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CONTRATTO DI CONCESSIONE MISTA DI LAVORI E SERVIZI AFFIDATI IN HOUSE PROVIDING PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

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1 di16 “Allegato A” alla delibera di C.C.n. ____ del __________

CONTRATTO DI CONCESSIONE MISTA DI LAVORI E SERVIZI AFFIDATI “IN HOUSE PROVIDING” PER IL SERVIZIO DI GESTIONE

DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

(Delibera Comunale N° __ del xx/xx/xxxx)

Comune di Boretto (RE)

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Sommario

1 OGGETTO DEL CONTRATTO... 4

1.1 Descrizione ... 4

1.1.1 Generalità e servizio base remunerato dal canone ... 4

1.1.2 Interventi di riqualificazione energetica e di adeguamento normativo (servizio remunerato dal canone – anni dal 1° al 20°) ... 4

1.1.3 Adeguamenti normativi ... 4

1.2 Scopo del servizio ... 4

1.3 Competenze di S.A.Ba.R. Servizi... 4

1.4 Durata del contratto E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI ... 5

1.5 Obblighi del comune ... 5

1.6 Canone annuale per la gestione dell’illuminazione pubblica... 6

1.7 Allegati al contratto ... 6

2 OBIETTIVI E VALORIZZAZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO ... 6

3 MODALITà DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ... 6

3.1 Prescrizioni di carattere generale ... 6

3.2 Descrizione delle prestazioni da fornire nell’ambito del contratto ... 6

3.3 Fornitura di energia elettrica ... 7

3.4 Consegna degli impianti – Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto ... 7

3.5 Utilizzo delle reti e degli impianti ... 7

3.6 Riduzione e sospensione del servizio ... 8

3.7 Certificazione dei titoli di efficienza energetica ... 8

3.8 Programma di misure e verifica ... 8

4 DETERMINAZIONE DEL CANONE ANNUO ... 8

4.1 Canone annuo di gestione ... 8

4.2 Calcolo del canone di partenza ... 8

4.3 Adeguamento del canone ... 10

4.3.1 Adeguamento dei prezzi ... 10

4.3.2 Adeguamento quantità ... 11

4.3.3 Adeguamento consumi aggiuntivi per nuove installazioni o consumi extra I.P. ... 11

5 MODALITÀ DI PAGAMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE ... 12

6 GARANZIE DEL CONCESSIONARIO E PENALI ... 12

6.1.1 Dichiarazione del Concessionario ... 12

6.1.2 Polizze assicurative per danni ... 13

6.1.3 Penali ... 13

6.1.4 Fidejussione ... Errore. Il segnalibro non è definito.

7 NORME FINALI DI SALVAGUARDIA, INADEMPIMENTO E RECESSO DEL

CONCESSIONARIO ... 13

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7.1.1 Tracciabilità dei flussi ... 13

7.1.2 Revoca della Concessione ... 14

7.1.3 Clausola risolutiva espressa ... 14

7.1.4 Ulteriori cause di risoluzione per inadempimento ... 14

8 CODICE ETICO - TRASPERENZA (OBBLIGHI IN RELAZIONE AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO) - PRIVACY ... 15

9 SPESE E DIRITTI ... 15

10 RIFERIMENTO ALLA LEGGE ... 16

11 COMUNICAZIONI... 16

12 FORO COMPETENTE ... 16

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1 OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 DESCRIZIONE

1.1.1 Generalità e servizio base remunerato dal canone

Il presente Contratto di concessione regola la gestione del servizio di pubblica illuminazione e la gestione globale degli impianti di illuminazione pubblica, consistente in: fornitura di energia elettrica, esercizio, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria conservativa, pronto intervento guasti ed eventualmente la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento normativo, di cui meglio al successivo articolo 3.2 “Descrizione delle prestazioni da fornire nell’ambito del contratto”.

Il servizio verrà sviluppato sugli impianti di proprietà del Comune di Boretto installati o che saranno installati nel periodo contrattuale sul territorio comunale.

L’attuale consistenza degli impianti di illuminazione pubblica oggetto del Contratto è riportata nell’allegato A.

Nel servizio base è compresa la fornitura di energia elettrica. Il prezzo dell’energia elettrica, nell’intero periodo contrattuale, sarà indicizzato al prezzo CONSIP/INTERCENT/MIGLIOR OFFERENTE, di cui al successivo art. 3.3 “Fornitura di energia elettrica”.

Il servizio base si completa con l’esercizio, la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria conservativa, il pronto intervento guasti, il tutto descritto nei successivi paragrafi del presente Contratto e, per quanto non previsto, meglio definito nel disciplinare del servizio redatto e approvato dalle parti di comune accordo, facente parte integrante e sostanziale dello stesso anche se non materialmente allegato.

La determinazione del canone è descritta nel successivo articolo 4 “Determinazione del canone annuo”.

S.A.Ba.R. Servizi s’impegna e si obbliga a svolgere l’espletamento del servizio in completo ossequio alla normativa vigente al momento dell’esecuzione delle attività in CONTRATTO.

Al termine dei lavori, i nuovi impianti o le nuove parti di impianto, comunque e da chiunque realizzate, saranno prese in consegna da S.A.Ba.R. Servizi, a seguito di redazione e consegna del “verbale di consegna” nei modi e nei termini di cui all’art. 3.4 “Consegna degli impianti- verbale di avvio dell’esecuzione del contratto”.

1.1.2 Interventi di riqualificazione energetica e di adeguamento normativo (servizio remunerato dal canone – anni dal 1° al 20°)

S.A.BA.R. Servizi nel corso della durata del Contratto avrà la possibilità di realizzare degli interventi di riqualificazione energetica e di adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica esistenti allo scopo di migliorarne l’efficienza energetica e di ripristinarne la sicurezza statica ed elettrica. Eventuali aggiunte di forniture e servizi, che comportassero oneri per il Comune, saranno all’uopo concordate tra le parti secondo le norme del presente Contratto.

Poiché S.A.Ba.R. Servizi avrà la responsabilità della gestione in sicurezza e piena funzionalità degli impianti, potrà rappresentare al Comune priorità diverse rispetto a quelle indicate dal Piano Luce, e derivanti da situazioni oggettive presenti nel territorio motivatamente rappresentate e documentate. Gli eventuali scostamenti dal Piano Luce, per essere eseguiti, dovranno ricevere il nulla osta del Concedente.

A carico di S.A.Ba.R. Servizi saranno posti tutti gli oneri necessari per l’intero sviluppo degli interventi di riqualificazione di cui sopra, come l’individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e del Responsabile dei lavori nonché l’assunzione del ruolo di committente ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 oltre che l’esecuzione dei lavori, la sicurezza cantieri, la progettazione e la direzione lavori, il coordinamento sicurezza, il collaudo specialistico funzionale, i controlli sugli impianti, le prove su materiali, il collaudo tecnico amministrativo (o certificato di regolare esecuzione) ecc.

