• Non ci sono risultati.

QUADRO NORMATIVO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "QUADRO NORMATIVO"

Copied!
44
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE

Documento: Circolare n. 61 del 10 agosto 2000

Oggetto: Determinazione per l'anno 2000 dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.

Disciplina dei minimi imponibili giornalieri in vigore fino al 31 marzo 2000 e disciplina successiva (D.lgs. n.

61/2000).

- Principi e criteri di calcolo delle retribuzioni effettive minime e delle retribuzioni convenzionali.

Retribuzione imponibile per il rapporto di lavoro a tempo parziale.

- Premi speciali unitari: principi e criteri di calcolo.

Minimale e massimale di rendita in vigore fino al 30 giugno 2000.

QUADRO NORMATIVO

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, recante il Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (T.U.).

Articoli 4, nn. 1, 3, 6 e 7, 29, 30, commi 1 e 4, 41, 42, 116, commi 2 e 3, 118, comma 1: lavoratori dipendenti, artigiani, familiari, soci non artigiani; retribuzione imponibile effettiva, convenzionale e di ragguaglio; premio ordinario e speciale; minimale e massimale di rendita.

- Decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge 26 settembre 1981, n. 537, recante l'adeguamento delle contribuzioni.

Articolo 1, commi 1 - 4, e tabelle A e B allegate al decreto: limiti minimi di retribuzione giornaliera da variare annualmente in base all'indice ISTAT (il comma 3 prevede il limite minimo di L. 10.000 per i soci di cooperative ex D.P.R. n. 602/1970).

- Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, recante misure urgenti in materia previdenziale.

Articolo 7, comma 1, modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389: minimale giornaliero per la generalità dei lavoratori dipendenti.

- Decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali.

Articolo 5, commi 16, 17, 19 e 20, in vigore fino al 31 marzo 2000: minimali giornalieri inferiori per particolari settori e categorie di lavoratori; istruzione prescolare non statale (dal 1°.4.2000, l'articolo 5 è abrogato dall'articolo 11 del D.lgs. n. 61/2000).

- Decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389, recante disposizioni urgenti in materia contributiva.

Articolo 1, comma 1: retribuzione minima imponibile stabilita da leggi e contratti.

- Decreto 3 dicembre 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, recante la revisione degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile, nonché l'inserimento di nuove attività lavorative, per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del D.P.R. n.

602/1970: nuova retribuzione convenzionale e nuova tabella delle attività lavorative.

- Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (G.U. 1° marzo 2000, n. 50), recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge n. 144/1999.

Articoli 4, 5 e 8: retribuzione convenzionale per i lavoratori dell'area dirigenziale; compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati; nuova retribuzione di ragguaglio (v. art. 30, comma 4, T.U., così come sostituito dall'articolo 8 del D.lgs. n. 38/2000).

- Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 (G.U. 20 marzo 2000, n. 66), recante l'attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale.

Articolo 9, commi 1 e 3: conferma della disciplina imponibile del part-time già stabilita dall'articolo 5, commi 5, 9, 9/bis e 9/ter, del D.L. n. 726/1984 conv. in L. n. 863/1984.

Articolo 11: abroga tale articolo 5, compresi i commi 16-20, a decorrere dal 1° aprile 2000.

- Circolare 12 aprile 2000, n. 23, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

- Circolari INAIL nn. 17 e 43/98 (retribuzione effettiva ex art. 29 T.U.); n. 52/99 (minimale e massimale di rendita); n. 32/2000 (assicurazione dei lavoratori parasubordinati).

SOMMARIO:

(2)

Premessa.

1. MINIMALE GIORNALIERO PER LA GENERALITÀ DELLE RETRIBUZIONI EFFETTIVE.

1.1 Disciplina in vigore fino al 31 marzo 2000.

1.2 Disciplina in vigore dal 1° aprile 2000.

1.3 Tabelle riassuntive.

2. MINIMALE GIORNALIERO PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE DEI LAVORATORI OCCUPATI IN PARTICOLARI SETTORI IN ATTIVITÀ AD ORARIO RIDOTTO, NON SUPERIORE ALLE 4 ORE GIORNALIERE, SENZA LA STIPULA DI CONTRATTO PART-TIME.

2.1 Disciplina in vigore fino al 31 marzo 2000.

2.2 Disciplina in vigore dal 1° aprile 2000.

2.3 Tabelle riassuntive.

3. LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE DEI LAVORATORI OCCUPATI NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE PRESCOLARE NON STATALE.

3.1 Disciplina in vigore fino al 31 marzo 2000.

3.2 Disciplina in vigore dal 1° aprile 2000.

3.3 Tabelle riassuntive.

4. LIMITI MINIMI IMPONIBILI PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE DEL SETTORE INDUSTRIALE (TITOLO I° T.U.) E DEL SETTORE AGRICOLO (TITOLO II° T.U.).

4.1 Settore industriale (Titolo I° T.U.)

4.1.1 Criterio di calcolo delle retribuzioni effettive minime.

4.1.2 Lavoratori a domicilio.

4.1.3 Minimale contributivo e minimale di rendita.

4.2 Settore agricolo (Titolo II° T.U.).

5. SPECIALI EROGAZIONI DA NON UGUAGLIARE AI LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA.

6. LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER LA GENERALITÀ DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI.

6.1 Disciplina in vigore fino al 31 marzo 2000.

6.2 Disciplina in vigore dal 1° aprile 2000.

6.2.1 Limiti minimi applicabili.

6.2.2 Cooperativa di fatto.

6.3 Tabelle riassuntive.

7. RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON DECRETO MINISTERIALE.

7.1 Categorie di lavoratori per le quali è stabilita la retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita.

7.2 Familiari partecipanti all'impresa familiare prevista dall'articolo 230/bis c.c.

7.3 Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali previsti dalla legge n.84/1994.

(3)

7.4 Addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi.

7.4.1 Lavoratori diversi dai soci di cooperative anche di fatto.

7.4.2 Lavoratori soci di cooperative anche di fatto.

7.5 Soci di cooperative e di organismi associativi di fatto soggetti al D.P.R. n. 602/1970.

7.6 Soci volontari delle cooperative sociali previste dalla legge n. 381/1991.

7.7 Categorie di lavoratori per le quali sono stabilite retribuzioni convenzionali giornaliere a livello provinciale.

7.7.1 Familiari e soci previsti dall'articolo 4, nn. 6 e 7, T.U.

7.7.2 Limiti minimi applicabili.

7.7.3 Retribuzioni convenzionali giornaliere per i soci di cooperative operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi.

8. RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON LEGGE.

8.1 Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

8.2 Lavoratori con contratto part-time.

8.3 Lavoratori dell'area dirigenziale.

9. NUOVA RETRIBUZIONE DI RAGGUAGLIO.

10. COMPENSI EFFETTIVI PER I LAVORATORI PARASUBORDINATI.

11. PREMI SPECIALI UNITARI.

11.1 Titolari artigiani, soci artigiani, familiari del titolare artigiano, associati ad imprenditore artigiano.

11.2 Facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative ed organismi associativi di fatto "non soggetti" al D.P.R. n. 602/1970.

11.3 Facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative ed organismi associativi di fatto "soggetti" al D.P.R. n. 602/1970.

11.4 Persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggette all'obbligo assicurativo.

11.5 Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (legge n. 250/1958).

11.6 Insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o ad esercitazioni pratiche o di lavoro (articolo 4, n. 5, T.U.).

11.6.1 Disciplina in vigore fino al 31 marzo 2000

11.6.2 Disciplina in vigore dal 1° aprile 2000 11.6.3 Premi 1999/2000: tabelle riassuntive

11.7 Alunni e studenti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o ad esercitazioni pratiche o di lavoro (articolo 4, n. 5, T.U.).

11.8 Candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte prima dell'espatrio (articolo 4, n. 5, T.U.).

12. PROFILO RISARCITIVO.

(4)

Premessa: sintesi della previgente e nuova disciplina.

