PRESENTE CONDIZIONE DEI NOSTRI ARCHIVI!.
IV. L e pretese difficoltà degli articoli 243 e 244 della L egge com unale e provinciale 20 m arzo 1865 che confer
m arono come provin ciali i nostri A rchivi, e specialm ente l ’a rt. 172, furono in parecchie P rovince m ale in te rp re ta ti e in generale g itta ro n o 'il p ertu rb am en to e la confusione in quell’A m m inistrazione ta n to benefica e g ià così bene o rdinata. Il m aggior caos avvenne in conseguenza del D e creto 21 gennaio 1866 e degli a ltri D ecreti e delle L e tte re m inisteriali con cui si volle in te rp re tra re la L egge de’ 20 m arzo : non soltanto le A m m inistrazioni provinciali, m a anche i P re fe tti si credettero nel pieno d iritto di modifi care leggi, discipline e tariffe. Gli Im p ieg a ti stessi si p a ralizzarono, in c e rti, come restavano, del loro avvenire; nè tem erono invano, poiché con dolore si è veduto che non in tu tte le P rovince gli A m m in istrato ri sono s ta ti sempre degni di lode da quell’epoca in qua. In u n a P ro v in cia il Consiglio d estin av a ad a ltri usi p a rte del locale in cui si tro v a v a l ’Arcliivio, e le carte venivano tra sp o rta te ed am m assate in m agazzini ed in soffitte, donde sottrazioni e dispersioni irreparabili ; in qualche a ltra si giunse fino alla soppressione come avvenne a ll’A rchivio di S. M aria C. V.: Vi furono delle A m m inistrazioni che si credettero
autorizzate a prescindere dalla form alità dei concorsi per la nom ina degli A iu ta n ti, donde un Personale ordinaria m ente incapace o d isad atto : ve ne sono delle a ltre che son g iu n te a nom inare con lo stesso criterio gli A rchi v is ti- D ire tto r i i quali sono, per origine e per l’ufficio che compiono, pubblici Funzionarii, q u a lità che certo per ora non hanno gli Im piegati provinciali.
Il M inistero in quell’epoca ai reclam i che faceva la Soprainteudenza di Napoli perchè lo scandalo finisse, ve dendosi di fronte il fam igerato a rt. 172, non seppe come provvedere e rispose sempre con buone parole e con pro messe di speciali progetti di legge che invano si aspettano da ta n ti an n i e p e r lunga pezza si aspetteranno ancora, come ebbe ad afferm are un ex M inistro guardasigilli. Nè m iglior fortuna ebbero i diversi p reri del Consiglio di •Stato, che abbiam o in p arte rip o rtati: il disordine conti nuò: parecchi pubblici Ufficii visto che gli A rchivi dive nivano col fatto provinciali, si rifiutarono d i depositare
i loro atti.
A nche in questo senso ebbe - a pronunziarsi qualche mese fa il P residente di un Consiglio notarile che era stato in v ita to a depositare le schede an teriori al 1850, g iu sta le disposizioni vigenti.
Il M inistero si preoccupò m aggiorm ente allora e chiesto un altro e speciale parere al Consiglio di Stato, a 13 m ar zo 1869 scrisse ai P re fe tti : « che essendo il servizio
« degli A rchivi di un interesse generale, dovevano rispet- « tarsi le an tich e disposizioni legislative concernenti la « istituzione degli A rchivi medesimi, e che la n a tu ra di « questi non potè cam biarsi per esser passata la spesa del « rispettivo m anten im en to alle Province, e finalm ente che « non era concesso agli A m m in istrato ri provinciali di fare « qualsiasi innovazione rispetto alle tariffe e alle discipline « v ig en ti ».
In u tilm en te: il m ale si propaga ed a lle tta meglio che il bene: i pareri e le tte re non si rispettarono, occorse per porre un argine, il D ecreto de’ 27 m aggio 1875.
In ta n to qualche P refetto assolutam ente ignaro della n a tu ra e perfino della esistenza dei nostri A rch iv i di Stato, e che li confondeva, come per m olti avviene, con quelli proprii dell’A m m inistrazione provinciale, h a lasciato fare, donde i m ali che abbiam o denunciati: qualche a ltro sover chiam ente rigido custode delle prerogative del Governo, scrisse chiaro che quantunque p a g a ti dalle Province g li
Im piegati dei nostri Archivi sono obbligati a seguire i rego lam enti imposti dallo Stato; e di qui impossibili i v a n ta g g i
che godono gli Im p ieg ati dello S tato, e n e g a ti quelli che offrono le Province. T alora poi m algrado la buona volontà, alm eno in parole, dei P refetti e delle A m m inistrazioni provinciali, il P ersonale degli A rchivi sarebbe condannato a languire, se non trovasse nelle proprie v irtù la forza a resistere e a sperare tem pi m igliori.