Tali interventi di riqualificazione devono ritenersi comprensivi di tutte le ulteriori attività tecniche connesse ad ogni singolo intervento (progetto, D.L., coordinamento sicurezza, collaudo specialistico funzionale, prove materiali, rilascio certificazioni e dichiarazioni, collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione…) che dovranno essere effettuate dal Concessionario in aggiunta rispetto alla semplice esecuzione delle opere.

1.1.3 Adeguamenti normativi

Nel caso vengano emanate nuove norme di legge o di regolamento inerenti gli impianti oggetto del presente Contratto che comportino l’obbligo di adeguamento e la conseguente applicazione di ulteriori costi, S.a.ba.r. Servizi provvederà, previo nullaosta del Comune di Boretto, ad adempiere all’adeguamento e ad addebitare i relativi costi al Comune di Boretto,

1.2 SCOPO DEL SERVIZIO

Scopo della gestione è il miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica. In particolare, per gli impianti di illuminazione pubblica, la gestione ha anche finalità di conseguire un consistente risparmio energetico ed economico, di ottenere il rispetto dei più elevati standard di sicurezza degli impianti oltre che delle norme vigenti in materia di contenimento dell’inquinamento luminoso.

1.3 COMPETENZE DI S.A.BA.R. SERVIZI

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S.A.Ba.R. Servizi espleterà il servizio con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio.

L’amministrazione comunale ha la facoltà di disdettare, secondo le modalità di cui al successivo articolo 7.1.2 il servizio oggetto del Contratto per quegli impianti o parte di essi che non rientrino più nelle proprie competenze o vengano esclusi dall’uso (qualsiasi ragione determini tale decisione), così come di estendere la gestione del servizio a nuovi impianti che dovessero entrare nelle proprie competenze durante il periodo di validità definito dal Contratto.

Sia in caso di dismissione che d’integrazione o modifica si procederà con adeguamento del canone nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 4.3

1.4 DURATA DEL CONTRATTO E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

La durata del Contratto è di anni 20 (venti), pari a 240 (duecentoquaranta) mesi contati a partire dal verbale di consegna degli impianti di cui all’art. 3.4 “Consegna degli impianti- verbale di avvio dell’esecuzione del contratto”. Anche il canone sarà fatturato da S.A.BA.R. Servizi al Comune a partire dal mese in cui viene firmato il verbale di consegna degli impianti.

Il Contratto cesserà di avere efficacia alla scadenza del termine stabilito al precedente comma, senza necessità di preventiva disdetta da parte del Comune. E’ esclusa la proroga tacita.

È facoltà dell’Amministrazione concedente prevedere la proroga del Contratto, le cui condizioni andranno concordate di comune accordo con S.A.Ba.R. Servizi, nel limite massimo di sei mesi, qualora necessitata dai tempi tecnici e burocratici richiesti dall’espletamento della procedura di rinnovo della Concessione. A tale riguardo, si fa riferimento alle disposizioni normative nel tempo vigenti.

Il Concessionario è in ogni caso impegnato a garantire, dopo la scadenza del Contratto, la continuità del Servizio, limitatamente all’ordinaria gestione e fino all’affidamento dello stesso ad altro Concessionario o alla gestione diretta da parte del Comune nel rispetto della normativa in materia di servizi pubblici locali di tempo in tempo vigente.

Gli Impianti e i loro accessori, al termine del periodo contrattuale, dovranno essere riconsegnati in buono stato di conservazione, manutenzione e funzionalità, fatto salvo il deperimento d’uso. Prima della scadenza della Concessione, l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di nominare un collaudatore, allo scopo di:

accertare le risultanze dell'esercizio gestionale e le condizioni di efficienza e di manutenzione degli Impianti, dei materiali, dei locali dati in consegna al Concessionario;

effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra l’Amministrazione concedente e il Concessionario, in merito alla cessazione del rapporto contrattuale.

Alle operazioni di collaudo si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite per il collaudo dei lavori dal D.lgs. 50/2016, senza che detto richiamo comporti anche quello relativo alla diversa disciplina della concessione dei lavori pubblici. Lo stato di conservazione degli Impianti sarà accertato e dichiarato nel verbale di riconsegna, sulla base di:

esame della documentazione del servizio di manutenzione effettuato;

effettuazione delle prove di funzionamento che il collaudatore riterrà di effettuare;

visite e sopralluoghi dei Singoli Impianti.

Nel caso in cui fossero accertati cattivi funzionamenti da parte del Comune, è cura ed onere del Concessionario provvedere immediatamente al ripristino funzionale dei Singoli Impianti o parti di essi.

Al termine del periodo contrattuale la riconsegna degli impianti e dei loro accessori dovrà avvenire a mezzo di verbale che verrà consegnato da S.A.Ba.R. Servizi al Comune di Boretto nei modi e termini di cui all’art. 3.4 “Consegna degli impianti- verbale di avvio dell’esecuzione del contratto”.

Nello stesso verbale di riconsegna sono riportate le letture dei contatori dell'energia elettrica che alimentano i Singoli Impianti oggetto della Concessione.

A conclusione della Concessione, il Concessionario consegna all'Amministrazione concedente la documentazione amministrativa rilasciata dalle autorità competenti e la documentazione tecnica che deve risultare completa e perfettamente aggiornata.

La voltura dei contratti di fornitura deve essere fatta tra il Concessionario e la ditta subentrante al servizio di gestione degli impianti o in sua assenza, alla stessa Amministrazione concedente.

Le spese di voltura sono a carico del soggetto subentrante.

1.5

OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si impegna, per tutta la durata del Contratto, a non concedere a terzi il collocamento nel e/o sul suolo di sua proprietà né nel e/o sul demanio pubblico di impianti per i fini previsti dal presente Contratto.

Il Comune comunicherà preventivamente a S.A.Ba.R. Servizi le modifiche ai regolamenti comunali inerenti, direttamente o indirettamente, i servizi oggetto del presente Contratto, acquisendone parere preventivo.

Ogni nuova urbanizzazione, sia essa ad iniziativa pubblica come privata, che attenga agli impianti di cui al presente Contratto, dovrà essere preventivamente comunicata e sottoposta da parte del Comune al parere preventivo di S.A.Ba.R. Servizi, che potrà indicare al

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Comune stesso l’uso di materiali standardizzati in relazione alla politica di omogeneizzazione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune.

Il Comune si impegna ad assumere i costi delle riparazioni dei danni che venissero arrecati alla rete e agli impianti oggetto del presente Contratto in conseguenza di lavori di propria spettanza diretta.

Il Comune, al fine di evitare interferenze materiali e tecniche o danneggiamenti agli impianti oggetto del presente Contratto, assumerà presso S.A.Ba.R. Servizi le opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura, che possono interessare gli impianti di pubblica illuminazione.

