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La previsione specifica degli esperimenti medico-scientifici condotti nei confronti di chi non abbia prestato il suo libero

consenso

La volontà di includere nell'articolo 7 una previsione specifica relativa agli esperimenti medico-scientifici trova una spiegazio­ ne storica nella forte impressione suscitata nell'immediato dopo­ guerra dalle informazioni circa le atrocità commesse dal regime dei Nazisti. In seno alla Commissione dei Diritti Umani si è svi­ luppata una contrapposizione fra coloro che ritenevano la proibi­ zione generale comprensiva anche di questa ipotesi e coloro che invece sostenevano la necessità di una disposizione che la con­ templasse in maniera esplicita. E' prevalsa la tesi secondo cui l'importanza della questione avrebbe reso opportuno un riferimen­ to chiaro agli esperimenti medico-scientifici nei confronti di

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individui non consenzienti* . Le parole "In particular", con le quali inizia la seconda frase dell'articolo 7, confermano però che si tratta comunque di un'ipotesi che rientra della previsione generale e non di una fattispecie autonoma. Ciò comporta che "on- ly experiments which come within thè range of inhuman treatment are forbidden..."2 0. Tale interpretazione trova conferma nel "ge-

19. Il dibattito relativo al rapporto fra la proibizione generale e la previsione specifica in esame si è svolto nel corso della 5a (1949), della 6a (1950) e della 8a (1952) sessione della Commis­ sione dei Diritti Umani. Vedi, in proposito, Guide c i t .. p . 151-2. 20. Cfr. in tal senso KLAYMAN, o d.c i t . . p . 464-5 e DINSTEIN,

neral comment" 7(16), che adotta la formula "In particular. thè prohibition extends to medicai or scientific experimentation..." (la sottolineatura è nostra). Si tratta quindi, a rigore, di una previsione non indispensabile dal punto di vista della completez­ za della norma, dettata dall'esigenza politica di inviare un se­ gnale forte contro il possibile ripetersi delle atrocità del pe­ riodo nazista, sentita in modo particolare da alcune delegazioni.

Dunque, gli esperimenti medico-scientifici condotti senza il libero consenso di chi li subisce rappresentano una delle forme della tortura o dei trattamenti o delle punizioni crudeli, inuma­ ni o degradanti. Il libero consenso di chi subisce gli effetti della sperimentazione non va considerato come una circostanza e- scludente la illiceità di condotte altrimenti illecite. Piutto­ sto, la sua assenza è un elemento integrante della fattispecie stessa. Ed è anche l'aspetto che più di ogni altro qualifica tale ipotesi di violazione dell'articolo 7. Se non vi è coazione, se la vittima non è in qualche modo "forzata" a subire trattamenti che ne alterano, anche se solo temporaneamente, le condizioni psico-fisiche, e che la pongono sotto il controllo di chi conduce l'esperimento, non potrà esservi violazione. Quest'ultima, in breve, è data proprio dagli esperimenti medico-scientifici con­ dotti senza il libero consenso di chi li subisce e non dagli e- sperimenti medico-scientifici tout court (in presenza - s'intende - di determinate condizioni).

testo se ne segnalano in particolare due. La prima riguarda quel­ le ipotesi rispetto alle quali, pur non essendo stato prestato il consenso, sembra discutibile, se non addirittura assurdo, che si possa accertare una violazione dell'articolo 7. Fra gli esempi citati nel corso dei lavori preparatori vi è quello delle vacci­ nazioni obbligatorie. E' stato suggerito di risolvere le diffi­ coltà di formulazione derivanti dall'esistenza di siffatte ipote­ si allegando una lista di eccezioni alla portata della norma^1 . Ma una proposta in tal senso non ha raccolto consensi. A nostro avviso, se viene accolta la tesi per cui la seconda parte dell'articolo 7 non è che una specificazione della previsione ge­ nerale, sarà sufficiente che tali ipotesi siano verificate alla luce dell'insieme delle condizioni previste perchè sia riscontra­ to un trattamento crudele, inumano o degradante per escludere che

la proibizione vi si applichi. Rimanendo all'esempio fatto, è ben difficile che una vaccinazione, sia pure imposta, possa arrecare un danno alla integrità psico-fisica o alla dignità di chi la su­ bisce tale da dare luogo ad una violazione dell'articolo 7. I criteri del tipo, dello scopo e del grado del trattamento in esa­ me condurranno necessariamente, in un caso del genere, alla con­ clusione che non vi è stata violazione.

La seconda questione è relativa alla difficoltà di accertare

21. Si veda, in proposito, il dibattito svoltosi durante la 5a (1949), la 6a (1950) e la 8a (1952) sessione della Commissione dei Diritti Umani, in Guide cit♦. p.152.

se sia stato prestato o meno un consenso libero e consapevole ed in particolare alle situazioni in cui l'individuo che s'intende sottoporre a sperimentazione medico-scientifica non può, per le condizioni in cui versa, prestare tale consenso. Sarà necessario ricorrere allora al consenso di un parente o ad un "consenso

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presunto"*‘ . Il vero problema che si pone è comunque quello di accertare se la condotta presa in esame presenti o meno il tratto che qualifica l'ipotesi degli esperimenti medico-scientifici in violazione dell'articolo 7, ovvero il "forzare" la vittima a su­ birli. L'operazione può essere in certi casi molto ardua, ma non pare che ciò debba avere conseguenze sul piano della elaborazione di concetti e definizioni.

In sintesi, dunque, un esperimento medico-scientifico condotto nei confronti di un individuo può violare l'articolo 7, in quanto sia colpita e danneggiata la persona fisica o l'integrità psichi­ ca o la dignità dell'individuo in questione. Si tratta di una i- potesi particolare di trattamento crudele, inumano o degradante che ci sembra essere caratterizzata dall'elemento della coazione. L'assenza del "free consent" di chi subisce l'esperimento compor­ ta, appunto, che vi sia questo aspetto qualificante, il quale a

22. Il "general comment" 7(16) afferma che "Special protection in regard to such experiments is necessary in the case of persons not capable of giving their consent" rammentando così quale sia l'aspetto più delicato in fase di applicazione della disposizione e segnalando altresì la categoria di individui che più di ogni altro potrebbero risultare vulnerabili nei confronti del tipo di condotta che la norma proibisce.

sua volta è all'origine della violazione dell'integrità psico­ fisica tutelata dall'articolo 7.

L'assenza di prassi impedisce di approfondire la questione della gravità del trattamento nell'ipotesi degli esperimenti medico-scientifici e della sua rilevanza ai fini della precisa qualificazione della condotta in esame (al fine di stabilire, in altri termini, in quale categoria di violazione dell'articolo 7 rientri quest'ultima).