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PRESIDENTE. Metto a partito la prima parte dell'emendamento dell'onorevole

Nel documento TORNATA DI SABATO 18 DICEMBRE 1920 (pagine 21-25)

Ra-mella: «È concessa una nuova indennità caro-viveri nella misura di cui al Regio decreto... »*

(Dopo prova e controprova e votazione per divisione non è approvata)

MUSATTI. Sulla seconda parte dell'e-mendamento chiediamo la votazione nomi-nale. (Rumori — Commenti).

PEANO, ministro dei lavori pubblici.

Chiedo di parlare.

Atti Parlamentari — 6756 — Camera dei Deputali

LEGISLATURA XXV - la SESSIONE - DISCUSSIONI - la TORNATA DEL 1 8 DICEMBRE 1 9 2 0

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E A N O , ministro dei lavori pubblici.

La questione ora riflette la retroattività.

Ho dichiarato che lo Stato non può so-stenere questo onere di 70 milioni, anche per-chè non ha il modo di rivalersi con le tariffe.

(.Interruzioni). Ripeto che il Tesoro non può sostenere il maggiore onere di far decorrer l'indennità dal Io giugno, anziché dal 18 no-vembre.

Prego gli onorevoli colleghi che hanno in-teresse a che questa legge sia subito appro-vata, di non insistere nella domanda di votazione nominale, la quale p o t r e b b e far ritardare l'approvazione della legge stessa.

G I U F F R I D A , relatore. Chiedo di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G I U F F R I D A , relatore. Se non ho male inteso, l'emendamento dell'onorevole Ra-mella constava di due parti : con la prima si proponeva l'aumento dell'indennità caro-vi-veri ; con la seconda si proporrebbe che tale aumento avesse effetto retroattivo.

Ora io domando: se la prima parte è stata respinta, può essere v o t a t a la seconda ? Mi pare di no ! (Approvazioni).

MUSATTI. Chiedo di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

MUSATTI. Constatiamo che t a n t o sulla prima che sulla seconda parte dell'emen-damento Ramella non votano a favore che i deputati del gruppo parlamentare socialista e qualche singolo del gruppo popolare.

Le votazioni nominali sono f a t t e perchè ciascuno assuma individualmente la respon-sabilità delproprio voto di fronte al Parla-mento ed al Paese. Ma poiché, di fronte alla nostra richiesta perchè ognuno si assuma questa responsabilità, si potrebbe far man-care il numero^legale e far naufragare l'ap-provazione della legge {Rumori), per questa ragione soltanto, noi ritiriamo la domanda di votazione nominale, ma insistiamo perchè la seconda votazione sia f a t t a per divisione.

P R E S I D E N T E . Sta bene. Metto dunque a partito la seconda parte dell'emendamento Ramella.

(Dopo prova e controprova e votazione per divisione non è approvata).

Pongo a partito l'articolo primo come è stato letto.

(È approvato).

Art. 2.

« Agli agenti ai quali, posteriormente al decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, nu-mero 1587, fossero stati eventualmente

con-cessi dalle aziende, sotto qualunque forma, sussidi o indennità, a titolo di caro-viveri, in più di quelli stabiliti con il predetto de-creto, spetta soltanto la differenza tra l'am-montare delle indennità, e l'aml'am-montare delle maggiori concessioni f a t t e a titolo di caro-viveri dalle aziende stesse ».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento dall'onorevole Ra-mella : Aggiungere : « Sempre • quando non venisse a distruggere quei maggiori compensi che le aziende hanno accettato di corri-spondere direttamente al .personale a proprie spese ».

Questo emendamento è sottoscritto an-che dagli onorevoli Recalcati, Pagella, De Michelis, Lazzari, Maestri, Yentavoli, Fer-raris, Scagliotti e Paolino.

L'onorevole Ramella ha facoltà di svol-gere il suo emendamento.