Il Comune, per i lavori eseguiti da terzi, in sede di autorizzazione dell’esecuzione, dovrà prescrivere al soggetto terzo il seguente obbligo:

a) Assumere presso S.A.Ba.R. Servizi le opportune informazioni prima di iniziare i lavori di qualsiasi natura, che possano interessare gli impianti di pubblica illuminazione

Il Comune si impegna a sostenere e favorire l’attività di S.A.Ba.R. Servizi attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti l’oggetto del presente Contratto, ricadenti nella propria competenza e/o titolarità.

Il Comune si impegna a segnalare tempestivamente nel reciproco interesse, secondo una procedura permanente da concordare tra le Parti, eventuali cedimenti della sede stradale a sua conoscenza, da chiunque e/o da qualsiasi causa provocati, che possano interessare le sedi stradali percorse da reti di illuminazione pubblica oggetto del presente Contratto

1.6 CANONE ANNUALE PER LA GESTIONE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA

L’amministrazione comunale riconosce a S.A.Ba.R. Servizi un canone annuo di gestione del servizio di illuminazione pubblica di € 146.173,48 (euro centoquarantaseimilaecentosettantatre/48), aumentato dell’IVA di legge dovuta, ogni anno per 20 (venti) anni per il servizio di gestione dell’illuminazione pubblica, comprensivo di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.

La parte di canone relativa alla realizzazione di opere di urbanizzazione e, quindi, di nuovi estendimenti, sconta l’IVA ridotta al 10%

(diecipercento).

L’onere IVA sarà comunque adeguato alle aliquote nel tempo vigenti.

1.7 ALLEGATI AL CONTRATTO

Allegato A Elenco cabine impianti illuminazione pubblica e consumi attuale

2 OBIETTIVI E VALORIZZAZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO

La finalità della gestione consiste in:

• miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica;

• risparmio energetico ed economico;

• riduzione dell’inquinamento luminoso (ai sensi della legge regionale dell’Emilia Romagna n.19 del 29 settembre e succ.

direttive e determinazioni )

• rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle altre norme vigenti in materia.

3 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

3.1 PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Tutte le prestazioni che S.A.Ba.R. Servizi eseguirà sugli impianti saranno condotte nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale, delle normative specifiche dei vari settori e delle migliori regole dell’arte. In particolare, saranno osservate le norme del D.

Lgs. n. 50/2016, le norme CONSIP/INTERCENTER e quelle specifiche di settore.

Le attività espletate da S.A.Ba.R. Servizi non saranno d’intralcio per eventuali altri lavori, servizi o forniture in corso d’esecuzione da parte del Comune (condotte da quest’ultimo direttamente o affidate ad altra impresa o comunque assentite e/o autorizzate), qualunque sia la natura di detti contratti.

Il presente Contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E’ espressamente vietata la subconcessione del Contratto a qualsiasi titolo. S.A.Ba.R. Servizi rimane l’interlocutore unico del Comune e gestirà direttamente la concessione oggetto del Contratto con proprio personale, fermo restando la possibilità di effettuare all’esterno, tramite appalti, i lavori e le attività per le quali non ha competenza specifica.

3.2

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI DA FORNIRE NELL’AMBITO DEL CONTRATTO

Sono da considerare a tutti gli effetti a carico di S.A.Ba.R. Servizi tutte le prestazioni di seguito elencate:

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a) Esercizio e conduzione degli impianti;

b) Accensione e spegnimento degli impianti;

c) Manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) Approvvigionamento e gestione dell’energia elettrica;

e) Voltura, con oneri a proprio carico, dei contratti di somministrazione dell’energia al servizio degli impianti;

f) Servizio di call center al fine di gestire il rapporto con la cittadinanza e ricevere le segnalazioni di guasti;

g) Organizzazione di un servizio di pronto intervento;

h) Interventi di interruzione e ripristino degli impianti in gestione, per necessità di attività di terzi (ad esempio: potature piante private o pubbliche, manutenzione ad edifici), previamente autorizzati dal Comune. I costi di tali interventi saranno direttamente addebitati da S.A.Ba.R. Servizi ai soggetti terzi che li richiedono allo stesso e pertanto il Comune dovrà fornire ai terzi, insieme al servizio, anche il preventivo dell’intervento. L’esecuzione dell’intervento dovrà in ogni caso essere previamente autorizzata dal Comune;

i) Ripristino della funzionalità delle reti e degli impianti danneggiati da soggetti terzi a seguito anche di incidenti stradali o svolgimento di attività e lavori; S.A.Ba.R. Servizi recupererà direttamente dai soggetti terzi le spese sostenute per gli interventi di riparazione eseguiti ricevendo i risarcimenti pagati dalle compagnie assicuratrici;

j) Eventuale progettazione preliminare ed esecutiva degli interventi di riqualificazione energetica e di adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica;

k) Eventuali gare per l’appalto di lavori e per la fornitura dei materiali;

l) Eventuale esecuzione e gestione dei lavori di riqualificazione e messa a norma;

m) Collaudi degli impianti di illuminazione pubblica.

Resteranno a carico di S.A.Ba.R. Servizi S.r.l. tutti gli oneri di ripristino conseguiti ad eventi causati da terzi ignoti.

3.3 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

S.A.Ba.R. Servizi garantirà la fornitura di energia elettrica con le caratteristiche richieste dalle norme vigenti al momento stesso della fornitura. A tal uopo, provvederà alla voltura dei contatori.

S.A.Ba.R. Servizi nell’ambito della propria autonomia, potrà disdire i contratti in essere e sottoscrivere altri con diversi fornitori fra i quali CONSIP/INTERCENT o un offerente migliore rispetto alle precedenti tariffe proposte.

Qualora la voltura dei contatori avvenisse prima del verbale di collaudo della P.I., relativo alle opere di efficientamento, ovvero sino al verbale di consegna degli impianti e sino alla data di prima erogazione del canone, l’energia elettrica consumata, risultante dalle fatture dell’ente fornitore, sarà fatturata tal quale al Comune.

Nei casi in cui le utenze di illuminazione pubblica siano alimentate da forniture per usi diversi, S.A.Ba.R. Servizi segnalerà la necessità di provvedere alla separazione delle utenze ovvero, d’accordo col Comune, provvederà a contabilizzare i consumi extra I.P. per una fatturazione a parte.

La separazione delle utenze mediante l’installazione di opportuni contatori sulle linee interessate potrà, a scelta del Comune, essere eseguita direttamente dallo stesso o fatta eseguire a S.A.Ba.R. Servizi; gli oneri saranno comunque a carico del Comune.

3.4 CONSEGNA DEGLI IMPIANTI – VERBALE DI AVVIO DELL ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Successivamente alla firma del Contratto di servizio da parte dell’Amministrazione Comunale, il Comune consegnerà a S.A.Ba.R.

Servizi apposito verbale di consegna degli impianti.

Gli impianti oggetto del servizio ed i relativi locali tecnici saranno consegnati dal Comune a S.A.Ba.R. Servizi nello stato in cui si trovano alla data di emissione del verbale di consegna.