L'articolo 11 del Decreto legislativo n. 61/2000 - provvedimento recante la nuova normativa per il rapporto di lavoro a tempo parziale - abroga l'articolo 5 del decreto-legge n. 726/1984 convertito in legge n. 863/1984 e, più specificamente, fa venir meno le disposizioni previste dai commi 16-20 dello stesso articolo 5 per particolari settori e categorie di lavoratori (cfr. circolare n. 21/99, pag. 2 e all. 1 e 5), lasciando in vigore un solo minimale.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la circolare n. 23/2000 che si allega in copia (v. All. n. 1), ha chiarito gli effetti di tale abrogazione, precisando l'ambito di applicazione dei minimi imponibili giornalieri a decorrere dal periodo di paga in corso nel mese di aprile 2000.

Alla luce degli intervenuti chiarimenti ministeriali, si riassume di seguito - per le retribuzioni effettive di cui all'articolo 29 T.U. e per le retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 30, comma 1, T.U. - la disciplina dei minimali giornalieri in vigore fino al 31 marzo 2000 e la disciplina successiva.

Sintesi della previgente disciplina (fino al 31.3.2000).

— Sono previsti due minimali giornalieri per le retribuzioni effettive ed un minimale giornaliero per le retribuzioni convenzionali:

— minimale giornaliero per le retribuzioni effettive ad esclusione di quelle dei lavoratori occupati in particolari settori, in attività ad orario ridotto, senza la stipula di contratto part-time (1999 = L. 67.474);

— minimale giornaliero per le retribuzioni effettive dei lavoratori occupati in particolari settori, in attività ad orario ridotto, senza la stipula di contratto part-time (1999 = L. 28.410);

— minimale giornaliero per le retribuzioni convenzionali (1999 = L. 35.513).

— Pertanto le retribuzioni effettive e convenzionali non possono scendere sotto i limiti minimi di retribuzione giornaliera stabiliti ex lege n. 537/1981, da adeguare, se inferiori, ai rispettivi minimali giornalieri.

Sintesi della nuova disciplina (dal 1.4.2000).

— E' previsto solo il minimale giornaliero più elevato per le retribuzioni effettive, poiché il citato articolo 11 ha abrogato i due minimali di cui alla legge n. 863/1984:

— minimale giornaliero per le retribuzioni effettive, da applicare anche alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori per i quali non è stabilito, ex lege n. 537/1981, uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera.

— Pertanto sono escluse dall'adeguamento a questo minimale le retribuzioni convenzionali dei lavoratori per i quali è già stabilito uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera:

- tali lavoratori sono i soci di tutte le cooperative anche di fatto, in virtù dell' articolo 1, comma 3, del D.L. n.

402/1981, conv. in L. n. 537/1981, ritenuto applicabile in via estensiva con la suindicata circolare ministeriale.

* * *

Tanto premesso, si illustra nell'ordine, prima per le retribuzioni effettive e, poi, per quelle convenzionali, la normativa dei minimi imponibili giornalieri vigente fino al 31 marzo e dal 1° aprile 2000, nonché i relativi criteri di calcolo e tabelle esemplificative.

1. MINIMALE GIORNALIERO PER LA GENERALITÀ DELLE RETRIBUZIONI EFFETTIVE.

(5)

1.1 Disciplina in vigore fino al 31 marzo 2000.

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 338/1989, convertito in legge n. 389/1989, prevede che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello del contratto collettivo.

Questa disposizione - a mente dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 549/1995 - si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.

La retribuzione minima imponibile prevista dalla detta disposizione non abroga i "limiti minimi di retribuzione giornaliera" già previsti dall'articolo 1, commi 1-4, del decreto-legge n.402/1981, convertito in legge n.537/1981, i quali devono essere annualmente rivalutati in relazione all'indice del costo della vita accertato dall'ISTAT, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.

Per l'anno 2000, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita, di cui all'articolo 19 della legge n.

153/1969, e successive modificazioni, è risultata pari a + 1,6%.

Da quanto sopra consegue che la retribuzione effettiva determinata a norma dell'articolo 29 T.U., così come sostituito - a decorrere dal 1.1.1998 - dall'articolo 6, comma 1, del D.lgs. n. 314/1997 ("reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi": v. circolari nn. 17 e 43/98), deve essere uguagliata, se inferiore,

— sia alla retribuzione minima imponibile stabilita da leggi e contratti prevista dall'articolo 1 del D.L. n.

338/1989,

— sia ai "limiti minimi di retribuzione giornaliera" previsti dall'articolo 1 del D.L. n. 402/1981, annualmente indicizzati (salve le speciali erogazioni di cui al paragrafo 5).

Detti limiti minimi - ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 463/1983, convertito in legge n.

638/1983, modificato dall'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 338/89 - devono essere adeguati, se inferiori, al 9,5%

dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato ed aggiornato in base all'indice ISTAT. Per l'anno 2000, quindi, il 9,5% di L.

721.600 è pari a L. 68.552 (euro 35,40).

Tale importo corrisponde al minimale giornaliero generale, da raffrontare con i limiti minimi rivalutati indicati, per ciascun settore, qualifica e categoria, nelle tabelle A, B e C in Allegato n. 2.

Ne deriva che le retribuzioni effettive non possono scendere sotto questi limiti minimi adeguati, se inferiori, a L.

68.552.

Questo minimale non vale per le seguenti retribuzioni imponibili di particolari settori e categorie già previsti dall' articolo 5, commi 16, 17 e 19, del decreto-legge n. 726/1984, convertito in legge n. 863/1984, alle quali si applicano percentuali e, quindi, minimali inferiori:

— retribuzioni effettive dei lavoratori di cui ai commi 16 e 17, ovvero occupati in particolari settori in attività ad orario ridotto, non superiore alle 4 ore giornaliere, senza la stipula di contratto part-time (v. paragrafo 2.1);

— retribuzioni convenzionali stabilite per specifiche categorie di lavoratori, di cui al comma 19 (v. paragrafo 6.1).

Inoltre l'adeguamento al minimale generale non vale per:

— le retribuzioni effettive dei lavoratori occupati nel settore dell'istruzione prescolare non statale, di cui al citato articolo 5, comma 20 (v. paragrafo 3.1), e le retribuzioni effettive degli operai agricoli (v. paragrafo 4.2), poiché i rispettivi limiti minimi di retribuzione giornaliera sono variati solo in base all'indice ISTAT;

— le speciali erogazioni di cui al paragrafo 5.

1.2 Disciplina in vigore dal 1° aprile 2000.

In ordine alle retribuzioni effettive, si espongono di seguito le differenze della nuova disciplina rispetto alla previgente.

(6)

Il minimale giornaliero è unico, valido anche per le retribuzioni dei lavoratori di cui ai detti commi 16 e 17, ovvero occupati in particolari settori in attività ad orario ridotto, non superiore alle 4 ore giornaliere, senza la stipula di contratto part-time.

Il minimale è valido, altresì, per le retribuzioni dei lavoratori occupati nel settore dell'istruzione prescolare non statale, di cui al detto comma 20.

Resta fermo che il minimale, sebbene di più estesa applicazione, non vale per tutte le retribuzioni effettive, poiché continuano ad essere escluse dall'adeguamento al medesimo:

— le retribuzioni degli operai agricoli (v. paragrafo 4.2);

— le speciali erogazioni di cui al paragrafo 5.

L'importo di L. 68.552, dunque, corrisponde al minimale giornaliero da raffrontare con i limiti minimi rivalutati indicati, per ciascun settore, qualifica e categoria, nelle tabelle A, B e C in Allegato n. 3.

Ne deriva che le retribuzioni effettive non possono scendere sotto questi limiti minimi adeguati, se inferiori, a L.

68.552.

1.3 Tabelle riassuntive.

Si riassume schematicamente quanto sopra illustrato:

Il minimale giornaliero rapportato a mese, nelle ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili, è indicato nelle tabelle del paragrafo 4.1.1.

Inoltre il riepilogo comparativo per l'anno 2000 dei limiti minimi di retribuzione giornaliera per le retribuzioni effettive e convenzionali è indicato nella tabella in Allegato n. 5 ed il riepilogo comparativo per gli anni 1990 - 2000 è indicato nella tabella in Allegato n. 6.

