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PERFEZIONAMENTO DEI RAPPORTI CONTRATTUALI E COMUNICAZIONI

Nel documento Sistema di compensazione BI-COMP (pagine 153-157)

2.1 Iter per il perfezionamento

I rapporti contrattuali tra la Banca d’Italia e i richiedenti si perfezionano con lo scambio di specifiche lettere-contratto.

In particolare, il gestore di un sistema di clearing che intenda inviare informazioni di pagamento a BI-COMP (cfr. precedente par. 1.1) deve presentare:

 la lettera-contratto di cui all’allegato C.1, unitamente alle “Norme per lo svolgimento dell’attività di invio alla Banca d’Italia di informazioni di pagamento relative: a) ai pagamenti tra partecipanti a BI-COMP; b) ai pagamenti scambiati

175 La Banca d’Italia recupera dai partecipanti a BI-COMP gli eventuali canoni, tariffe e/o commissioni a essa applicati per l’apertura e l’utilizzo in TARGET2 e in BI-COMP dei conti PM/sottoconti dei conti PM della Banca d’Italia medesima funzionali allo svolgimento dei servizi di interoperabilità/collegamento.

176 Come specificato nella disciplina di EBA-Clearing, “un R-message è un messaggio inviato da una delle quattro parti della transazione (Creditor, Creditor Agent, Debtor Agent, Debtor) che ha l’effetto di deviare l’istruzione di addebito diretto alla quale si riferisce dalla sua normale esecuzione” (es. Reversal, Return, Refund).

177 Cfr. successivo par. 2.1.

154 nell’ambito dei servizi di interoperabilità e/o di collegamento” e al relativo disciplinare sui livelli di servizio di cui all’allegato C.3;

 il modulo relativo all’invio di dati statistici alla Banca d’Italia (cfr. All. C.4);

 la scheda riepilogativa delle procedure interbancarie per le quali intende effettuare tali attività (cfr. All. C.5);

 la lista dei contatti di cui all’allegato C.10, contenente gli indirizzi di posta elettronica e i numeri di telefono ai quali ricevere comunicazioni informali, di natura tecnico-operativa o a carattere d’urgenza della Banca d’Italia concernenti tale attività178.

Qualora il gestore di un sistema di clearing intenda svolgere anche il servizio di interoperabilità (cfr. precedente par. 1.2) e/o il servizio di collegamento (cfr. precedente par. 1.3), esso deve presentare:

 la lettera-contratto di cui all’allegato C.2;

 la scheda per i servizi di interoperabilità e di collegamento (cfr. All. C.6), indicando in essa il/i servizio/i di interoperabilità/collegamento che intende svolgere e i relativi strumenti SEPA (SCT, SDD Core e/o SDD B2B), nonché:

- qualora opti per il servizio di interoperabilità, le modalità di colloquio con BI-COMP (diretto o via sistema interposto);

- qualora opti per il servizio di collegamento, la banca di collegamento scelta per il sistema collegato;

 la lista dei contatti di cui sopra (cfr. All. C.10), integrata con gli indirizzi di posta elettronica e i numeri di telefono ai quali ricevere comunicazioni informali, di natura tecnico-operativa o a carattere d’urgenza della Banca d’Italia concernenti detto/i servizio/i, nonché le comunicazioni della Banca d’Italia relative ai nominativi dei partecipanti a BI-COMP che fruiscono di detto/i servizio/i;

 il modulo di cui all’allegato C.11 per autorizzare il regolamento sul proprio conto PM in essere in TARGET2 degli eventuali interessi (positivi o negativi) concernenti i conti PM della Banca d’Italia funzionali allo svolgimento dei servizi di interoperabilità/collegamento a esso dedicati, di cui al successivo paragrafo 4179.

Qualora il gestore del sistema di clearing non disponga di un conto PM:

1) il gestore del sistema di clearing deve comunicare nel modulo suddetto il soggetto titolare di conto PM al quale abbia conferito l’incarico di regolare tali interessi (c.d.

“regolante degli interessi/tariffe”);

2) il regolante degli interessi/tariffe deve presentare il modulo di cui all’allegato C.12 con cui autorizza il regolamento degli interessi suddetti sul proprio conto PM.

178 Il gestore di un sistema di clearing, qualora abbia anche assunto il ruolo di Technical facilitator in relazione al servizio di tramitazione in STEP2, deve presentare un’unica lista dei contatti compilata nelle sue diverse parti.

