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C O N F I N I

 L’appartamento confina con Via Montessori e, successivamente, proseguendo in senso orario, con la particella n. 754 del foglio n. 50, con la particella n. 724 del foglio n. 50, con l’immobile censito al foglio n. 50 - particella n.338 - subalterno n.2 e con l’immobile censito al foglio n.50 - particella n.337 - subalterno n.3, fatti salvi altri e migliori confini.

 Il locale garage confina con Via Montessori e, successivamente, proseguendo in senso orario, con l’immobile censito al foglio n.50 – particella n.337 - subalterno n.6 per tre lati, e con gli immobili censiti al foglio n.50 - particella n. 337 - subalterno n. 4 e subalterno n. 3, fatti salvi altri e migliori confini.

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Lo stabile ove sono ubicati gli immobili pignorati (villetta bifamigliare), è composto, nel suo insieme, da piano seminterrato (in catasto piano terra), ad uso garage / box – auto, da piano terra (accessi, scale e corte di pertinenza), da piano rialzato (in catasto piano primo), primo e secondo piano (in catasto rispettivamente secondo e terzo piano), ad uso abitazione, oltre alle sovrastrutture di copertura condominiali (elaborato planimetrico allegato D1).

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PREZZO BASE D’ASTA - LOTTO UNICO -

(APPARTAMENTO E LOCALE GARAGE)

quota 1/1 di proprietà

€ 241.000,00=

(Euro Duecentoquarantunomila / 00)

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I suddetti beni, appartamento e garage di pertinenza, costituenti il Lotto Unico, dovranno intendersi trasferiti a corpo e non a misura, nello stato di fatto e diritto in cui attualmente versano, con tutti i loro annessi e connessi, accessioni e pertinenze, usi, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive, nulla escluso o eccettuato, compresi i valori proporzionali degli immobili con riferimento a tutte le parti comuni condominiali, con tutte le precisazioni di cui ai titoli di provenienza.

Eventuali differenze di superficie non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo.

E’ esclusa la garanzia per vizi dei beni, come da stima effettuata.

L’aggiudicatario - ai sensi del D.M. 22.01.2008 n. 37 - rinuncerà irrevocabilmente alla garanzia di conformità degli impianti e si farà interamente carico degli oneri e delle spese di un eventuale adeguamento degli impianti stessi alla normativa in materia di sicurezza, sollevando gli organi della procedura esecutiva da ogni responsabilità al riguardo.

Per quant’altro, si fa riferimento a quanto già contenuto nella risposta agli altri quesiti della presente relazione.

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7) Alla individuazione dello stato di possesso dei beni, (ad es.

verificando l’intestazione dei contratti di luce, acqua e gas ed il soggetto che nel corso degli anni ha pagato l’ICI/IMU) con l’indicazione, se occupati da terzi, del titolo in base al quale sono occupati, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento, precisando data di registrazione, durata, data di scadenza (anche ai fini della eventuale disdetta), data di rilascio fissata o stato della causa eventualmente promossa per il rilascio.

Verifichi l’esperto se il canone pattuito sia o meno adeguato ai

sensi dell’art. 2923, 3° comma C.C., ovvero corrispondente al giusto prezzo od a quello risultante dalle precedenti locazioni.

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Gli immobili pignorati, appartamento e locale garage di pertinenza, sono attualmente adibiti ad abitazione e residenza da parte della sig.ra

, nonché dai genitori sig.ri coniugi

e , e dal fratello sig.

(vedasi lo stato di famiglia – Allegato H).

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8) All’accertamento dell’esistenza di eventuali formalità, vincoli od oneri, anche di natura condominiale, gravanti sui beni, che resteranno a carico dell’acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il loro carattere storico – artistico, nonché l’esistenza di diritti reali di terzi (quali usufrutto, uso, abitazione, servitù, etc.) che limitano la piena fruibilità del cespite, indicando, anche per questi ultimi, l’eventuale incidenza sul valore di stima.

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Sulla base della documentazione ipotecaria, agli atti della procedura, è risultato che sugli immobili, oggetto di espropriazione, non risultano trascritti:

 Diritti o oneri reali e personali a favore di terzi privati;

 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli;

Esistono i vincoli urbanistici contenuti nel Piano Regolatore Generale vigente per il Comune di Torremaggiore (FG) e i patti, clausole e condizioni previste nella Convenzione edilizia notar dott. Enrico Cassano di Torremaggiore del 24.05.1996 di rep. n. 204755 registrata a San Severo il 29.05.1996 al n. 2037.

