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4. Problemi persistenti e necessità d’azione a livello dell’Unione europea

4.1. Ravvicinamento delle sanzioni privative della libertà e delle pene alternative

4.1.6. Persone giuridiche

Non esiste uno strumento generale che preveda sanzioni applicabili in generale alle persone giuridiche. Bisogna tener conto del fatto che la maggior parte delle persone giuridiche esercita attività e possiede beni in più Stati membri. Se tali misure non fossero disponibili in tutti gli Stati membri, vi sarebbe il rischio che alcune persone giuridiche localizzino le loro attività e/o i loro beni nello Stato membro ove il rischio di sanzioni è minore, se non inesistente.

Come per le sanzioni pecuniarie, si potrà riflettere sul ravvicinamento delle sanzioni nei confronti delle persone giuridiche quando ciò si rivelerà indispensabile per assicurare l’attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore oggetto di misure di armonizzazione.

Domanda 2: Come si potrebbero evitare, almeno per i reati armonizzati a livello dell’Unione, sensibili differenze tra gli Stati membri riguardo l’esercizio dell’azione penale?

Domanda 3: In quale misura potrebbero essere sviluppate «linee guida per la pronuncia della pena» a livello europeo, vale a dire principi di base per la pronuncia delle pena, pur nel rispetto del margine di discrezionalità del giudice?

Domanda 4: Sarebbe opportuno effettuare preliminarmente studi su casi concreti relativamente alla pratica degli organi giudiziari degli Stati membri per quanto concerne la pronuncia della pena?

Domanda 5: Sarebbe utile prevedere la realizzazione di un sistema informativo sulla pronuncia della pena che potrebbe servire da orientamento ai giudici?

117 Si veda il punto 2.2.4

118 Si veda il punto 2.1.7.

119 Si veda il punto 2.1.8.

Domanda 6: È sufficiente riconoscere (e/o assimilare ad una decisione nazionale) la decisione penale definitiva resa in un altro Stato membro,affinché il giudice nazionale possa prenderla in considerazione per la recidiva?

Domanda 7: Converrebbe procedere, preliminarmente, ad alcuni ravvicinamenti degli ordinamenti giuridici quali:

- la determinazione di reati di cui si dovrebbe tener conto in modo sistematico e che costituirebbero il primo elemento utile al calcolo della recidiva (istituzione di una recidiva speciale europea);

- la determinazione del tipo di decisioni penali definitive di cui si potrebbe tener conto ai fini della recidiva (natura della decisione, tipo di autorità che l’ha pronunciata, natura e quantum della pena pronunciata);

-il lasso di tempo durante il quale le decisioni penali definitive dovrebbero essere prese in considerazione per poter costituire il primo elemento utile al calcolo della recidiva in un altro Stato membro e le circostanze che possono neutralizzare l’effetto di una condanna ai fini della recidiva?

Domanda 8: In quale misura converrebbe ridurre le divergenze tra i regimi nazionali delle modalità di esecuzione delle sanzioni privative della libertà, particolarmente al fine di evitare i rischi di discriminazione nei confronti dei rei non residenti nell’applicazione di tali sanzioni?

Domanda 9: Vi sono categorie di reati, menzionate nella lista di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sul mandato d’arresto europeo e/o della proposta di decisione quadro concernente l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, per le quali è opportuno armonizzare prioritariamente il livello delle sanzioni (e la definizione dei reati stessi)?

Domanda 10: In quale misura si dovrebbe operare il ravvicinamento dei sistemi delle sanzioni pecuniarie penali (ad esempio, nel settore della criminalità economica ivi compresi i reati commessi dalle persone giuridiche)?

Domanda 11: In quale misura sarebbe opportuno ridurre le differenze tra i regimi nazionali di responsabilità penale o amministrativa delle persone giuridiche, in particolare per evitare i rischi di delocalizzazione nel settore della criminalità economica e finanziaria?

