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Art. 12. Costo di gestione

1. La TARI è isStuita per la copertura integrale dei cosS di invesSmento e di esercizio relaSvi al servizio di gesSone dei rifiuS urbani e assimilaS.

2. I cosS del servizio sono definiS ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli intervenS e dalla relazione illustraSva, reda^ dal gestore del servizio rifiuS urbani almeno sessanta giorni prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, ed approvaS dal Consiglio comunale, tenuto conto degli obie^vi di miglioramento della produ^vità, della qualità del servizio fornito;

3. Il Piano Finanziario indica in parScolare gli scostamenS che si siano eventualmente verificaS rispeLo al Piano dell’anno precedente e le relaSve moSvazioni.

4. A parSre dall’anno 2016, nella determinazione dei cosS di cui al comma 1 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quanStà e qualità medie ordinarie di rifiuS prodo^ per unità di superficie, in relazione agli usi e alla Spologia di a^vità svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adoLare entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione relaSvo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effeLo dal 1o gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adoLata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l’anno precedente.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenS essenziali del costo del servizio, riferite in parScolare agli invesSmenS per opere e ai relaSvi

ammortamenS, e da una quota variabile, rapportata alle quanStà di rifiuS conferiS, alle modalità del servizio fornito e all’enStà dei cosS di gesSone, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei cosS di invesSmento e di esercizio, compresi i cosS di smalSmento.

2. La tariffa è arScolata nelle fasce di utenza domesSca e di utenza non domesSca. Il Comune riparSsce tra le categorie di utenza domesSca e non domesSca l’insieme dei cosS da coprire aLraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l’agevolazione per l’utenza domesSca.

A tal fine, i rifiuS riferibili alle utenze non domesSche vengono determinaS anche in base ai coefficienS di produ^vità Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 .

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato a mesi, nel quale sussiste l’occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L’obbligazione tariffaria decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino all’ulSmo giorno del mese in cui ne è cessata l’uSlizzazione, purché debitamente e tempesSvamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effe^va cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in parScolare nelle superfici e/o nelle desSnazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effe^

dal 1° giorno del mese successivo in cui è avventa l’effe^va variazione degli elemenS stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comporSno una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodoLa entro i termini di cui al successivo arScolo 31, decorrendo altrimenS dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domesSche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne cosStuiscono perSnenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanS, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domesSche è determinata in relazione al numero degli occupanS, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienS rilevanS nel calcolo della tariffa sono determinaS nella delibera tariffaria.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domesSche condoLe da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanS è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e isStuS penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domesSche condoLe da sogge^ non residenS nel Comune, per gli alloggi dei ciLadini residenS all’estero (iscri^ AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enS diversi dalle persone fisiche, occupaS da sogge^ non residenS, si assume come numero degli occupanS quello di 1 unità, ad esclusione dei casi in cui gli alloggi siano effe^vamente uSlizzaS da un numero superiore di sogge^ e nel caso il numero degli occupanS risulS dalla dichiarazione dell’utente. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le canSne, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domesSche condoLe da un occupante, se condoLe da persona fisica priva nel comune di utenze abitaSve.

In difeLo di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domesSche.

5. Per le unità abitaSve, di proprietà o possedute a Stolo di usufruLo, uso o abitazione da sogge^ già ivi anagraficamente residenS, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o isStuS sanitari e non locate o comunque uSlizzate a vario Stolo, il numero degli occupanS è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitaSvo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanS l’alloggio.

7. Il numero degli occupanS le utenze domesSche è quello risultante al primo di gennaio dell’anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a parSre dall'anno seguente.


Fa eccezione il caso di riduzione del numero dei componenS il nucleo a seguito di formazione di altro nucleo nel comune di Treviglio. In tal caso l’efficacia è dalla data di rilevanza del nuovo nucleo.

Per i nuclei famigliari sorS dopo la data del primo gennaio, si fa riferimento al numero dei componenS alla data di inizio dell’utenza.