Presso la m aggior p arte delle P rovince però la q u e stione di d ritto si è m a n te n u ta sempre viva contro lo Stato, m a non si è ritenuto, come mezzo efficace a v in cere, lo sbizzarrire contro il Personale: si è compreso che non si risolve la quistióne col conculcare i d ritti di pochi Im p ieg ati o col negare loro i beneficii goduti dagli a ltri, cestinando le richieste o rim andandole a ll’infinito col fine di stancare.
Non è m ancato neanco il caso assolutam ente raro di vedere a ttrib u iti m aggiori assegni a gradi assolutam ente inferiori. *
In generale poi le P rovince m eridionali desiderano, ed è giusto, che si to lg a la diversità di ag g rav ii tr a le P rovince d ’ Ita lia , come è giusto che si to lg a la div ersità di tra tta m e n to tr a Im p ieg a ti che compiono lo stesso ufficio ed adem piono agli stessi doveri. Q ualcuna delle P rovince più restie crede: 1.° che col migliorare g li stipendii degli
Im piegati verrebbe a riconoscere il dovere d i subire la spesa pel mantenimento dell’Archivio ; m a il d ritto che h anno
esse di liberarsi di ta le spesa di fronte allo S tato non pare che sia di quelli che si prescrivono — 2." che il m an
posto dallo Stato; m a non fu imposto, perchè le Province
furono nel 1865 in terro g ate se volessero assumerlo, nè fu nuovo perchè esiste fin dal 1843 e nel 1866 cam biò sol ta n to di forma ; nè poi può dirsi assolutam ente ingiusto se si g u ard a a ll’ interesse della storia regionale e al m aggior v an tag g io che risentono i c itta d in i della P ro v in cia con l ’aver l’A rchivio nel capoluogo piutto sto che a Napoli dove doveano e nel caso dovrebbero raccogliersi gli a tti — 3.° che
in ogni caso si dovrebbe godere assoluto il dritto d i nomina degli Impiegati; com partecipazione si, ed è giusto, e già
esiste, ta n to vero che il Governo non ha pensato m ai di b an d ir concorsi d ’ufficio; m a 1’ a u to rità assoluta non pare possibile, perchè sparirebbero p rincipalm ente 1’ u n ità di indirizzo e l’avvenire degli Im p ieg ati. E poi non possiamo certo supporre A m m in istrato ri, i quali pensino che nella questione di nom ina del Personale d ’A rchivio e n tri il d ritto di soddisfare a sentim enti di vanità: sanno tu tti invece che si tr a tta di provvedere a pubblici interessi. D ’ a ltra p arte occorrerebbe sempre una L egge che attrib u isse alle A m m inistrazioni provinciali la faco ltà, che ora non h a n n o , di creare pubblici fnnzionarii. T ali sono gli Im p ieg ati di A rchivio, sia per la loro origine (art. 2 Decr. 21 apr. 1817, a rt. 48 della leg. 12 nov. 1818), sia per l ’ indole stessa del l ’ufficio, come per gli a tti, i quali hanno c a ra tte re di pub blico docum ento, fanno cioè fede in giudizio, senza an d a r soggetti a visti (art. 60 R. D. 27 m agg. 1875) o a registro (legge 13 sett. 1874) — Chi risponderà in ta n to delle conse guenze a cui potranno d ar luogo A rchivisti im provvisati ed in tru si i cui a tti sono illegali e nulli ? — 4.° che per
g li Im piegati d i Archivio v i è una tariffa d i stipendii che le Province non potrebbero alterare. Q uest’argom ento non
h a bisogno di ch iarim en ti, ta n to più che non è ad o ttato se non d a pochissim e Province. U na sola di esse crediam o che abbia in buona fede richiesto su questo riguardo un p a r e re , in seguito al quale parificò gli s tip e n d i, e il su periore M inistero dell’ I n te r n o , con le tte ra che ci siamo p ro c u ra ta in copia legale, rispose: « ritien e questo M ini
stero che non possa certo d a r m otivo a qualsiasi censura la determ inazione presa da cotesto Consiglio P ro v in ciale di au m en tare gli stipendi agli Im p ieg a ti a d d e tti a ll’A r chivio e che neppure possa disapprovarsi come c o n tra ria a l disposto di legge l’a ltra determ inazione di valersi del- l ’ opera di alcuni di essi in servizio della P ro v in cia p u r ché per altro non ne derivi il menomo pregiudizio al ser vizio dell’A rchivio. A ll’opposto però, a m otivo delle spe ciali cognizioni che si richiedono per il ram o degli A r chivi, non potrebbero certam en te esservi ap p licati gli im piegati dell’ufficio provinciale o quelli a tte n e n ti a qualche a ltra istituzione dipendente d alla P ro v in cia ».