Il fabbricato, ove sono ubicati gli immobile in esame, come da accatastamento, è costituito da una villetta bifamigliare, per cui non è costituito il Condominio (vedasi verbale di sopralluogo).

Si precisa che nella stima del valore commerciale, sopra determinato, si è già tenuto in debito conto di tutte le formalità, vincoli e oneri gravanti sugli immobili in esame, nessuno escluso e/o eccettuato.

Pertanto, tutti gli eventuali futuri oneri, spese o indennità relative alle parti comuni del fabbricato resteranno tutti a totale ed esclusivo onere e carico dell’acquirente.

Nei registri immobiliari non è trascritta nessuna dichiarazione d’interesse culturale relativa al bene pignorato, ai sensi della L. 1°.6.1939, n. 1089 o del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42..

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9) All’accertamento dell’esistenza delle formalità, vincoli od oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all’acquirente.

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Dalla lettura della certificazione ipotecaria, allegata agli atti della procedura (Allegato G), per entrambi i beni pignorati (appartamento e locale garage), vi è l’esistenza dei seguenti atti pregiudizievoli:

 ISCRIZIONE DI IPOTECA VOLONTARIA:

 Iscrizione di ipoteca volontaria – concessione a garanzia di mutuo – atto notar dott. Lorenzo Cassano del 19.07.2010 di rep. n.

153173 – racc. n. 42045 trascritto il 27.07.2010 ai numeri 6106 del registro generale e 832 del registro particolare per un capitale di € 229.000,00= (totale € 458.000,00=), a favore della ING DIRECT N.V. per il diritto di proprietà, per la quota di 1/1, sui beni pignorati.

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 ATTO GIUDIZIARIO:

 Iscrizione di atto giudiziario – ipoteca giudiziale decreto ingiuntivo del Tribunale di Foggia del 12.07.2016 di rep. n. 3038, trascritto il 30.08.2016 ai numeri 7173 del registro generale e 549 del registro particolare per un capitale di € 62.382,59= (totale € 75.000,00=), a favore di BANCAPULIA SPA per il diritto di proprietà, per la quota di 1/1, sui beni pignorati.

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 ATTO GIUDIZIARIO:

 Iscrizione di atto giudiziario – ipoteca giudiziale decreto ingiuntivo del Tribunale di Biella del 10.09.2016 di rep. n. 1826 / 2016 trascritto il 16.01.2017 ai numeri 327 del registro generale e 21 del registro particolare (decreto ingiuntivo per € 180.000,00= di cui € 135.652,86= per capitale), a favore di BANCA SELLA SPA per il diritto di proprietà, per la quota di 1/1, sui beni pignorati.

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 ATTO GIUDIZIARIO:

 Iscrizione di atto giudiziario - ipoteca giudiziale decreto ingiuntivo del Tribunale di Foggia del 13.02.2017 di rep. n. 631 trascritto il 28.09.2017 ai numeri 7182 del registro generale e 560 del registro particolare (ingiunzione per € 526.223,35= ed iscrizione per € 100.000,00=), a favore di UNICREDIT SPA per il diritto di proprietà, per la quota di 1/1, sui beni pignorati;

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 ATTO GIUDIZIARIO:

 Iscrizione di atto giudiziario – atto esecutivo o cautelare – verbale pignoramento immobiliare del Tribunale di Foggia del 03.10.2017 di rep. n. 6954, trascritto il 09.11.2017 ai numeri 8449 del registro generale e 6921 del registro particolare, a favore di ALFA LAVAL S.P.A. per il diritto di proprietà, per la quota di 1/1, sui beni pignorati.

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10) Alla verifica della regolarità edilizia e urbanistica dei beni, nonché all’accertamento dell’esistenza della dichiarazione di agibilità degli stessi, previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa per fondi rustici e terreni aventi superficie superiore a 5.000 mq. anche se di pertinenza di fabbricati.

