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Perimetro di applicazione della sostenibilità ambientale: aria, suolo, rifiuti, biodiversità, energie da fonti rinnovabili,

La sostenibilità ambientale come parametro della validità degli atti amministrativi

2. Perimetro di applicazione della sostenibilità ambientale: aria, suolo, rifiuti, biodiversità, energie da fonti rinnovabili,

parchi e risorse naturali

Nel perimetro della sostenibilità rientra, in primo luogo, una risorsa fon-damentale (un Common) come l’acqua, con quanto rientra nel ciclo idrico, nella gestione delle risorse idriche e nelle interazioni fra acqua e suolo: l’equilibrio dei corpi idrici è aggredito dagli inquinamenti e dal sovra-sfrutta-mento delle acque per usi agricoli o industriali 12.

11 In argomento, si vedano specialmente: P. DASGUPTA, Comments on the Stern Review’s

Economics of Climate Change, Cambridge University, Cambridge, 2006; W.D.NORDHAUS,

«A Review of the Stern Review on the economics of Climate», in Journal of Economic

Liter-ature, vol. 45, 2007, n. 3, pp. 686 ss.; M.L.WEITZMAN, The Stern Review of the Economics

of Climate Change, Harvard University, 2007.

12 Un’importante funzione, a tale riguardo, è assolta dai piani di bacino distrettuale (art. 54, comma 1, lett. z-ter, introdotto dall’art. 51, comma 1, della citata Legge n. 221/2015), i quali sono piani territoriali di settore “mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e

am-Si considerino, in secondo luogo, non soltanto la gestione dei rifiuti 13, ma anche la deforestazione e, non da ultimo, la tutela della biodiversità 14: la relativa stabilità che contraddistingue gli ecosistemi è posta in discussione dalle continue aggressioni perpetrate dall’azione dell’uomo, con il rischio della presenza di minori varietà biologiche, a causa di una pluralità di fattori eterogenei, tra cui la crescita demografica e la variabilità genetica dei nuovi

bientali del territorio interessato” (art. 65, comma 1, TUA). Si rammenta che i piani suddet-ti, corredati dal rapporto ambientale, sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) (art. 66, comma 1, TUA).

Un nuovo strumento di attuazione degli strumenti di pianificazione per la corretta gestio-ne delle risorse idriche e la valorizzaziogestio-ne dei territori fluviali, di tipo consensuale, è rappre-sentato dai “contratti di fiume”, presenti in altri ordinamenti come quello transalpino, previ-sto dall’art. 68-bis TUA, recentemente introdotto dall’art. 59 della sopra citata Legge n. 221/2015.

13 Si veda, in argomento, la Comunicazione della Commissione europea del 26 gennaio 2011, COM (2011) 21, denominata “Comunicazione della Commissione al Parlamento eu-ropeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse – Iniziativa faro nell'ambito della strategia Europa 2020”.

14 Si richiama, al riguardo, la Comunicazione della Commissione europea del 19 gennaio 2010, COM (2010) 4 definitivo, denominata “Comunicazione della Commissione al Parla-mento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Soluzioni per una visione e un obiettivo dell’UE in materia di biodiversità dopo il 2010”. Si legge nell’introduzione che: “La biodiversità, cioè la varietà di ecosistemi, specie e geni, è il capitale naturale del pianeta. È una componente a tutti gli effetti dello sviluppo sostenibile perché offre beni e servizi di vitale importanza come il cibo, la cattura del car-bonio e la regolazione dei mari e delle acque in generale, che sono alla base della prosperi-tà economica, del benessere sociale e della qualiprosperi-tà della vita. Con i cambiamenti climatici la perdita di biodiversità è la minaccia ambientale più seria che colpisce il pianeta e che pro-voca significative perdite economiche e di benessere. Nel 2001 l'UE si è fissata l'obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità nell'UE entro il 2010. Nel 2002 ha sottoscritto l'obiettivo globale di ridurre sensibilmente la perdita di biodiversità a livello mondiale entro il 2010. Successivamente l'impegno a lottare contro tale perdita si è intensificato fino all'adozione, da parte della Commissione, di un piano d'azione UE per la biodiversità nel 2006, finaliz-zato ad accelerare i progressi in questo campo. Nonostante gli sforzi profusi finora, tutta-via, ci sono segnali evidenti che l'UE non riuscirà a conseguire l'obiettivo fissato”. Il do-cumento in esame si riferisce a due precedenti Comunicazioni: alla Comunicazione del 22 maggio 2006, COM (2006) 216, “Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 e oltre. Sostenere i servizi eco-sistemici per il benessere umano”; e alla Comunicazione del 16 di-cembre 2008, COM (2008) 864 definitivo, “Comunicazione della Commissione al Consi-glio, al Parlamento europeo, al Comitato delle Regioni. Valutazione intermedia dell’attua-zione del piano d’adell’attua-zione comunitario sulla biodiversità”. La sopra-citata Comunicadell’attua-zione del 19 gennaio 2010 delinea varie proposte per la formulazione di una visione e di un obiettivo post-2010 per l'UE, intesi ad arrestare, entro il 2020, la perdita di biodiversità e dei servizi eco-sistemici.

