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Art. 6. Presupposto per l’applicazione del tributo

1. Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi Stolo e anche di faLo, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiS, susce^bili di produrre rifiuS urbani e assimilaS.

2. Si intendono per:

a) locali, le struLure stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanisSco-edilizie;

b) aree scoperte operaSve, sia le superfici prive di edifici o di struLure edilizie, sia gli spazi circoscri^ che non cosStuiscono locale, come teLoie, campeggi, dancing e cinema all’aperto, deposiS, parcheggi a pagamento;

c) utenze domesSche, le superfici adibite di civile abitazione;

d) utenze non domesSche, le restanS superfici, tra cui le comunità, le a^vità commerciali, arSgianali, industriali, professionali e le a^vità produ^ve in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte perSnenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posS auto scoperS, i corSli, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di uSlizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l’a^vazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione eleLrica, calore, gas, telefonica o informaSca cosStuiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente a^tudine alla produzione di rifiuS. Per le utenze non domesSche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enS competenS, anche in forma tacita, di a^ assenSvi o autorizzaSvi per l’esercizio di a^vità nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal Stolare a pubbliche autorità.

5. La mancata uSlizzazione del servizio di gesSone dei rifiuS urbani e assimilaS o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7. Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenS la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parS comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. uSlizzate in via esclusiva il tributo è fermi restando nei confronS di quesS ulSmi, gli altri obblighi o diri^ derivanS dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono sogge^ alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuS o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuS in misura apprezzabile per la loro natura o per il parScolare uso cui sono stabilmente desSnaS, come a Stolo esemplificaSvo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppelle^li e sprovviste di contra^ a^vi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

b) le superfici desSnate al solo esercizio di a^vità sporSva, ferma restando l’imponibilità delle superfici desSnate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglieLerie, punS di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservaS a impianS tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine eleLriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono staS rilasciaS, anche in forma tacita, a^ abilitaSvi per restauro, risanamento conservaSvo o ristruLurazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione;

e) le aree impraScabili o intercluse da stabile recinzione;

f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

g) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte in cui si svolgono le funzioni religiose;

h) le aree in stato di abbandono;

i) la parte degli edifici di altezza inferiore a 1,50 mt.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elemenS obie^vi direLamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenS, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli a^

abilitaSvi tali da impedire l'esercizio dell'a^vità nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i prede^ provvedimenS.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuS al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente arScolo verrà applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall’obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuS urbani e assimilaS per effeLo di norme legislaSve o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell’arScolo 8.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domesSche non si Sene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via conSnuaSva e neLamente prevalente, rifiuS speciali non assimilaS e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normaSva sui rifiuS di cui all’arScolo 4, al cui smalSmento sono tenuS a provvedere a proprie spese i relaSvi produLori.

2. Non sono in parScolare, soggeLe a tariffa:

a) le superfici adibite all’allevamento di animali;

b) le superfici agricole produ^ve di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso uSlizzaS in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili;

c) le superfici delle struLure sanitarie pubbliche e private adibite, come aLestato da cerSficazione del direLore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparS e sale di degenza che ospitano pazienS affe^ da mala^e infe^ve.

Art. 11. Superficie degli immobili

1. Fino all’aLuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a desSnazione ordinaria iscriLe o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggeLabile al tributo è cosStuita da quella calpestabile dei locali e delle aree susce^bili di produrre rifiuS urbani e assimilaS.

2. Avvenuta la compiuta a^vazione delle procedure per l’allineamento tra i daS catastali relaSvi alle unità immobiliari a desSnazione ordinaria la superficie assoggeLabile alla TARI delle unità immobiliari a desSnazione ordinaria iscriLe o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'oLanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliS dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenS le nuove superfici imponibili adoLando le più idonee forme di comunicazione e nel rispeLo dell’arScolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggeLabile al tributo è cosStuita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50 ;

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. In sede di prima applicazione vengono uSlizzate le superfici già dichiarate o accertate ai fini dell’applicazione della TARSU o della TARES.

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