• Non ci sono risultati.

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 APRILE 1970, N. 602

Nel documento QUADRO NORMATIVO (pagine 40-43)

Il periodo di occupazione media mensile, ai fini dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, è fissato in 26 giornate lavorative.

Articolo 3

Ai fini del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, diversi da quelli indicati nell'art. 2, l'imponibile giornaliero è stabilito in lire 38.200, pari ad euro 19,73.

Articolo 4

Nei territori del Mezzogiorno di cui al decreto ministeriale 27 maggio 1982 e nelle regioni della Basilicata e Campania, il periodo di occupazione media mensile, fissato, rispettivamente, in sedici e quattordici giornate lavorative, è elevato a ventisei, secondo il seguente schema:

Anno 2000 invariato;

Anno 2001 17 giornate lavorative mensili;

Anno 2002 20 giornate lavorative mensili;

Anno 2003 23 giornate lavorative mensili;

Anno 2004 26 giornate lavorative mensili.

Nei suddetti territori, in presenza di situazioni occupazionali più favorevoli e relativamente a singole attività lavorative e particolari zone territoriali nonchè singoli settori merceologici, i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, potranno optare per la misura del periodo medio occupazionale in vigore per il restante territorio nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato

TABELLA DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE ESERCITATE DAGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI CUI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 APRILE 1970, N. 602.

1) Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensivo delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti:

a) portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agroalimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, art. 21, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini e/o ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.

2) Trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci su mezzi dei quali i soci stessi o la loro cooperativa risultino proprietari od affittuari.

Trasporto di persone:

a) vetturini, barcaioli, gondolieri e simili;

b) tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili.

Trasporto di merci per conto terzi:

a) autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili ed attività preliminari e complementari (compresi scavo e preparazione materiale da trasportare, montaggio e smontaggio, rimozione forzata di veicoli a mezzo carri attrezzi, guardianaggio e simili);

b) trasportatori con veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili ed attività preliminari e complementari (compresi scavo e preparazione interiale (da trasportare, guardianaggio e simili);

3) Attività accessorie delle precedenti:

addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili.

4) Attività varie:

servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private, custodia, controllo accessi e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, gestione dei servizi di accoglienza nei musei e di attività complementari, pulitori compresa la pulizia di giardini e spazi verdi anche con l'ausilio di mezzi meccanici, pulitori di autoveicoli ed autocarri, operatori ecologici, spazzacamini e simili, servizi di recapito fiduciario e simili (servitori di piazza), ormeggiatori, ormeggiatori imbarcati a bordo di qualsiasi mezzo navale.

Allegato 8 alla circolare n. 61 del 10 agosto 2000

Tabella delle attività lavorative

esercitate dagli organismi associativi a cui si applicano le disposizioni del D.P.R. n. 602/1970.

Facchinaggio

svolto anche con l'ausilio di

mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensivo delle attività

preliminari e complementari alla movimentazione delle

merci e dei prodotti

portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agroalimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, art. 21, e successive modificazioni ed integrazioni

insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini e/o ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e

consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari

Trasporto

il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci su mezzi dei quali i soci stessi o la loro cooperativa risultino proprietari od affittuari

Trasporto di persone:

vetturini, barcaioli, gondolieri e simili;

tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili Trasporto di merci per conto terzi:

autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili ed attività preliminari e complementari (compresi scavo e preparazione materiale da trasportare, montaggio e smontaggio, rimozione forzata di veicoli a mezzo carri attrezzi, guardianaggio e simili);

N.B.: Sono evidenziate in corsivo e sottolineate le attività lavorative inserite dal D.M. 3.12.99 (v.

"facchinaggio" ed "attività varie").

Peraltro si ricorda che, già a seguito della suindicata legge n.84/94, i lavori di facchinaggio nelle aree portuali possono essere svolti da qualsiasi tipo di società (v. paragrafi 7.3, ultimo capoverso, 11.2 e 11.3).

Allegato 9 alla circolare n. 61 del 10 agosto 2000

trasportatori con veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lacuali, lagunari e simili ed attività preliminari e complementari (compresi scavo e preparazione materiale da trasportare, guardianaggio e simili)

Attività accessorie

delle precedenti

addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili

Attività varie servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private, custodia, controllo accessi e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, gestione dei servizi di accoglienza nei musei e di attività complementari, pulitori compresa la pulizia di giardini e spazi verdi anche con l'ausilio di mezzi meccanici, pulitori di autoveicoli ed autocarri, operatori ecologici, spazzacamini e simili, servizi di recapito fiduciario e simili (servitori di piazza), ormeggiatori, ormeggiatori imbarcati a bordo di qualsiasi mezzo navale

ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI Tabelle A e B

TABELLA A: per rapporti di lavoro inferiori o pari alle 24 ore settimanali

Ore di lavoro giornaliere mediamente prestate nell'arco di una settimana lavorativa (6 giorni)

Importi di retribuzione convenzionale giornaliera

da valere ai fini risarcitivi

Lire 10.030 (*) Lire 11.290 (*) Lire 13.790 (*)

Euro 5,18 Euro 5,83 Euro 7,12

fino a 2

Lire 15.050 Lire 16.920 Lire 20.670

Euro 7,77 Euro 8,74 Euro 10,68

oltre 2 e fino a 4

Lire 35.060 Lire 39.420 Lire 48.170

Euro 18,11 Euro 20,36 Euro 24,88

(*) Classi di retribuzione convenzionale oraria alla quale si commisurano i contributi

Allegato 10 alla circolare n. 61 del 10 agosto 2000

Nel documento QUADRO NORMATIVO (pagine 40-43)

Documenti correlati