• Non ci sono risultati.

Polizze RC professionali Caratteristiche e attenzioni

Nel documento welfare e professione (pagine 78-81)

A

lla luce dei recenti Superbonus, uno dei temi che sta maggiormente foca-lizzando l’attenzione di noi professio-nisti è quello delle coperture assicurative. Ve-diamo innanzitutto di chiarire alcuni aspetti di carattere generale.

Innanzitutto, è importante sapere che le po-lizze di responsabilità civile professionali so-no del tipo “claims made”, che letteralmente significa “quando nasce la richiesta”, un regi-me che opera intervenendo sui danni a ter-zi denunciati durante la vigenza della polizza.

Per questo motivo, una polizza professiona-le, a meno che non sia esplicitamente espres-so il contrario nelle condizioni, copre da qual-siasi danno, a prescindere da quando si siano verificati i lavori anche se in quel tempo non si aveva alcuna copertura assicurativa. Nor-malmente le polizze “claims made” godono di retroattività illimitata, ma è sempre è op-portuno verificare con attenzione le eventuali clausole di retroattività.

Proprio a causa della loro natura, che copre quindi da sinistri sulla base del momento in cui vengono denunciati, nelle polizze RC pro-fessionali bisogna avere l’accortezza di se-gnalare alla Compagnia eventuali contenzio-si in essere o eventuali probabili rischi di ri-sarcimento per evitare effetti di riduzione o aggravamento del rischio, ai sensi degli artt.

1897 e 1898 C.C.

C’è anche da specificare che le polizze profes-sionali in genere coprono da qualsiasi danno a terzi e pertanto, a meno che non sia espli-citato, tutte le polizze professionali coprono per danni a terzi anche per i lavori di cui all’art.

119 del d.l. 24/2020 (Superbonus).

Quello che ogni professionista dovrebbe sa-pere è che le polizze non coprono da qualsia-si rischio anche quando la polizza qualsia-si definisce

“All risks”. Andiamo a vedere i casi particolari.

Come già è stato riportato nella newsletter Inarcassa di settembre, ricordiamo che sono quasi sempre esclusi dalla RC professionale i rischi di natura finanziaria intesi come rischi collegati al pagamento o al rimborso di finan-ziamenti ricevuti allo scopo di acquisire fondi o disponibilità liquide e alle garanzie prestate a fronte di contratti di finanziamento in quan-to non attinenti alla libera professione (art. 4, comma 2. Regolamento IVASS n. 29/2009).

Non esiste inoltre alcuna polizza professio-nale che copra da sanzioni in quanto vieta-to dall’ordinamenvieta-to italiano ai sensi dell’art.

1418 codice civile.

Attenzione, inoltre, alle coperture per dolo o colpa grave, quasi mai è presente l’estensio-ne al dolo inteso come danno consapevole o intenzionale. Ad esempio: siamo consapevo-li che quella soluzione progettuale potrebbe generare delle problematiche ma ugualmen-te decidiamo di intraprendere quella scelta.

Molto importante è invece la copertura assi-curativa sulla colpa che può non essere pre-sente in polizza. Per quanto riguarda la po-lizza professionale Inarcassa in convenzione Assigeco c’è una specifica estensione di co-pertura alla colpa anche grave, alla negligen-za, all’imprudenza ed all’imperizia. Una co-pertura essenziale che dovremmo sempre verificare.

Infine, ricordiamo sempre che la polizza pro-fessionale copre i danni a terzi ma non le cau-se che li hanno generati. Per questo motivo, se ad esempio per un errore degli elabora-ti esecuelabora-tivi disegniamo una soglia di marmo larga 20cm quando sarebbe necessaria una dimensione di almeno 30cm e per questo er-rore si sia generato un danno da infiltrazione, la polizza paga il danno da infiltrazione ma ri-mangono a carico del progettista i costi corre-lati all’eliminazione della causa. In questo caso

quindi, la rimozione ed il ripristino di nuove so-glie di misura adeguata, sarebbe a carico del tecnico che ha commesso l’errore.

Un’ultima attenzione infine all’assistenza le-gale. In genere sarebbe consigliabile una po-lizza a parte per l’assistenza legale per due ordini di ragioni. Il primo motivo risiede nel fatto che, qualora si abbia la copertura legale come estensione di polizza e fossimo di fron-te ad un danno non indennizzabile, verreb-be meno anche l’assistenza legale della stes-sa polizza. Altra motivazione potrebbe esse-re quella di rivalersi sulla stessa Compagnia.

L’assistenza legale infatti è prestata sino a quando la Compagnia e l’Assicurato hanno interessi convergenti ed è fatto espresso vieto di porre in essere azioni che ledano il di-ritto di difesa della Compagnia.

Fatte queste dovute precisazioni, avendo chiarito il principio di copertura delle polizze

RC Professionali, è chiaro che, nel corso de-gli anni, con l’aumentare del numero dei lavo-ri eseguiti e dell’entità economica degli stes-si, sarebbe opportuno gradualmente ade-guare il massimale. Un tipico errore è quel-lo di abbassare il massimale in un periodo di flessione lavorativa. Questa scelta potrebbe esporci ad un elevato rischio in quanto, qua-lora in quel momento dovessimo ricevere una richiesta di risarcimento danni per un vec-chio lavoro svolto, potremmo rischiare di non avere un’adeguata copertura. Per lo stes-so motivo è asstes-solutamente necessario te-nere sempre attiva la polizza professionale in quanto, se dovessimo ricevere una richiesta di risarcimento in un momento in cui fossi-mo sprovvisti di copertura, sarebbe come se non avessimo mai stipulato una polizza. Il re-gime “claims made” quindi è certamente fa-vorevole per il fatto che copre da qualsiasi

ri-iStock.com/artursfoto

professione

chiesta risarcitoria, anche di lavori meno re-centi, ma allo stesso tempo ci impone una co-pertura assicurativa continua e costante. Per questo motivo, quando si va in pensione o si cambia ragione sociale, ad esempio da parti-ta Iva si passa ad una società, è sempre ne-cessario stipulare una decennale postuma in modo da metterci al riparo da qualsiasi ri-schio per il decennio precedente. Ovviamente ciò non vale per le società di capitali che, una volta liquidate, cessano di avere responsabili-tà, mentre permane per i soggetti persone fi-siche come i liberi professionisti.

Concludendo, il mondo assicurativo è

com-plesso e necessita di una conoscenza di ba-se dei principi assicurativi. Inoltre, sono pochi coloro i quali leggono attentamente le condi-zioni di polizza prima di firmare. Attenzione sempre alle esclusioni e alle franchigie e sco-perture. Un professionista che si rispetti deve essere consapevole dei rischi e delle poten-ziali carenze, solo così è possibile intrapren-dere un lavoro senza brutte sorprese perché nella maggior parte dei casi, quando succe-de qualcosa, non è quasi mai “colpa” succe-della po-lizza o della compagnia assicurativa ma del professionista che non ha prestato sufficien-te atsufficien-tenzione nella lettura delle condizioni.

<

iStock.com/marchmeena29

SERVIZIO CLIENTI Tel +39 0541 628200 - [email protected] Ottobre 2020 - Codice 88.916.4172.4

F.to 17x24 - Pag. 488 - € 49.00

PRONTUARIO

OPERATIVO DI CALCOLO

Nel documento welfare e professione (pagine 78-81)