2. MINIMALE GIORNALIERO PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE DEI LAVORATORI OCCUPATI IN PARTICOLARI SETTORI IN ATTIVITÀ AD ORARIO RIDOTTO, NON SUPERIORE ALLE 4 ORE GIORNALIERE, SENZA LA STIPULA DI CONTRATTO PART-TIME.

2.1 Disciplina in vigore fino al 31 marzo 2000.

Anno 2000 1° gennaio - 31 marzo 1° aprile - 31 dicembre Lire Euro

Minimale giornaliero

per la generalità delle retribuzioni effettive

68.552

35,40

escluse quelle:

- "speciali" (v. paragrafo 5)

- degli operai agricoli (v. paragrafo 4.2)

- dei lavoratori ex art. 5, commi 16 e 17, ...

- dei lavoratori ex art. 5, comma 20, ...

escluse quelle:

- "speciali" (v. paragrafo 5)

- degli operai agricoli

(v. paragrafo 4.2)

(7)

Per i lavoratori in argomento - ai sensi del citato articolo 5, commi 16 e 17 - i limiti minimi di retribuzione giornaliera, annualmente indicizzati, di cui al D.L. n.402/1981 devono essere adeguati, se inferiori, al 4%

dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del F.P.L.D. in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato ed aggiornato in base all'indice ISTAT. Per l'anno 2000, quindi, il 4% di L. 721.600 è pari a L. 28.864 (euro 14,91).

Tale importo corrisponde al minimale giornaliero (cd. "minimo dei minimi") da raffrontare con i limiti minimi rivalutati indicati, per ciascun settore e qualifica, nella tabella in Allegato n. 4.

Ne deriva che le retribuzioni effettive non possono scendere sotto questi limiti minimi adeguati, se inferiori, a L.

28.864.

Il minimale giornaliero rapportato a mese, nelle ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili, è indicato nella prima tabella del paragrafo 4.1.1.

Resta fermo che in tutte le altre ipotesi di retribuzioni effettive (orario superiore alle 4 ore giornaliere, ecc...), si applica il minimale generale delineato nel paragrafo 1.1.

L'adeguamento al minimale di L. 28.864 non vale per i trattamenti integrativi di cui al paragrafo 5.

2.2 Disciplina in vigore dal 1° aprile 2000.

L'importo del minimale diviene L. 68.552 e, quindi, si rinvia al paragrafo 1.2.

2.3 Tabelle riassuntive.

Si rinvia, ugualmente, al paragrafo 1.3.

3. LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE DEI LAVORATORI OCCUPATI NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE PRESCOLARE NON STATALE.

3.1 Disciplina in vigore fino al 31 marzo 2000.

In tale settore - ai sensi del citato articolo 5, comma 20 - i limiti minimi di retribuzione giornaliera, annualmente indicizzati, non devono essere adeguati, se inferiori, ai minimali giornalieri illustrati nei paragrafi 1.1 e 2.1.

Pertanto, a prescindere dall'occupazione ad orario inferiore o superiore alle 4 ore giornaliere, i limiti minimi dal 1°.1 al 31.3.2000 riferiti ai lavoratori del settore in argomento sono comunque i seguenti:

E', poi, sottinteso che, per il settore dell'istruzione scolare non statale, i limiti minimi giornalieri devono essere adeguati, se inferiori, ai detti minimali.

1° gennaio - 31 marzo 2000 Lire Euro

Minimale giornaliero per le retribuzioni effettive dei lavoratori ex art. 5, commi 16 e 17,

del D.L. n. 726/84 conv. in L. n. 863/84

28.864

14,91

1° gennaio - 31 marzo 2000 Lire Euro

Impiegati docenti e non docenti con funzioni direttive 72.490 37,44

Impiegati docenti e non docenti 33.500 17,30

Operai 26.800 13,84

(8)

3.2 Disciplina in vigore dal 1° aprile 2000.

I suindicati limiti minimi di L. 26.800 e L. 33.500 vanno adeguati al superiore importo del minimale giornaliero unico, ovvero a L. 68.552. Si rinvia, quindi, al paragrafo 1.2.

3.3 Tabelle riassuntive.

Si rinvia, ugualmente, al paragrafo 1.3.

4. LIMITI MINIMI IMPONIBILI PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE DEL SETTORE INDUSTRIALE (TITOLO I° T.U.) E DEL SETTORE AGRICOLO (TITOLO II° T.U.).

4.1 Settore industriale (Titolo I° T.U.)

4.1.1 Criterio di calcolo delle retribuzioni effettive minime.

Il criterio per determinare la base effettiva minima di calcolo del premio deve tener conto - mensilmente - della retribuzione minima imponibile stabilita da leggi e contratti, prevista dal citato articolo 1 del D.L. n.

338/1989 (v. paragrafo 1.1), da raffrontare con il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto per il lavoratore in esame.

Allo scopo, la retribuzione contrattuale deve essere rapportata a giorno e, conseguentemente, va divisa per i giorni lavorativi mensili da retribuire (cd. retribuzione contrattuale media giornaliera).

Si deve, quindi, scegliere l'importo giornaliero più elevato tra quello contrattuale come sopra calcolato e quello del limite minimo di retribuzione giornaliera:

— se è più elevato l'importo contrattuale, si conferma la retribuzione effettiva (ex articolo 29 T.U.) del mese di riferimento, senza alcun adeguamento;

— se, invece, è più elevato l'importo del limite minimo di retribuzione giornaliera, quest'ultimo deve essere rapportato a mese e, dunque, moltiplicato per i detti giorni lavorativi mensili da retribuire ed all'importo così ottenuto va adeguata, se inferiore, la retribuzione effettiva del mese di riferimento.

Tale criterio non vale per le speciali erogazioni di cui al paragrafo 5. In particolare, dai giorni lavorativi mensili devono essere esclusi quelli da retribuire con i trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali e dalla retribuzione contrattuale devono essere esclusi i medesimi trattamenti.

Ciò posto, in ordine alle categorie di lavoratori a cui si applicano i due minimali di L. 68.552 e L. 28.864, si espongono - dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° aprile al 31 dicembre 2000 - le tabelle del limite minimo giornaliero rapportato a mese nelle ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili:

1° gennaio - 31 marzo 2000 Lire Euro

Limite minimo

giornaliero

per le retribuzioni

effettive

della generalità dei lavoratori dipendenti, esclusi

operai agricoli,

lavoratori ex art. 5, commi 16 e 17,...,

lavoratori ex art. 5, comma 20,...

68.552

35,40

mensile

68.552

x 26

35,40

x 26

giornaliero

dei lavoratori di particolari settori in attività ad orario non superiore a

28.864

14,91

(9)

Si ricorda che - dal 1.1.1998 - per la determinazione della base imponibile i soci di cooperative di lavoro sono equiparati ai lavoratori dipendenti (articolo 29, comma 7, T.U.). Quindi, ove per tali soci non siano applicabili retribuzioni convenzionali, i loro compensi devono valere come retribuzioni effettive a norma dell'articolo 29, da raffrontare, per l'anno 2000, con il minimale di L. 68.552.

4.1.2 Lavoratori a domicilio.

Il citato articolo 1, commi 3 e 4, del D.L. n. 402/1981 prevede - per i soci ex D.P.R. n. 602/1970, i pescatori della piccola pesca marittima ex lege n. 250/1958 ed i lavoratori a domicilio - uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera da indicizzare annualmente, uguale, per l'anno 2000, a L. 38.070.

Detto limite minimo, per questi ultimi, deve essere adeguato al superiore importo del minimale relativo alle retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti, ovvero L. 68.552.

In merito alle istruzioni diramate per tali lavoratori, si rinvia alle circolari n. 37/74 e n. 83/77.

4.1.3 Minimale contributivo e minimale di rendita.

Il minimale di L. 68.552 non deve essere adeguato al superiore importo di 1/300 del minimale di rendita previsto dall'articolo 116, comma 3, T.U. (pari a L. 71.275: v. paragrafo 12), poiché l'uno prescinde dall'altro.

