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N ulla ancora possiamo dire in torno all' ordinam ento di questa im p o rtan tissim a specie di a tti pubblici, perchè non ancora sono s ta ti d epositati in A rchivio i protocolli n o tarili conform em ente agli articoli 6 e 17 del Decreto 27 m aggio 1875 e 149 del Regol. 23 novem bre 1879 a n ­ nesso alla vigente L egge sul N otariato. Noi abbiam o però sollevata la questione inv itan d o i signori P resid en ti dei Consigli not. d istre ttu a li a depositare i risp ettiv i a tti a n ­ teriori al 1850 ed abbiam o anche o tten u to che l'illu s tris ­ simo signor P ro cu rato re generale im partisse i relativ i or­ dini. Sappiam o che i Consigli h an fatto e faranno ancora delle opposizioni sperando d ’ essere ap p oggiati dal M ini­ stero di G razia e G iustizia, benché sia inconsulto il sup­ porre che il suprem o M agistrato d ire tta m e n te preposto a tu te la re il rispetto alle vigenti leggi, possa autorizzare u n a contravvenzione.

Possiam o dire in ta n to che la storia regionale si av ­ v a n ta g g e rà im m ensam ente quando vin te le rilu tta n z e saran pervenuti nel nostro A rchivio, ed av ran n o un ra ­ zionale ordinam ento, quegli a tti che oggi giacciono pol­ verosi e inesplorati negli scaffali degli A rchivi notarili. Occorre che siano stu d iati con pazienza ed am ore perchè contengono dal secolo X I I in poi u n a im m ensa messe di notizie storiche. Il N otaro avea, m assim e nel medio evo, un ufficio di im p o rtan za somma, cosi nei pubblici come nei p riv a ti interessi : era, come scriveva u n ’ autorevolis­ sim a Commissione nel 1870, cancelliere dei Comuni, se­ g retario dei P rin c ip i e degli oratori, giudice coi P odestà e coi C apitani, a ttu a rio di tu tti gli uffici, conestabile delle g en ti d ’ arm e, e nelle sue im breviature, con gli a tti do­ m estici dei cittad in i, reg istra v a talo ra anche quelli della

A suo tem po quindi discorrerem o di questa im p o rta n ­ tissim a scrittu ra , convinti che qu an to prim a essa debba, pel pubblico interesse, divenir p arte essenziale del nostro A rchivio per le disposizioni c ita te di sopra.

A d o ttenere però la semplificazione dei servizi è in ­ dispensabile che si riuniscano insiem e gli uffici affini come sono gli A rchivi di S tato e i n o tarili d istrettu ali; nè le pretese g ran d i difficoltà messe fuori da chi ha interessi c o n tr a ri, e specialm ente dal C onservatore di R o m a , reg ­ gono alla prova di serio esame.

Con la relazione prem essa al disegno di L egge che doveva discutersi nel 1897, 1’ On. M inistro dell’ interno tr a ttò am piam ente la quistione, m a ad ogni modo volle che i signori P re fe tti raccogliessero delle opinioni al ri­ guardo. Propose perciò un quesito la cui risposta dovea d im ostrare se la fusione potesse farsi subito, facilmente,,

senza aggravio an zi con beneficio deir erario. R ichiesti,

abbiam o anche noi espresso a suo tem po un modesto p a­ rere il quale però p a rtì d alla P re fe ttu ra di Salerno dopo circa due mesi e mezzo, per m eravigliosa solerzia e g ran d e b o n tà della segreteria della l . a Divisione.

Ecco come allora rispondem m o:

« R iconosciuti in d u b itab ili il d ritto e la convenienza di unire tu tti gli A rchivi, la risposta al quesito proposto a pag. 7 riesce facile. L ’ aggravio in principio, se anche vi fosse, non sarebbe che lieve, poiché si tra tte re b b e di provvedere solo alla differenza tr a lire 320,000 di m ag­ giore spesa occorrente per l ’ im p ian to dei nuovi Uffici, e lire 250,000 di prodotto n e tto che danno i notarili, cioè a lire 70,000; somm a che con il riordinam ento del servizio e con 1' in tro ito dei d ritti degli A rch iv i P ro v in ciali facil­ m ente si ricaverebbe. Se poi in luogo dell’ a rt. 4.° dell’a t ­ tu ale progetto che riproduce 1’ a rt. 17 del R. D ecreto del 1875, si potessero rip ristin a re il 5.° del Regol. 26 o tto ­ bre 1841 e il 2.° e il 3.° del Regol. 3 febbraio 1852, il provento larg am en te coprirebbe e supererebbe la differenza.

