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I limiti e i presupposti della sospensione cautelare dell’atto di recupero: gli atti che possono formare oggetto di sospensione.

Nel documento IL RECUPERO DI AIUTI DI STATO FISCALI (pagine 135-139)

PROFILI PROCESSUALI DEL RECUPERO DI AIUTI FISCAL

2. La tutela cautelare: l’articolo 47-bis d.lgs 546/1992 e l’art

2.1 I limiti e i presupposti della sospensione cautelare dell’atto di recupero: gli atti che possono formare oggetto di sospensione.

L’accennata disciplina della sospensione cautelare contenuta nei primi tre commi dell’art. 47-bis ha un ruolo predominate nell’articolata architettura della norma. Essa condiziona l’interpretazione dei successivi commi, relativi alle peculiarità della procedura nei due gradi di merito, e presenta, altresì, diversità di non poco momento rispetto alla generale regolamentazione cautelare portata dall’art. 47 d.lgs. 546/1992. Coerentemente con le finalità ripristinatorie descritte, la disciplina

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della sospensione cautelare ex art. 47-bis trova un primo (oggettivo) confine d’applicabilità nella natura e tipologia degli atti rispetto ai quali è ammissibile la domanda di tutela cautelare. Il primo comma dell’articolo ammette la domanda cautelare avente ad oggetto un ”atto volto al recupero di aiuti di Stato dichiarati

incompatibili in esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, di seguito denominata: decisione di recupero": espressione cui i commi successivi si richiamano (il quarto, il quinto e il settimo, che introducono le modalità di definizione delle controversie in discussione nei gradi di merito). Sulla base dell’enunciato, si è correttamente ritenuto che esso abbracci la verifica giurisdizionale di tutti i distinti atti attinenti la procedura nazionale di recupero dell’aiuto. Non solo, dunque, lo specifico atto di recupero136 dell’aiuto, ma anche quella di tutti gli

altri atti o provvedimenti a questo collegati che siano autonomamente impugnabili ex art. 19 d. lgs. 546/1992. Compresi, quindi, “anche gli atti tipici della fase di riscossione rientranti nella

136 Nella veste, ad esempio, della comunicazione prevista dall’art. 1, comma 2,

d.l. 2007/10, contenente l’ingiunzione al pagamento delle somme dovute o di quelle, diversamente nominate in termini di ordinanza-ingiunzione, previste nelle molteplici disposizioni nazionali di attuazione delle singole decisioni della Commissione.

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giurisdizione delle Commissioni tributarie”137.

Sul punto, un dubbio affiora con riferimento agli atti d’irrogazione di sanzioni che l’Agenzia delle Entrate può emettere nell’ambito di alcune procedure di recupero in relazione alla violazione delle norme interne che prevedono determinati obblighi o adempimenti formali collegati al recupero medesimo138. In caso di omesso

pagamento delle somme dovute nei termini e con le modalità stabilite dalla procedura nazionale, infatti, l’Agenzia può astrattamente procedere in capo ai beneficiari dell’aiuto da recuperare all’irrogazione di una o più sanzioni connesse al mancato adempimento.

La specifica contestazione, in sede giurisdizionale, circa

137 Come chiarito dalla Circolare 29 aprile 2008, n. 42/E dell’Agenzia delle

Entrate, reperibile anche in Il Fisco, 2008, p 4175 e ss., con breve commento di C. Beccalli “Circolare n. 42/E del 29 aprile 2008. La sospensione degli atti volti al recupero di aiuti di Stato”, che ha esplicitato il primo orientamento interpretativo dell’Agenzia all’atto di emanazione dell’articolo 47-bis. Rientrano nell’alveo della norma anche le impugnazioni avverso le cartelle di pagamento collegate agli atti di recupero e, verosimilmente - come evidenziato da C. Glendi, “Processo tributario”, cit., pag. 1671 - anche quelle aventi ad oggetto le iscrizioni d’ipoteche e i fermi amministrativi che rientrano alla giurisdizione delle Commissioni.

138 Ad esempio, l’art. 1 del d.l. 2007, n. 10, al secondo comma dispone che non si

faccia applicazione di sanzioni per violazione delle norme tributarie e fiscali nell’ambito del recupero. Tuttavia, tale esclusione non è stata sempre presente nelle disposizioni nazionali volte a dare attuazione ad altre decisioni di recupero della Commissione, con conseguente astratta possibilità dell’Agenzia di irrogare sanzioni a titolo di omessi versamenti. Un esempio di ciò pare rinvenibile nell’ambito della procedura di recupero prevista dalla legge 2006/29 relativa alla decisione della Commissione Europea n. 2005/315/CE che ha dichiarato incompatibile il regime dell’art. 5-sexies del d.l. 24 dicembre 2002, n. 282.

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l’illegittimità di tali atti d’irrogazione, tuttavia, non pare potersi inserire nell’ambito applicativo dell’art. 47-bis. Gli atti cui la norma si riferisce nel suo primo comma sono, come visto, quelli connessi al recupero degli aiuti, ma nei limiti fissati dalla decisione di recupero della Commissione europea prevista dall’art. 14 del Regolamento CE n. 659/1999, cui la norma fa specifico richiamo. Come già precisato, l’ordine di recupero è volto all’eliminazione della distorsione concorrenziale subita dal mercato comune tramite la restituzione del complessivo vantaggio ottenuto da parte dei beneficiari, ma senza la previsione di apposita sanzione nei confronti di quelli tra essi che non provvedano spontaneamente alla restituzione139.

Ne consegue, a stretto rigore, che le sanzioni eventualmente irrogate (anche ex d.lgs 471 e 472 del 1997) nell’ambito della procedura nazionale di recupero trovano la propria fattispecie sostanziale nella violazione di norme interne (quelle che disciplinano la procedura di recupero ed introducono eventuali obblighi formali in capo ai beneficiari ai fini di consentire il recupero) e non nella violazione della decisione della

139 Il recupero è infatti obbligo gravante sugli Stati membri e sugli organi interni

di essi a ciò preposti, con la conseguenza che anche laddove siano violati i termini e i tempi del recupero la sanzione eventualmente irrogabile dalla Corte di Giustizia verrà comunque comminata allo Stato.

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Commissione, rispetto alla quale rimangono estranee.

Così correttamente individuato, l’ambito del recupero di un aiuto incompatibile dovrebbe comportare una corrispondente limitazione dei confini applicativi dell’art. 47-bis, che a quello rimanda espressamente.

Sotto un profilo squisitamente pratico, appare difficile dare esatta attuazione in fase contenziosa al principio sopra espresso nei casi in cui la sanzione non venga irrogata con separato atto di contestazione, ma contestualmente alla comunicazione di recupero e iscritta direttamente a ruolo. In tali casi, infatti, è evidente come l’impugnazione dell’atto di recupero, che contiene anche l’irrogazione della sanzione, dovrebbe teoricamente seguire un parzialmente diverso regime cautelare per le contestazioni collegate al recupero, rispetto a quelle connesse alle sanzioni.

Nel documento IL RECUPERO DI AIUTI DI STATO FISCALI (pagine 135-139)