Peraltro, nella diversa ipotesi in cui, a decorrere dal 1.1.2001, il minimale in esame diventi superiore al minimale di rendita rapportato a giorno, quest'ultimo - se assunto quale retribuzione convenzionale - dovrà essere adeguato al detto limite minimo contributivo (v. paragrafo 7.1).

4.2 Settore agricolo (Titolo II° T.U.).

Come accennato nei paragrafi 1.1 e 1.2, per gli operai agricoli - ai sensi dell' articolo 7, comma 5, del D.L. n.

463/1983 convertito in L. n. 638/1983 - il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto dal citato D.L. n.

402/1981 (tabella A) è aggiornato solo in base all'indice ISTAT, non dovendo essere adeguato al superiore importo

(*)

4 ore giornaliere,

senza contratto part-time,

ex art. 5, commi 16 e 17,...

mensile

28.864

x 26

14,91

x 26

1° aprile - 31 dicembre 2000 Lire Euro

Limite minimo

giornaliero

per le retribuzioni

effettive (*)

della generalità dei lavoratori dipendenti,

esclusi operai agricoli

68.552

35,40

mensile

68.552

x 26

35,40 x 26

(*) sono escluse le speciali erogazioni di cui al paragrafo 5

(10)

del minimale giornaliero.

Per l'anno 2000, quindi, il limite minimo di retribuzione giornaliera è comunque il seguente:

5. SPECIALI EROGAZIONI DA NON UGUAGLIARE AI LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha espresso l'avviso che le erogazioni di seguito illustrate - per la loro particolare natura previdenziale e assistenziale - non devono essere uguagliate, se inferiori, ai limiti minimi giornalieri illustrati nei precedenti paragrafi, fermo restando che sono imponibili ex articolo 29 T.U.

— Trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali (infortunio, malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio, integrazioni salariali, ecc...) posti dalla legge o dai contratti a carico dei datori di lavoro.

— Assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana.

Circa i trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali, la base imponibile è costituita dalle stesse somme dovute a carico dei datori di lavoro, ancorché inferiori ai limiti minimi di retribuzione giornaliera.

Circa l'assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri, si deve premettere che l'importo fissato dal D.M. 26.6.1989 in L. 17.190 giornaliere vale solo fino al 30 giugno 1991 (v. circolari n. 88/76, n. 27/83 e n.

57/89).

Dal 1° luglio 1991, considerata la competenza delle Regioni in materia di determinazione del trattamento economico da corrispondere ai lavoratori utilizzati nei cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana, si precisa quanto segue:

- la base imponibile è costituita dall'importo stabilito con legge regionale e periodicamente aggiornato con decreto del Presidente della Giunta regionale, ancorché inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera (ad esempio, per la Regione Lazio, il d.P.G.r. 23.2.1999, n. 294, fissa l'importo di L. 61.200 per il triennio 1999-2001);

- il valore di tale assegno o indennità deve essere moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro;

- il tasso da applicare è il 50 per 1000 (v. art. 2 L. n. 418/1975) calcolato sul detto importo; invece alle eventuali somme corrisposte a titolo di integrazione dell'assegno o indennità va applicato il tasso effettivo dell'attività svolta;

- le istruzioni di riferimento sono nelle citate circolari n. 88/76 e n. 27/83.

Sarà, dunque, cura delle Direzioni Regionali verificare se nelle rispettive Regioni sono previsti i menzionati cantieri ed, in caso affermativo, acquisire gli importi prestabiliti al fine di comunicarli alle dipendenti Unità territoriali.

6. LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER LA GENERALITÀ DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI.

6.1 Disciplina in vigore fino al 31 marzo 2000.

Per le categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali - ai sensi del citato articolo 5, comma 19 - i limiti minimi giornalieri, annualmente indicizzati, di cui al D.L. n. 402/1981 devono essere adeguati, se inferiori, al 5%

dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del F.P.L.D. in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato ed aggiornato in base all'indice ISTAT. Per l'anno 2000, quindi, il 5% di L. 721.600 è pari a L. 36.080 (euro 18,63).

Anno 2000 Lire Euro

Limite minimo di retribuzione giornaliera per gli operai agricoli

60.980

31,49

(11)

In aggiunta a tale minimale, per i soci di cooperative ex D.P.R. n. 602/1970 è previsto il suindicato limite minimo di L. 38.070 (per detti soci, l'importo convenzionale da applicare è pari a L. 38.200: v. paragrafo 7.5).

Ne deriva che le retribuzioni convenzionali in argomento - illustrate nei paragrafi da 7.1 a 7.7 - non possono scendere sotto questi due limiti minimi di retribuzione giornaliera.

6.2 Disciplina in vigore dal 1° aprile 2000.

6.2.1 Limiti minimi applicabili.

In ordine alle retribuzioni convenzionali, si espongono di seguito le differenze della nuova disciplina rispetto alla previgente.

Il minimale giornaliero unico, valido per la generalità delle retribuzioni effettive, estende il suo ambito di applicazione alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori per i quali il citato D.L. n. 402/1981 (art. 1 e tabelle A e B allegate al decreto) non ha previsto uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera.

Detto minimale non vale, ovviamente, per le retribuzioni convenzionali dei lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera.

Quest'ultimo è previsto dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 402/1981 (L. 10.000), da applicare estensivamente alle retribuzioni convenzionali stabilite per i lavoratori soci di tutte le società cooperative, anche di fatto, e non solo ex D.P.R. n. 602/1970.

Ne deriva che, allo stato, risultano in vigore i sottoindicati limiti minimi di retribuzione giornaliera:

— il minimale di L. 68.552, a cui devono essere adeguate, se inferiori, le retribuzioni convenzionali dei lavoratori diversi dai soci di cooperative anche di fatto, precisati nei paragrafi 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e 7.7;

— il limite minimo di L. 38.070 (ovvero L. 10.000 indicizzate all'anno 2000) a cui devono essere adeguate, se inferiori, le retribuzioni convenzionali dei soci di cooperative anche di fatto, precisati nei paragrafi 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7.

6.2.2 Cooperativa di fatto.

La cooperativa "di fatto" va distinta dalla cooperativa in senso stretto poiché non è iscritta nel registro delle imprese e nell'apposito registro prefettizio.

I criteri per definire gli enti cooperativi di fatto diversi da quelli espressamente previsti dal citato D.P.R. n. 602/1970

1° gennaio - 31 marzo 2000 Lire Euro

Minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni convenzionali

36.080

18,63

1° aprile - 31 dicembre 2000 Lire Euro

Limite minimo

di retribuzione

giornaliera

per la generalità delle

retribuzioni convenzionali

dei lavoratori diversi dai

soci di cooperative anche di fatto

68.552

35,40

dei soci di cooperative anche di fatto

38.070

19,66

(12)

sono desumibili dall'articolo 2 dello stesso decreto.

Talché deve ritenersi cooperativa di fatto - costituita per il conseguimento degli scopi mutualistici propri delle società cooperative - l'organismo associativo per il quale concorrono i seguenti requisiti:

a) organizzazione del servizio o distribuzione del lavoro da parte dell'organismo cooperativo;

b) conferimento all'organismo cooperativo del ricavato dell'attività svolta dai soci;

c) ripartizione del ricavato del lavoro fra tutti i soci secondo criteri determinati dallo statuto e dai regolamenti sociali o da atto sociale risultante da atto scritto;

d) il numero dei soci non deve essere inferiore a 3;

e) i soci devono esercitare effettivamente l'arte od il mestiere corrispondente alle attività per lo svolgimento delle quali l'organismo associativo è stato costituito o attività tecnica accessoria.

Da ultimo, si ricorda che il menzionato numero minimo di soci vale anche per la cooperativa in senso proprio allorché trattasi di "piccola società cooperativa" (da 3 ad 8 soci), introdotta dall'articolo 21 della legge n. 266/1997.

