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Predisposizione di elaborati grafici di supporto alle attività di pianificazione adeguati nel numero e nella scala;

11. Predisposizione di norme e relazioni di supporto alle attività di pianificazione adeguati nel numero e nel contenuto.

12.

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 152/2006, del Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale, il progettista incaricato dovrà redigere il Rapporto Preliminare, che consiste in un documento che contiene tutte le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del Piano, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I della parte seconda del D.Lgs 152/2006.

--- ART. 4 - ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L’INCARICO --- Il “Progettista” rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi del “Committente”. --- Il “Committente” si impegna a mettere a disposizione del “Progettista”, all’inizio e durante lo svolgimento dell’incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell’incarico medesimo. In particolare con la sottoscrizione del presente contratto il “Progettista” dichiara di aver ricevuto dal “Committente”

i seguenti documenti in formato elettronico: --- - a) planimetrie catastali e C.T.R.N. del territorio comunale (formato.SHP (shape file), con le informazioni in uso connesse agli elementi geometrici, ed in formato .PDF con rendering da definire.); --- - b) planimetria del vigente P.R.G.C. (formato .SHP (shape file), con le informazioni in uso connesse agli elementi geometrici, ed in formato .PDF con

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rendering da definire.

Relativamente alle lettere a) e b) con aggiornamento all'attuale); --- - c) planimetrie della rete comunale di pubblica illuminazione (in formato cartaceo o .dwg ove disponibile); --- - d) planimetria della rete stradale comunale con relativa classificazione delle strade (in formato .dwg); --- - e) Ulteriore documentazione disponibile agli atti del “Comune” potrà essere consultata liberamente dal “Progettista”, il quale potrà altresì richiederne l’estrazione in copia integrale o parziale, fermi restando gli obblighi di riservatezza. --- Il “Progettista” si impegna a: --- a) produrre 1 (una) copia cartacea di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato prodotto in bozza durante lo svolgimento dell’incarico, per l’esame istruttorio, già retribuita con il corrispettivo qui stabilito nonché, a prestazioni ultimate, un numero minimo di 3 (tre) copie cartacee di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato anch’esse già retribuite con il corrispettivo qui stabilito; --- b) copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta del “Committente” e in qualsiasi numero, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta del “Committente”

le ulteriori copie dovranno essere fornite anche a terzi (autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc.); --- c) a produrre, unitamente agli elaborati di cui alle lettere a) e b), una copia dei medesimi su supporto magnetico, redatta a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, in formato standardizzato tipo shape file .SHP georeferenziato nel sistema della C.T.R.N. (ETRS89 - Transverse Mercator,) per gli elaborati cartografici, e in formato MsWord per gli elaborati di testo, MsExcel per i fogli di calcolo, MsAccess per i database, per gli elaborati scritti, senza protezione da lettura e da scrittura e completi di interfacce per la consultazione e l’aggiornamento dei dati; sono ammessi formati equivalenti previa accettazione del “Committente”. I dati forniti dovranno essere collegati,

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mediante codifica/identificativo, agli elementi geometrici georeferenziati.

Il Piano completo dovrà essere altresì fornito in formato .PDF. --- In relazione alla proprietà intellettuale gli elaborati predisposti in esecuzione del presente contratto in ogni loro stato di definizione che siano accettati dal “Committente” e compensati al “Progettista”, resteranno di proprietà assoluta ed esclusiva del “Committente” dal momento dell’avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto; conseguentemente il “Committente” acquisisce ogni diritto di utilizzazione degli elaborati e potrà utilizzarli a propria insindacabile discrezione per perseguire le proprie finalità istituzionali. Il

“Committente”, ad avvenuto pagamento della prestazione complessiva potrà apportare agli elaborati costituenti il Piano ogni eventuale modifica, integrazione o rettifica tecnica ritenuta necessaria od opportuna proprio insindacabile giudizio, senza che da parte del “Progettista” possa essere sollevata alcuna eccezione in merito, non assumendo quest’ultimo responsabilità alcuna verso le integrazioni e/o modifiche inserite nella progettazione. Per quanto non disciplinato con il presente atto, si richiama l’applicazione della disciplina normativa vigente di cui all’art. 2575 e seguenti del c.c.. --- Per quanto previsto al precedente paragrafo, in capo al “Committente” non incombe alcun obbligo di comunicazione al “Progettista” o altri adempimenti, nemmeno in relazione all’indicazione dei nominativi di soggetti terzi che vengano incaricati di apportare agli elaborati varianti e/o modifiche e rettifiche. --- Le parti, come sopra convenute, con accettazione espressa da parte del

“Progettista, convengono: --- a) che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, e con ciò il

“Progettista” rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant’altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto; --- b) che sono disapplicati gli articoli 7 e 9 della legge 2 marzo 1949, n. 143, in materia di incarichi collegiali e di anticipazioni, e ogni altra disposizione della predetta legge e le analoghe disposizioni previste alle leggi di tariffa