Con il verbale di consegna, stilato in contradditorio tra il Comune e S.A.Ba.R. Servizi, la stessa prenderà in carico gli impianti e le loro pertinenze diventando responsabile della custodia e conservazione di tutto quanto ricevuto in consegna.

Al verbale di consegna, che costituisce ricognizione qualitativa e quantitativa degli impianti, dovrà essere allegato l’inventario impianti nella forma di cui all’allegato A contenente:

- L’identificativo di ciascuna cabina e la potenza elettrica impegnata;

- Il numero di lampade della rete di pubblica illuminazione alla stessa cabina sottese;

- Le lampade sottese complessive dell’impianto suddivise per tipologia (caratteristiche tecniche) e per modalità di impiego o accensione.

Sarà inoltre possibile procedere alla correzione o alla integrazione dei dati contenuti nel verbale entro i successivi 12 mesi, per eventuali meri errori materiali intervenuti nella redazione degli stessi.

Dovranno far parte del predetto verbale di consegna:

- La documentazione tecnica e amministrativa degli impianti posseduta dal Comune;

- La copia dei contratti di pubbliche forniture.

3.5 UTILIZZO DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI

S.A.Ba.R. Servizi è tenuta ad utilizzare e destinare le reti e gli impianti oggetto del Contratto esclusivamente per la gestione dei servizi di illuminazione pubblica.

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È consentito l’utilizzo delle reti e degli impianti per altre attività o iniziative solo a seguito di espressa autorizzazione da parte del Comune e previa verifica di compatibilità di ulteriori utilizzi con la destinazione primaria oggetto del Contratto.

3.6 RIDUZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

S.A.Ba.R. Servizi si impegna ad erogare i servizi in oggetto con continuità salvo comprovate cause di forza maggiore riconosciute dal Comune ovvero eventi a queste riconducibili; saranno comunque adottate tutte le misure possibili per ridurre il disagio causato, limitare gli inconvenienti e garantire le condizioni di sicurezza degli impianti.

3.7 CERTIFICAZIONE DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA

Qualora S.A.Ba.R. Servizi effettuerà interventi di risparmio energetico, avrà il diritto di certificare i risparmi energetici, ottenuti attraverso gli interventi di riqualificazione energetica previsti; svolgerà, quindi, tutte le procedure necessarie alla certificazione e tratterrà la quota dei proventi ottenuti.

I benefici economici derivati dalla vendita dei titoli di efficienza energetica spettano a S.A.Ba.R. Servizi come integrazione per il ritorno sull’investimento iniziale.

S.A.Ba.R. Servizi quantifica sin d’ora in 38.500 € (trentottomilacinquecentoeuro) a favore del Comune di Boretto, e quale importo detratto dal corrispettivo del servizio, il ricavo totale derivante dalla vendita TEE - Titoli di Efficienza Energetica (cd.

CERTIFICATI BIANCHI). Eventuali maggiori o minori entrate derivanti dalla vendita dei citati titoli, dovute, ad esempio, ad una modifica del valore del titolo o a possibili modifiche della regolamentazione tecnica per l’ottenimento degli stessi, verranno recuperate da S.A.Ba.R. dal Comune di Boretto o restituite al Comune di Boretto nelle modalità da concordarsi tra le parti in un separato accordo. Detto accordo disciplinerà anche le modalità di detrazione dal canone.

3.8 PROGRAMMA DI MISURE E VERIFICA

S.A.BA.R. Servizi effettuerà semestralmente controlli a campione per verificare il reale utilizzo dell’energia rispetto a quello ipotizzato pari a 291.427 (duecentonovantunmilaeuroequattrocentoventisette) kWh/anno. In caso di consumi anomali, le parti si confronteranno per assumere, di comune accordo, le decisioni del caso.

4 DETERMINAZIONE DEL CANONE ANNUO

Il canone annuo spettante a S.A.Ba.R. Servizi per la gestione globale del servizio di illuminazione pubblica, comprensivo degli impianti semaforici ed impianti tecnologici, è determinato dalla somma delle quote relative alla gestione e manutenzione (da intendersi come manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa) degli impianti, al corrispettivo per interventi di riqualificazione energetica da effettuare nel periodo del Contratto ed all’eventuale corrispettivo per gli interventi aggiuntivi.

4.1 CANONE ANNUO DI GESTIONE

La quota di canone relativa alla gestione ed alla manutenzione degli impianti sarà composto dalle seguenti componenti:

a) Quota costi Energia (

Comprende tutti i costi relativi ai consumi di energia elettrica, impegni di potenza, more per ritardato pagamento, penali per potenza attiva e reattiva dovuti al fornitore di energia elettrica come richiesto nell’art. 3.3 “Fornitura di energia elettrica”. Il prezzo è indicizzato sulla base della tariffa CONSIP/INTERCENT. L’importo legato al prezzo dell’energia sarà ricalcolato annualmente sulla base delle variazioni delle tariffe dell’energia elettrica come indicato nell’art. 4.3 del presente Contratto, ma sarà comunque conguagliato a fine anno in base alla variazione intervenuta delle tariffe.

b) Quota manutenzione (

Comprende tutti i costi relativi agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per la corretta e funzionale gestione degli impianti e tutte le attività di cui all’art. 3.

L’importo relativo ai costi per la manutenzione sarà ricalcolato annualmente sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT relativo al costo della vita per le famiglie di operai e impiegati (FOI) come indicato al successivo art. 4.3. Non sono ammessi adeguamenti negativi.

La quota di manutenzione comprende la possibilità di sostituire, nei 20 (venti) anni del Contratto, fino ad un massimo del 25 % (venticinquepercento) dei corpi illuminanti installati (comprese quelle nella manutenzione gravante su S.AB.A.R.

Servizi) per corpi illuminanti che non sono più funzionanti, oltre a quelli sostituiti per l’iniziale efficientamento energetico.

Eventuali sostituzioni per corpi illuminanti non più funzionanti oltre questa percentuale, purché oltre il tempo di funzionamento, pari a 16 (sedici) anni dalla data di installazione, saranno addebitati direttamente al Comune di Boretto. A tal fine, la Concessionaria è tenuta annualmente ad effettuare la programmazione delle attività e, quindi, della relativa spesa, da partecipare annualmente al Comune.

Eventuali sostituzioni per corpi illuminanti oltre questa percentuale che, per cause non imputabili a S.A.Ba.R. Servizi, dovessero intervenire prima dello spirare del tempo massimo di funzionamento, saranno addebitate al Comune direttamente.

4.2 CALCOLO DEL CANONE DI PARTENZA

Il canone annuale è definito dalla seguente formula:

dove:

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: canone annuo complessivo : quota annua costi di energia : quota annua costi manutenzione : quota corrispettivo per gestione

Il canone annuale di partenza è così determinato in base all’offerta prodotta da S.A.BA.R. Servizi S.r.l.:

dove:

: canone annuo complessivo iniziale ovvero rapportato alla durata effettiva delle prestazioni del primo anno di Contratto così come determinato dal precedente art.1.4

: quota annua iniziale costi di energia : quota annua costi manutenzione : quota corrispettivo annuo per gestione

Le modalità di aggiornamento dei valori di Qcen e Qman a partire dai valori iniziali Qceni e Qmani è riportata nel successivo paragrafo 4.3. Il valore di Qgesti non si modifica durante il periodo di validità del Contratto, salvo servizi aggiuntivi durante il periodo di Contratto (20 venti anni) richiesti da parte del Comune in accordo con S.A.BA.R. Servizi (vedasi apposita descrizione nel seguito dell’articolo).