6.3 Tabelle riassuntive.

Si riassume schematicamente quanto sopra illustrato:

Inoltre il riepilogo comparativo per l'anno 2000 è indicato nella tabella in Allegato n. 5 ed il riepilogo comparativo per gli anni 1990 - 2000 è indicato nella tabella in Allegato n. 6.

7.RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON DECRETO MINISTERIALE.

La fonte normativa originaria delle retribuzioni medie convenzionali risale all'articolo 35, comma 1, del D.P.R. n.

797/1955 (Testo Unico delle norme sugli assegni familiari) secondo cui per particolari categorie di lavoratori possono essere stabiliti, con decreto ministeriale, appositi salari medi nonché periodi di occupazione media mensile.

A tale disposizione si sono aggiunti, ai soli fini INAIL, gli articoli 30, comma 1, e 118, comma 1, T.U., che confermano la validità delle retribuzioni convenzionali per determinare la base imponibile, a prescindere dalla retribuzione effettiva ex articolo 29 T.U.

L'imponibile "convenzionale", infatti, è l'eccezione che prevale sulla regola dell'imponibile "effettivo".

Le retribuzioni in argomento si dividono come segue:

Anno 2000 fino al 31 marzo dal 1° aprile

Limite minimo di retribuzione

giornaliera

per la generalità delle retribuzioni convenzionali

dei lavoratori diversi dai soci di cooperative

anche di fatto

Lire

36.080

Lire

68.552

Euro 18,63 Euro 35,40

dei soci di cooperative anche di fatto

ex D.P.R. n.602/1970

Lire

38.070

Euro 19,66

dei soci di altre cooperative

anche di fatto

Lire

36.080

Lire

38.070

Euro 18,63 Lire 19,66

(13)

— generalità delle retribuzioni convenzionali, a livello nazionale o provinciale;

— retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani operanti all'estero in paesi extracomunitari, di cui agli articoli 1 e 4 del decreto-legge n. 317/1987, convertito in legge n. 398/1987.

La prima tipologia riguarda le retribuzioni convenzionali incluse nel principio generale dell'adeguamento ai limiti minimi di retribuzione giornaliera (v. paragrafi 6.1, 6.2.1 e 6.3).

La seconda tipologia riguarda le "speciali" retribuzioni convenzionali mensili stabilite annualmente con apposito decreto ministeriale e, per l'anno 2000, con D.M. 7.1.2000 (v. circolari n. 54/88, n. 68/89 e n. 33/2000). La particolare normativa da cui scaturiscono, ex lege n. 398/1987, le esclude dalla generalità delle retribuzioni convenzionali.

Circa la tipologia generale, i criteri per determinare la base convenzionale di calcolo del premio devono tener conto - se non diversamente previsto - dei giorni di effettiva presenza e del limite "convenzionale" dei giorni lavorativi mensili ed annuali, pari a 25 e 300 (v. articolo 116, commi 2 e 3, T.U.; lettera-circolare n.

45/76).

In relazione a quanto precede, si espongono i criteri di calcolo da applicare:

- Retribuzione convenzionale annuale (v. paragrafo 7.1)

- L'importo annuale deve considerarsi frazionabile in 300 giorni lavorativi e l'importo giornaliero così ottenuto va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro fino al limite mensile di 25 ed al limite annuale di 300, - ad eccezione dell'importo annuale riferito a P.I.P. e borse lavoro, da frazionare in 12 mesi lavorativi (v. circolare n. 11/98)

- Retribuzione convenzionale giornaliera

(v. paragrafi 7.2, 7.4, 7.6 e 7.7)

- L'importo giornaliero va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro fino al limite mensile di 25 ed al limite annuale di 300

- Retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile (v. paragrafi 7.3, 7.5 e 7.7)

- L'importo giornaliero va comunque moltiplicato per questo periodo (prefissato dal D.M.), a prescindere dai giorni di effettiva presenza al lavoro.

Ciò posto, nei paragrafi da 7.1 a 7.6 sono illustrate le categorie con retribuzioni convenzionali a livello nazionale aggiornate all'anno 2000; nel paragrafo 7.7 sono illustrate le categorie con retribuzioni convenzionali a livello provinciale.

7.1 Categorie di lavoratori per le quali è stabilita la retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita.

I decreti sottoindicati stabiliscono una retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di cui all'articolo 116, comma 3, T.U.

Dal 1° gennaio fino al 30 giugno 2000, l'imponibile giornaliero (L. 21.382.000 : 300) e mensile (x 25 ovvero L.

21.382.000 : 12) corrisponde ai seguenti importi:

(14)

Le categorie in argomento sono:

— detenuti ed internati per l'"attività occupazionale" di cui all'articolo 4, n. 9, T.U. ed al D.M. 30.6.1969 ("lavoranti sia per conto di ditte concessionarie di mano d'opera, sia per conto di imprese private": v. circolare n.

120/69; naturalmente, sono esclusi gli addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato: v. circolare n. 10/80);

— allievi dei corsi di istruzione professionale, di cui all' articolo 4, n. 5, T.U. ed al D.M. 26.10.1970 (la tutela assicurativa - circoscritta ai partecipanti a corsi con "esperienze tecnico-scientifiche" o "esercitazioni pratiche"

- comprende anche l'insegnamento o apprendimento teorico non scindibile dalle dette esperienze ed esercitazioni pratiche; v. circolare n. 125/70 e notiziario n. 21/77);

— lavoratori in lavori socialmente utili e di pubblica utilità, di cui al D.M. 18.5.1988, alle leggi n.

236/1993, n. 451/1994 e n. 608/1996 ed ai decreti legislativi n. 280/1997, n. 468/1997 e n. 81/2000 (v. lettera 8.8.95);

— lavoratori in tirocini formativi e di orientamento, di cui alle leggi n. 236/1993 e n. 196/1997, al Decreto interministeriale n. 142/1998 ed al D.P.R. n. 156/1999 (v. lettere 19.6.98 e 22.6.99);

— lavoratori in P.I.P., di cui alle leggi n. 451/1994 e n. 608/1996 ed al D.M. 12.2.1998 (v. circolare n.

11/98);

— lavoratori in borse lavoro, di cui al D.lgs. n. 280/1997 ed al D.M. 12.2.1998 (v. circolare n. 11/98).

7.2 Familiari partecipanti all'impresa familiare prevista dall'articolo 230/bis c.c..

Il D.M. 27.12.1988 (artt. 1 e 2) stabilisce una retribuzione convenzionale giornaliera da variare a norma dell'articolo 116 T.U.

Dal 1° gennaio fino al 30 giugno 2000, l'imponibile giornaliero corrisponde al seguente importo:

I familiari in argomento si distinguono da quelli espressamente previsti dall'articolo 4, n. 6, T.U. poiché non dipendono dal datore di lavoro-titolare dell'impresa.

In merito alle istruzioni diramate per tali familiari, si rinvia alle circolari n. 67/88, n. 42/89, n. 24/90, n. 56/91 (all. 4, pag. 4), n. 62/91, n. 70/96 (all. 3, pag. 3) e n. 52/99 (all. 3, pag. 3).

Si ricorda, inoltre, che il premio ordinario su base convenzionale non vale per i familiari partecipanti all'impresa familiare artigiana, ai quali si applicano i premi speciali di cui al D.M. 21.6.1988 (v. paragrafo 11.1).

1° gennaio - 30 giugno 2000 Lire Euro

Retribuzione convenzionale

giornaliera

71.275

36,81

mensile

1.781.835

920,24

1° gennaio - 30 giugno 2000 Lire Euro

Retribuzione convenzionale giornaliera

71.285

36,82

(15)

7.3 Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali previsti dalla legge n. 84/1994.

Il D.M. 12.1.1996 stabilisce una retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile, ovvero 12 giorni al mese o 144 all'anno (art. 1 D.M.). La medesima é da variare a norma dell'articolo 116 T.U. (art. 2 D.M.).

Dal 1° gennaio fino al 30 giugno 2000, l'imponibile mensile (L. 132.385 x 12) corrisponde al seguente importo:

In merito alle istruzioni diramate per tali lavoratori, si rinvia alle circolari n. 27 e n. 70/96 (all. 3, pagg. 2 e 3), aggiornate con lettera 12.12.96, e n. 52/99 (all. 3, pagg. 2 e 3).

