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Poichè il collasso ecologico comprometterebbe il nucleo essenziale del diritto umano alla vita, non può ritenersi che l’interesse pubblico a evitare il collasso ecologico possa esse-

re limitato o messo in discussione dal bilanciamento con altri diritti e interessi: essendo ri-

compreso nel nucleo irriducibile del diritto alla vita, a sua volta connotato indefettibile ed ina-

lienabile della persona umana ex se, tale interesse esistenziale non potrebbe subire alcuna

compressione ulteriore, e ciò in base ai postulati della stessa teoria giuridica del bilancia-

mento

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. Va peraltro ricordato, sul punto, che, secondo la stessa Corte costituzionale, la

148 Sempre Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85; ex multis, v. anche Corte cost., 10 maggio 2012, n. 119,

che impone di vigilare, in sede di bilanciamento, «sul rispetto del nucleo essenziale dei diritti fondamentali».

149 Corte cost., 16 luglio 1999, n. 309; Id., 17 luglio 2001, n. 252.

150 Corte cost., 20 giugno 2008, n. 219, che cita le sentenze n. 252 del 2001, n. 509 del 2000, n. 309 del

1999 e n. 267 del 1998.

151 Così F.M

ANTOVANI, La «perenne crisi» e la «perenne vitalità» della pena. E la «crisi di solitudine» del diritto penale, in E. Dolcini - C.E. Paliero (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, Vol. I, Milano, Giuffré,

2006, 1185. In termini adesivi, A.PICILLO, Tra le ragioni della vita e le esigenze della produzione: l’intervento pe- nale e il caso Ilva di Taranto, in Archivio Penale, fasc. 1 (Gennaio-Aprile) 2013, 9, nt. 3: «l’ambiente abitabile è il

bene presupposto del riconoscimento ed esercizio di tutti i diritti umani costituzionalizzati, a cominciare dai diritti alla vita e alla salute».

152 È vero che, come ricorda F.M

ODUGNO (in accordo con larga parte della dottrina e sulla scorta di Ale-

xy), La ragionevolezza nella giustizia costituzionale, Napoli, 2007, 34, il bilanciamento compiuto dalla Corte costi- tuzionale «consiste in un giudizio che, caso per caso, dispone i principi costituzionali in una sorta di gerarchia

mobile, per cui un principio è anteposto ad un altro per la soluzione del caso di specie» (corsivi aggiunti). Si v.

tuttavia A. MORRONE, voce Bilanciamento (giustizia cost.), in Enc. dir., Annali, volume II, tomo II, Milano, Giuffrè, 2008, 202, il quale, dopo aver osservato che la «assolutizzazione del principio del pluralismo non elimina affatto, anzi pone più di una condizione fattuale per causare una pericolosa “tirannia di valori” […] in disaccordo alla nota tesi di Schmitt Die Tyrannei der Werte», rileva che «il confine ultimo del bilanciamento è, infatti, il suo stesso pre-

supposto»: ed infatti, «il limite del bilanciamento non è un vuoto pluralismo, bensì il processo di unificazione poli-

tica che la Costituzione prescrive. Questo valore fondamentale può essere preservato solo mediante una teoria diretta a considerare il bilanciamento come un'attività di conoscenza e di scoperta della gerarchia di interessi im-

manente nell’ordinamento costituzionale. La Costituzione italiana non può considerarsi affatto silente in proposito. Il primato della persona umana e dei diritti inviolabili della persona costituiscono il metro per stabilire le coordinate

delle relazioni tra diritti individuali eterogenei, tra diritti individuali e diritti collettivi, tra diritti soggettivi e interessi obiettivi dell’ordinamento» (corsivi aggiunti). Si aggiunga, a latere, «la preoccupazione che l’età dei diritti si tra- sformi in una age of balancing: in una cultura giuridica, cioè, in cui i diritti, lungi dall’offrire ben precise sfere di protezione ai loro titolari, sono indefinitamente bilanciabili: con altri diritti, e anche con considerazioni di interesse pubblico» (come ricorda, ma criticamente, G.PINO, Crisi dell’età dei diritti?, in Etica & Politica, 2013, 87 e ss., 99,

«garanzia accordata al bene fondamentale della vita […] è il primo dei diritti inviolabili

dell'uomo riconosciuti dall’art. 2»

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, e il «diritto alla vita ed all’integrità fisica», unitamente alla

nota 36). Il dibattito tra gli studiosi in ordine ai rapporti tra teoria del bilanciamento, valori e diritti inviolabili, con particolare riguardo alle contestazioni in ordine all’esistenza e alla ricostruibilità di un gerarchia costituzionalmen- te predeterminata tra valori/diritti fondamentali, era e resta vivo. Non è certo possibile ripercorrerne la complessità in questa sede: si confrontino tuttavia, a titolo esemplificativo, da un lato, posizioni quali quelle di I.NICOTRA

GUERRERA, “Vita” e sistema dei valori nella Costituzione, Milano, Giuffré, 1997, in ordine al diritto alla vita, o di G.