RAMELLA. La ragione del mio emenda-mento è questa: vi sono delle aziende private e comunali che hanno, direttamente a loro proprio carico, senza per nulla partecipare a quelle forme di contributo degli utenti o dello Stato, applicato, in rapporto ai propri dipendenti, delle migliorie.

L'articolo 2,. così come è proposto, può essere interpretato nel senso che queste migliorie possono essére compenetrate in questo progetto; il mio emendamento mira a lasciare lo statu quo e cioè che i diritti ac-quisiti da determinati agenti siano mante-nuti.

P E A N O , ministro dei lavori pubblici.

Chiedo di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E A N O , ministro dei lavori pubblici.

L'emendamento dell'onorevole Ramella è in-teso a che nulla si tolga agli agenti per i quali le società spontaneamente hanno dato un aumento pei caro-viveri superiore di quello portato dalla presente legge, esso è u n emendamento che è già nello spirito del-l'articolo 2 della legge, beninteso però che per questi aumenti che le società e i comuni hanno dato di propria volontà, non avranno diritto di rimborsi in quanto eccedono i li-miti che sono stabiliti dalla presente legge.

Quindi io dichiaro che, inteso in questo senso, non ho, in massima, difficoltà.di accet-tare l'emendamento dell'onorevole Ramella.

G I U F F R I D A , relatore. Chiedo di*parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G I U F F R I D A , relatore. Temo che in que-sta materia possa sorgere qualche malin-teso, e perciò è necessario precisare le idee

Atti Parlamentari — 6757 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA XXY - la SESSIONE - DISCUSSIONI - la TORNATA DEL 1 8 DICEMBRE 1 9 2 0

L'articolo 2 del testo ministeriale approvato dalla Giunta del Bilancio dice : « Agli a-genti ai quali, posteriormente al decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1587, fossero stati eventualmente concessi dalle aziende, sotto qualunque forma, sussidi o indennità, a titolo di caro-viveri, in più di quelli stabiliti con il predetto decreto, spetta soltanto la differenza tra l'ammon-tare delle indennità, di cui al precedente articolo, e l'ammontare delle maggiori con-cessioni fatte a titolo di caro-viveri dalle aziende stesse. »

In altri termini quest'articolo dispone che sono conservati quei caro-viveri spe-ciali che erano stati concessi prima del de-creto 6 ottobre 1918. Devo dire che contro queste disposizioni hanno protestato non tanto le aziende rappresentate da società capitalistiche, quanto quelle rappresen-tate da comuni e provincie ed enti pubblici.

Si è fatto osservare che, avendo il personale richiesto l'unificazione del trattamento in tutt'ltaiia, perchè all'eguaglianza di lavoro doveva corrispondere l'eguaglianza di retri-buzione, non era giusto mantenere conces-sioni speciali, che localmente erano state date in seguito a discussioni di contratti particolari o sotto la pressione di scioperi particolari.

Perciò fui molto perplesso, se non avessi dovuto proporre alla Giunta del bilancio e alla Camera l'accoglimento di una richiesta che mi pareva suffragata da .non trascura-bili ragioni di equità. Però ho considerato che i caro-viveri antichi, che ormai per con-suetudine di parecchi anni erano stati aggiunti allo stipendio ed alle altre indennità, potessero rientrare in quello che si chiama diritto quesito. E quindi considerata la cosa in conscienza, mi parve che la disposizione contenuta nel progetto ministeriale fosse approvabile. Ma con la proposta di-11'ono-revole Ramella, se non ho male inteso, si salverebbero anche caro-viveri speciali, cor-risposti dopo il decreto 6 ottobre 1918. Se ciò fosse verremmo a creare una situazione intollerabile, cumulando indennità di caro-viveri nazionale con indennità di caro-vi-veri locali. Credo che questo assolutamente nessuno lo voglia.