Si ricorda, inoltre, che - a seguito della legge n. 84/1994 e dell'abolizione della riserva a favore delle compagnie e gruppi portuali - il premio ordinario su base convenzionale non vale per i soci di cooperative e di organismi associativi di fatto, soggetti o meno al D.P.R. n. 602/1970, svolgenti i lavori di facchinaggio nelle aree portuali, ai quali vanno applicati i premi speciali di cui al D.M. 15.7.1987 (v. paragrafi 11.2 e 11.3).

7.4 Addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi.

Il D.M. 31.3.1980 stabilisce una retribuzione convenzionale giornaliera per ciascuna delle tre qualifiche ivi indicate (lavoratori specializzati, qualificati e comuni), la quale, peraltro, deve essere adeguata al superiore importo dei limiti minimi illustrati nel paragrafo 6.3.

Tali addetti, pertanto, vanno distinti come in appresso.

7.4.1 Lavoratori diversi dai soci di cooperative anche di fatto.

Le retribuzioni convenzionali ex D.M. 31.3.80 devono essere adeguate, fino al 31 marzo 2000, al minimale di L.

36.080 e, dal 1° aprile, al minimale di L. 68.552.

Per l'anno 2000, quindi, l'imponibile giornaliero corrisponde al seguente importo:

In merito alle istruzioni diramate per tali addetti, si rinvia alle circolari n. 32/76, n. 31/79, n. 47/80 ed al notiziario n. 43/89.

Si ricorda, inoltre, che - per espressa previsione dell'articolo 2, comma 2, del citato D.M. 31.3.1980 - la retribuzione convenzionale vale, altresì, per le persone di cui all'articolo 4, nn. 3, 6 e 7, T.U. (compresi, dunque, i titolari e soci artigiani, i familiari del titolare artigiano, gli associati ad imprenditore artigiano).

7.4.2 Lavoratori soci di cooperative anche di fatto.

Per questi addetti, la differenza è che, dal 1° aprile 2000, le retribuzioni convenzionali ex D.M. 31.3.1980 devono essere adeguate al limite minimo di L. 38.070, come segue:

1° gennaio - 30 giugno 2000 Lire Euro

Retribuzione convenzionale giornaliera x 12 gg. mensili

1.588.620

820,45

Anno 2000 fino al 31 marzo dal 1° aprile

Retribuzione convenzionale giornaliera

Lire

36.080

Lire

68.552

Euro 18,63 Euro 35,40

(16)

Si richiamano, naturalmente, gli ultimi due capoversi del precedente paragrafo 7.4.1.

7.5 Soci di cooperative e di organismi associativi di fatto soggetti al D.P.R. n. 602/1970.

A decorrere dall'anno 2000, il D.M. 3.12.1999 (in Allegato n. 7) stabilisce una nuova retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile - gradualmente riallineato in 26 giorni dal 2001 al 2004 - e modifica l'elenco delle attività lavorative di cui al D.P.R. n. 602/1970 (v. Tabella in Allegato n. 8).

Il nuovo valore convenzionale giornaliero, stabilito in L. 38.200 (euro 19,73), risulta già superiore al citato limite minimo di retribuzione giornaliera previsto, per i soci in argomento, dall'articolo 1, commi 3 e 4, del D.L. n.

402/1981, da indicizzare annualmente e pari, per il 2000, a L. 38.070 (v. paragrafo 6.3).

Il vigente D.M. ha confermato, per il 2000, i periodi di occupazione media mensile già fissati dal precedente D.M.

6.12.1993, come segue:

Per l'anno 2000, quindi, l'imponibile mensile (L. 38.200 x 26; L. 38.200 x 16; L. 38.200 x 14) corrisponde ai seguenti importi in relazione a ciascun ambito territoriale:

Nei territori del Mezzogiorno, in presenza di condizioni socio-economiche più favorevoli, è confermata la possibilità di "optare per la misura del periodo medio occupazionale in vigore per il restante territorio nazionale", ovvero 26 giorni mensili (cfr. articolo 4, comma 2, D.M. 3.12.1999).

In merito alle istruzioni diramate per tali soci, si rinvia al notiziario n. 12/74.

Va da sé che il premio ordinario su base convenzionale non vale per i soci da assicurare con i premi speciali unitari.

Anno 2000 fino al 31 marzo dal 1° aprile

Retribuzione convenzionale giornaliera

Lire

36.080

Lire

38.070

Euro 18,63 Euro 19,66

Ambito territoriale Periodo fissato per l'anno 2000

a) Territori diversi dal Mezzogiorno 26 giorni lavorativi

mensili b) Territori del Mezzogiorno escluse Basilicata e Campania 16

c) Basilicata e Campania 14

Anno 2000

a) Territori diversi dal Mezzogiorno Lire Euro

Retribuzione convenzionale giornaliera x 26 gg. mensili

993.200

512,94

b) Territori del Mezzogiorno escluse Basilicata e Campania Lire Euro

Retribuzione convenzionale giornaliera x 16 gg. mensili

611.200

315,66

c) Basilicata e Campania Lire Euro

Retribuzione convenzionale giornaliera x 14 gg. mensili

534.800

276,20

(17)

L'imponibile convenzionale ex D.M. 3.12.1999, pertanto, va riferito ai soci non artigiani di cooperative e di organismi associativi di fatto "soggetti" al D.P.R. n. 602/1970 - ovvero in regola con i "requisiti" e gli

"adempimenti" stabiliti dagli articoli 2 e 3 - ad esclusione dei

— facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori, ai quali si applicano i premi speciali di cui al D.M.

15.7.1987 (v. paragrafo 11.3).

Invece, ai soci non artigiani di cooperative e di organismi associativi di fatto "non soggetti" al D.P.R. n. 602/1970 - ovvero che, pur svolgendo le attività della suindicata Tabella, non sono in regola con i detti "requisiti" e

"adempimenti" - va riferito il premio ordinario previsto per la generalità dei soci di cooperative (su base convenzionale o effettiva), ad esclusione dei

— facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori, ai quali si applicano i premi speciali di cui al citato D.M. 15.7.1987 (v. paragrafo 11.2).

7.6 Soci volontari delle cooperative sociali previste dalla legge n. 381/1991.

Il D.M. 11.6.1992 stabilisce una retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale valido per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Per l'anno 2000, quindi, l'imponibile giornaliero corrisponde al seguente importo:

In merito alle istruzioni diramate per tali soci, si rinvia alla circolare n. 55/93.

7.7 Categorie di lavoratori per le quali sono stabilite retribuzioni convenzionali giornaliere a livello provinciale.

7.7.1 Familiari e soci previsti dall'articolo 4, nn. 6 e 7, T.U.

Nell'ambito di varie province, per particolari categorie, sono in vigore decreti ministeriali recanti valori convenzionali giornalieri anche o solo ai fini contributivi e risarcitivi INAIL.

E' implicito che una retribuzione convenzionale a livello provinciale non è applicabile a lavoratori per i quali sia stata già stabilita una retribuzione convenzionale a livello nazionale.

I decreti in esame risultano riferiti:

— ai familiari coadiuvanti del datore di lavoro non artigiano di cui all'articolo 4, n. 6, T.U., con o senza retribuzione effettiva;

— ai soci di cooperative di cui all'articolo 4, n. 7, T.U., con retribuzione effettiva (v. paragrafo 4.1.1, ultimo capoverso);

— ai soci di ogni altro tipo di società, di cui allo stesso n. 7, senza retribuzione effettiva.

Nel successivo paragrafo 7.7.3, sono illustrate specifiche retribuzioni convenzionali per i soci di cooperative.

7.7.2 Limiti minimi applicabili.

Fino al 31 marzo 2000, le retribuzioni convenzionali provinciali vanno adeguate, se inferiori, al minimale di L.

Anno 2000 Lire Euro

Retribuzione convenzionale giornaliera

68.552

35,40

(18)

36.080 (v. paragrafo 6.1).