SILVESTRI, Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona, in questa Rivista, 4 marzo 2008, in

ordine alla dignità umana come valore costituzionale sottratto al bilanciamento (nelle parole di Silvestri, «la digni- tà, in quanto presupposto assiologico dei diritti fondamentali, prende il posto, come ha rilevato Peter Häberle, della stessa sovranità popolare, nel senso che lo stesso popolo sovrano non possiede il potere giuridicamente fondato di intaccare la dignità della persona […] la supremitas della dignità la innalza a criterio di bilanciamento di valori, senza che essa stessa sia suscettibile di riduzioni per effetto di un bilanciamento. Essa non è effetto di un bilanciamento, ma è la bilancia medesima»), e, dall’altro lato, posizioni quali quella espressa autorevolmente da M.LUCIANI, I controlimiti e l’eterogenesi dei fini, in Questione Giustizia, n. 1/2015, 84 e ss., spec. 91 ed ivi note 24-

26, il quale, in dissenso con Silvestri, si esprime nel senso «della bilanciabilità della stessa dignità umana (e quindi l’impossibilità di qualificarla metavalore)», sottolineando che «la dignità è assolutistica e costituisce il mi- glior esempio della schmittiana Tyrannei der Werte. Non a caso buona parte della dottrina che la pone al centro dell’edificio costituzionale tende ad escludere la sua bilanciabilità, perché sembra davvero difficile identificare valori alternativi capaci di contrapporsi più o meno vittoriosamente all’esigenza di proteggerla. A me sembra, in- vece, che proprio la Costituzione faccia chiaramente intendere che la dignità si possa bilanciare con altri valori costituzionali […]». L’Autore da ultimo citato, seppur in una prospettiva differente e in un ambito (quello dei diritti sociali) specifico, ha peraltro teorizzato la sussistenza di fattispecie in cui si imporrebbe comunque un «bilancia- mento ineguale»: M.LUCIANI, Sui diritti sociali, in R. Romboli (a cura di), La tutela dei diritti fondamentali davanti alle Corti costituzionali, Torino, Giappichelli, 1994, 79 ss., spec. 100. Sui problemi posti dal bilanciamento, oltre ai

contributi citati supra, nella nota 147, ed agli ampi riferimenti bibliografici ivi citati sul contenuto minimo ed essen- ziale dei diritti inviolabili quale limite al bilanciamento ed ultima fortezza dell’inviolabilità (spec. E.VIVALDI, op. cit., 21 ss. ed ivi nota 78), cfr. comunque, con opinioni diverse, M.LUCIANI, Corte costituzionale e unità nel nome di valori, in R. Romboli (a cura di), La giustizia costituzionale a una svolta, Torino, Giappichelli, 1991, 170; R.BIN,

Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, Milano 1992; G.ZAGREBEL- SKY, Il diritto mite, Torino, 1992; A.PACE, Diritti «fondamentali» al di là della Costituzione?, in Pol. dir., 1993, 3; F. PIZZOLATO, Finalismo dello Stato e sistema dei diritti nella Costituzione italiana, Milano, 1999 (ed ivi in particolare

il cap. II della Parte Terza, intitolato «La graduazione gerarchica dei diritti», 171 ss.); G.SCACCIA, Gli strumenti

della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Milano, 2000; A. VESPAZIANI, Interpretazioni del bilanciamento dei diritti fondamentali, Padova, 2002; G.PINO, Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali. Una mappa dei pro-

blemi, in Ragion Pratica, 2007, 219; A.MORRONE, Il bilanciamento nello stato costituzionale. Teoria e prassi delle tecniche di giudizio nei conflitti tra diritti e interessi costituzionali, Torino, Giappichelli, 2014. Il dibattito oscilla «fra

teorie assolutistiche e teorie relativistiche dei valori» e una «concezione intermedia […] che fa proprio un certo eclettismo metodologico»: da un lato, vi sono le «teorie che configurano la Costituzione come sistema “anarchico” di valori, nel quale l’isostenia prende il posto della gerarchia assiologica, enfatizzano la creatività dell’interprete, il ruolo della fattualità nella ricognizione delle premesse delle decisioni giudiziarie, e quindi sono disposte a tollerare una dose non lieve di incertezza e imprevedibilità delle pronunce giurisdizionali per garantire il più rapido e flessi- bile adattamento della legalità alle aspettative di tutela che si levano dal caso concreto»; dall’altro lato, «le visioni costitutive di tetragoni rapporti di prevalenza fra valori costituzionali aspirano a costruire un ordine generatore di relazioni stabili, e mirano a sottrarre ai giudici il potere di riformulare continuamente le gerarchie assiologiche, ma proprio per questo mostrano minori capacità di adattamento alle dinamiche del pluralismo»; in posizione mediana «fra i due estremi considerati, si colloca la posizione di quanti, seppure con significative differenze di impostazio- ne metodologica, negano che la teoria dei valori abbia l’inevitabile effetto di sovrapporre alle scale di preferenza desumibili dalle norme costituzionali opzioni culturali liberamente forgiate dai giudici, e sostengono che le singole norme definiscono specifici rapporti di prevalenza assiologica, dunque gerarchie non universali, ma puntuali, rela- tive a una certa materia, o che il criterio di ordinazione dei valori risiederebbe nella forma politica dello Stato de- mocratico. In questo modo si introduce un limite alla manipolazione giudiziale del parametro costituzionale, si resta ancorati al testo […] senza però giungere alla conclusione che l’intera Costituzione sia rappresentabile co- me un universo di valori definitivamente chiuso e stabilmente gerarchizzato» (così G.SCACCIA, Valori e diritto giu-

risprudenziale [Relazione al Convegno «Valori e Costituzione: a cinquant’anni dall'incontro di Ebrach», Roma, 26

ottobre 2009], in questa Rivista, 2009, 3-4).

libertà personale, è presupposto a tutti gli altri diritti fondamentali in quanto va a «costituire la