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domesSche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla Spologia di a^vità svolta, calcolate sulla base di coefficienS di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domesSche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla Spologia di a^vità svolta, calcolate sulla base di coefficienS di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. Nel caso di categorie di utenza o anche di singole utenze per le quali risulS una elevata produzione di rifiuS speciali assimilaS agli urbani, misurata con rilevazioni puntuali, il coefficiente Kd è determinato in relazione al quanStaSvo di rifiuS effe^vamente conferito al pubblico servizio, anche in misura superiore rispeLo al limite massimo previsto dal D. Lgs.

158/99.

4. I coefficienS rilevanS nel calcolo della tariffa sono determinaS per ogni classe di a^vità contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domesSche sono suddivise nelle categorie di a^vità indicate nell’allegato B.

2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di a^vità previste dall’allegato B viene di regola effeLuata sulla base della classificazione delle a^vità economiche ATECO adoLata dall’ISTAT relaSvi all’a^vità principale o ad eventuali a^vità secondarie, faLa salva la prevalenza dell’a^vità effe^vamente svolta.

3. Le a^vità non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di a^vità che presenta maggiore analogia soLo il profilo della desSnazione d’uso e della connessa

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tuLe le superfici facenS parte del medesimo compendio. Sono tuLavia applicate le tariffe corrispondenS alla specifica Spologia d’uso alle superfici con un’autonoma e disSnta uSlizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 100 mq.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’a^vità economica o professionale alla superficie a tal fine uSlizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica a^vità esercitata.

6. In tu^ i casi in cui non sia possibile disSnguere la porzione di superficie desSnata per l’una o l’altra a^vità, si fa riferimento all’a^vità principale desumibile dalla visura camerale o da altri elemenS. Solo nel caso esista equivalenza tra le superfici avenS desSnazione diversa, risultante da disSnte classificazioni della camera di commercio, è possibile suddividere in più categorie l’utenza stessa.

Art. 20. Scuole statali

1. La Tari dovuta per il servizio di gesSone dei rifiuS delle isStuzioni scolasSche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, isStuS d’arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall’art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (converSto dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma aLribuita al Comune ai sensi del comma precedente è soLraLa dal costo che deve essere coperto con la Tari.

Art. 21. Tariffa giornaliera

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai sogge^ che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relaSva alla corrispondente categoria di a^vità non domesSca e aumentandola del 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per a^tudine quanStaSva e qualitaSva a produrre rifiuS urbani e assimilaS.

4. Per tuLo quanto non previsto dal presente arScolo si applicano, in quanto compaSbili, le disposizioni della Tari annuale.

Art.22. Tributo provinciale

1. Ai sogge^ passivi della Tari, compresi i sogge^ tenuS a versare la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto LegislaSvo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della Tari.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridoLa, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domesSche che si trovano nelle seguenS condizioni:

a) abitazioni occupate da sogge^ che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;

b) fabbricaS rurali ad uso abitaSvo: riduzione del 30%.

c) all’abitazione, posseduta a Stolo di proprietà o di usufruLo da ciLadini residenS all’estero e iscri^ all’anagrafe degli italiani residenS all’estero (AIRE), già pensionaS nei rispe^vi paesi di residenza, si applica una riduzione della TARI nella misura di 2/3, a condizione che l’unità immobiliare in quesSone non risulS locata o data in comodato d’uso;

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effe^va sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relaSva dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente arScolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relaSva dichiarazione.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive 1. La tariffa si applica in misura ridoLa, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiS ad uso stagionale o ad uso non conSnuaSvo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.

2. La predeLa riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o aLo assenSvo rilasciato dai competenS organi per l’esercizio dell’a^vità o da dichiarazione rilasciata dal Stolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e terzo comma dell’arScolo 23.