N otiam o però con qualche soddisfazione che il n u m ero delle A m m inistrazioni provinciali che h an dim o s tra ta u n a certa avversione per gli A rch iv i è an d ato sem pre scem ando: b asta consultare gli a tti dei Consigli. Speriam o che non vi siano più oltre le r ita r d a ta n e e che non abbia ragione quel vecchio A rch iv ista il quale rip e tev a sempre : non isperate nelle A m m in istrazio n i p ro v in ciali se in ten d ete di restare negli A rchivii : esse non vi d aran n o se non chiedete, vi negheranno se chiederete, si offenderanno se insisterete. Certo non dividiam o le sue convinzioni, m a il poverino che avea servito per cinquan- tad u e an n i continui, senza m ai un m iglioram ento di sti pendio, m oriva poverissimo e dim enticato. Non dividiam o le sue convinzioni perchè abbiam o fiducia nella g iustizia il cui trionfo può tard are, m a non v enir m eno; solo a v visiam o gli asp ira n ti alla carriera arch iv istica che se non sanno fai e altro che gli Im p ie g a ti d ’A rchivio, devono u- niform arsi a soffrire più degli a ltri. M eglio farebbero però se pensassero di e n tra re come Im p ieg a ti d ’ordine nelle P re fettu re servendo prim a n e ll’esercito per dodici anni. D a Im p ieg ato d ’ ordine ad A rch iv ista il passo è facile, si a rriv a con u n modesto esam e d ’idoneità : alla direzione d ’un A rchivio di S tato (provinciale) si perviene vincendo tre successivi concorsi, in d e tti ciascuno per u n posto solo
e consistenti in un esame su program m a vario e vastissimo. A ggiungi che secondo il nuovo disegno di Legge si ri chiederà, per en trarv i, u n a laurea o alm eno il diplom a di Notaio.
V. Ed ora poche parole sulle vicende dell’A rchivio di Salerno.
In seguito alla le tte ra m inisteriale de’ 25 novem bre 1865 con la quale si invitarono le A m m inistrazioni pro vinciali a d ichiarare se intendessero o 110 di assum ersi il peso del rispettivo A rchivio, il Consiglio della P rovincia si occupò della proposta nella seduta del giorno 8 gen naio 1866, prim a cioè, del D ecreto del successivo giorno 21. Il P residente desiderava che si accettasse in m assim a la proposta del M inistero: il relatore osservò invece che prim a di deliberare, convenisse vedere quale fosse la spesa da sostenersi e se non gravasse di troppo l’erario della P ro vincia. V enne quindi n o m inata u n a Commissione alla quale fu d ato incarico di studiare u n a triplice proposta form ulata dal P resid en te: « 1.° se il Consiglio voglia ac c e tta re a carico della P rovincia gli A rchivi — 2.° se vo glia rifiutarli — 3.° se voglia accettarli, osservando a.1 Go verno che gli Im p ieg ati restando a suo carico, dovrà esso regolare il modo di am m inistrazione » .
Seguì la discussione nella to rn a ta del giorno 11: le proposte furono varie e m olte : il Commissario regio fece n o tare « che era indifferente al Governo la conservazione o l ’abbandono dell’A rchivio da p arte della P rovincia ; per legge (?) gli A rch iv i provinciali erano soppressi, m a siccome le P rovince m eridionali di Ita lia avevano quella istituzione, così il Governo avea creduto di far cosa g ra ta interp ellare i Consigli provinciali se volessero o pur no conservarla, ed era poi indifferente per esso qualunque risoluzione venisse a d o tta ta ».