La quota annua iniziale costi di energia è calcolata nel seguente modo:

dove:

: quota iniziale costi di energia impianti di illuminazione pubblica

La quota di energia per gli impianti di illuminazione pubblica non deriva da un consumo storico basato sulla lettura dei contatori di energia elettrica, ma da un calcolo, in quanto gli impianti di illuminazione pubblica con i dispositivi di accensione automatica ben tarati funzionano nell’anno per un numero di ore definito. Il consumo di ogni impianto in base alla potenza assorbita delle lampade e a eventuali programmi riduzione del flusso luminoso nelle ore centrali della notte sarà calcolato utilizzando i dati dell’inventario impianti illuminazione (Allegato A) applicando la seguente formula:

Dove:

= Prezzo energia €/kWh iniziale (sulla base dei valori Consip/Intercent/Miglior offerente)

= kWh energia elettrica (kWh) assorbita dalle lampade indicate nell’inventario impianti di illuminazione pubblica (Allegato A Database impianti aggiornato dopo la presa in carico degli impianti) dato dalla sommatoria dei dati risultanti dalla seguente formula applicata ai valori contenuti in ogni riga dell’inventario:

!"

Qtà : quantità lampade

Poten : potenza assorbita dalle lampade, comprese le perdite degli alimentatori (W) 1,03 : perdite generali di impianto

4200 : n° ore annue di funzionamento impianti illuminazione pubblica alla latitudine di Boretto

FD : fattore legato alla dimmerazione automatica degli alimentatori dei corpi illuminanti, stabilito pari a 0,85 (zerovirgolaottantacinque)

FD è un fattore inizialmente stabilito nell’inventario che potrà subire modifiche in corso di Contratto in accordo con il Comune.

I valori dei kWh per gli impianti di illuminazione pubblica sono riportati nell’Allegato A.

#$%& '( : quota iniziale costi di energia impianti semaforici e lampeggianti

La quota iniziale costi di energia impianti semaforici è calcolata con la seguente formula:

Dove:

)* +,-, = Consumo energia elettrica (kWh) assorbita dalle lampade indicate nell’inventario impianti d’illuminazione pubblica (Allegato A Database: impianti aggiornato dopo la presa in carico degli impianti) dato dalla sommatoria dei dati risultanti dalla seguente formula applicata ai valori contenuti in ogni riga dell’inventario:

./0 1,= Prezzo energia €/kWh iniziale (sulla base dei valori Consip/Intercent/Miglior offerente

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In caso di adeguamento del numero degli impianti o di modifiche agli impianti esistenti si stabilirà la variazione della quota relativa ai consumi di energia dovuta alle modifiche riscontrate applicando il consumo annuo stimato per tipologia di lanterna di cui all’allegato A Database, alle quantità modificate per il prezzo dell’energia (PkWhi). In ogni caso alla fine dell’anno si conguaglierà con il prezzo dell’energia effettivamente consumata.

La quota annua iniziale costi manutenzione è calcolata nel seguente modo:

: quota iniziale costi di manutenzione / gestione impianti illuminazione pubblica

La quota iniziale costi manutenzione impianti illuminazione pubblica è calcolata con la seguente formula:

5 6 6

Dove:

5 6 = numero dei punti luce iniziali (allegato A)

6= Prezzo manutenzione iniziale manutenzione/gestione €/punto luce pari a 12,55 (dodici/55) €/punto luce/anno ovvero 18.600,00 (diciottomilaseicentoeuro/00) €/1.482 (millequattrocentoottantadue) corpi illuminanti.

La quantità indicante il numero 7-8, è indicata nel nell’allegato A Database. Il punto luce è identificato dall’apparecchio di illuminazione (armatura) indipendentemente dal numero di lampade contenute.

Quota corrispettivo annuo per gestione

Essa corrisponde alla quota fissa ed invariabile che S.A.Ba.R. Servizi ha individuato come quota annua che deve essere riconosciuta, per gli anni di Contratto dal 1° al 20°, a fronte degli interventi di efficientamento di cui all’art. 1.1.2

Tale quota non sarà soggetta ad alcun tipo di adeguamento, salvo la remunerazione di ulteriori efficientamenti, durante il periodo di Contratto, richiesti da parte del Comune ed accettati da S.A.BA.R. Servizi.

Nel caso di risoluzione del Contratto, il corrispettivo relativo alle rate di non ancora pagate, sarà riconosciuto in toto a S.A.Ba.R.

Servizi entro 6 (sei) mesi dal provvedimento di risoluzione, scontando la quota interessi nella misura del tasso IRS a 20 (venti) anni.

4.3 ADEGUAMENTO DEL CANONE

Il canone di partenza sarà annualmente aggiornato sulla base delle variazioni delle quantità, dei consumi e dei prezzi che lo determinano, come di seguito dettagliato.

4.3.1 Adeguamento dei prezzi

L’adeguamento dei prezzi sarà definito da un’istruttoria del comune di Boretto attivata su istanza di S.A.BA.R. Servizi. L’istanza sarà consegnata al Comune entro il 31 (trentuno) del mese di Ottobre di ogni anno. In tale istanza si farà riferimento ai dati disponibili.

Nell’istanza dovrà essere valutato l’adeguamento dei prezzi che sarà applicato per l’intera annualità successiva. In particolare i prezzi delle lavorazioni e delle manutenzioni adeguati saranno effettivamente quelli applicati l’anno successivo mentre, per i prezzi dell’energia, il valore adeguato, oltre ad essere applicato per i pagamenti in acconto dell’anno successivo, sarà poi conguagliato in base all’effettivo prezzo di CONSIP/INTERCET relativo all’anno di competenza.

L’Amministrazione concedente approverà i nuovi prezzi adeguati entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi contati dalla data di presentazione dell’istanza (salvo richieste di integrazioni, modifiche o chiarimenti) e comunque entro il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

L’adeguamento riguarderà in particolare i seguenti prezzi:

1. Prezzo Energia Elettrica

Adeguamento basato sulla Tariffa per la vendita dell’energia elettrica ai clienti finali in bassa tensione per illuminazione pubblica determinati da CONSIP/INTERCENT/Miglior offerente. Per l’anno 2017 il prezzo è fissato a 0,175 (zerovirgolacentosettantacinque) €/kWh + IVA di legge.

