3. Modello 231:uno schema di riferimento
4.1 Principi etici generali:uno schema di riferimento
Dopo aver analizzato in maniera trasversale diverse aziende che operano nel settore della produzione di energia elettrica, volendo tracciare uno schema di riferimento valido per le aziende che operano in questo settore, esso risulterebbe costituito dai seguenti principi etici generali:
1.Imparzialità:nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi stakeholder (la
scelta dei clienti da servire, i rapporti con gli azionisti, la gestione del personale o l’organizzazione del lavoro la selezione e la gestione dei fornitori e dei partner, i rapporti con la comunità circostante e le Istituzioni che la rappresentano),l’azienda si impegna ad evitare ogni discriminazione in base all’età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose dei suoi interlocutori.
2. Onestà:nell’ambito della loro attività professionale, i collaboratori dell’azienda
sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti, il Codice Etico e i regolamenti interni. In nessun caso il perseguimento dell’interesse dell’azienda può giustificare una condotta non onesta.
3.Correttezza in caso di potenziali conflitti di interesse:nella conduzione di
qualsiasi attività devono evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse.
Con ciò si intende sia il caso in cui un collaboratore persegua un interesse diverso dalla missione di impresa e dal bilanciamento degli interessi degli stakeholder o si avvantaggi “personalmente” di opportunità d’affari dell’impresa, sia il caso in cui i
rappresentanti dei clienti o dei fornitori, o delle istituzioni pubbliche, agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione, nei loro rapporti con l’azienda.
4.Riservatezza:l’azienda assicura la riservatezza delle informazioni in proprio
possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e conformità alle norme giuridiche vigenti. Inoltre, i collaboratori dell’azienda sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l’esercizio della propria attività, come nel caso di insider trading o manipolazione del mercato.
5.Valorizzazione dell’investimento azionario:l’azienda si adopera affinché le
performance economico-finanziarie siano tali da salvaguardare e accrescere il valore dell’impresa, al fine di remunerare adeguatamente il rischio che gli azionisti assumono con l’investimento dei propri capitali.
6.Valore delle risorse umane:i collaboratori dell’azienda sono un fattore
indispensabile per il suo successo.
Per questo motivo,viene tutelato e promosso il valore delle risorse umane allo scopo di migliorare e accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze possedute da ciascun collaboratore.
7.Equità dell’autorità:nella sottoscrizione e gestione dei rapporti contrattuali che
implicano l’instaurarsi di relazioni gerarchiche ,in special modo con i collaboratori ,l’azienda si impegna a fare in modo che l’autorità sia esercitata con equità e correttezza evitandone ogni abuso.In particolare, viene garantita che l’autorità non si trasformi in esercizio del potere lesivo della dignità e autonomia del collaboratore, e che le scelte di organizzazione del lavoro salvaguardino il valore dei collaboratori.
8.Integrità della persona:l’azienda garantisce l’integrità fisica e morale dei suoi
collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale, delle regole comportamentali della buona educazione, e ambienti di lavoro sicuri e salubri.Inoltre agisce affinché nell’ambiente di lavoro non si verifichino episodi di intimidazione,
mobbing o stalking.Non sono tollerate richieste o minacce volte a indurre le persone ad
agire contro la legge e il Codice Etico, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno.
9.Trasparenza e completezza dell’informazione:i collaboratori dell’azienda sono
tenuti a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili e accurate, in modo tale che, nell’impostare i rapporti con l’azienda, gli stakeholder siano in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative e delle conseguenze rilevanti. In particolare, nella formulazione di eventuali contratti, l’azienda ha cura di specificare al contraente i comportamenti da tenere in tutte le circostanze previste, in modo chiaro e comprensibile.
10. Diligenza e accuratezza nell’esecuzione dei compiti e dei contratti:I contratti e
gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente dalle parti. L’azienda si impegna a non sfruttare condizioni di ignoranza o di incapacità delle proprie controparti.
11.Qualità dei servizi e dei prodotti:l’azienda orienta la propria attività alla
soddisfazione e alla tutela dei propri clienti dando ascolto alle richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi.