In particolare per gli immobili urbani, l’esperto dovrà:

a) accertare se essi risultino regolarmente accatastati, limitandosi, per il caso negativo, a darne atto nell’elaborato tecnico ed a quantificare i costi occorrenti.

b) verificare la conformità tra quanto rilevato in sede di sopralluogo e quanto desumibile dalle planimetrie catastali in atti, precisando, in caso di difformità, le eventuali attività tecniche da porre in essere ed i prevedibili costi per la corretta rappresentazione dello stato dei luoghi, qualora necessarie per l’eventuale emissione del decreto di trasferimento dei beni.

c) accertare se siano stati costruiti prima del 1°.9.1967, ovvero successivamente a tale data, indicando gli estremi della licenza, concessione edilizia, permesso di costruire o altro titolo abilitativo (e delle eventuali varianti), ovvero della concessione in sanatoria eventualmente rilasciata dalla competente autorità amministrativa.

d) verificare se siano stati realizzati nel rispetto delle norme edilizie in vigore all’epoca della loro costruzione riscontrando contestualmente la coincidenza tra quanto assentito col titolo abilitativo e ciò che in concreto è stato realizzato.

e) descrivere, ove presenti, le opere abusive, precisando se siano o meno suscettibili di sanatoria alla stregua della vigente legislazione; in caso di abusi sanabili, l’esperto dovrà determinare il valore di mercato di edifici analoghi, diminuito delle spese presumibilmente necessarie per la regolarizzazione; in caso di abusi non suscettibili di sanatoria, l’esperto dovrà invece determinare il valore di mercato del terreno sul quale sorge la costruzione abusiva, diminuito delle spese che l’aggiudicatario dovrà sostenere per la sua demolizione e per il pagamento delle relative sanzioni e aumentato dell’eventuale valore d’uso dell’edificio sino alla sua demolizione.

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Prima di dare risposta al quesito è necessario riferire che presso il Comune di Torremaggiore (FG) - Settore Tecnico / Servizio Urbanistico non è stato possibile visionare i titoli abilitativi e le relative pratiche edilizie inerenti la edificazione dei beni pignorati.

Con nota pec acquisita al protocollo comunale n. 434 del 10.01.2022, il sottoscritto richiedeva al Comune di Torremaggiore (FG) i documenti di seguito riportati ai numeri 1), 2), 3), 4).

Successivamente, in data 26.01.2022, il sottoscritto si recava personalmente presso gli uffici: Settore Tecnico - Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune di Torremaggiore.

Qui, il dipendente comunale addetto mi riferiva che, dopo svariate ricerche, erano risultati irreperibili e, pertanto, non visionabili i seguenti documenti:

1) Concessione Edilizia n. 66 del 29.03.1997 e planimetrie di progetto;

2) Concessione Edilizia Variante n. 24 del 30.03.1999 e planimetrie di progetto;

3) Certificato di Agibilità / Abitabilità: richiesta n. 5423 di prot. del 16.04.1999.

In occasione dell’incontro, in data 26.01.2022, l’addetto allo sportello mi riferiva di aver reperito la sola seguente documentazione, che mi mostrava in visione:

4) Permesso di Costruire in Sanatoria n. 66 del 05.07.2010 (pratica edilizia n. 5648 – protocollo n. 8100) - Allegato L -.

A tutt’oggi nessuna comunicazione mi è stata inviata dal Comune di Torremaggiore (FG) in merito al ritrovamento delle suddette pratiche di cui ai punti nn. 1 – 2 e 3, sebbene il suddetto Comune sia stato sollecitato dal sottoscritto con nota pec del 30.01.2022, acquisita al protocollo comunale n. 2130 del 31.01.2021 (per quanto sopra vedasì l’allegata documentazione - I).

Ciò premesso, sulla base della documentazione reperita dal sottoscritto relativa, questa, alle planimetrie catastali attuali e storiche (allegato D – D1) e del titolo di proprietà (allegato F) e dalla visione del “Permesso di Costruire in sanatoria” n. 66 del 05.07.2010, si può, in via presuntiva, ipotizzare quanto segue.

Gli immobili oggetto di pignoramento (appartamento e locale garage) sono stati edificati a seguito del rilascio dei seguenti titoli abilitativi:

 Concessione Edilizia n. 66 del 29.03.1997;

 Concessione Edilizia Variante n. 24 del 30.03.1999;

 Autorizzazione n. 56 del 05.06.2003;

 Permesso di Costruire in Sanatoria n. 66 del 05.07.2010 (pratica edilizia n. 5648 – protocollo n. 8100).