2. Prezzo Manutenzione

Adeguamento basato sulla variazione positiva percentuale dell’indice ISTAT maturato dal Contratto e relativo al costo della vita per le famiglie di operai e impiegati FOI al netto dei tabacchi rilevabile sul sito:

http://www.istat.it/it

(11)

11 di16

Per il primo adeguamento, il calcolo sarà effettuato prendendo a riferimento il prezzo indicato in questo Contratto al paragrafo 4.21.6;

per i successivi adeguamenti si farà riferimento ai prezzi validi l’anno precedente. Non saranno presi in considerazione valori negativi dell’ISTAT.

Gli adeguamenti dei prezzi di manutenzione avranno effetto sull’anno successivo e non determineranno conguagli per l’anno in corso. Il prezzo dell’energia sarà anch’esso adeguato per la prima volta con i dati disponibili al 01/10/2017. Tale prezzo adeguato sarà utilizzato per valutare il costo dell’energia per l’anno 2018 e quindi si determinerà il conguaglio finale per l’anno 2018 sottraendo al costo complessivo dovuto per il 2017 gli acconti versati sulla base del prezzo energia. Il prezzo adeguato sarà poi impiegato per calcolare gli acconti della quota energia relativi all’anno 2017.

Il metodo di aggiornamento di cui sopra troverà applicazione per tutti gli anni successivi fino alla scadenza del Contratto.

Nel caso in cui l’avvio del Contratto si collochi in una data successiva il 1 Gennaio, il primo anno di Contratto non avrà durata di 12 (dodici) mesi, ovvero 365 (trecentosessantacinque) giorni, ma terminerà in ogni caso al 31 (trentuno) Dicembre dell’anno stesso.

Facendo così decorrere il secondo anno di Contratto dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo al primo.

Il Contratto terminerà pertanto il 240°esimo mese, 20 (venti) anni x 12 (dodici) mesi/anno, a partire del primo mese in cui il Comune comincia a pagare i canone (mese in cui sarà firmato il collaudo).

a) Prezzo manutenzione

Ogni anno successivo al primo (anno j) il prezzo per la manutenzione degli impianti sarà aggiornato con la seguente formula:

9 9: ; < =>?@? A Dove:

9= Prezzo per manutenzione di un generico impianto valido per l’anno j

9: = Prezzo per manutenzione di un generico impianto valido per l’anno precedente (j – 1)

% ISTAT = Variazione percentuale, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, dell’indice ISTAT positivo relativo al costo della vita per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi espresso in forma decimale (es. +1,3% = 0,013). Il dato di riferimento sarà quello più recente disponibile alla data di calcolo dell’adeguamento dei prezzi.

4.3.2 Adeguamento quantità

Le quantità che definiscono il canone di partenza, più precisamente, 5 6, saranno aggiornate con la seguente procedura in cui i dati di riferimento, da adottare per l’anno successivo, saranno quelli rilevabili il 31 (trentuno) Ottobre dell’anno in corso. La procedura di richiesta di modifica delle quantità ricalca fedelmente quella precedentemente determinata per l’adeguamento dei prezzi.

L’aggiornamento sarà a cura di S.A.Ba.R. Servizi ed approvato dal Comune.

L’eventuale installazione di nuove tipologie di impianti tecnologici diversi da quelli tradizionali di Pubblica Illuminazione, richiesti o comunque assentiti dal Comune, darà luogo a modifiche dei canoni di manutenzione / gestione riconosciuti a S.A.Ba.R. Servizi da stabilirsi di comune accordo tra le parti.

4.3.3 Adeguamento consumi aggiuntivi per nuove installazioni o consumi extra I.P.

L’adeguamento dei consumi dipende dalle variazioni di numero, caratteristiche e funzionamento degli impianti. Qualsiasi adeguamento dei consumi, determinato nei modi sotto riportati, avrà effetto a partire dal primo giorno in cui l’impianto verrà modificato. Pertanto, se un impianto subirà modifiche tali da modificarne i consumi nel corso di un anno, tali variazioni positive o negative avranno effetto sui riconoscimenti economici contenuti nel conguaglio di fine anno per poi essere riconosciuti anche nell’acconto/conguaglio dell’anno successivo.

Il valore di )* +1, sarà ricalcolato in base ai dati contenuti nel database impianti di illuminazione pubblica che verrà aggiornato da S.A.Ba.R. Servizi durante la gestione del servizio di Pubblica illuminazione, a cui sarà applicata la formula matematica indicata per il calcolo della “quota iniziale costi di energia impianti illuminazione pubblica” (vedi art.4.2 ). Tutte le modifiche eseguite sul database da S.A.Ba.R. Servizi saranno sostenute da un’adeguata documentazione tecnica giustificativa e approvata dal Comune.

La documentazione tecnica giustificativa dell’aggiornamento conterrà tutti gli elaborati, relazioni necessari ad identificare l’aggiornamento inserito nel ricalcolo, in particolare saranno specificati:

- Il valore della potenza (W) assorbita dalle lampade aggiornate;

- Il valore di riduzione mediante dimmerazione se presente.

- Eventuali carichi esogeni attaccati per comodità alla I.P. (es. Luminarie natalizie, pompe di sollevamento, prese di servizio, insegne luminose, campi sportivi…)

(12)

12 di16 5 MODALITÀ DI PAGAMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO

PAGAMENTO DEL CANONE

Il Comune di Boretto corrisponderà a S.A.Ba.R. Servizi i compensi risultanti dal presente Contratto nelle seguenti quote:

a) Canone complessivo per la gestione della I.P.

Il compenso relativo alle quote (“Canone complessivo annuo di gestione”) verrà erogato dietro presentazione di fatture mensili di importo pari ad 1/12 (un dodicesimo) della quota annua risultante dall’offerta e dagli adeguamenti applicati.

Saranno contabilizzati a conguaglio alla data del 31/12 di ogni anno eventuali aumenti o diminuzioni del canone annuo di gestione derivanti dal calcolo di adeguamento delle seguenti voci:

Art. 4.3.1 relativo al costo dell’energia;

Art. 4.3.2 adeguamento quantità;

Art. 4.3.3 adeguamento consumi.

Mentre gli adeguamenti dei prezzi per la manutenzione di cui all’art. 4.3.1, lett. “a”, avranno validità a partire dall’annualità successiva.

Le fatture saranno emesse secondo questo schema:

Emissione fattura Periodo di competenza Quota canone fatturato

31 Gennaio Gennaio 1/12

28 Febbraio Febbraio 1/12

31 Marzo Marzo 1/12

30 Aprile Aprile 1/12

31 Maggio Maggio 1/12

30 Giugno Giugno 1/12

31 Luglio Luglio 1/12

31 Agosto Agosto 1/12

30 Settembre Settembre 1/12

31 Ottobre Ottobre 1/12

30 Novembre Novembre 1/12

31 Dicembre Dicembre 1/12

Nelle fatture dovranno essere riportate separatamente le quote ed i relativi importi che compongono l’importo fatturato. Le fatture saranno liquidate entro 60 (sessanta) giorni DFFM dalla data di presentazione.