1’ A rchivio potrebbero richiam arsi in vigore le disposizioni della L egge del 1819 che affidava ai Ricevitori del Re­ gistro la esazione anche delle tasse di A rchivio. Così si avrebbe economia di lavoro e quindi di Personale, e si ricaverebbe probabilm ente m aggiore introito, giacché le liquidazioni avverrebbero sugli originali dei c o n tra tti e non sulla copia degli an n o tam en ti fa tti ai repertori per effetto dell’ a rt. 91 della Legge del 1879, non essendo m olto agevole il controllare gli a n n o tam en ti stessi o le copie di essi con gli a tti originali. Si eviterebbe anche il non raro, nè lieve inconveniente di dover agire contro i Notai inadem pienti. Ad ovviare poi al pericolo che col passaggio del servizio di tesoreria ag li Uffici di R egistro sfuggissero le scrittu re a u te n tic a te rilasciate in b rev etto , le procure, i protesti ecc. basterebbe disporre l ’esibizione a ll’Ufficio di R egistro di tu tti gli a tti a firm a di Notaio.

« A ltro v an tag g io si otterrebbe col riordinare la ta ­ riffa e forse anche col disporre un d ritto fisso invece del g raduale per ogni c o n tra tto sugli a tti notarili.

« U n a positiva economia di P ersonale si otterrebbe con la soppressione degli A rchivi n o tarili d istrettu ali, e per non recar pregiudizio agli interessi locali, si renderebbe obbligatorio o si faciliterebbe 1’ im pianto degli A rchivi m andam entali, ai quali però andrebbe to lta la facoltà di rilasciar copie. Con ciò si ovvierebbe pure ad un altro inconveniente, alle inopportunità, cioè, di conservare nello stesso locale originali e copie.

« D agli A rchivi m andam entali poi dovrebbero esclu­ dersi le copie delle scrittu re private.

« Un altro vantaggio vi sarà quando l’art. 98 dell'at­ tu a le L egge n otarile non a v rà più effetto e quando a v ­ v en u ta la unificazione, lo S tato non dovrà più provvedere i locali che ora provvede.

« U n ’ u ltim a economia infine, se non grande certo degna di considerazione, si otterrebbe dalla necessaria ri­ form a delia l . a Divisione presso il M inistero di G razia e G iustizia alla quale quindi in nanzi verrebbe tolto il ca­ rico degli A rch iv i n otarili.

« Poiché la nuova istituzione basterebbe a se stessa e potrebbe anche rendersi capace di produrre fru tti m aggiori e continui cogli espedienti di sopra indicati, essa non solo non porterebbe aggravio a ll’E rario, m a gli arrecherebbe sen­ sibile beneficio. L a riform a già utile e benefica riesce oram ai anche facile bastando che provvedutosi agli interessi dei N otai che godano dei privilegi e di quei Conservatori che siano contem poraneam ente N otai certificatori od esercenti, e ciò con disposizioni tra n sito rie sim ili a quelle d ell’a r ti­ colo 98 della legge 1879, si modifichi la legge m edesim a per ciò solo che rig u a rd a gli A rchivi n o tarili d istre ttu a li e la loro tariffa.

« Resterebbe in te g ra sui N otai l ’ingerenza e 1’ a u to ­ r ità del M inistero di G. e G.

« P erchè infine la riform a possa farsi subito b asta prov­ vedere che l ’unificazione v irtu alm en te avvenga, com incian­ dosi con 1’ avocare allo S tato gli Uffici esistenti : quanto poi al trasp o rto delle carte nei nuovi locali da fornirsi dalle Province, alla soppressione degli A rch iv i provinciali suppletorii e dei n o tarili d istre ttu a li ed allo im p ian to dei nuovi A rch iv i, potrebbe forse riuscire u tile il provvedere g rad atam en te. »

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