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diverse da quella di architetti e ingegneri, che si trovino in contrasto con il presente contratto; --- c) che sono disapplicati gli articoli 10, 16, 17 e 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143, in materia di incarichi parziali, e ogni altra disposizione della predetta legge e le analoghe disposizioni previste dalle leggi di tariffa diverse da quella di architetti e ingegneri, che si trovino in contrasto con il presente contratto. --- Il “Progettista” si impegna ad essere disponibile tramite un proprio rappresentante a tutti gli incontri che il “Committente” riterrà necessari od opportuni ai fini dell’espletamento dell’incarico; --- Il “Progettista” è obbligato, senza ulteriori compensi: --- - a redigere, su richiesta motivata e formale del Responsabile del Procedimento, apposite relazioni per illustrare lo stato di avanzamento delle attività previste dall’incarico, evidenziando eventuali criticità rilevate nell’esecuzione del lavoro; --- - a tenere tempestivamente aggiornato il “Committente” in merito a evenienze o emergenze che si verificassero nella conduzione delle prestazioni definite dall’incarico che rendano necessarie azioni correttive; --- - a introdurre, nel corso dello svolgimento dell’incarico e qualsiasi sia lo stato di avanzamento del lavoro, tutte le modifiche che siano motivatamente ritenute necessarie a giudizio del Responsabile del Procedimento e/o dell’Amministrazione Comunale fino alla definitiva approvazione della Piano stesso, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi; qualora le modifiche comportino invece cambiamenti nell’impostazione progettuale non per manchevolezze degli elaborati, ma determinate da nuove e diverse esigenze e venissero richieste dal “Comune”, al “Progettista” spetteranno le competenze in adeguamento del compenso nella misura pattuita. --- Per ogni documento da produrre, previsto dal seguente disciplinare, il

“Progettista” proporrà al “Committente” una bozza alla quale l’Amministrazione potrà richiedere integrazioni e variazioni motivate di qualsiasi natura che dovranno essere recepite nella versione definitiva redatta in via ultima dal

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“Progettista”. --- Il “Progettista” rimane responsabile per i danni che il “Comune” dovesse eventualmente subire in conseguenza di errori o di omissioni nella redazione della Piano che vadano a pregiudicare l’iter di approvazione. --- ART. 5 – DURATA E TEMPI UTILI --- Il presente contratto ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e sino alla definitiva approvazione della Piano comunale dell’illuminazione che avvenga entro 12 mesi. --- Il “Progettista” si impegna a completare le singole fasi previste dall’Art. 3 consegnando al “Comune” tutta la relativa documentazione nei seguenti tempi: --- FASE A --- 1. entro il termine di 75 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare dovrà essere consegnata una copia della documentazione relativa alla fase; --- FASE B --- 1. entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna della documentazione relativa alla fase A dovrà essere consegnata una proposta di piano completa in bozza; --- 2. entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di formale comunicazione del “Committente” di procedere alla stesura definitiva del Piano tutti gli elaborati costituenti il Piano dovranno essere consegnati recependo ogni eventuale indicazione comunale nonché ogni eventuale richiesta di modifica ed integrazione degli elaborati già consegnati. --- ART. 6 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO --- Il compenso per onorari e spese relativi alle prestazione di cui al presente incarico è complessivamente e forfetariamente stabilito, al netto di I.V.A. e contributo integrativo InarCassa, in € ___________ (diconsi euro _______________________/00) per tutte le prestazioni previste dal presente contratto nonché a quelle che ad esso siano riconducibili; l’importo stabilito ed accettato in relazione alla quantità ed alla complessità dell’attività in oggetto, sulla scorta dell’offerta economica prodotta dal “Progettista” ed è

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fisso, vincolante e onnicomprensivo. --- Il compenso come sopra indicato comprende le eventuali attività di modificazione e integrazione degli elaborati che siano richieste prima della consegna finale degli stessi, ovvero dopo tale consegna e sino alla loro approvazione, da parte del responsabile del procedimento che si rendano necessarie per rendere il lavoro a regola d’arte e conforme a normativa vigente nonché per adeguamenti derivanti da consultazioni con gli enti coinvolti nel procedimento. --- Fermo restando quanto sopra il compenso comprende espressamente le seguenti prestazioni accessorie --- - Redazione di elaborati diversi o in aggiunta; --- - Elaborazioni informatiche di testi, dati e file cartografici; --- - Svolgimento di pratiche tecniche ed amministrative esterne propedeutiche acquisizione di pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, partecipazione a riunioni e incontri con enti, commissioni consultive, consiliari e/o gruppi, convocati dall’Amministrazione Comunale compresa la stesura di elaborati di sintesi necessari ad illustrare i contenuti del Piano; - - predisposizione del rapporto ambientale preliminare necessario per la eventuale procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica di cui all’art. 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. nonché per la valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 357/1997; --- Il contributo InarCassa sui compensi, nella misura dovuta, è a carico del