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OPERE ABUSIVE ACCERTATE

Al momento del sopralluogo, sulla base di quanto sopra riferito, è stata accertata la presenza delle seguenti opere abusive:

A P P A R T A M E N T O

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1) realizzazione di una finestra nel vano soggiorno e diversa distribuzione degli spazi interni mediante la realizzazione di tramezzatura in laterizio;

Per la regolarizzazione urbanistica del predetto abuso edilizio, si dovrà procedere alla sanatoria mediante la presentazione al Comune - Settore Tecnico - Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio di una S.C.I.A. in sanatoria, a mezzo di tecnico abilitato, con successiva variazione della planimetria catastale, con procedura DOCFA da presentare all’Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio – Catasto Fabbricato, il cui costo complessivo è pari a circa € 2.500,00= (Duemilacinquecento / 00), comprensivo di sanzioni, diritti di segreteria, onorario professionale e cassa previdenziale.

L O C A L E G A R A G E

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1) Realizzazione di una finestra nel vano cantina e diversa distribuzione degli spazi interni mediante la realizzazione di tramezzatura in laterizio;

Per la regolarizzazione urbanistica del predetto abuso edilizio, si dovrà procedere alla sanatoria mediante la presentazione al Comune - Settore Tecnico - Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio di una S.C.I.A. in sanatoria, a mezzo di tecnico abilitato, con successiva variazione della planimetria catastale, con procedura DOCFA da presentare all’Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio – Catasto Fabbricato, il cui costo complessivo è pari a circa € 2.500,00= (Duemilacinquecento / 00), comprensivo di sanzioni, diritti di segreteria, onorario professionale e cassa previdenziale.

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ESITO CONFORMITA’ CATASTALE

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Sulla base del sopralluogo esperito e di quanto sopra riportato, in merito alle opere abusive accertate, non vi è conformità catastale, in quanto : 1. L’attuale planimetria catastale dell’appartamento non è conforme allo

stato attuale dei luoghi.

2. L’attuale planimetria catastale del locale garage non è conforme allo stato attuale dei luoghi.

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AGIBILITA’

Dalla lettura dell’atto di provenienza risulta che per gli immobili in esame è stato richiesto il certificato agibilità /abitabilità n. 5423 di prot. del 16.04.1999 (pratica attualmente non reperibile presso il Comune).

In ogni caso è necessario, dopo la presentazione delle pratiche di S.C.I.A. in sanatoria, come sopra riportato, richiedere un nuovo certificato di agibilità, per entrambi i beni pignorati, a mezzo di tecnico abilitato, il cui costo è stato già incluso nella stima degli immobili pignorati, allorquando si è operata la riduzione generale del valore, del compendio pignorato, nella misura del 5,00% (vedasi quesito n. 4).

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f) Per l’edilizia convenzionata, accertare se la proprietà del suolo su cui sorge il bene pignorato appartenga all’Ente concedente e se siano state completate dallo stesso le eventuali procedure espropriative.

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Il suolo, su cui sorgono i beni pignorati, è di piena proprietà 1/1.

Pertanto, non esistono procedure espropriative in atto.

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g) Per gli immobili ad uso industriale, l’esperto dovrà accertare se gli impianti tecnologici siano conformi alla normativa in materia di sicurezza e se nell’area siano presenti rifiuti speciali o tossici, determinando, nell’ipotesi affermativa, i

presumibili costi di smaltimento, in base ai codice CER dei rifiuti qualora individuabili, nonché le iscrizione e le abilitazioni di Legge che devono possedere le imprese che dovranno occuparsi della gestione degli stessi.

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Non si tratta di fabbricati industriali, per cui non si procede alla risposta del presente quesito. In ogni caso, presso gli immobili pignorati, al momento del sopralluogo, non sono stati rinvenuti rifiuti speciali tossici o nocivi.

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h) Per i terreni, l’esperto dovrà accertare se siano suscettibili di destinazione edificatoria, acquisendo presso i competenti uffici il relativo certificato di destinazione urbanistica, precisando indici, parametri e prescrizioni individuate dai vigenti strumenti urbanistici comunali o ad essi sovraordinati e dai regolamenti locali.