Per il primo anno il canone sarà fatturato dal mese in cui avverrà il collaudo degli impianti dopo gli interventi di efficientamento energetico. Fino a tale data S.A.BA.R. Servizi fatturerà al comune di Boretto il pari importo comprensivo di IVA delle fatture ricevute per le utenze elettriche.

Trascorsi 60 (sessanta) giorni dal mancato pagamento, S.A.BA.R. Servizi applicherà un tasso di interesse di mora nella misura dell’EURIBOR ad 1 (un) anno + 3 % (trepercento). In secondo luogo, scadute 6 (sei) rate non pagate, S.A.BA.R. Servizi avrà diritto a risolvere il Contratto e il Comune dovrà pagare integralmente le rate del mancanti per portare a termine il Contratto. Sarà scontata in questo caso la quota interessi nella misura del tasso IRS a 20 (venti) anni ed Il Comune si dovrà riaccollare la fornitura dell’energia elettrica e la manutenzione.

Le parti concordano quale indennizzo per il danno derivante dal mancato introito del canone di manutenzione fino alla scadenza, il Comune di Boretto dovrà pagare una penale da calcolarsi in percentuale pari al 2% (duepercento) sul canone complessivo annuo del servizio per il numero di anni residuali.

6 GARANZIE DEL CONCESSIONARIO E PENALI

6.1.1 Dichiarazione del Concessionario

Il Concessionario dichiara di accettare le condizioni contenute nel presente Contratto e di disporre di mezzi tecnici, finanziari e delle competenze professionali idonei a realizzare l’oggetto del Contratto e ad assolvere gli impegni che ne conseguono in modo efficiente, professionale e tempestivo e nel pieno rispetto delle prescrizioni contrattuali.

Agli effetti del presente Contratto il Concessionario si assume la responsabilità dell’applicazione ai propri lavoratori dipendenti del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e del rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti e a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

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(13)

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6.1.2 Polizze assicurative per danni

Gli Impianti affidati in gestione ai sensi della Concessione s'intendono affidati in custodia allo stesso Concessionario con le conseguenze previste dagli articoli del Codice Civile in materia di responsabilità per danni.

Il Concessionario ha depositato copia delle polizze assicurative per garantire il risarcimento dei danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un massimale pari a € 2.000.000,00 (euro duemilioni). La polizza assicura altresì contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un massimale pari a € 2.000.000,00 (euro duemilioni) nonché contro la responsabilità civile per garantire il risarcimento dei danni cagionati a terzi, durante la fase di gestione, con un massimale di € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila).

L’Amministrazione comunale, pertanto, non assume su di sé, essendone sollevata, alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati a terzi da parte del concessionario durante il periodo della concessione.

Qualora si riscontrassero danni agli impianti di pubblica illuminazione causati da terzi, le relative opere di ripristino saranno a completo carico del concessionario che potrà rivalersi su terzi e/o potrà usufruire di coperture assicurative.

I danni causati da forza maggiore provocati da cause imprevedibili per le quali il concessionario non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli, rimarranno a carico dell’amministrazione concedente.

I danni che dovessero derivare a causa della arbitraria esecuzione dei servizi in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore ed il concessionario dovrà altresì risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati all’Ente.

6.1.3 Penali

Nell’ambito dell’Esercizio dell’Impianto di illuminazione pubblica, ai sensi dell’art. 3.2, lett. a, b e c (Esercizio e conduzione degli impianti;

accensione e spegnimento degli impianti; manutenzione ordinaria e straordinaria), sono previste le seguenti penali, se le relative circostanze sono imputabili al Concessionario:

a. in caso di inadempimento o tardivo adempimento degli obblighi contrattuali del Concessionario nei confronti del fornitore di energia elettrica, che determinino la riduzione o interruzione del servizio di Illuminazione, si applica una penale di 25,00 (venticinque/00) € per ogni ora di interruzione del servizio;

Tale indicatore esprime sinteticamente l’effettiva e costante collaborazione tra l’Amministrazione concedente e il Concessionario, indispensabile per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, e, pertanto, l’accumulo di penali per un importo superiore a 2.000,00 (duemila/00) € nel corso di un anno determina una grave inadempienza ed è motivo di revoca della Concessione;

b. in caso di ritardi nella riparazione dei guasti tali da determinare che uno o più punti luce rimangano spenti per un periodo superiore alle 72 (settantadue) ore solari, qualsiasi sia la causa che ne ha determinato il guasto, si applica una penale per ogni punto luce spento, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella riparazione del guasto. In particolare, è sottratto dal corrispettivo un importo di Euro 1,00 (uno/00) € per ciascuna ora/punto luce non funzionante oltre le 72 (settantadue) ore massime previste per ripristinare la funzionalità dell’Impianto.

Tale indicatore esprime sinteticamente l’effettivo e costante adeguamento degli Impianti e la loro conduzione a regola d’arte e, pertanto, la consuntivazione di penali superiori a 1.000,00 (mille/00)) € per un anno determina una grave inadempienza ed è motivo di revoca della Concessione;

c. qualora l’operazione di accensione e spegnimento degli Impianti secondo gli orari stabiliti d'intesa con l'Amministrazione concedente fosse ritardata di oltre dieci minuti rispetto all'orario prestabilito si applica una penale pari a 5,00 (cinque/00) € per ogni punto luce per il quale si è verificata tale inosservanza;

L'applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo avviene mediante detrazione sulle somme dovute dall'Amministrazione concedente per il canone annuo.

Qualora il Concessionario avesse accumulato penali per un importo pari o superiore al 10% (diecipercento) del valore del canone annuo del Contratto, lo stesso sarà automaticamente ritenuto inadempiente e l'Amministrazione concedente potrà pretendere la rescissione del Contratto.

L’applicazione delle penali deve essere preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza alla quale il Concessionario ha la facoltà di presentare le controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa.

L’applicazione delle penalità di cui sopra non pregiudica i diritti dell’Amministrazione Concedente per le eventuali ulteriori violazioni contrattuali verificatesi.

7 NORME FINALI DI SALVAGUARDIA, INADEMPIMENTO E RECESSO DEL CONCESSIONARIO

7.1.1 Tracciabilità dei flussi

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Il Concessionario assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono comunicate dal Concessionario entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto.

7.1.2 Revoca della Concessione

Il Comune si riserva la facoltà di verificare almeno una volta all’anno la gestione e di revocare, previo preavviso di mesi 6 (sei) la presente convenzione qualora lo stesso riscontrasse gravi ed insanabili inefficienze e/o carenze gestionali. In tale ipotesi il Comune dovrà intimare alla parte inadempiente per iscritto, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere entro 30 giorni.

Decorso inutilmente il suddetto termine o in caso di inadempimento parziale il Comune potrà comunicare per iscritto a S.A.Ba.R. Servizi la volontà di revocare la Concessione decorsi i sei mesi di preavviso, che inizieranno a decorrere dal trentesimo giorno previsto nella diffida ad adempiere.