“Comittente” come pure l’IVA nella misura stabilita dalla legge. --- Il “Progettista” incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell’articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dell’equo compenso dovuto ai sensi dell’art. 2578 del C.C.. --- ART. 7 – MODALITÀ DI PAGAMENTO --- Il compenso verrà corrisposto come segue: --- 1° Acconto al completamento al completamento della Fase A --- 40% del compenso complessivo pari a € ______________ (diconsi euro

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_________________________/00) entro 30 giorni dalla data di fattura da emettersi successivamente al 30° giorno dalla data di consegna dei relativi elaborati; --- 2° Acconto al completamento della Fase B --- 50% del compenso complessivo pari a € ______________(diconsi euro __________________/00) entro 30 giorni dalla data di fattura da emettersi successivamente al 30° giorno dalla data di consegna del Piano completo; --- Saldo --- 10% del compenso complessivo pari a € ______________(diconsi euro __________________/00) entro 30 giorni dalla data di fattura da emettersi successivamente alla data della deliberazione di approvazione del Piano o comunque entro 120 giorni dalla data di consegna del Piano completo. --- L’atto per la liquidazione verrà redatto ed inviato al competente Servizio per il pagamento comunque non prima di aver acquisito apposita certificazione sulla regolarità contributiva del contraente. --- In caso di inadempimento contrattuale l’ente “Committente”, previa contestazione, si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alla quali si è verificato l’inadempimento. --- In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art.3 della L. 136/2010, i corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato individuato con il codice IBAN: ________________________________, sul quale è autorizzato ad operare il sig. ________________________, nato a _____________________ il _____________________ (codice fiscale ____________________), residente a _____________________________ . --- La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell’efficacia temporale dell’assicurazione di cui all’articolo 12 e all’accertamento dell’assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R.

n. 602 del 1973, come attuato dal D.M. n. 40 del 2008, ed è inoltre subordinata alla presentazione, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo sulla scadenza del termine, della seguente documentazione: --- a) nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in

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conformità al presente contratto; --- b) fattura fiscale anche in sospensione di imposta; --- c) indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato innanzi indicato, oppure altro conto dedicato qualora sia nel frattempo cambiato, o nei casi di cessione del credito ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs n. 50/2016; --- d) documentazione unificata necessaria all’acquisizione d’ufficio dello stesso DURC (documento unico di regolarità contributiva) di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007, qualora siano mutate le condizioni di iscrizione agli enti previdenziali o assistenziali rispetto al pagamento precedente; --- e) annotazione, sui documenti di cui alle lettere a) oppure b), degli estremi della comunicazione di avvenuta assunzione dell’impegno di spesa e della copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 191, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000. --- In relazione alla complessità delle prestazioni di progettazione il responsabile del procedimento può autorizzare il / provvede al frazionamento dei pagamenti in acconti proporzionali all’accertato stato di avanzamento delle prestazioni, fatti salvi i termini per il saldo. --- ART. 8 – PENALI --- Il “Progettista” si impegna a presentare al “Comune” tutta la documentazione tecnica necessaria nel rispetto dei tempi previsti dal presente contratto. Per ogni giorno di ritardo sui tempi convenuti sarà applicata una penale pari all’

1°/oo del compenso, arrotondata per eccesso, pari ad € ______ (diconsi euro _________/00),che sarà trattenuta dal “Committente” sul corrispettivo fino ad un massimo di giorni 45 (quarantacinque), trascorsi i quali il “Committente” sarà libero da ogni impegno nei confronti del “Progettista” inadempiente, il quali nulla potrà pretendere per eventuali prestazioni eseguite e non consegnate entro i termini. --- É comunque facoltà del “Committente” concedere, su richiesta motivata del

“Progettista” ovvero per esigenze connesse alle procedure interne di consultazione, proroghe ai termini di consegna, per cause adeguatamente

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comprovate che non siano imputabili al medesimo e che abbiano direttamente influito sullo svolgimento dell’incarico, senza che ciò possa determinare o comportare maggiorazioni di onerari e/o spese professionali. --- ART. 9 - RICORSO A COLLABORAZIONI --- Ai sensi dell’articolo 105, comma 1, del D.Lgs 50/2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Non è ammesso il subappalto. --- L’affidamento a terzi di prestazioni professionali accessorie di carattere specialistico e/o per consulenza non è considerato subappalto. Il “Committente”

è comunque estraneo a eventuali rapporti instaurati tra il “Progettista” e soggetti terzi affidatari di attività professionali ai sensi del periodo precedente restando inteso che il relativo onere economico è a totale carico del