Se l'emendamento dell'onorevole Ra-mella significa che in quei determinati casi, nei quali un'azienda, senza rivalsa dello Stato, ha conceduto già un'indennità di caro-viveri inferiore a quella della quale discu-tiamo, si conservi la differenza, io accetto la proposta. Ma se viceversa dovesse

signifi-care che questi caro-viveri speciali siano ag-giunti al caro-vivere generale, e peggio an-cora, se dovesse significare l'incoraggiamento a scioperi parziali, basati sulla richiesta di nuovi caro-viveri speciali in avvenire, penso che l'emendamento non dovrebbe essere accettato.

RAMELLA. Chiedo di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

RAMELLA. Il mio emendamento ha questo significato, di mantenere i diritti quesiti che hanno gli agenti e che non pesano menomamente sopra i provvedimenti che sono stati escogitati. A me pare che il testo del mio emendamento sia chiaro in questo senso.

GIUFFRIDA, relatore. Credevo di avere il consenso anche dell'altra parte della

Ca-mera in questa proposta: manteniamo l'ar-ticolo 2 così com'è, e cioè: caro-viveri speciale anteriore al 6 ottobre 1918 ; ag-giunto al nuovo caro-viveri. Se in atto vi sono caro-viveri particolari superiori al-l'indennità ora proposta si conservi la diffe-renza ad personam. Su questo punto ci può essere l'accordo. Il [¡testo della proposta del-l'onorevole Ramella non mi pare eccessiva-mente chiaro, vorrei quindi pregare la Ca-mera che-l'emendamento fosse rimandato alla Commissione, in modo da stabilire, in sede di coordinamento, un testo che rispecchi, senza equivoci, il pensiero dell'Assemblea.

RAMELLA. Accetto.

B E TINELLI. A titolo di chiarimento : la proposta è di rinvio alla Commissione per la migliore formulazione dell'emenda-mento in sede di coordinadell'emenda-mento.

P R E S I D E N T E . Sì, questa è la proposta del relatore, alla quale ha aderito l'onore-vole Ramella. Pongo a partito questa pro-posta.

(È approvata).

Pongo a partito l'articolo 2, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Art, 3.

« Per far fronte all'onere, di cui ai prece-denti articoli, le Amministrazioni esercenti sono autorizzate a prelevare le somme neces-sarie sull'ulteriore eccedenza del diritto sup-plementare, di cui agli articoli 7 del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 775, e 1°

del decreto Reale 29 ottobre 1920, n. 1522, in confronto delle somme per le quali è stata

data la stessa autorizzazione cogli articoli 2, 1° e 2° comma, del decreto Reale 2

otto-Atti Parlamentari — 6758 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA X X V - 1" SESSIONE - DISCUSSIONI - la TORNATA DEL 1 8 FICBMBRE 1 9 2 0

fere 1919, n. 1839, e 2 del decreto Reale 11 marzo 1920, n. 270.

v Per le ulteriori somme eventualmente oc-correnti per far fronte all'onere di cui agli articoli 1 e 2'del presente decreto, si provve-derà se'condo le disposizioni dell'articolo 2 del decreto Reale 11 marzo 1920, n. 270, in quanto siano applicabili.

« Nei riguardi soltanto delle aziende ur-bane, cui viene applicato il regolamento ap-provato col decreto ministeriale 10 marzo 1920, n. 3176, le disposizioni del presente arti-colo sono estese anche ai sussidi straordinari di esercizio accordati a rimborso delle inden-nità di caro-viveri, a termini dell'articolo 17, 2° comma, del decreto luogotenenziale 23 aprile 1918, n. 560, integrati ai termini del-l'articolo 5 del decreto luogotenenziale 6 ot-tobre 1918, n. 1587 ».

(È approvato).

Art. 4.

« È convertito in legge il decreto Reale 29 ottobre 1920, n. 1.522, con le modifica-zioni di cui al seguente articolo ».

(È approvato).

Art. 5.