In m assim a si a c c e tta v a la conservazione, m a si vo levano im porre delle condizioni. F u proposto un prim o ordine del giorno così concepito: « il Consiglio in vista
della u tilità che deriva dalla conservazione dell’A rchivio, q u an tu n q u e le sue finanze fossero non prospere a segno di accettare nuovi oneri, pur tu tta v o lta v ota per la con servazione, lusingandosi che con l’am m inistrazione che ne farà gli riuscirà di portare u n ’ econom ia sensibile, spe
cialmente sulla p ia n ta e sulla rimunerazione degli Im piegati » .
È bene n o tare che lo stipendio era, come in p arte è, quello fissato con la m inesteriale 20 m aggio 1820; che u n a econom ia si sarebbe fa tta con la soppressione del terzo dei d ritti di ricerca e di scritturazione, stato assegnato agli Im p ieg a ti col R escritto 6 ottobre 1848, e che u n ’a ltra si pensava di o tten erla con la riduzione delle spese di ufficio.
F u in fine deliberato che si conservasse l ’A rchivio senza im porre condizioni di sorta, e solo si facesse voto al Governo per o ttenere la concessione del M onastero di S. Giorgio.
D unque il peso dell’ A rchivio fu voluto.
L ’ A rch iv ista reclam ò contro la riduzione delle spese di ufficio che era s ta ta a ttu a ta subito, portandosi 1’ asse gno da lire 306 a lire 100, m a il Consiglio alla u n a n i m ità rig e ttò l ’ istanza. Quasi contem poraneam ente chie sero un aum ento di quel fondo a ltri uffici e 1’ ebbero.
Nel 1867 lo stesso relatore, che fa ancora p arte del Consiglio, a proposito degli Im p ieg a ti dell’ ufficio am m i n istra tiv o che chiedevano u n m iglioram ento di stipendio, dichiarava, e il Consiglio ap p ro v av a: « la D eputazione e la Commissione h anno riconosciuto che qualche conside razione si dovesse avere pei richiedenti, sotto il doppio aspetto, e pel servizio che prestano, e per essere rim asto troncato ogni loro avvenire col solo fatto del loro p a s
saggio dal ramo governativo (opere pie) a quello p ro v in ciale » .
E gli Im p ieg a ti dell’A rchivio non erano nelle stesse condizioni ?
il Consiglio rim andò la petizione a ll’ epoca in cui si sa
rebbe trattata la riorganizzazione dell’ ufficio. R in n o v ata
l ’ istan za nel 1882, dopo nove an n i, il Consiglio dichiarò che gli Im piegati dell’Archivio non sono della P rovincia,
sibbene del Governo.
E la deliberazione degli 11 gennaio 18G6?
Nel 1888 il Consiglio equipara, lo stipendio del Se condo A iu ta n te a quello del P rim o, e sulla dom anda di questo non prende a lcu n a deliberazione.
Questo tra tta m e n to si faceva alla persona o al grado? R innovatasi la dom anda, nel 1884, da tu tto il P e r sonale per ottenere il m iglioram ento altre volte promesso, il Consiglio rim an d a la discussione, e benché già avesse
riconosciuto che il lavoro d ’Archivio si era senza dubbio aumentato d i molto nel successivo anno approva la rela
zione con cui la Commissione del bilancio ripete che gli
Im piegati dell’Archivio provinciale sono d i nomina gover n ativa e che la relativa spesa è anche d i sua natura go vernativa. Propone quindi che non si alterino, p e r ora, i
relativ i stipendi meno soltanto pel Commesso. Forse questo si ri tenne di nom ina provinciale.
Su di nuova istanza a v a n z a ta nel 1887 il Consiglio v o ta l’ ordine del giorno puro e semplice — Cioè?
L ’ A rch iv ista signor Di G razia chiede allora d ’ esser collocato a riposo ed il Consiglio, non trattandosi in so
stanza che d i affermare un dritto ammesso e riconosciuto dalla legge, accoglie l ’ istan za nella seduta del 12 novem
bre 1888 e delibera che si bandisca il concorso pel rim piazzo e che in ta n to resti il signor Di G razia al suo posto.
P roprio così. D unque la P ro v in cia esercitava i suoi d iritti.
