accensione e spegnimento degli impianti; manutenzione ordinaria e straordinaria), sono previste le seguenti penali, se le relative circostanze sono imputabili al Concessionario:

a. in caso di inadempimento o tardivo adempimento degli obblighi contrattuali del Concessionario nei confronti del fornitore di energia elettrica, che determinino la riduzione o interruzione del servizio di Illuminazione, si applica una penale di 25,00 (venticinque/00) € per ogni ora di interruzione del servizio;

Tale indicatore esprime sinteticamente l’effettiva e costante collaborazione tra l’Amministrazione concedente e il Concessionario, indispensabile per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, e, pertanto, l’accumulo di penali per un importo superiore a 2.000,00 (duemila/00) € nel corso di un anno determina una grave inadempienza ed è motivo di revoca della Concessione;

b. in caso di ritardi nella riparazione dei guasti tali da determinare che uno o più punti luce rimangano spenti per un periodo superiore alle 72 (settantadue) ore solari, qualsiasi sia la causa che ne ha determinato il guasto, si applica una penale per ogni punto luce spento, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella riparazione del guasto. In particolare, è sottratto dal corrispettivo un importo di Euro 1,00 (uno/00) € per ciascuna ora/punto luce non funzionante oltre le 72 (settantadue) ore massime previste per ripristinare la funzionalità dell’Impianto.

Tale indicatore esprime sinteticamente l’effettivo e costante adeguamento degli Impianti e la loro conduzione a regola d’arte e, pertanto, la consuntivazione di penali superiori a 1.000,00 (mille/00)) € per un anno determina una grave inadempienza ed è motivo di revoca della Concessione;

c. qualora l’operazione di accensione e spegnimento degli Impianti secondo gli orari stabiliti d'intesa con l'Amministrazione concedente fosse ritardata di oltre dieci minuti rispetto all'orario prestabilito si applica una penale pari a 5,00 (cinque/00) € per ogni punto luce per il quale si è verificata tale inosservanza;

L'applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo avviene mediante detrazione sulle somme dovute dall'Amministrazione concedente per il canone annuo.

Qualora il Concessionario avesse accumulato penali per un importo pari o superiore al 10% (diecipercento) del valore del canone annuo del Contratto, lo stesso sarà automaticamente ritenuto inadempiente e l'Amministrazione concedente potrà pretendere la rescissione del Contratto.

L’applicazione delle penali deve essere preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza alla quale il Concessionario ha la facoltà di presentare le controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa.

L’applicazione delle penalità di cui sopra non pregiudica i diritti dell’Amministrazione Concedente per le eventuali ulteriori violazioni contrattuali verificatesi.

7 NORME FINALI DI SALVAGUARDIA, INADEMPIMENTO E RECESSO DEL CONCESSIONARIO

7.1.1 Tracciabilità dei flussi

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Il Concessionario assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono comunicate dal Concessionario entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto.

7.1.2 Revoca della Concessione

Il Comune si riserva la facoltà di verificare almeno una volta all’anno la gestione e di revocare, previo preavviso di mesi 6 (sei) la presente convenzione qualora lo stesso riscontrasse gravi ed insanabili inefficienze e/o carenze gestionali. In tale ipotesi il Comune dovrà intimare alla parte inadempiente per iscritto, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere entro 30 giorni.

Decorso inutilmente il suddetto termine o in caso di inadempimento parziale il Comune potrà comunicare per iscritto a S.A.Ba.R. Servizi la volontà di revocare la Concessione decorsi i sei mesi di preavviso, che inizieranno a decorrere dal trentesimo giorno previsto nella diffida ad adempiere.

7.1.3 Clausola risolutiva espressa

Le Parti si riservano la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 c.c., al verificarsi di una delle seguenti cause:

- l'accertamento di reati contro la pubblica amministrazione, con sentenza passata in giudicato, nei confronti degli amministratori di S.A.Ba.R. Servizi;

- Il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali a carico di una delle Parti, reiterat almeno 3 (tre) volte nel corso di una annualità.

Qualora una Parte proceda a dare esecuzione alla clausola risolutiva espressa deve darne comunicazione in maniera inequivocabile all’altra parte con lettera raccomandata A.R.

La risoluzione non esime la Parte inadempiente dalle responsabilità civili in cui la stessa può incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Ove sia stato risolto il Contratto da parte del Comune, avvalendosi della presente clausola, al Concessionario saranno liquidate le prestazioni di gestione regolarmente eseguite fino alla data di intervenuta risoluzione.

7.1.4 Ulteriori cause di risoluzione per inadempimento

Costituiscono causa di risoluzione per inadempimento le seguenti fattispecie:

- Violazione dell'articolo 21 sexies della Legge n. 241 del 1990 e s.m.i.;

- Violazione degli obblighi di buona fede, ai sensi art. 1375 c.c.;

- Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 6 novembre 2012, n. 190 in riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2016/2018 – pubblicato sul sito del Comune - art. 8. In particolare :

a) non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio o al fine di distorcere l'espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte dell'Amministrazione;

b) denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;

c) comunicare tempestivamente ogni variazione delle informa-zioni riportate nell’albo delle associazioni concernenti la compagine sociale;

d) indicare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti e amministratori del Comune;

e) durante l’esecuzione del Contratto, non intrattenere rapporti, che non derivino dalla necessità della prestazione, con amministratori e responsabili del Comune e loro familiari stretti; prima di procedere alla chiusura del rapporto contrattuale, attestare l’avvenuto rispetto del divieto ovvero dei contatti avuti e dei motivi che lo hanno permesso.

- Violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. e dall’art. 1, comma 3, del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Boretto”, anch’esso pubblicato sul sito del Comune.

Il Concessionario si impegna a trasferire tali obblighi anche ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e appaltatori di lavori e servizi e forniture.

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- Violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

L'Amministrazione comunale, verificata una delle violazioni sopra indicate, contesta per iscritto a S.A.Ba.R. Servizi il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del Contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. Ove le controdeduzioni fossero incomplete, il Comune può chiedere a S.A.Ba.R. Servizi l’integrazione nel termine ultroneo di 10 giorni.

- Violazione del PROTOCOLLO DI INTESA del 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa limitatamente alle le seguenti clausole:

a) il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del Contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del Contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del Contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.;

b) la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

Nei casi di cui ai precedenti punti a) e b) del precedente comma, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.

In presenza di comportamenti del concessionario che concretino grave inadempimento rispetto alle obbligazioni di Contratto tale da compromettere la buona erogazione e gestione dei servizi, l’Amministrazione concedente per il tramite del responsabile del procedimento, formula la contestazione degli addebiti al concessionario, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, l’Amministrazione comunale e per essa il Responsabile competente, su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del Contratto.

In ogni caso fino all’intervenuta dichiarazione di risoluzione del Contratto il concessionario non potrà sospendere l’erogazione e gestione del servizio oggetto del presente Contratto.

Nel caso di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo l’amministrazione concedente si riserva l’azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Al concessionario saranno liquidate le prestazioni di gestione regolarmente eseguite fino alla data di intervenuta risoluzione.

8 CODICE ETICO - TRASPERENZA (OBBLIGHI IN RELAZIONE AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO) - PRIVACY

Il Comune dichiara di avere visionato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 08/06/2001, n. 231, e ss. ed ii. e il Codice Etico elaborati dal Fornitore e di conoscerne i rispettivi contenuti.

Il Comune dichiara, altresì, che si atterrà, per quanto di sua competenza, al rispetto di quanto prescritto dai suddetti documenti consultabili sul sito www.sabar.it. Detta documentazione potrà essere richiesta a S.A.BA.R. Servizi in ogni momento.

Il Committente dà atto che i dati contenuti nel presente Contratto saranno trattati esclusivamente ai fini e nel rispetto delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/30.6.2003 “Codice Privacy”.

Tutti i documenti prodotti dal concessionario saranno di proprietà dell’Ente.

Il Concessionario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l’oggetto del Contratto, qualsiasi informazione relativa ad elaborati tecnico organizzativi che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dall’Ente o che derivasse dall’esecuzione dei servizi per l’Ente.

Quanto sopra avrà validità fino a quando tali informazioni non siano divenute di dominio pubblico, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell’Ente. Il Concessionario potrà citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per l’Ente, eventualmente illustrando con disegni, purché tale citazione non violi l’obbligo di riservatezza del presente articolo.

Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati, il concessionario, sino a che la documentazione dei lavori non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare dell’Ente sul materiale scritto e grafico inerente ai Servizi resi all’Amministrazione nell’ambito del Contratto, che intendesse esporre o produrre.

9 SPESE E DIRITTI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente Contratto, nessuna esclusa, sono a completo carico del Concessionario.

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Il presente Contratto di concessione è soggetto all’imposta di registro fin dall’origine ed a tassa fissa, concernente operazioni soggette ad IVA, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131 del 1986.

Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattandosi di Contratto elettronico, l’imposta di bollo è fissata in euro 45,00 (euroquarantacinque/00).

Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica, mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod 4. Il Contratto sarà prodotto all’Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

Ai fini dell’applicazione dei diritti di segreteria le parti dichiarano che il presente contratto ha un valore di euro 2.930.469,67 € + IVA

10 RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto nel presente documento si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

11 COMUNICAZIONI

Il concessionario deve indirizzare ogni sua comunicazione al Responsabile del Procedimento esclusivamente per iscritto.

Esso è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati progettuali e/o istruzioni, che siano di competenza dell’Ente, di cui abbia bisogno per l’esecuzione dei servizi.

Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione dei servizi, dovrà essere segnalato all’Ente nel più breve tempo possibile non oltre tre giorni dal suo verificarsi.

Le comunicazioni al concessionario avverranno esclusivamente per iscritto a mezzo PEC.

Per il Concedente:

Comune di Boretto - 3° Settore Uso ed Assetto del Territorio Posta Elettronica Certificata: Boretto@cert.provincia.re.it Per il Concessionario:

S.A.BA.R. Servizi S.r.l. – Ufficio Illuminazione Pubblica Posta Elettronica Certificata : sabarservizisrl@pec.it

12 FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie è prevista la competenza del Foro di Reggio Emilia. Il ricorso all’arbitrato è escluso.

S.A.BA.R. Servizi S.r.l.

Direttore Generale Ing. Marco Boselli

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Comune di Boretto Funzionario Delegato

Geom. Mauro Rossi

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