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Trattasi di fabbricati urbani. Di conseguenza non si da risposta al presente quesito.

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11) Alla verifica se abilitato, ovvero in mancanza avvalendosi dell’ausilio di un tecnico certificatore (le cui competenze saranno liquidate dal G.E. ai sensi dell’art. 56 del D.P.R.

115/2002) della sussistenza dell’attestato di prestazione energetica relativo al compendio staggito, provvedendo, qualora esso non vi sia, alla predisposizione della medesima certificazione, con asseverazione relativa ai cespiti per i quali è necessaria.

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In occasione del sopralluogo effettuato è emerso che l’immobile è provvisto di impianto di riscaldamento con caldaia murale a gas e radiatori, utilizzato mediante fornitura di gas.

Il sig. (padre della sig.ra ), presente

in occasione del sopralluogo del 10.12.2021, ha dichiarato, a verbale, che avrebbe fornito successivamente, ove in suo possesso, il libretto di impianto, con il rapporto di controllo di efficienza energetica e il certificato di conformità dell’impianto. A tutt’oggi, la suddetta documentazione, non è pervenuta al sottoscritto.

Ciò premesso, allo stato attuale, non è possibile redigere l’Attestato di Prestazione Energetica “A.P.E.” ciò, in quanto, emettere un A.P.E. senza allegare il libretto di impianto comprensivo dei relativi allegati, tra cui anche un valido rapporto di controllo di efficienza energetica, significa dichiarare che l’impianto è stato ed è condotto dal responsabile in violazione di quanto previsto dal D.lgs.192/05 e dal DPR 74/2013, per cui è applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 15 dello stesso D.lgs. 192/2005 e s.m.i.. (sanzione variabile da un minimo di € 500,00 a un massimo di € 3.000,00).

Pertanto, per l’emissione dell’A.P.E., è necessario far redigere obbligatoriamente il libretto di impianto e dotarlo degli allegati richiesti compreso un valido rapporto di controllo di efficienza energetica (con controllo dei fumi e dichiarazione di rispondenza / conformità dell’impianto), in quanto, gli attestati di prestazione energetica dovranno essere depositati alla Regione Puglia corredati da tali allegati obbligatori.

Di conseguenza, prima della vendita dell’appartamento, dovrà essere redatto, da personale autorizzato (tecnico installatore / manutentore di caldaie), il libretto di impianto, un valido rapporto di controllo di efficienza energetica, con dichiarazione di rispondenza / conformità dell’impianto, e solo successivamente si potrà redigere l’Attestato di Prestazione Energetica, per

un costo di circa € 250,00= (Duecentocinquanta /00), fatti salvi gli ulteriori costi per eventuali lavori di messa a norma dell’impianto.

A detto costo, va aggiunta la redazione dell’A.P.E. per un ulteriore importo di circa € 200,00= (Duecento / 00).

Il costo complessivo di circa € 450,00= (€ 250,00 + € 200,00), è stato già detratto dal valore di stima di cui al quesito n. 4, pertanto, resterà a completo onere e carico dell’aggiudicatario.

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12) Alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 1 – quater della Legge 18. dicembre 2008 n. 199 per l’eventuale cessione in proprietà degli immobili pignorati agli istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, in tal caso inserendo nella relazione peritale l’espresso avvertimento che l’esecutato ha la possibilità di formulare apposita istanza in tal senso all’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Foggia, ovvero ad altro istituto autonomo, prima che sia disposta la vendita.

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L’appartamento, sottoposto a procedura esecutiva immobiliare, è censito nella categoria catastale A/2, per cui non ha le caratteristiche degli immobili facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Per tale motivo, non sussistono, per gli immobili pignorati, a parere del sottoscritto, le condizioni di cui all’art. 1 – quater della Legge 18. dicembre 2008 n. 199 per l’eventuale cessione in proprietà, degli immobili pignorati, all’ex Istituto Autonomo per le Case Popolari di Foggia (oggi ARCA Capitanata).