179 Il gestore di un sistema di clearing che ha perfezionato con la Banca d’Italia il contratto per lo svolgimento dei servizi di interoperabilità e/o di collegamento, qualora abbia anche assunto il ruolo di Technical facilitator in relazione al servizio di tramitazione in STEP2, deve presentareun unico modulo per il regolamento degli interessi maturati sui conti PM funzionali allo svolgimento dei servizi di interoperabilità/collegamento e/o per l’addebitamento delle tariffe relative al servizio di tramitazione in STEP2, compilato nelle sue diverse parti.

155 Qualora il conto PM sia detenuto in un sistema componente di TARGET2 diverso da TARGET2-Banca d’Italia, il gestore del sistema di clearing/regolante degli interessi/tariffe deve presentare altresì copia del formulario 1018, “Direct Debit authorizations” presentato alla Banca Centrale presso la quale è in essere il proprio conto PM180; mediante tale formulario la Banca d’Italia è autorizzata a regolare sul conto PM gli interessi suddetti. Copia scansionata del formulario deve essere altresì trasmessa via e-mail alla Banca d’Italia – Servizio Sistema dei Pagamenti all’indirizzo retail.system@bancaditalia.it.

Il gestore del sistema di clearing, qualora sia nella impossibilità di regolare gli interessi suddetti mediante il proprio conto PM in TARGET2 o il conto PM di terzi, deve dichiarare tale impossibilità nel modulo di cui all’allegato C.11, impegnandosi a regolarli mediante SCT, e indicare nel modulo stesso il codice IBAN del conto sul quale intende ricevere gli SCT disposti dalla Banca d’Italia per accreditare gli eventuali interessi positivi concernenti i conti PM della Banca d’Italia funzionali allo svolgimento dei servizi di interoperabilità/collegamento.

Il soggetto che intenda assumere il ruolo di Technical facilitator in relazione al servizio di tramitazione offerto dalla Banca d’Italia in STEP2 (cfr. precedente par.

1.4) deve presentare:

- l’apposita lettera-contratto di richiesta di cui all’allegato C.7, unitamente alle “Norme per lo svolgimento dell’attività di invio di informazioni di pagamento relative al servizio di tramitazione offerto dalla Banca d’Italia nel sistema STEP2 di EBA-Clearing” e al relativo disciplinare sui livelli di servizio di cui all’allegato C.8;

- la scheda riepilogativa degli strumenti SEPA (SCT, SDD Core e/o SDD B2B) per i quali intende effettuare detto servizio (cfr. All. C.9), indicando in essa – qualora abbia optato per lo strumento SCT – i cicli diurni di regolamento in STEP2, aggiuntivi al ciclo 10, che intende utilizzare per il regolamento dei pagamenti a debito dei tramitati di pertinenza;

- la lista dei contatti di cui all’allegato C.10, contenente gli indirizzi di posta elettronica e i numeri di telefono ai quali ricevere comunicazioni informali, di natura tecnico-operativa o a carattere d’urgenza della Banca d’Italia concernenti il servizio di tramitazione181;

- il modulo di cui all’allegato C.11 per l’autorizzazione all’addebito sul proprio conto PM delle tariffe fatturate da EBA-Clearing e delle tariffe di rete di cui al successivo paragrafo 5182.

Qualora il Technical facilitator non disponga di un conto PM:

180 Il formulario deve essere compilato specificando al campo 12 (BIC Account Holder of Payee) il BIC

“BITAITRRXXX” e al campo 13 (Name of Payee) la denominazione “Banca d’Italia”.

181 Il Technical facilitator, qualora sia anche gestore di un sistema di clearing che invia informazioni di pagamento a BI-COMP, deve presentare un’unica lista dei contatti compilata nelle sue diverse parti.

182 Il Technical facilitator, qualora abbia anche perfezionato con la Banca d’Italia il contratto per lo svolgimento dei servizi di interoperabilità e/o di collegamento, deve presentare un unico modulo per il regolamento degli interessi maturati sui conti PM funzionali allo svolgimento dei servizi di interoperabilità/collegamento e/o per l’addebitamento delle tariffe relative al servizio di tramitazione in STEP2, compilato nelle sue diverse parti.