“Progettista” medesimo. Resta comunque impregiudicata l’integrale responsabilità del “Progettista” incaricato nei confronti del “Comune”. Della nomina di collaboratori e consulenti il “Progettista” è comunque tenuto a darne preventiva comunicazione al “Committente” per l’espressione del relativo gradimento. --- ART. 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA --- Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi 45 (quarantacinque) giorni. --- In tale ipotesi, il “Committente” si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal “Committente” medesimo. --- ART. 11 – ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE --- Il “Committente” si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell’art. 1454 del codice civile, mediante idoneo provvedimento, qualora il “Progettista” incaricato non abbia provveduto in esito a formale diffida, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso. ---

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In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al “Progettista” nessun altro compenso o indennità di sorta oltre a quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal “Committente” in conseguenza dell’inadempimento. --- ART. 12 – RECESSO --- Il “Comune” si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto di prestazione professionale, per esigenze sopravvenute motivate da ragioni di pubblico interesse o di carattere eccezionale ed imprevedibile, rimborsando al

“Progettista” gli onorari relativi alla parte di incarico e/o alle fasi di incarico effettivamente svolte e le relative spese documentate riferite alla data di comunicazione del recesso, purché il relativo materiale risulti formalmente consegnato, entro 7 giorni dal recesso, e successivamente favorevolmente istruito ed accettato dal responsabile del procedimento. --- Il “Progettista” non è titolato ad esercitare il diritto di recesso nei confronti del Comune, salvo ricorrere il caso di giusta causa, al sopravvenire della quale è tenuto a darne immediata comunicazione al “Comune” adottando ogni possibile accorgimento atto a limitare il pregiudizio di quest’ultimo, in coerenza con l’entità del quale si riserva ragione di eventuale rivalsa nei modi di legge nei confronti del “Progettista”. --- Nel caso di recesso operato dal “Comune” così come dal “Progettista” per giusta causa gli elaborati progettuali prodotti, consegnati e istruiti favorevolmente ed accettati dal responsabile del procedimento si intendono ceduti al Comune con diritto di utilizzo e modificazione senza vincolo alcuno da parte del

“Progettista”. --- Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto si richiama l’applicazione dell’art. 2237 e seguenti del c.c.. --- ART. 13 – INCOMPATIBILITÀ --- Per il “Progettista”, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine professionale di appartenenza. --

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Al riguardo il “Progettista” dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il “Committente”. ---- Il “Progettista” s'impegna comunque a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i propri collaboratori. --- ART. 14 – ASSICURAZIONE --- Il “Progettista” ha presentato polizza di responsabilità civile professionale n.

___________________ rilasciata da _______________________________ con massimale pari a € _______________________ , per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza con specifico riferimento all’oggetto della prestazione professionale di cui al presente contratto anche quale garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016. La polizza copre i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. --- ART. 15 – CONTROVERSIE --- Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto ed in particolare alla liquidazione dei compensi ed in genere quelle non definite in via amministrativa nel termine di 30 (trenta) giorni da quella cui fu notificato il provvedimento amministrativo di controversia, saranno risolte ricorrendo alla giurisdizione ordinaria e/o amministrativa con assoluta esclusione della procedura arbitrale. --- Per tutte le controversie inerenti e conseguenti al presente disciplinare il Foro competente sarà quello di Gorizia. --- ART. 16 – DOMICILIO --- Le notificazioni, comunicazioni e intimazioni, comunque denominate, relative al presente contratto saranno valide a tutti gli effetti di legge se effettuate mediante lettera raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata (che costituisce, ai fini del presente contratto, domicilio digitale).

A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio come segue: ---

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- il “Comune” presso la sede di Piazza della Repubblica 8 in Monfalcone (GO); -- - PEC del “Comune” comune.monfalcone@certgov.fvg.it ; --- - il Progettista presso la _______________________________________________. ---- - PEC del Progettista _______________@______________. --- Ogni modifica di domicilio per essere valida dovrà essere notificata all'altra parte esclusivamente con le modalità sopra stabilite. --- ART. 17 – CLAUSOLA DI RINVIO --- Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle della legge e relativo regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile. --- ART. 18 – INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY --- Il “Progettista” è tenuto alla riservatezza e al segreto d’ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull’andamento delle procedure.

Il “Progettista” è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l’espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia. --- Senza l’autorizzazione scritta “Committente” è preclusa al “Progettista” ogni possibilità di rendere noto a chiunque, in tutto o in parte, il contenuto della documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente approvati dal “Comune”. Il divieto non si applica ai

Il “Progettista” è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l’espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia. --- Senza l’autorizzazione scritta “Committente” è preclusa al “Progettista” ogni possibilità di rendere noto a chiunque, in tutto o in parte, il contenuto della documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente approvati dal “Comune”. Il divieto non si applica ai

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