• Non ci sono risultati.

Obiettivi generali

L’obiettivo di questo settore d’attività è di rafforzare la coesione economica e sociale riducendo le disparità tra i livelli di sviluppo delle regioni nell’Unione europea.

Cifre

Stanziamenti 2006 Bilancio rettificativo n. 6 Nuovo importo Titolo

Capitolo

Denominazione

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

13 01 Spese amministrative del settore politica regionale

94 902 813 94 902 813 94 902 813 94 902 813

13 03 Fondo europeo di sviluppo regionale ed altri interventi regionali

21 925 775 565 18 396 633 836 -2 300 000 000 21 925 775 565 16 096 633 836

13 04 Fondo di coesione 6 027 132 110 3 500 550 000 -500 000 000 6 027 132 110 3 000 550 000

13 05 Interventi di preadesione associati alle politiche strutturali

580 500 000 795 800 000 -100 000 000 580 500 000 695 800 000

13 06 Gestione del fondo di solidarietà 106 357 627 106 357 627 106 357 627 106 357 627

13 49 Spese di gestione amministrativa dei programmi impegnati a titolo del regolamento finanziario precedente

p.m. p.m.

Titolo 13 — Totale 28 734 668 115 22 894 244 276 -2 900 000 000 28 734 668 115 19 994 244 276

CAPITOLO13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI

Cifre

Stanziamenti 2006 Bilancio rettificativo n. 6 Nuovo importo Titolo

Capitolo Articolo Voce

Denominazione QF

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

13 03 Fondo europeo di sviluppo regionale ed altri interventi regionali

13 03 01 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo n. 1

2.1 17 517 005 689 14 446 709 721 -2 300 000 000 17 517 005 689 12 146 709 721

Articolo 13 03 01 — Totale parziale 17 517 005 689 14 446 709 721 -2 300 000 000 17 517 005 689 12 146 709 721 13 03 02 Programma speciale per la pace e la

riconciliazione nell’Irlanda del Nord e nelle regioni frontaliere dell’Irlanda

2.1 17 080 000 72 796 901 17 080 000 72 796 901

Articolo 13 03 02 — Totale parziale 17 080 000 72 796 901 17 080 000 72 796 901

13 03 03 Completamento dei programmi anteriori — Obiettivo n. 1

2.1 p.m. 27 150 888 p.m. 27 150 888

Articolo 13 03 03 — Totale parziale p.m. 27 150 888 p.m. 27 150 888

13 03 04 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo n. 2

2.1 3 039 945 977 2 802 509 908 3 039 945 977 2 802 509 908

Articolo 13 03 04 — Totale parziale 3 039 945 977 2 802 509 908 3 039 945 977 2 802 509 908 13 03 05 Completamento dei programmi

anteriori — Obiettivo n. 2

2.1 p.m. 11 373 257 p.m. 11 373 257

Articolo 13 03 05 — Totale parziale p.m. 11 373 257 p.m. 11 373 257

13 03 06 Urban 2.1 134 267 691 85 322 361 134 267 691 85 322 361

Articolo 13 03 06 — Totale parziale 134 267 691 85 322 361 134 267 691 85 322 361

13 03 07 Completamento dei programmi anteriori — Iniziative comunitarie

2.1 p.m. 15 763 812 p.m. 15 763 812

Articolo 13 03 07 — Totale parziale p.m. 15 763 812 p.m. 15 763 812

13 03 08 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica e misure innovatrici

2.1 45 113 067 99 750 000 45 113 067 99 750 000

Articolo 13 03 08 — Totale parziale 45 113 067 99 750 000 45 113 067 99 750 000

13 03 09 Completamento dei programmi anteriori — Assistenza tecnica e misure innovatrici

2.1 p.m. 479 982 p.m. 479 982

Articolo 13 03 09 — Totale parziale p.m. 479 982 p.m. 479 982

13 03 10 Completamento delle altre azioni di carattere regionale

3

Articolo 13 03 10 — Totale parziale

13 03 11 Programma di modernizzazione dell’industria tessile e dell’abbigliamento in Portogallo

3

Articolo 13 03 11 — Totale parziale

13 03 12 Contributo comunitario al Fondo internazionale per l’Irlanda

3 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000

Articolo 13 03 12 — Totale parziale 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000

13 03 13 Iniziativa comunitaria Interreg III 2.1 1 156 863 141 819 527 006 1 156 863 141 819 527 006 Articolo 13 03 13 — Totale parziale 1 156 863 141 819 527 006 1 156 863 141 819 527 006

13 03 14 Sostegno alle regioni confinanti con i 2.1 p.m. p.m.

Commento

L’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede l’applicazione di rettifiche finanziarie, le cui eventuali entrate sono iscritte alla voce 6 5 0 0 dello stato delle entrate. Tali entrate potranno dare luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all’articolo 18 del regolamento finanziario.

Il regolamento (CE) n. 1260/1999 stabilisce le condizioni di rimborso dell’acconto, che non ha come effetto di ridurre la partecipazione dei Fondi strutturali all’intervento in questione. Le eventuali entrate provenienti dal rimborso dell’acconto, iscritte alla voce 6 1 5 7 dello stato delle entrate, danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari, conformemente agli articoli 18 e 157 del regolamento finanziario.

Il programma speciale per la pace e la riconciliazione viene proseguito, conformemente alle decisioni del Consiglio europeo di Berlino di dotare il programma di 500 milioni di euro per il suo nuovo periodo di validità. Dev’essere pienamente rispettato il principio di addizionalità. La Commissione presenterà al Parlamento europeo una relazione annuale sulle misure adottate.

Il finanziamento delle azioni di lotta antifrode è imputato all’articolo 24 02 01.

Basi giuridiche

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 158, 159 e 161.

Conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999.

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 173/2005 (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 3).

Articolo 13 03 01 — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo n. 1

Cifre

Stanziamenti 2006 Bilancio rettificativo n. 6 Nuovo importo

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

17 517 005 689 14 446 709 721 -2 300 000 000 17 517 005 689 12 146 709 721 Commento

Stanziamento destinato a coprire gli interventi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell’ambito dell’obiettivo n. 1 relativamente agli impegni del periodo di programmazione 2000-2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1261/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 43).

Articolo 13 03 08 — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica e misure innovatrici

Cifre

Stanziamenti 2006 Bilancio rettificativo n. 6 Nuovo importo

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

45 113 067 99 750 000 45 113 067 99 750 000

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Pagamenti Impegni

2005 2006 2007 2008 Esercizi

successivi e altri Impegni contratti prima

del 2005 ancora da

liquidare 203 309 113 73 439 377 77 000 000 52 869 736 Stanziamenti d'impegno

riportati e/o ricostituiti

del 2004 4 109 040 1 800 000 2 309 040

Stanziamenti 2005 53 511 147 5 000 000 17 750 000 30 761 147

Stanziamenti 2006 45 113 067 5 000 000 16 000 000 24 113 067 Totale 306 042 367 80 239 377 99 750 000 101 939 923 24 113 067 Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per le azioni innovatrici e le misure di assistenza tecnica, quali previste agli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, finanziate dal FESR. Le azioni innovatrici comprendono studi, progetti pilota e scambi di esperienze. Sono volte in particolare a migliorare la qualità degli interventi dei Fondi strutturali. L’assistenza tecnica copre le misure di preparazione, monitoraggio, valutazione, controllo e gestione necessarie all’attuazione del FESR. In tale contesto, lo stanziamento può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:

- spese accessorie (indennità di rappresentanza, formazione, riunioni e missioni), - spese di informazione e pubblicazioni,

- spese per le tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni,

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 173/2005 (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 3).

Regolamento (CE) n. 1261/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 43).

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

CAPITOLO 13 04 — FONDO DI COESIONE

Cifre

Stanziamenti 2006 Bilancio rettificativo n. 6 Nuovo importo Titolo

Capitolo Articolo

Voce

Denominazione QF

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

13 04 Fondo di coesione

13 04 01 Fondo di coesione 2.2 6 027 132 110 3 500 550 000 -500 000 000 6 027 132 110 3 000 550 000

Il regolamento (CE) n. 1265/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94 che istituisce un Fondo di coesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 62) determina le condizioni nelle quali si procede al rimborso dell’acconto che non abbia l’effetto di ridurre la partecipazione del Fondo all’intervento interessato. Le eventuali entrate risultanti dalla restituzione degli acconti, iscritte alla voce 6 1 5 7 dello stato delle entrate, danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente agli articoli 18 e 157 del regolamento finanziario.

Articolo 13 04 01 — Fondo di coesione

Cifre

Stanziamenti 2006 Bilancio rettificativo n. 6 Nuovo importo

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

6 027 132 110 3 500 550 000 -500 000 000 6 027 132 110 3 000 550 000 Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento del Fondo di coesione, sia per le operazioni anteriori all’esercizio 2000 che per quelle del nuovo periodo.

Le azioni di lotta antifrode sono imputate all’articolo 24 02 01.

Lo stanziamento è altresì destinato a finanziare misure adottate dai partner per la preparazione del prossimo periodo di programmazione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 566/94 del Consiglio, del 10 marzo 1994, recante proroga del regolamento (CEE) n. 792/93 che istituisce uno strumento finanziario di coesione (GU L 72 del 16.3.1994, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1), modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

Atti di riferimento

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 158 e 161.

CAPITOLO 13 05 — INTERVENTI DI PREADESIONE ASSOCIATI ALLE POLITICHE STRUTTURALI

Cifre

Stanziamenti 2006 Bilancio rettificativo n. 6 Nuovo importo Titolo

Capitolo Articolo

Voce

Denominazione QF

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

13 05 Interventi di preadesione associati alle politiche strutturali 13 05 01 Strumento strutturale di

preadesione

13 05 01 01 Strumento strutturale di preadesione

7.2 580 500 000 220 800 000 580 500 000 220 800 000

13 05 01 02 Strumento strutturale di preadesione — Completamento

580 500 000 795 800 000 -100 000 000 580 500 000 695 800 000 Capitolo 13 05 — Totale 580 500 000 795 800 000 -100 000 000 580 500 000 695 800 000

Articolo 13 05 01 — Strumento strutturale di preadesione

Commento

Lo strumento strutturale di preadesione (ISPA) fornisce contributi al fine di agevolare l’adesione all’Unione europea dei paesi candidati dell’Europa centrale e orientale. L’ISPA interviene nei settori dell’ambiente e dei trasporti onde aiutare i paesi beneficiari a rispettare l’acquis comunitario pertinente.

Voce 13 05 01 02 — Strumento strutturale di preadesione — Completamento dell’assistenza preadesione per otto paesi candidati

Cifre

Stanziamenti 2006 Bilancio rettificativo n. 6 Nuovo importo

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

p.m. 575 000 000 -100 000 000 p.m. 475 000 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli interventi dell’ISPA, come pure l’assistenza tecnica prestata al di fuori della Commissione e necessaria alla loro attuazione nei paesi candidati che sono diventati Stati membri al 1° maggio 2004.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell’assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68).

Regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73), modificato dal regolamento (CE) n. 2112/2005 (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23).

Attività senza linea di bilancio

Supporto amministrativo per la direzione generale Politica regionale

Controllo in relazione alla politica di coesione nell’ambito della preadesione Supporto strategico e coordinamento per la direzione generale Politica regionale

Documenti correlati