Dal 1867 al 1889 sulle dom ande individuali d irette ad o ttenere un m iglioram ento di stipendio o qualche g ra tificazione, fu deliberato quasi co stan tem en te: non trova
luogo a deliberare: il più delle volte non si provvide af
Ricorderem o sempre quel che ci diceva u n a persona com petentissim a : « non assolutam ente col p u g n ale si deve uccidere, si può uccidere anche a colpi di spillo » ! Nel 1890 a proposito della nom ina del nuovo A rch i v ista ha luogo u n a lu n g a e vivace discussione che m eri terebbe d ’ essere qui in teg ra lm en te rip o rta ta . Vien rico nosciuta però una certa specie di d iritto da p a rte della P ro v in cia sulla nom ina del P ersonale di A rchivio, e il Consiglio pur facendo voti che la spesa per questo I s ti tu to sia avocata allo S tato, delibera passarsi alla nom ina del nuovo A rch iv ista e vi procede con votazione a scru
tinio segreto. Nel 1892 il Consiglio, v ivam ente com piaciuto
del nuovo indirizzo dato a ll’ A rchivio, approva a gran d e m aggioranza la relazione con cui la D eputazione « dich ia rando di non aver neppur com inciato gli stu d i per la com petenza passiva, elogia v ivam ente la b rav u ra e la laboriosità » (del P ersonale d ’A rchivio), e tra l ’a ltro scrive: « Conviene benvero fin da ora essere un vero principio di giustizia e di eguaglianza p areggiare le condizioni degli Im p ieg ati in rapporto non solo a ll’ aum en to sessennale, m a anche a ll’ aum ento dell’ a n tic a tariffa degli stipendi, (1820) a d o tta to già col fatto per tu tto il resto del P erso nale, facendosi eccezione del solo A rch iv ista. Il m igliora m ento anzi avvenne pure pel predecessore dell’ attu a le , ciò che rileverebbe di più la d isp arità di tra tta m e n to da corrigere, perchè costituisce u n a vera an titesi tr a le a n tich e e le nuove m igliorate condizioni del servizio ».
Si riconosce però la necessità di tra tta r e le quistioni organiche nella sessione ordinaria.
N ella seduta del 18 novem bre 1893 la D eputazione stessa espone che per l’A rchivio provinciale di S tato pen dono da più tem po diverse quistioni: « 1’ u n a si riferisce alla com petenza passiva dell’ Istitu to nei rap p o rti tr a la P ro v in cia e il Governo » e per la quale chiede d ’ essere a u to riz zata a fare tu tto ciò che è in suo potere perchè sia presto risoluta dal R. Governo la pendente quistione di com petenza passiva; « la seconda categoria di quistioni
riflette il m iglioram ento degli stipendi e la concessione d ell’ aum ento sessennale », e per questa chiede d ’ essere au to riz zata a studiare definitivam ente ed in base alle vi g en ti disposizioni legislative, il dom andato m iglioram ento delle soi'ti del Personale e ripresentarsi poi al Consiglio con analoghe proposte concrete. L ’ assem blea approva, e il P ersonale dell’ A rchivio spera. Nella sessione o rdinaria del 1894 poi la D eputazione adem piendo a ll’incarico, pro pone che « com unque allo stato a ttu a le della legislazione in m ateria, non fosse nella facoltà della R appresentanza provinciale di arrecare variazioni alle disposizioni orga niche del 12 novem bre 1818, sia invece giusto e conve n iente pur troppo di sollevare a lq u an to le sorti degli Im piegati dell’A rchivio ad oltre tre q u a rti di secolo di d i stanza, del pari che rendere meno in certa la posizione dello S traordinario; considerato che vacando il posto di 1.° A iu tan te, del quale può fa rsi a meno senza alcun de
trimento del servizio, atteso la solerzia del Personale esi
sten te sotto la in tellig en te ed operosa direzione dell’ a t tu ale A rchivista, possa addirsi la corrispondente economia pel dom andato m iglioram ento, con lievissim a aggiunzione a ll’ articolo proprio del bilancio; poiché sia incontestabile che dal m igliorato ordinam ento dell’ A rchivio e dal con seguente più perfetto funzionam ento suo derivano m ag giori e n tra te alla P ro v in cia »; siano a ttrib u iti, « a titolo di semplice annuo assegno personale », dei m odesti asse g n am en ti. E, nel fare tale proposta la D eputazione di ch ia ra d i essere profondam ente convinta della provincialità