metodi impiegati nell’agricoltura, come i fertilizzanti e gli insetticidi.

Né può trascurarsi, ancora, che le energie da fonte rinnovabile integrano un terreno naturale di applicazione della sostenibilità ambientale, della quale si è, spesso, occupata la giurisdizione amministrativa, come è avvenuto, spe-cialmente, per l’installazione di impianti eolici 15: i quali – come attestano, fra l’altro, i rimedi esperiti, al di là delle Alpi, da parte di privati e di associazioni preposte alla tutela dell’ambiente 16 – sono in grado di determinare un rilevan-te impatto sul rilevan-territorio, in una declinazione che ricomprende il paesaggio, in-tegrante un valore di rango costituzionale (artt. 9, comma 2, e 117, commi 2, lett. s), e 3, Cost.) 17.

A tale riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha affermato, di recen-te, che il favor espresso dalla normativa derivata dell’Unione, nei confronti di impianti da fonti rinnovabili, “non è di per sé espressione di un interesse

pubblico in assoluto prevalente sugli altri che con lo stesso possano venire in conflitto”: con la conseguenza, secondo i giudici di palazzo Spada, che

l’interesse pubblico alla conservazione degli habitat naturali non può rite-nersi recessivo, potendo condurre, all’interno delle zone ZPS, al divieto di svolgimento di determinate attività, come l’installazione di parchi eolici 18.

Infine, biodiversità ed ecosistemi trovano un collante naturale nella disci-plina dei parchi e delle riserve naturali, nella cornice rappresentata dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (“Legge quadro sulle aree protette”). Si

con-15 Con riguardo alle fonti di energia rinnovabile, la Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica pro-dotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità e la Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, sono state attuate nel nostro ordinamento dal D. L.vo 29 dicembre 2003, n. 387 (“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”), mentre la successiva Direttiva n. 2009/28/CE del Parla-mento europeo del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso delle fonti rinno-vabili è stata recepita dal D. L.vo 3 marzo 2011, n. 28 (“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”).

16 Sul punto, numerose pronunzie sono riferite, in nota, da C. DESIDERI, I paesaggi nell’esperienza giuridica francese, in Riv. giur. amb., 2009, pp. 329-330, tra le quali, spe-cialmente: Court Administrative d’Appel Marseille, 28 giugno 2007, Societè d’exploitation Energie Sud, in Environnement, 2007, pp. 31 ss. Le torri eoliche previste, alte quasi 100 me-tri, avrebbero deturpato il paesaggio circostante, in presenza di monumenti di rilevante inte-resse storico e/o archeologico.

17 F. DE LEONARDIS, Criteri di bilanciamento tra paesaggio e energia eolica, in Dir. amm., 2005, pp. 889 ss.

sideri, a tale riguardo, l’inclusione di un’area terrestre, fluviale, lacuale o ma-rina in una riserva naturale trova giustificazione (e fondamento) nell’esigenza di preservare gli specifici tratti identitari della stessa e di conservare lo stato dei luoghi, tutelando gli ecosistemi e le specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, nonché le risorse genetiche e le diversità biologi-che, nell’ambito di quanto dispone l’art. 2 della citata «Legge quadro» 19.

Non pare più dubitabile, dunque, la capacità del principio dello sviluppo sostenibile di avviluppare spazi crescenti all’interno del diritto dell’ambiente, il quale tende a configurarsi, ormai, come un’autonoma branca del diritto, contrassegnata da rules, principles e, non da ultimo, istituti suoi propri 20.

3. Potere di ordinanza nell’emergenza rifiuti ed Ente Parco