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III. ENGAGEMENT DEGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI E

4. F OCUS SULLE DISPOSIZIONI RELATIVE A INVESTITORI ISTITUZIONALI E

4.1. Politica di impegno

La Proposta di Direttiva prevede espressamente che gli Stati membri assicurano che gli investitori istituzionali e i gestori di attivi sviluppino e pubblichino annualmente e gratuitamente 239 la propria politica di impegno, ossia secondo la locuzione anglosassone la “engagement policy”.

La politica di impegno deve delineare in maniera dettagliata le modalità

attraverso le quali investitori istituzionali e gestori di attivi esplicano,

Si vedano, in proposito, G. D E FERRA, La partecipazione dei lavoratori alla gestione delle

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aziende (rectius delle imprese), in Riv. soc., 2015, pp. 1298 ss.; P. M ONTALENTI, op. cit. 2016, p. 4 laddove osserva come “l'attenzione dell'Unione europea agli interessi dei lavoratori riemerge dopo un periodo in cui era rimasto in secondo piano – prevalente essendo il tema della corporate governance rispetto ai tempi del dibattito sulla democrazia industriale”.

Sembra interessante sottolineare, a questo proposito, come tutte le disposizioni che

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auspicano una maggiore attenzione agli interessi dei portatori di interesse sono state introdotte per effetto di un parere del Comitato Economico e Sociale sulla bozza di Proposta di Direttiva elaborata dalla Commissione. Anche gli emendamenti presentati dal Parlamento europeo nella seduta del 12 maggio 2015 sono ispirati alla protezione di “interessi altri nella prospettiva long term”; per un approfondimento, si rimanda a P. M ONTALENTI, op. cit. 2016, pp. 3 ss..

Tale considerazione è rintracciabile ai sensi del considerando 8 della Proposta di Direttiva.

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Si noti come il Parlamento europeo, nell’emendare la bozza di Proposta di Direttiva, ha

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nell’ambito della corporate governance delle società quotate in cui partecipano, lo “shareholder engagement”, ossia l’“impegno degli azionisti”, per tale intendendosi l’attività di monitoraggio della società su questioni “rilevanti” di governo societario, attraverso non solo l’esercizio dei diritti di voto e degli altri diritti associati alle azioni ma anche attraverso un dialogo costante con le società e i relativi portatori di interesse .240

In particolare, investitori istituzionali e gestori di attivi sono chiamati ad

esplicitare le modalità con cui: integrano lo shareholder engagement nelle strategie di investimento; monitorano le società partecipate, in relazione ai

risultati non finanziari e alla riduzione dei rischi sociali e ambientali; dialogano con le società partecipate e gli stakeholders; collaborano con gli altri azionisti; utilizzano i servizi forniti dai proxy advisor; esercitano i diritti di voto . 241

Le disposizioni appena descritte incentivano, dunque, l’utilizzo di tutti gli strumenti a disposizione degli azionisti per partecipare più attivamente alla vita sociale, come in precedenza descritti 242: dall’esercizio del diritto di voto, agli strumenti di controllo, a qualunque strumento di persuasione disponibile.

Quanto all’esercizio del diritto di voto, il legislatore prevede, in particolare, che, per ogni società di cui detengono azioni, gli investitori istituzionali e i

Ai sensi dell’art. 2, lett. h), della Proposta di Direttiva, lo “shareholder engagement” ovvero

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l’impegno degli azionisti è definito come “il monitoraggio, da parte di un’azionista o di un gruppo di azionisti, delle società su questioni rilevanti tra cui strategia, risultati finanziari e non, rischio, struttura del capitale, risorse umane, impatto sociale e ambientale e governo societario, mediante un dialogo con le società e i rispettivi portatori di interesse su tali questioni e l’esercizio dei diritti di voto e di altri diritti associati alle azioni”.

Art. 3-septies, co. 1, della Proposta di Direttiva.

241

Per un approfondimento sugli strumenti di attivismo si faccia riferimento al precedente

242

gestori di attivi rendono pubblico se e come voteranno e, laddove il voto sia espresso da parte di un gestore di attivi per conto di un investitore istituzionale, questi comunica dove sono pubblicate le medesime informazioni relative al voto.

Deve rilevarsi, in proposito, come il carattere vincolante della disclosure delle politiche di voto con riguardo a ciascuna società di cui si detengono le azioni è stato ritenuto eccessivamente gravoso da una parte della dottrina, la quale ha osservato, altresì, che sarebbe dovuta essere, al contrario, oggetto non tanto di una direttiva quanto di una raccomandazione .243

Al contempo, si osserva come non sono state previste ipotesi di deroga all’obbligo di disclosure, previa autorizzazione dell’autorità competente, per i

casi di materie oggetto di trattative la cui comunicazione potrebbe arrecare gravi pregiudizi alla posizione all’investitore istituzionale, al gestore di attivi, alla società partecipata, come risulta invece previsto per la disclosure delle strategie di investimento .244

Quanto agli strumenti di persuasione, sembra evidente come il legislatore europeo stia orientando la propria azione, sia pure in termini di principio, verso l’introduzione di strumenti “appropriati e istituzionalizzati” volti a realizzare forme di confronto e dialogo “qualificato” tra gli azionisti qualificati e il management sulle strategie gestionali delle grandi imprese quotate .245

Si faccia riferimento, in proposito, a P. B ÖCKLI and others, Shareholder Engagement and 243

Identification, febbraio 2015, disponibile al seguente indirizzo http://ssrn.com/ab- stract=2568741, 3 ss..

L’inserimento di tale previsione era stata peraltro suggerita dal Comitato Economico e

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Sociale.

Così, P. MONTALENTI, op. cit. 2016, p. 4.

Si tratta, in realtà, di un indirizzo già sperimentato nell’ambito di talune esperienze concrete e attuato nel contesto americano in termini di

Shareholder-Director Exchange e di istituzione di Shareholder Relations Committees .246

Una particolare attenzione è dedicata poi alla gestione dei conflitti di interesse, laddove si prevede che gli Stati membri assicurano che la politica

di impegno appena descritta includa anche politiche per la gestione dei conflitti di interesse reali o potenziali, in relazione ai quali si fornisce un

elenco esemplificativo, che comprende legami finanziari, societari, di cariche .247

Sembra che il legislatore abbia ben in mente i limiti e le criticità, in termini di conflitti di interesse, che si accompagnano all’azione degli investitori istituzionali, in ragione della natura e delle funzioni svolte, come messe in luce dalla dottrina in materia .248

Si vedano, al riguardo, F. W. MCNABB, Getting to Know You: The Case for Significant

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Shareholder Engagement, in Vanguard, III, 2015; J. KIM, J. D. SCHLOETZER, Global Trends in Board-

Shareholder Engagement?, ottobre 2015, disponibile al seguente indirizzo www.conference- board.org/directornotes; P. M ONTALENTI, op. cit. 2016, pp. 7 ss., laddove osserva che “il

Mandating board-shareholder engagement è davvero, a mio parere, la prospettiva innovativa in

materia di corporate governance verso la quale ci si deve orientare come la più attenta dottrina americana ha ancora recentemente sottolineato”.

Art. 3-septies, co. 2, della Proposta di Direttiva.

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Si faccia riferimento alle argomentazioni offerte nell’ambito del precedente par. 2.1, cap.

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