Dal 1° aprile, le medesime devono essere distinte come segue (v. paragrafo 6.2.1):

— retribuzioni convenzionali stabilite per i lavoratori diversi dai soci di cooperative anche di fatto, le quali vanno adeguate, se inferiori, al minimale di L. 68.552;

— retribuzioni convenzionali stabilite per i soci di cooperative anche di fatto, le quali vanno adeguate, se inferiori, al limite minimo di L. 38.070.

La tabella riassuntiva per l'anno 2000 è nel paragrafo 6.3.

7.7.3 Retribuzioni convenzionali giornaliere per i soci di cooperative operanti nell'area dei servizi socio- assistenziali, sanitari ed educativi.

Tra i valori convenzionali provinciali previsti in relazione a determinati settori o aree di attività, assumono rilevanza i salari medi giornalieri per i soci di cooperative (sociali e non) operanti nell'area dei servizi socio- assistenziali, sanitari ed educativi, da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile.

Al riguardo, l'importo convenzionale stabilito dal D.M. deve essere adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera indicato, per ciascun anno, nell'ultima riga della tabella in Allegato n. 6 (v. "Retribuzioni convenzionali dei soci di altre cooperative anche di fatto"). Dopo tale raffronto, detto importo va moltiplicato per il periodo mensile fissato dal decreto e per i mesi lavorativi nel corso dell'anno.

Le Direzioni Regionali avranno cura di acquisire e trasmettere alle dipendenti Unità tutti i decreti ministeriali vigenti nel periodo prescrizionale.

8. RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON LEGGE.

Oltre le retribuzioni convenzionali determinate con decreto ministeriale, sono in vigore retribuzioni convenzionali determinate con legge e da considerare come "speciali", analogamente a quelle stabilite per i lavoratori in paesi extracomunitari (v. paragrafo 7).

La fonte normativa, ai soli fini INAIL, è sempre il citato articolo 30, comma 1, T.U., ma le retribuzioni in esame sono escluse dal principio generale dell'adeguamento ai limiti minimi giornalieri indicato nei paragrafi 6.1, 6.2.1 e 6.3.

Si illustrano, pertanto, le tipologie di imponibili convenzionali per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (v. paragrafo 8.1), i lavoratori con contratto part-time (v. paragrafo 8.2) e - per effetto del D.lgs. n.

38/2000 - i lavoratori dell'area dirigenziale (v. paragrafo 8.3).

8.1 Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 155/1993, convertito in legge n. 243/1993, prevede importi (classi) di retribuzione convenzionale oraria che, a norma del successivo comma 2, sono annualmente variati ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 895/1980 e, dunque, sono aggiornati in base all'indice ISTAT.

Per l'anno 2000, quindi, i nuovi valori convenzionali sono riportati nella tabella in Allegato n. 9 (si ricorda che la contribuzione trimestrale è verso l'INPS anche per la quota parte relativa all'assicurazione INAIL).

In merito alle istruzioni diramate per tali lavoratori, si rinvia alle circolari n. 54/72 e n. 83/73, ai notiziari n. 12/74 e n. 18/76 ed alla circolare n. 61/79.

8.2 Lavoratori con contratto part-time.

L'articolo 9, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 61/2000 ha confermato, ai fini INAIL, la disciplina imponibile - fondata sul

(19)

criterio della retribuzione convenzionale oraria - già prevista dall'articolo 5, commi 5, 9, 9/bis e 9/ter, del D.L.

n. 726/1984 convertito in legge n. 863/1984, così come integrato dal D.L. n. 232/1995 (più volte reiterato fino al D.L. n. 510/1996 convertito in L. n. 608/1996).

In sintesi, la base imponibile è determinata moltiplicando la retribuzione oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurativo.

La retribuzione oraria minimale - a norma del citato articolo 9, comma 1 - si ottiene come ai fini INPS, ovvero nel modo seguente:

— si moltiplica il minimale giornaliero per le giornate di lavoro settimanale ad orario normale (sempre pari a 6, anche se l'orario di lavoro è distribuito in 5 giorni settimanali);

— l'importo così ottenuto va diviso per le ore di lavoro settimanale ad orario normale previste dalla contrattazione collettiva nazionale per i lavoratori a tempo pieno (o, in assenza di questa, dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale).

Se, quindi, l'orario normale è di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l'anno 2000 risulta come segue:

La retribuzione oraria tabellare - a norma del citato articolo 9, comma 3 - si ottiene nel modo seguente:

— si divide l'importo della retribuzione annua tabellare prevista dalla contrattazione collettiva nazionale (o, in assenza di questa, dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale) per le ore annue stabilite dalla stessa contrattazione per i lavoratori a tempo pieno.

La retribuzione annua tabellare (cd. paga base o minimo tabellare) comprende anche le mensilità aggiuntive, con esclusione di ogni altro istituto economico di natura contrattuale: contingenza - anche se conglobata nella paga base - scatti di anzianità, eventuali emolumenti stabiliti dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale, ecc...

Ciò posto, si deve scegliere la retribuzione oraria più elevata tra la minimale e la tabellare come sopra calcolate e tale importo va moltiplicato per le ore complessive da retribuire in forza di legge o di contratto.

Le ore da retribuire a carico del datore di lavoro comprendono, oltre quelle di effettiva presenza, le ore in cui il lavoratore è assente per ferie, festività riconosciute, permessi retribuiti, infortunio, malattia, maternità, ecc..., entro il limite massimo di 25 giorni lavorativi mensili.

In particolare, il computo delle ore include quelle da retribuire a titolo di lavoro "supplementare" o

"straordinario" (cfr. articolo 3 del D.lgs. n. 61/2000) nonché quelle da retribuire a titolo di integrazione di prestazioni mutualistiche e previdenziali (v. paragrafo 5).

Si ricorda che il premio ordinario su base convenzionale non vale per gli insegnanti, ai quali si applicano i premi speciali derivanti dal D.M. 15.7.1987 (v. paragrafo 11.6).

Da ultimo, circa il profilo risarcitivo, sono confermate le istruzioni della lettera 21.7.95 in allegato n. 2 alla circolare n. 21/99.

8.3 Lavoratori dell'area dirigenziale.

Per i lavoratori in argomento - ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 38/2000 - la base imponibile è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita ex articolo 116, comma 3, T.U.

Al riguardo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale frazionabile in 300 giorni lavorativi (v.

Anno 2000 Orario normale Lire Euro

Retribuzione oraria minimale

40 ore settimanali

68.552 x 6 : 40 = 10.283

= 5,31

(20)

paragrafo 7).

Dal 1° gennaio fino al 30 giugno 2000, l'imponibile giornaliero (L. 39.709.000 : 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:

In merito alle istruzioni diramate per tali lavoratori, si rinvia alla lettera D.C.Rischi 13.2.2000.

9. NUOVA RETRIBUZIONE DI RAGGUAGLIO.

L'articolo 8 del D.lgs. n. 38/2000 ha modificato l'articolo 30, comma 4, T.U. come segue:

"Nei casi in cui i prestatori d'opera non percepiscano retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia accertabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'articolo 116, comma 3."

Pertanto, a decorrere dal 16.3.2000, la cd. retribuzione di ragguaglio del previgente comma 4 - ossia "la retribuzione dei prestatori d'opera della stessa qualifica o professione e della stessa località" - è stata sostituita dalla retribuzione pari al minimale di rendita.

Al riguardo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale frazionabile in 300 giorni lavorativi (v.

paragrafo 7).

Dal 16 marzo fino al 30 giugno 2000, l'imponibile giornaliero (L. 21.382.000 : 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:

E' appena il caso di rilevare che la retribuzione di ragguaglio si assume solo in via residuale, ovvero in assenza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva.