Art. 25. Rifiuti avviati al recupero

1. Ai produLori di rifiuS speciali assimilaS agli urbani si applica una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alle quanStà di rifiuS speciali assimilaS che il produLore dimostra di aver avviato al riciclo, direLamente o tramite sogge^ autorizzaS. La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quanStaSvo di rifiuS assimilaS agli urbani (con esclusione degli imballaggi secondari e terziari) avviaS al recupero nel corso dell’anno solare e

la produzione complessiva di rifiuS assimilaS agli urbani prodo^ dall’utenza nel corso dello stesso anno. La quanStà dei rifiuS potenzialmente prodo^ si o^ene applicando il Kd di riferimento, all’intera superficie imponibile. In mancanza di una puntuale quanSficazione dei rifiuS prodo^ la quanStà totale si o^ene applicando il Kd di riferimento all’intera superficie imponibile. La riduzione così determinata non potrà in ogni caso essere superiore al 30% della quota variabile della tariffa dovuta dall’utenza stessa.

2. A tal fine il produLore è tenuto a comunicare entro il 31/10 dell’anno precedente l’intenzione di avviare a recupero i rifiuS assimilaS prodo^; entro il 31/01 di ogni anno il produLore trasmeLe al Comune copia del Mud dal quale risulS con certezza quanStà e Spologie di rifiuto avviate a recupero, nonché la diLa che ha effeLuato l’a^vità e l’impianto che ha ricevuto i rifiuS da recuperare.

3. Le aree di produzione di rifiuS speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegaS all'esercizio di deLe a^vità produ^ve, ai quali si estende il divieto di assimilazione, sono individuate puntualmente mediante sopralluogo effeLuato dagli uffici comunali su richiesta dell’interessato.

Art. 25/bis. Riduzioni per la cessione di eccedenze alimentari

1. Ai sensi dell’arScolo 17 della legge 19 agosto 2016, n. 166, alle utenze non domesSche che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a Stolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ad associazioni assistenziali o di volontariato ai fini della distribuzione a sogge^

bisognosi, il Comune applica una riduzione, che non può superare il 20%, della parte variabile della tariffa della tassa sui rifiuS.

2. Per eccedenze alimentari si intendono i prodo^ definiS dall’arScolo 2, comma 1, leLera c), della legge 19 agosto 2016, n. 166.

3. Al fine di consenSre la riduzione della tassa sui rifiuS di cui al comma 1, le associazioni assistenziali o di volontariato devono chiedere prevenSvamente al Comune di Treviglio l'iscrizione nell’Albo comunale delle associazioni. IsStuito con regolamento approvato con DCC n. 17 del 6/03/2012. Le associazioni di nuova iscrizione dovranno presentare domanda entro il 30 novembre e l’iscrizione avrà validità dal 1° gennaio dell’anno successivo.

4. Per poter godere della riduzione della tassa sui rifiuS di cui al comma 1, i contribuenS devono cedere le eccedenze alimentari alle associazioni iscriLe nell'elenco di cui al comma 3 del presente arScolo. La cessione di eccedenze alimentari ad associazioni non iscriLe nel citato elenco non comporterà la riduzione della tassa sui rifiuS prevista dal precedente comma 1.

5. La riduzione di cui al comma 1 è applicabile solamente per cessioni almeno pari in un anno a cinquemila chilogrammi ed è così determinata:

a) per le a^vità che cedono un quanStaSvo tra cinquemila chilogrammi e diecimila chilogrammi, si applica una riduzione del 10%;

b) per le a^vità che cedono un quanStaSvo superiore a diecimila chilogrammi , si applica una riduzione del 20%;

6. Il riconoscimento alla riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, di un deLagliato elenco delle quanStà di prodo^ alimentari ceduS per ciascuna associazione nell’anno precedente.

7. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuS dell’anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effeLuate.

8. Il Comune verifica, anche a campione, interpellando le associazioni indicate nell’elenco di cui al comma 3, quanto comunicato dai contribuenS della tassa sui rifiuS che richiedono la riduzione di cui al comma 1.

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. la Tari è ridoLa, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste in zone in cui non è effeLuata la raccolta dei rifiuS e comunque ubicate ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica.

2. La Tari è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gesSone dei rifiuS, ovvero di effeLuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per moSvi sindacali o per imprevedibili impedimenS organizzaSvi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull’importo oLenuto dall’applicazione delle riduzioni precedentemente considerate. Non è possibile comunque l’applicazione di oltre due riduzioni per la stessa utenza.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E

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