« L'articolo 3 del nostro decreto 11 marzo 1920, n. 270, è così modificato: «Il diritto supplementare, di cui all'articolo 7 del de-creto luogotenenziale 15 maggio 1919, nu-mero 775, è aumentato :

a) per i biglietti di abbonamento del 100 per cento del prezzo degli abbonamenti stessi : la misura dell'aumento sarà, però, del 180 per cento per i biglietti di abbona-mento validi per più di una linea urbana e del 160 per cento per quelli validi per una sola linea non eccedente i 10 chilometri ;

b) per i biglietti (riscontri, tagliandi, contromarche, ecc.), per una soia corsa semplice o di andata e ritorno e per i biglietti (scontrini di spedizione, contromarche, ri-scontri, ecc.), per il trasporto di bagagli, cani e biciclette, non esclusi i biglietti e simili distribuiti nelle corse popolari, ope-raie ed altre analoghe :

1°) di lire 0.20 per i biglietti e simili di prezzo non superiore a lire 0.25;

2°) di lire 0.40 per i biglietti e simili il cui prezzo sia compreso tra centesimi 30 è 50 inclusi ;

3°). di lire 0.60 per i biglietti e' simili il cui prezzo sia compreso tra centesimi 55 e 75 inclusi ;

4°) di lire 0.80 per i biglietti e simili il cui prezzo sia compreso tra i centesimi 80 e 1 lira inclusi ;

5°) e così di seguito in ragione di centesimi 20 per ogni 25 centesimi o fra-zione di centesimi 25 di prezzo del biglietto.

* « È in facoltà del Nostro ministro segre-tario di Stato per i lavori pubblici di ridurre, quando lo esigano le speciali condizioni delle singole reti, nella misura massima del 50 per cento gli aumenti di cui sopra per i bi-glietti e simili distribuiti sulle linee pretta-mente urbane e nelle corse discendenti delle funicolari, in città aventi popolazioni in-feriori ai 100,000 abitanti, semprecliè si tratti di biglietti il cui prezzo non sia supe-riore a 25 centesimi.

« Per i biglietti già autorizzati dall'au-torità governativa di vigilanza e le cui con-dizioni di validità non vengano in alcun modo modificate, è data altresì facoltà al predetto Nostro ministro di concedere, d'ac-cordo con quello del tesoro, agevolazioni sugli aumenti di cui al presente articolo, nel limite massimo del 25 per cento degli aumenti stessi, semprechè trattisi di biglietti operai od a questi assimilabili, rilasciati sia sotto

> forma di abbonamenti speciali a prezzo ri-dotto validi per la classe inferiore delle linee intercomunali, sia sotto forma di biglietti giornalieri, settimanali o mensili, validi per i soli giorni feriali e per un de-terminato numero di corse giornaliere;

e) in aggiunta alle quote di cui alla lettera b) da applicarsi a tutti i trasporti in qualunque giorno ed ora effettuati, sono dovute per ogni biglietto e simili distribuiti :

1°) nei giorni festivi : un'addizionale alle quote stesse in misura eguale a quella delle ferrovie dello Stato, salvo che pei bi-glietti da 1 a 5 lire pei quali l'addizionale sarà di 20 centesimi per ogni lira o frazione di lira ;

2°) tanto nei giorni festivi come nei feriali, limitatamente alle corse iniziantisi dalle ore 22 alle 5 del giorno successivo : un'addizionale di centesimi 20.

« Le dette quote addizionali sono dovute-mediante rilascio di appositi biglietti anche per ogni utilizzazione nelle corse estive o notturne di biglietti di abbonamento, bi-glietti a serie, scontrini di ritorno e simili;

d) per quanto riguarda i servizi nella laguna di Venezia, di quote da stabilirsi di concerto tra i Nostri ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

« Agli effetti delle lettere a) e b) di cui al presente articolo per prezzo dei biglietti e simili si intende quello al netto delle tasse erariali e di bollo, nonché del diritto sup-plementare di cui all'articolo 7 del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 775.

Nel documento TORNATA DI SABATO 18 DICEMBRE 1920 (pagine 21-25)

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