10. COMPENSI EFFETTIVI PER I LAVORATORI PARASUBORDINATI.

Per i lavoratori in argomento - ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.lgs. n. 38/2000 - la base imponibile è costituita dai "compensi effettivamente percepiti" determinati secondo l'articolo 50, comma 8, del D.P.R.

n. 917/1986 (T.U.I.R.), nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti dall'articolo 116, comma 3, T.U.,

1° gennaio - 30 giugno 2000 Lire Euro

Retribuzione convenzionale

giornaliera

132.365

68,36

mensile

3.309.085

1.709,00

16 marzo - 30 giugno 2000 Lire Euro

Retribuzione di ragguaglio

giornaliera

71.275

36,81

mensile

1.781.835

920,24

(21)

ossia del minimale e massimale di rendita.

Al riguardo, a questi limiti si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale frazionabile in tanti dodicesimi per quanti sono i mesi o frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Dal 16 marzo fino al 30 giugno 2000, i limiti minimo e massimo dell'imponibile mensile (L. 21.382.000 : 12 / L.

39.709.000 : 12) corrispondono ai seguenti importi:

In merito alle istruzioni diramate per tali lavoratori, si rinvia alla circolare n. 32/2000.

* * * 11. PREMI SPECIALI UNITARI.

A mente dell'articolo 42 T.U., per particolari attività appositi decreti ministeriali stabiliscono "premi speciali unitari"

in base ad elementi idonei diversi da quelli previsti dal precedente articolo 41 (retribuzione imponibile x tasso di tariffa), come il numero delle persone, la natura e durata della lavorazione, il numero delle macchine.

Detti premi sono, generalmente, computati in rapporto ad una retribuzione minima giornaliera.

Si riportano, di seguito, per la gestione industriale, tutte le categorie di persone addette alle speciali attività ex articolo 42 con i relativi premi unitari aggiornati all'anno 2000.

11.1 Titolari artigiani, soci artigiani, familiari del titolare artigiano, associati ad imprenditore artigiano.

Il D.M. 21.6.1988 stabilisce premi annuali a persona in relazione alla retribuzione annua prescelta - non inferiore al minimale giornaliero per la generalità dei lavoratori dipendenti moltiplicato per 300 - ed alla classe di rischio in cui è compresa la lavorazione svolta, secondo le 10 classi della tariffa artigiana approvata con il medesimo D.M. e successivamente modificata dal D.M. 14.5.1998.

Tali premi annuali sono frazionabili in 12 mesi lavorativi e l'importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di durata dell'attività (v. D.M. 4.12.1981, a cui rinvia l'articolo 3 del D.M. 21.6.1988).

I premi speciali in esame devono intendersi riferiti alle imprese artigiane ai sensi della legge-quadro n. 443/1985 e riguardano le seguenti persone:

— titolari "artigiani" (art. 4, n. 3, T.U.);

— soci "artigiani";

— familiari coadiuvanti del titolare artigiano (art. 4, n. 6, T.U.);

— familiari partecipanti all'impresa familiare ex art. 230/bis cod. civ., se il titolare è artigiano (cfr. Corte Cost. n.

476/1987);

— associati in partecipazione ex artt. 2549 e ss. cod. civ., se l'associante è imprenditore artigiano (cfr. Corte Cost. n. 332/1992).

Gli "artigiani" sono coloro che svolgono lavoro prevalente, anche manuale, nel processo produttivo dell'impresa artigiana (v. articoli 2 e 3 della legge n. 443/1985).

In merito alla istruzioni diramate per i lavoratori in argomento, si rinvia alle circolari n. 51 e n. 58/81 (pagg. 4 e 5), n. 30/82, alle lettere-circolari n. 33/87 e n. 24/88, alla circolare n. 56/88, al notiziario n. 55/94, alle circolari n. 70 e n. 97/97, n. 40/98 e n. 1/99 (pag. 16).

16 marzo - 30 giugno 2000 Lire Euro

Minimo e massimo mensile

1.781.835 ... 3.309.085

920,24 ... 1.709,00

(22)

Ciò premesso, si illustrano gli importi della retribuzione minima, giornaliera e annuale, nonché dei corrispondenti premi annuali da valere - in via provvisoria - per l'anno 2000:

Nella tabella in Allegato n. 10, è indicato il riepilogo dei premi minimi per gli anni 1995 - 2000.

Con apposita nota si provvederà a comunicare la data di rilascio delle tabelle aggiornate per l'adeguamento degli archivi locali.

I nuovi valori, tuttavia, avranno effetto immediato solo per le nuove posizioni assicurative che saranno emesse dopo l'avvenuto aggiornamento dell'archivio locale.

Per quanto, invece, concerne le posizioni artigiane già in essere all'1.1.2000, l'aggiornamento è sospeso fino alla conclusione delle operazioni di autoliquidazione. Ciò ad evitare che la rata 2000, per la parte relativa ai premi speciali, assuma valori diversi da quelli indicati nei modd. 10-SM, sui quali, come noto, sono stati riportati gli importi validi per l'anno 1999.

11.2 Facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative ed organismi associativi di fatto "non soggetti" al D.P.R. n. 602/1970.

Il D.M. 15.7.1987 (Allegato A, lett. A e Allegato B, lett. A) stabilisce premi trimestrali a persona in relazione alla retribuzione giornaliera prescelta - non inferiore al citato minimale - e, per i facchini, al settore di attività.

Tali premi trimestrali sono frazionabili in 3 mesi lavorativi e l'importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di durata dell'attività (v. articolo 2 D.M.).

I premi speciali in esame sono riferiti:

— agli organismi associativi di fatto non in regola con i "requisiti" previsti dall'articolo 2 e gli "adempimenti"

previsti dall'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 602/1970;

— alle cooperative non in regola con gli "adempimenti" previsti dallo stesso articolo 3, comma 2.

Come già accennato nel paragrafo 6.3, a seguito della legge n. 84/1994 e dell'abolizione della riserva a favore delle compagnie e gruppi portuali, i premi speciali ex D.M. 15.7.1987 riguardano anche i "lavori di facchinaggio nei porti ed a bordo di navi", ossia nelle aree portuali (v. nota in Allegato n. 8).

In merito alle istruzioni diramate per i soci in argomento, si rinvia alla circolare n. 8/66 (v. "modalità di applicazione dei premi": all. 1, pagg. 2 e 3; all. 2, pagg. 1 e 2), al notiziario n. 12/74 ed alla circolare n. 60/87.

Anno 2000 Lire Euro

Retribuzione minima giornaliera 68.552 35,40

annuale 68.552 x 300 = 20.565.600 35,40 x 300 = 10.621,25

Classi di rischio Premi minimi annuali a persona

Lire Euro

116.500 60,17

261.400 135,00

486.800 251,41

767.600 396,43

1.064.300 549,67

1.371.700 708,42

1.697.000 876,43

1.909.000 985,92

2.111.300 1.090,40

10° 2.502.600 1.292,49

N.B.: Per una retribuzione annuale superiore, il premio va aumentato proporzionalmente secondo le aliquote aggiuntive indicate nella Tabella 3 allegata al D.M. 21.6.1988, con arrotondamento alle 100 lire superiori.

Riferimenti

Documenti correlati

 provvede alla definizione dei piani di vigilanza e alla loro attuazione attraverso il coordinamento diretto delle attività svolte dagli Ispettori di vigilanza;. 

Al fine di agevolare la trattazione dei casi d'infortunio sul lavoro e di malattia professionale in regime di regolamentazione comunitaria, da parte delle

357 – Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna

Tabella 3.4.4 - Uccelli presenti nel sito non elencati nell’Allegato I della Direttiva Uccelli Codice della specie Nome scientifico Nome comune Avvistamento Incidenza. A226 Apus

Quando il Riferimento di tipo del prodotto/modello indicato nella dichiarazione di conformità CE, il Riferimento di tipo del prodotto/modello indicato in tutta la

L'individuazione e l'assegnazione delle sedi e degli uffici ai quali destinare i magistrati ordinari in tirocinio per l'esercizio delle funzioni intervengono in

Il sistema di corporate governance e i rapporti tra gli organi di controllo alla luce della riforma del diritto. societario

30-quinquies del nuovo regolamento, esclusivamente con riferimento alle richieste di nullaosta finalizzate a consentire l'ingresso dall'estero (e non con riferimento alle richieste