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13) La relazione dovrà essere corredata di uno specchio riepilogativo in cui siano indicati, sinteticamente, per ciascun

lotto singolarmente numerato: la tipologia del bene, la som descrizione, il comune di ubicazione, frazione, via o località, confini, estensione e dati catastali ( per i terreni:

foglio, particella, estensione e tipo di coltura; per i fabbricati:

foglio, particella, eventuale subalterno, numero di vani ed accessori, numero civico, piano e numero di interno);

l’attuale proprietario e, comunque, il titolo di provenienza del bene; l’eventuale stato di comproprietà; le iscrizioni e le trascrizioni sul medesimo gravanti; lo stato di occupazione;

la regolarità edilizio – urbanistica; la conformità catastale;

l’abitabilità e l’agibilità; il valore del bene da porre a base d’asta, precisandone diritto e quota.

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A conclusione della presente relazione, si include l’apposito - specchio riepilogativo, per la individuazione e descrizione del Lotto Unico da porre in vendita, indicando, per esso: ubicazione, consistenza, confini, dati catastali, prezzo di vendita da porre a base d’asta ecc.

(vedasi l’Allegato M).

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Si resta a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o integrazione inerente la presente relazione.

Per quant’altro, non riportato nella presente, si fa riferimento alla documentazione agli atti della procedura e a quella di seguito allegata.

Tanto dovevo in ottemperanza all’incarico conferitomi.

Si allegano:

A. Verbali di sopralluogo;

B. Documentazione Fotografica (n. 35 foto);

C. Visure catastali appartamento e box - auto;

D. Planimetria catastali 1:200 appartamento e box – auto;

D1. Elaborato planimetrico e planimetrie storiche catastali.

E. Orto foto e Mappa Catastale;

F. Titolo di proprietà;

G. Certificazione ipotecaria - catastale;

H. Stato di famiglia – stato civile;

I. Richieste di accesso agli atti depositate presso il Comune di Torremaggiore (FG) – Settore Tecnico / Urbanistico;

L. Permesso di costruire in sanatoria n. 66 del 05.07.2010.

M. Specchio riepilogativo Lotto Unico (appartamento e locale garage).

Foggia, lì 22.03.2022

Il Consulente Tecnico d’Ufficio

(Geom. Michele DI BRISCO)

10 metri

Ultima planimetria in atti

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 11/11/2021 - Comune di TORREMAGGIORE(L273) - < Foglio 50 - Particella 337 - Subalterno 6> VIA MARIA MONTESSORI n. 32 Piano T-1

10 metri

Ultima planimetria in atti

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 11/11/2021 - Comune di TORREMAGGIORE(L273) - < Foglio 50 - Particella 337 - Subalterno 5> VIA MARIA MONTESSORI n. 32/A Piano T

10 metri

Ultima planimetria in atti

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 03/02/2022 - Comune di TORREMAGGIORE(L273) - < Foglio 50 - Particella 337 - Subalterno 2 > - Uiu graffata - Uiu soppressa

10 metri

Ultima planimetria in atti

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 03/02/2022 - Comune di TORREMAGGIORE(L273) - < Foglio 50 - Particella 337 - Subalterno 1 > - Uiu soppressa

Ultima planimetria in atti

Elaborato Planimetrico - Catasto dei Fabbricati - Situazione al 09/03/2022 - Comune di TORREMAGGIORE(L273) - < Foglio 50 Particella 337 >

FG0181142 28/08/2015

Numero Pratica: T455452

Sub UBICAZIONE via/piazza n.civ Piani Scala Int DESCRIZIONE

1 SOPPRESSO

2 SOPPRESSO

3 SOPPRESSO

4 via maria montessori T BOX

5 via maria montessori 32/A T BOX

6 via maria montessori 32 T-1 ABITAZIONE GRAFFATA CON F.50 P.

LLA 338 SUB.6

7 via maria montessori 30 T-1 - 2-3 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE

Comune

Sub UBICAZIONE via/piazza n.civ Piani Scala Int DESCRIZIONE

1 via maria montessori T BOX

2 via maria montessori 1 ABITAZIONE

3 SOPPRESSO

4 via maria montessori T-1 - 2-3 ABITAZIONE

5 via maria montessori T BOX

6 via maria montessori T-1 ABITAZIONE GRAFFATA CON F.50 P.

LLA 337 SUB.6

Visura telematica

Fine

promossa da:

ING BANK N.V. (creditore

516 / 2017 R.G. Esec..

N.

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