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Prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici nella pianificazione

idrogeologici e sismici nella pianificazione comunale

8.1 Verifica della congruità delle varianti al documento di piano, al piano delle regole e al piano dei servizi con le limitazioni definite nella componente geologica del PGT

Le norme regionali lombarde in tema di prevenzione dei rischi nella pianificazione comunale, vigenti a partire dal 1993, prevedono che i Comuni lombardi nella fase di predisposizione e modifica del proprio strumento urbanistico tengano conto dell’assetto geologico, idrogeologico e sismico del proprio territorio.

Questo avviene tramite la componente geologica del PGT, la cui funzione è quella di contribuire alla costruzione del quadro conoscitivo del territorio comunale definendone l’assetto geologico, idrogeologico e sismico (ai sensi dell’art. 8 comma 1, lettera c della L.R.12/2005), di individuare in dettaglio, le aree a pericolosità geologica, idrogeologica, idraulica e sismica (ai sensi dell’art. 10, comma 1 lettera d) della L.R. 12/2005) e definire le norme d’uso del territorio all’interno delle medesime.

La componente geologica si compone dei seguenti documenti: elaborati testuali (relazione geologica generale e norme geologiche di piano); elaborati cartografici (carta geologica, geomorfologica, idrogeologica, idraulica, eventuali studi di dettaglio, carta della pericolosità sismica locale, carta di sintesi, carta dei vincoli, carta di fattibilità geologica, carta dei dissesti con legenda uniformata al Piano per l'Assetto Idrogeologico, carta del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni; asseverazione, redatta secondo schema contenuto nell'allegato 15 alla d.g.r. 2616/2011, attuativa dell’art. 57 della L.R.

12/2005, e successivamente aggiornato con l’allegato 6 alla d.g.r. 6738/2017. Quest’ultimo documento, da un lato contiene la certificazione in merito alla conformità della stessa con i criteri di riferimento (attuativi dell’art. 57 della L.R. 12/2005), dall’altro contiene la certificazione in merito alla congruità del “progetto urbanistico” con le limitazioni e prescrizioni definite nella componente geologica del medesimo PGT.

La componente geologica del PGT deve essere periodicamente aggiornata, in particolar modo a seguito di eventi calamitosi che hanno interessato il territorio comunale o quando si rendono disponibili nuovi studi o conoscenze a scale diverse. Questo al fine di garantire una efficace e continua azione di prevenzione dei rischi nella fase di pianificazione.

La principale forma di prevenzione consiste nel non consentire nuove edificazioni nelle aree ove sono presenti forme di dissesto a pericolosità molto elevata (frane attive, aree ripetutamente allagate o allagabili, percorsi di valanga, porzioni di conoidi attive). In territori affetti dalla presenza di forme di dissesto a minor pericolosità, le eventuali nuove edificazioni possono essere realizzate purché in maniera “compatibile” con la tipologia di dissesto presente e con il suo grado di pericolosità. Questo significa che la progettazione degli interventi edilizi deve essere necessariamente preceduta da approfondimenti di indagine. Ad esempio, in caso di territorio potenzialmente soggetto ad allagamenti

a bassa frequenza, dovrà essere definita in dettaglio la massima altezza che può essere raggiunta dall’acqua, la direzione prevalente della corrente e la sua velocità, questo al fine di impostare correttamente la quota dei piani abitabili, le aperture a livello piano campagna, i garage, scegliere adeguatamente i materiali di costruzione ecc.

Successivamente all’approvazione del PGT, il Comune, in occasione delle varianti allo strumento urbanistico (al Piano delle Regole, al Piano dei Servizi o al Documento di Piano), deve sempre accertarne la compatibilità con le limitazioni e prescrizioni definite nella componente geologica, parte integrante del medesimo PGT.

Questo avviene attraverso la compilazione di una nuova asseverazione, redatta ai sensi dell’allegato 6 alla d.g.r. 6738/2017, nella quale sarà compilata solo la seconda parte e non la prima, qualora la componente geologica non sia oggetto di variante.

L’asseverazione è richiesta per tutte le tipologie di varianti, ad eccezione dei casi previsti dell’art. 13 comma 14 della L.R.12/2005 (correzioni di errori materiali, rettifiche e interpretazioni autentiche degli atti di PGT) in quanto, ai sensi del medesimo comma, questi “non costituiscono variante”.

In occasione dell’invio alla Regione degli atti del PGT e relative varianti in forma digitale, preordinata alla pubblicazione dell’avviso della loro approvazione sul BURL, ai sensi dell’art. 13, comma 11 lettera b, “ai fini della sicurezza e della salvaguardia dell’incolumità delle popolazioni”, viene svolta dagli uffici regionali una verifica in merito:

- alla completezza della componente geologica del PGT;

- al completo e corretto recepimento delle prescrizioni dettate dai competenti uffici regionali in materia geologica, ovvero con riferimento alle previsioni prevalenti del PTR riferite agli obiettivi prioritari per la difesa del suolo.

La documentazione di variante è completa se include anche l’asseverazione di cui sopra. A tale proposito, sintetizzando i dati relativi agli atti di PGT inviati nell’anno 2018 per la pubblicazione sul BURL dell’avviso di approvazione, si osserva quanto segue rispetto alle 274 varianti agli strumenti urbanistici trasmesse, per le quali la presenza dell’asseverazione è necessaria:

- per 149 varianti (pari al 54% dei casi) l’asseverazione era presente;

- per 23 varianti (pari al 9% dei casi) l’asseverazione era presente ma incompleta;

- per 102 varianti (pari al 37% dei casi) l’asseverazione non era inclusa tra la documentazione trasmessa.

Figura 8.1 Asseverazione di congruità tra i contenuti delle varianti e le limitazioni derivanti dalla componente geologica del PGT

Fonte: Regione Lombardia

Le conseguenze di tale mancanza consistono, nella maggioranza dei casi, in un allungamento dei tempi per la pubblicazione e quindi per l’entrata in vigore delle varianti, tenuto conto del tempo che è necessario per integrare gli atti con tale documento.

L’aspetto più critico tuttavia è che, asseverazioni redatte “a posteriori”, ai soli fini di completare la documentazione di variante, sviliscono il ruolo e l’importanza di tale atto, invertendo l’ordine logico delle procedure regionali lombarde che prevedono di prevenire i rischi fondando le scelte urbanistiche sulla conoscenza dei medesimi al fine di “starne lontano”. Questa verifica preventiva, inoltre, evita di trovarsi nelle condizioni di scoprire a posteriori la “non attuabilità” di trasformazioni previste negli atti di variante in quanto ricadenti entro ambiti “con gravi limitazioni” geologiche e idrogeologiche (ad es.

aree di frana attiva, valanga o aree coinvolgibili da fenomeni di esondazione), cosa talvolta accaduta.

Al fine di superare questa criticità è sicuramente utile una formazione continua dei tecnici comunali ma anche dei professionisti incaricati della redazione degli strumenti urbanistici. Potrebbe forse essere utile la compilazione di tale atto non solo da parte del professionista che redige la componente geologica del PGT ma anche dall’urbanista e/o dal tecnico comunale.

149; 54%

23; 9%

102; 37%

presente presente ma incompleta assente

P ARTE TERZA

MONITORAGGIO DELLE DINAMICHE

TERRITORIALI E ANALISI DEI CONTENUTI

DELLA PIANIFICAZIONE

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