Capitolo 2 – LA GESTIONE FINANZIARIA DELLE HOLDING
2.5 PRESTITI OBBLIGAZIONARI
I prestiti obbligazionari35 rappresentano una modalità di finanziamento rilevanti per le holding e le sue controllate, affiancandosi così al capitale di rischio nell'ambito dell'approvvigionamento delle risorse finanziarie. Le holding possono essere sottoscritte dai soci, sia di maggioranza delle holding per le obbligazioni emesse dalla società, sia il socio holding nelle partecipate, sia i soci di minoranza della holding delle partecipate ovvero da terzi con un impatto differito sul capitale se esse sono convertibili di norma in azioni della società emittente.
34 Per approfondimenti si veda Bini (1984).
35 R. MORO VISCONTI, Le Holding, Bilancio, struttura finanziaria, fiscalità e valutazioni, Il Sole 24 Ore, Milano, 2004, pag. 237-243.
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Le obbligazioni sono titoli di credito nominativi o al portatore che rappresentano frazioni di uguale valore nominale con uguali diritti di un’unitaria operazione di finanziamento a titolo di mutuo.
I titoli obbligazionari documentano un credito verso la società, assoggettato alla disciplina legale del mutuo.
Esistono varie tipologie di obbligazioni:
- le obbligazioni ‘’normali’’, che attribuiscono al possessore il diritto al periodico pagamento di un interesse a un saggio costante a titolo di remunerazione del capitale mutuato; inoltre il diritto al rimborso a termine del prestito o nel momento scelto all'obbligazione di determinate scadenze prefissate o ancora progressivamente, secondo un piano di ammortamento che vede periodicamente sorteggiate, per il loro anticipato rimborso un certo numero di obbligazioni;
- le obbligazioni a premio, che prevedono l'attribuzione agli obbligazionisti di utilità aleatoria in denaro o in natura da assegnare tramite sorteggio o con un altro sistema; queste obbligazioni non si discostano dalle prime: il premio è solo accessorio del normale rapporto obbligazionario;
- le obbligazioni partecipanti, in cui la remunerazione periodica del capitale è commisurata in tutto o in parte agli utili di bilancio della società emittente e l’obbligazionista non partecipa alle perdite;
- le obbligazioni indicizzate o con clausola parametrica; mirano a neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria e ad adeguare il rendimento dei titoli all'andamento del mercato finanziario ancorando il tasso interesse e / o il valore di rimborso a indici di natura diversa;
87 - le obbligazioni in valuta estera;
- le obbligazioni emesse con sconto sul valore nominale, o che attribuiscono una maggiorazione alla scadenza;
- le obbligazioni convertibili in azioni, che attribuiscono agli obbligazionisti la facoltà di trasformare il proprio credito in una partecipazione azionaria della società emittente o di un'altra società alla prima collegata;
- le obbligazioni cum warrant, o con diritto di opzione su azioni, danno all’obbligazionista il diritto di sottoscrivere o acquistare azioni della società emittente o di altra società, fermo restando la posizione di creditore per le obbligazioni possedute;
- le obbligazioni subordinate o postergate, che sono rimborsabili solo dopo l’integrale soddisfacimento degli altri creditori in caso di liquidazione volontaria o di assoggettamento a procedura concorsuale della società emittente.
Solo per le obbligazioni convertibili vi è una particolare disciplina mentre per tutti gli altri tipi di obbligazioni la regolamentazione è rimessa all’autonomia negoziale delle parti nei limiti di compatibilità con il codice civile per le obbligazioni di società per azioni.
La società può emettere obbligazioni per una somma non eccedente il doppio del capitale sociale della riserva legale e della riserva disponibile che risultano dall'ultimo bilancio approvato, salvo che le obbligazioni in eccedenza siano destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza.
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Altri casi di esclusione da questo limite sono previsti dall'articolo 2412 codice civile e sono i seguenti:
- le emissioni di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, fino ai due terzi dei medesimi; in caso di emissione di obbligazioni garantite la delibera di emissione deve designare un notaio che compie per conto dei sottoscrittori le formalità necessarie per la costituzione di garanzie medesimi;
- le emissioni di obbligazioni effettuate da società con azioni quotate in mercati regolamentati, limitatamente le obbligazioni quotate negli stessi o in altri mercati regolamentati;
- quando la società è autorizzata da un provvedimento dell’autorità governativa a emettere obbligazioni per somma superiore rispetto al limite normativo, se ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale.
Una normativa ancora più restrittiva è prevista per le holding industriali quotate, la società che ha emesso obbligazioni non può ridurre il capitale sociale o distribuire riserve se, rispetto all'ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione, non siano rispettati i limiti descritti e in caso di riduzione del capitale per perdite non può distribuire utili fino a quando l’ammontare del capitale e delle riserve non eguagli l'ammontare delle obbligazioni in circolazione. In caso di emissione di obbligazioni convertibili fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la società non può deliberare la riduzione volontaria del capitale sociale o la modifica delle disposizioni dello statuto che riguardano la ripartizione
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degli utili, salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili non sarà data la facoltà di esercitare il diritto di conversione.
La modifica delle condizioni del prestito obbligazionario deve essere giustificata da una situazione della società che la renda necessaria nell'interesse degli obbligazionisti; mentre rimane al potere della maggioranza l'alterazione di caratteri strutturali di quel determinato prestito obbligazionario e sarà illegittima una delibera che sopprima il diritto di rimborso al capitale o disponga la conversione coattiva delle obbligazioni in azioni o ancora sopprima il diritto di conversione dei titoli obbligazionari convertibili.
Le obbligazioni possono essere emesse alla pari, sopra la pari e sotto la pari; negli ultimi due casi si avrà un aggio o un disaggio di emissione. Il prestito emesso ‘’sotto la pari’’, la società alla scadenza rimborsa una somma nominale superiore a quella incassata in sede di emissione conseguendo così una perdita detta anche ‘’disagio di emissione’’. Se invece il prestito è emesso ‘’sopra la pari’’, alla scadenza la società rimborsa una somma nominale inferiore a quella incassata in sede di emissione conseguendo un utile detto anche ‘’aggio di emissione’’.