Per questo motivo, l’azienda indirizza le proprie attività di ricerca, sviluppo e commercializzazione a elevati standard di qualità dei propri servizi e prodotti.
12.Tutela ambientale:l’ambiente è un bene primario che l’azienda si impegna a
salvaguardare; a tal fine programma le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche e imprescindibili esigenze ambientali, in considerazione dei diritti delle generazioni future.
L’azienda si impegna dunque a migliorare l’impatto ambientale e paesaggistico delle proprie attività, nonché a prevenire i rischi per le popolazioni e per l’ambiente non solo nel rispetto della normativa vigente, ma tenendo conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia.
5.Le categorie di reati
I dati relativi alle categorie di reato cui sono maggiormente esposte le aziende che ho analizzato, sono state ottenute principalmente tramite lettura dei modelli di organizzazione, gestione e controllo pubblicati nei siti internet delle aziende; solo in alcuni casi, in luogo di tali modelli, ho contattato direttamente i responsabili della
funzione Internal Auditing delle aziende in esame, ottenendo le informazioni necessarie ai fini del mio lavoro.
Tabella 3. Categorie di reato da cui le aziende hanno deciso di tutelarsi tramite l’adozione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo.
P.A INF C.O C.C FAL I.C SOC T.O.D ORG P.I A.M O.L R.R D.A D.M AMB I.C.I
Enel S.p.A X X X X X X X Edison S.p.A X X X X X X X X Edipower S.p.A X X X X X X Iren S.p.A X X X X X A2A S.p.A X X X X X X X X X X Sorgenia S.p.A X X X X X X Gdf Suez S.p.A X X X X X X X X X Acea S.p.A X X X X X X X X X X Erg S.p.A X X X X X x X X X X Eni S.p.A X X X X X X VALORI PERCENTUALI 100% 60% 30% 10% 0% 40% 100% 30% 0% 40% 60% 100% 70% 40% 40% 50% 0%
Leggenda:
P.A
= Reati contro la pubblica amministrazione;
INF
= Delitti informatici e trattamento illecito dei dati;
C.O
= Delitti di criminalità organizzata, anche transnazionale;
C.C
= Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione;
FAL
= Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento;
I.C
= Delitti contro l’industria e il commercio;
SOC
= Reati societari;
T.O.D
= Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;
ORG
= Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
P.I
= Delitti contro la personalità individuale;
A.M
= Abusi di mercato;
O.L
= Delitti commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
R.R
= Ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
D.A
= Delitti in materia di violazione del diritto d’autore;
D.M
= Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria;
AMB
= Reati ambientali;Grafico 2
6.La composizione dell’Organismo di Vigilanza
Per ciò che concerne la composizione dell’Organismo di Vigilanza,esistono due criteri:
Organismo di Vigilanza “Monocratico”, che è preferibile in caso di:
Minore complessità della struttura societaria;
Mappatura dei rischi tali da non richiedere specifiche e diversificate professionalità;
Processi aziendali semplici e non numerosi.
Organismo di Vigilanza “Collegiale”, che è preferibile quando:
Struttura societaria complessa e dotata di numerose divisioni e organi;
Profili di rischio rilevanti e molto diversificati, tali da richiedere competenze difficilmente riscontrabili in un unico soggetto;
Processi aziendali complessi e numerosi.
Tuttavia, in ultima istanza quanto proposto non rappresenta un obbligo, infatti, il Gip di Milano ha ritenuto adeguato che un’azienda di grosse dimensioni fosse
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
P.A INF C.O C.C FAL I.C SOC T.O.D ORG
P.I
A.M O.L R.R D.A D.M AMB I.C.I
Categorie di reato previste del D.lgs
231/2001
Categorie di reato previste del D.lgs 231/2001
caratterizzata da un Organismo di Vigilanza monocratico, purchè dotato delle giuste competenze.
Per quanto riguarda il caso oggetto di studio, tutte le 10 aziende prese in esame hanno optato per un Organismo di Vigilanza di tipo Collegiale.
Per quanto riguarda la composizione dell’Organismo di vigilanza, diversi possono essere i soggetti chiamati a far parte di questo Organo.