Domanda 12: Sarebbe preferibile organizzare sistematicamente la quantità di sanzioni previste nei confronti delle persone giuridiche nelle varie decisioni quadro in vigore ? 4.1.7. Sanzioni alternative

Considerati i vantaggi che le pene alternative presentano in confronto alle pene privative della libertà, si pone la questione di sapere se è opportuno prevedere, a livello dell’Unione europea, misure volte a promuovere – o a introdurre obbligatoriamente - alcune pene alternative e per quali reati. Ad esempio, si può citare l’articolo 6 paragrafo 4 della proposta della

Commissione per una decisione quadro del Consiglio concernente la lotta al razzismo e alla xenofobia.120

Quali pene alternative meriterebbero di essere scelte? Quali misure di promozione dovrebbero essere previste? L’accettazione delle pene alternative da parte del giudice potrebbe essere migliorata, ad es. prevedendo, a livello dell’Unione europea, meccanismi d’informazione e di scambio di esperienze, nonché l’istituzione di buone pratiche al riguardo.

Per quanto concerne il lavoro nell’interesse della collettività, si pone la questione di sapere se conviene prevedere, a livello dell’Unione europea, un ravvicinamento di alcune condizioni per l’ottenimento e di modalità d’applicazione di tale pena alternativa, al fine di facilitare il suo riconoscimento ed esecuzione in un altro Stato membro. Come accennato nell’introduzione, esiste un forte legame di complementarietà tra ravvicinamento e reciproco riconoscimento. In tal senso, la presentazione deve essere studiata tenendo in mente lo spirito della sezione 4.2.

Una tale minima sistemazione della materia potrebbe regolare gli aspetti seguenti: le condizioni di ammissibilità di questa pena; la durata, eventualmente fissando un minimo e/o un massimo; le condizioni da imporre per la sua attuazione; la natura del lavoro da eseguire che, come le modalità di esecuzione del lavoro nell’interesse della collettività, dovrebbero eventualmente variare in funzione del reato commesso (ad es. un lavoro presso un ospedale per un reo che ha causato lesioni corporali gravi o un lavoro in una casa di riposo per un giovane delinquente che ha aggredito persone anziane); le condizioni di controllo di tali pene così come le sanzioni in caso di mancato rispetto delle condizioni imposte. Quanto alla mediazione penale, occorre verificare se conviene prevedere, a livello dell’Unione europea e al di là delle prescrizioni dell’articolo 10 della decisione quadro del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale121, un ravvicinamento di alcune condizioni e modalità d’applicazione della mediazione penale, al fine di facilitare il riconoscimento delle misure e degli accordi derivanti dai procedimenti di mediazione penale e la loro esecuzione in un altro Stato membro. Si potrebbe stabilire, ad esempio, le categorie di reato interessate, la procedura da applicare alla mediazione penale, lo status dei mediatori, ivi compreso il loro grado di indipendenza rispetto agli organi giudiziari. Infine, bisognerebbe affrontare la questione di sapere se è opportuno prevedere, a livello dell’Unione europea, misure – per quanto riguarda la mediazione penale, in aggiunta alle disposizioni previste dalla decisione quadro del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale - per tener conto, in occasione dell’imposizione di sanzioni alternative, degli interessi delle vittime, ivi comprese quelle che non risiedono nello Stato membro in cui il reato è stato commesso?

Domanda 13: In quale misura converrebbe ridurre le differenze tra i regimi nazionali riguardanti le sanzioni alternative, in particolare al fine di evitare che esse si applichino ai soli residenti?

Domanda 14: Quali meccanismi si potrebbero prevedere al fine di diminuire le difficoltà giuridiche e pratiche che potrebbero ostacolare il reciproco riconoscimento e l’esecuzione di sanzioni alternative in un altro Stato membro?

120 GU C 75 E del 26.3.2002, pag. 269.

121 GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1.

Domanda 15: In quale misura occorrerebbe prevedere, a livello dell’Unione europea e al di là delle prescrizioni dell’articolo 10 della decisione quadro del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, un ravvicinamento di alcune condizioni e modalità d’applicazione della mediazione penale, al fine di facilitare il riconoscimento delle misure e degli accordi derivanti dai procedimenti di mediazione penale e la loro esecuzione in un altro Stato membro? Tale previsione minima dovrebbe disciplinare:

- le categorie di reato interessate?

- la procedura da applicare alla mediazione penale?

- lo status dei mediatori, ivi compreso il loro grado di indipendenza rispetto agli organi giudiziari?

Domanda 16: In quale misura converrebbe prevedere, a livello dell’Unione europea, misure per tener conto, nell’ambito delle procedure e delle sanzioni alternative, degli interessi delle vittime, ivi comprese quelle che non risiedono nello Stato membro in cui il reato è stato commesso? In caso affermativo, quali?