7.1.3 Clausola risolutiva espressa

Le Parti si riservano la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 c.c., al verificarsi di una delle seguenti cause:

- l'accertamento di reati contro la pubblica amministrazione, con sentenza passata in giudicato, nei confronti degli amministratori di S.A.Ba.R. Servizi;

- Il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali a carico di una delle Parti, reiterat almeno 3 (tre) volte nel corso di una annualità.

Qualora una Parte proceda a dare esecuzione alla clausola risolutiva espressa deve darne comunicazione in maniera inequivocabile all’altra parte con lettera raccomandata A.R.

La risoluzione non esime la Parte inadempiente dalle responsabilità civili in cui la stessa può incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Ove sia stato risolto il Contratto da parte del Comune, avvalendosi della presente clausola, al Concessionario saranno liquidate le prestazioni di gestione regolarmente eseguite fino alla data di intervenuta risoluzione.

7.1.4 Ulteriori cause di risoluzione per inadempimento

Costituiscono causa di risoluzione per inadempimento le seguenti fattispecie:

- Violazione dell'articolo 21 sexies della Legge n. 241 del 1990 e s.m.i.;

- Violazione degli obblighi di buona fede, ai sensi art. 1375 c.c.;

- Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 6 novembre 2012, n. 190 in riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2016/2018 – pubblicato sul sito del Comune - art. 8. In particolare :

a) non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio o al fine di distorcere l'espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte dell'Amministrazione;

b) denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;

c) comunicare tempestivamente ogni variazione delle informa-zioni riportate nell’albo delle associazioni concernenti la compagine sociale;

d) indicare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti e amministratori del Comune;

e) durante l’esecuzione del Contratto, non intrattenere rapporti, che non derivino dalla necessità della prestazione, con amministratori e responsabili del Comune e loro familiari stretti; prima di procedere alla chiusura del rapporto contrattuale, attestare l’avvenuto rispetto del divieto ovvero dei contatti avuti e dei motivi che lo hanno permesso.

- Violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. e dall’art. 1, comma 3, del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Boretto”, anch’esso pubblicato sul sito del Comune.

Il Concessionario si impegna a trasferire tali obblighi anche ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e appaltatori di lavori e servizi e forniture.

(15)

15 di16

- Violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

L'Amministrazione comunale, verificata una delle violazioni sopra indicate, contesta per iscritto a S.A.Ba.R. Servizi il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del Contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. Ove le controdeduzioni fossero incomplete, il Comune può chiedere a S.A.Ba.R. Servizi l’integrazione nel termine ultroneo di 10 giorni.

- Violazione del PROTOCOLLO DI INTESA del 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa limitatamente alle le seguenti clausole:

a) il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del Contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del Contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del Contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.;

b) la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

Nei casi di cui ai precedenti punti a) e b) del precedente comma, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.

In presenza di comportamenti del concessionario che concretino grave inadempimento rispetto alle obbligazioni di Contratto tale da compromettere la buona erogazione e gestione dei servizi, l’Amministrazione concedente per il tramite del responsabile del procedimento, formula la contestazione degli addebiti al concessionario, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, l’Amministrazione comunale e per essa il Responsabile competente, su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del Contratto.

In ogni caso fino all’intervenuta dichiarazione di risoluzione del Contratto il concessionario non potrà sospendere l’erogazione e gestione del servizio oggetto del presente Contratto.

Nel caso di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo l’amministrazione concedente si riserva l’azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Al concessionario saranno liquidate le prestazioni di gestione regolarmente eseguite fino alla data di intervenuta risoluzione.

8 CODICE ETICO - TRASPERENZA (OBBLIGHI IN RELAZIONE AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO) - PRIVACY

Il Comune dichiara di avere visionato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 08/06/2001, n. 231, e ss. ed ii. e il Codice Etico elaborati dal Fornitore e di conoscerne i rispettivi contenuti.

Il Comune dichiara, altresì, che si atterrà, per quanto di sua competenza, al rispetto di quanto prescritto dai suddetti documenti consultabili sul sito www.sabar.it. Detta documentazione potrà essere richiesta a S.A.BA.R. Servizi in ogni momento.

Il Committente dà atto che i dati contenuti nel presente Contratto saranno trattati esclusivamente ai fini e nel rispetto delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/30.6.2003 “Codice Privacy”.

Tutti i documenti prodotti dal concessionario saranno di proprietà dell’Ente.

Il Concessionario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l’oggetto del Contratto, qualsiasi informazione relativa ad elaborati tecnico organizzativi che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dall’Ente o che derivasse dall’esecuzione dei servizi per l’Ente.

Quanto sopra avrà validità fino a quando tali informazioni non siano divenute di dominio pubblico, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell’Ente. Il Concessionario potrà citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per l’Ente, eventualmente illustrando con disegni, purché tale citazione non violi l’obbligo di riservatezza del presente articolo.

Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati, il concessionario, sino a che la documentazione dei lavori non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare dell’Ente sul materiale scritto e grafico inerente ai Servizi resi all’Amministrazione nell’ambito del Contratto, che intendesse esporre o produrre.

9 SPESE E DIRITTI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente Contratto, nessuna esclusa, sono a completo carico del Concessionario.

(16)

16 di16

Il presente Contratto di concessione è soggetto all’imposta di registro fin dall’origine ed a tassa fissa, concernente operazioni soggette ad IVA, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131 del 1986.

Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattandosi di Contratto elettronico, l’imposta di bollo è fissata in euro 45,00 (euroquarantacinque/00).

Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica, mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod 4. Il Contratto sarà prodotto all’Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

Ai fini dell’applicazione dei diritti di segreteria le parti dichiarano che il presente contratto ha un valore di euro 2.930.469,67 € + IVA

10 RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto nel presente documento si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

11 COMUNICAZIONI

Il concessionario deve indirizzare ogni sua comunicazione al Responsabile del Procedimento esclusivamente per iscritto.

Esso è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati progettuali e/o istruzioni, che siano di competenza dell’Ente, di cui abbia bisogno per l’esecuzione dei servizi.

Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione dei servizi, dovrà essere segnalato all’Ente nel più breve tempo possibile non oltre tre giorni dal suo verificarsi.

Le comunicazioni al concessionario avverranno esclusivamente per iscritto a mezzo PEC.

Per il Concedente:

Comune di Boretto - 3° Settore Uso ed Assetto del Territorio Posta Elettronica Certificata: Boretto@cert.provincia.re.it Per il Concessionario:

S.A.BA.R. Servizi S.r.l. – Ufficio Illuminazione Pubblica Posta Elettronica Certificata : sabarservizisrl@pec.it

12 FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie è prevista la competenza del Foro di Reggio Emilia. Il ricorso all’arbitrato è escluso.

S.A.BA.R. Servizi S.r.l.

Direttore Generale Ing. Marco Boselli

________________________

Comune di Boretto Funzionario Delegato

Geom. Mauro Rossi

________________________________

Riferimenti

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