In particolare, su un totale di 40 componenti, i risultati sono illustrati nella Tabella 4:
COMPOSIZIONE OdV
CONSULENTE ESTERNO 20
RESPONSABILE INTERNAL AUDITING 8
RESPONSABILE RISORSE UMANE 2
COMPONENTE COMITATO CONTROLLO INTERNO 1
RESPONSABILE LEGALE 5
COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE 4
TOTALE MEMBRI ODV 40
MEDIA 4
Conclusioni
Le esigenze organizzative e funzionali delle aziende sono sempre più caratterizzate dalla necessità di delegare poteri e funzioni; ciò determina la possibilità che elementi della struttura aziendale stessa pongano in essere dei comportamenti non conformi alla legge, ai regolamenti, nonché alla cultura aziendale.
Proprio per questo motivo, negli ultimi anni, l’interesse per gli strumenti di Corporate
Governance, per i metodi di Governo dell’impresa, è cresciuto notevolmente.
A seguito del diffondersi delle condotte illegali che hanno determinato i fallimenti di alcune grandi aziende, soprattutto americane, le autorità governative, nazionali e sopranazionali, hanno avvertito la necessità di una profonda riforma delle regole che avevano fino a quel momento guidato il “Governo d’impresa” e i Sistemi di Controllo Interno che sono parte integrante dei sistemi di Corporate Governance.
In questo contesto di ricerca del miglioramento del modo di governare l’impresa, si colloca il D.lgs 8 Giugno2001, n.231, quale “strumento” per migliorare i controlli sulle persone giuridiche (enti e società), in maniera tale da aumentarne la responsabilità per gli atti compiuti nello svolgimento delle loro attività.
L’elaborato ha avuto come obiettivo quello di approfondire lo studio del suddetto decreto.
In particolare, nella prima parte mi sono soffermato a definire il concetto di Corporate
Governance, ho poi analizzato la dottrina relativa ai Sistemi di Controllo Interno,
che è parte integrante della Corporate Governance di un’azienda, definendo gli elementi costitutivi del controllo interno, gli obiettivi che persegue e i limiti.
Successivamente ho approfondito lo studio del D.lgs 231/2001, il quale ha rappresentato un'assoluta innovazione : infatti il legislatore ha così fornito un valido strumento per non lasciare impuniti quei soggetti che in un certo qual modo traggono vantaggio da reati commessi nel loro interesse da persone fisiche.
La responsabilità di cui si parla è stata definita “amministrativa”: così facendo, il legislatore, almeno in via teorica, ha voluto evitare il problema della soggettivizzazione penale degli enti, in quanto il sistema penalistico italiano, è tradizionalmente ispirato al principio della responsabilità personale, in virtù del quale
la responsabilità penale può sorgere soltanto in capo alla persona che ha commesso il fatto da cui scaturisce il reato.
Tuttavia,sul piano dell’applicazione pratica, la responsabilità degli enti si inserisce in un quadro prettamente penalistico, in quanto il procedimento di accertamento dell’illecito si svolge dinanzi al giudice penale, secondo le regole proprie del processo penale.
Si viene a delineare dunque una responsabilità “Para-penale” degli enti.
In un secondo momento, mi sono soffermato sull’analisi dei cosiddetti “Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo”, sulle modalità di adozione di tali modelli e sui benefici che quest’ultimi possono portare all’organizzazione.
Il legislatore, infatti, pur prevedendo un impianto normativo abbastanza rigido, come visto in precedenza, incentrato sulla presunzione della responsabilità diretta dell’ente, ha contemplato un’ipotesi di “esonero” della responsabilità.
Infatti, il D.lgs 231/2001, attribuisce grande importanza all’adozione di modelli organizzativi aziendali diretti alla prevenzione della commissione dei reati; in particolare, la funzione “esimente , o “clausola esimente” dei modelli di Organizzazione.Gestione e Controllo è disciplinata dagli art.6 e 7 del D.lgs 231/2001, in base ai quali se l’azienda dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato i suddetti modelli, di avere nominato un organismo di controllo dotato di appositi requisiti, in maniera tale che chi commette una delle fattispecie di reato previste dal D.lgs 231/2001, lo fa eludendo fraudolentemente questo sistema di controlli, allora può beneficiare dell’esimente da responsabilità.