156 1) il Technical facilitator deve comunicare nel modulo suddetto il soggetto titolare di conto PM al quale abbia conferito l’incarico di regolare tali tariffe (c.d. “regolante degli interessi/tariffe”);

2) il regolante degli interessi/tariffe deve presentare il modulo di cui all’allegato C.12 con cui autorizza l’addebitamento delle tariffe suddette sul proprio conto PM.

Qualora il conto PM sia detenuto in un sistema componente di TARGET2 diverso da TARGET2-Banca d’Italia, il Technical facilitator/regolante degli interessi/tariffe deve presentare altresì copia del formulario 1018, “Direct Debit authorizations” presentato alla Banca Centrale presso la quale è in essere il proprio conto PM183; mediante tale formulario la Banca d’Italia è autorizzata ad addebitare sul conto PM le tariffe suddette.

Copia scansionata del formulario deve essere altresì trasmessa via e-mail alla Banca d’Italia – Servizio Sistema dei Pagamenti all’indirizzo retail.system@bancaditalia.it.

Il Technical facilitator, qualora sia nella impossibilità di corrispondere le tariffe suddette mediante addebitamento del proprio conto PM in TARGET2 o del conto PM di terzi, deve dichiarare tale impossibilità nel modulo di cui all’allegato C.11, impegnandosi a corrisponderle mediante SCT.

Lo svolgimento delle attività di cui al presente paragrafo è subordinato all’esecuzione di appositi collaudi con la Banca d’Italia, per i quali i richiedenti devono prendere contatti con il Servizio Sistema dei Pagamenti (tel.: +39.06.4792.4884; e-mail:

retail.system@bancaditalia.it). Al termine dei collaudi sono concordate le date di avvio dell’operatività.

La Banca d’Italia rende nota ai richiedenti l’avvenuta accettazione delle richieste con apposite lettere.

2.2 Modalità di scambio della documentazione

Le richieste, i relativi allegati e i moduli di cui al paragrafo precedente devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del soggetto interessato; il richiedente deve inviare i documenti sottoscritti, in forma di allegato, alla casella PEC della Filiale della Banca d’Italia competente, così come individuata nella Sez. A, Cap. II, par. 2.1184. In via del tutto eccezionale la suddetta documentazione, sottoscritta a margine di ciascun foglio, può essere consegnata direttamente a mano, tramite corriere o per posta.

Per i soggetti con sede legale all’estero trova applicazione quanto previsto nella Sez. A, Cap. II, par. 2.2.

Ogni variazione delle informazioni contenute nelle schede di cui agli allegati C.5, C.6 e C.9 e nei moduli di cui agli allegati C.10, C.11 e C.12 richiede la presentazione di nuove schede/moduli alla Filiale competente; in essi il gestore del sistema di clearing/Technical facilitator/regolante degli interessi/tariffe deve riportare anche tutte le informazioni per le quali non sono intervenute variazioni allo scopo di garantire la

183 Il formulario deve essere compilato specificando al campo 12 (BIC Account Holder of Payee) il BIC

“BITAITRRXXX” e al campo 13 (Name of Payee) la denominazione “Banca d’Italia”.

184 Il soggetto legittimato a sottoscrivere i documenti trasmessi dovrà altresì apporre la firma digitale.

Inoltre, se la documentazione trasmessa via PEC è il risultato della scansione del documento cartaceo firmato in originale, il soggetto che sottoscrive digitalmente detta documentazione deve anche attestarne la conformità all’originale.

157 sostituzione delle precedenti. Le nuove schede/moduli dovranno altresì essere trasmesse via e-mail all’indirizzo retail.system@bancaditalia.it.

2.3 Comunicazioni

Con la consegna delle lettere-contratto/moduli, i richiedenti eleggono un domicilio speciale185 e rendono nota la casella PEC per la ricezione delle comunicazioni relative ai rapporti con la Banca d’Italia. Ogni variazione del domicilio speciale eletto, della casella PEC nonché degli indirizzi di posta elettronica e dei numeri di telefono indicati nella lista dei contatti di cui all’allegato C.10 deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alla Filiale della Banca d’Italia competente e via e-mail all’indirizzo retail.system@bancaditalia.it.

Le comunicazioni tra i soggetti interessati e le Filiali della Banca d’Italia afferenti ai rapporti contrattuali avvengono tramite PEC oppure, in via del tutto eccezionale, direttamente a mano, tramite corriere o per posta186.

Nel documento Sistema di compensazione BI-COMP (pagine 153-157)