Infine, nell’ultima parte del mio lavoro, ho svolto un’analisi empirica relativa al recepimento del contenuto del D.lgs 231/2001 e alla conseguente implementazione dei Modelli di Organizzazione,Gestione e Controllo relativamente a 10 aziende che operano nell’ambito della produzione di energia elettrica.
Rispetto a queste aziende ho svuluppato un’analisi empirica di tipo “trasversale”, in cui ho analizzato diversi fattori al fine di cogliere punti di contatto o eventuali divergenze rispetto al sistema di governance adottato, alla struttura del modello di Organizzazione, gestione controllo, al Codice Etico ed i principi etici generali in esso contenuti, alla composizione dell’Organismo di Vigilanza e alla puntuale definizione
delle categorie di reato cui sono maggiormente esposte le aziende in esame, rispetto a quelle previste dal D.lgs 231/2001.
Per quanto riguarda il sistema di Corporate Governance adottato, dall’analisi è emerso che tutte le aziende oggetto del mio studio hanno optato per il sistema tradizionale di governance, a riprova del fatto che, nonostante le novità introdotte dalla riforma del diritto societario, il sistema di governance maggiormente utilizzato in Italia, continua ad essere quello tradizionale.
Relativamente alla struttura dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, è emerso un sostanziale allineamento rispetto alle linee guida promosse da Confindustria, seppur con adattamenti alla specifica realtà settoriale, per cui volendo delineare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che abbia elementi comuni a tutti i modelli analizzati, esso risulterebbe composto, nella sua parte generale, dai seguenti elementi:
Descrizione della realtà aziendale;
Regime della responsabilità amministrativa previsto a carico di persone giuridiche, società e associazioni;
Adozione del modello;
Risk Assessment e definizione dei protocolli;
Estensione del Modello alle controllate;
Organismo di Vigilanza;
Diffusione del Modello, formazione ed informazione;
Sistema disciplinare;
Regole per l’aggiornamento del modello;
Codice etico.
Per quanto riguarda il Codice Etico, tutte le aziende che ho analizzato avevano da tempo adottato un codice etico con l’obiettivo di stimolare e rafforzare la cultura aziendale, in termini di aggregazione e di appartenenza, uniformando i comportamenti di tutti coloro che operano all’interno dell’azienda e di rafforzare l’immagine dell’azienda, come ente affidabile e responsabile.
Imparzialità;
Onesta;
Correttezza in caso di potenziali conflitti di interesse;
Riservatezza;
Valorizzazione dell’investimento azionario;
Valore delle risorse umane;
Equità delle autorità;
Integrità della persona;
Trasparenza e completezza dell’informazione;
Diligenza e accuratezza nell’esecuzione dei compiti e dei contratti;
Qualità dei servizi e dei prodotti;
Tutela ambientale.
Ho poi analizzato il fatturato delle aziende esaminate, quale attributo dimensionale mettendolo a sistema con l’anno di implementazione del Modello 231 , cercando di cogliere delle relazioni positive tra i due fattori, anche se è risultato difficile cogliere una relazione di questo tipo in quanto, come visto in precedenza l’80 % delle aziende esaminate ha implementato il Modello 231 entro il 2005, rispondendo rapidamente alle esigenze dettate dal D.lgs 231/2001; addirittura l’azienda Enel S.p.A è stata la prima azienda in Italia ad implementare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. In merito all’Organismo di Vigilanza è emerso che tutte le aziende oggetto del mio lavoro hanno optato per un organismo di controllo di tipo collegiale,evidentemente anche in virtù della dimensione e della complessità aziendale, e in media ogni azienda è risultata caratterizzata da un organismo di controllo con 4 membri.
Per quanto riguarda la composizione, è emerso che il 50 % dei membri dell’Organismo di Vigilanza sono consulenti esterni all’azienda; si tratta spesso di figure specializzate in ambito penale, a riprova della natura “para-penale” della responsabilità degli enti. L’Organismo di Vigilanza risulta poi composto dai responsabili Internal auditing per una percentuale pari al 20% e poi in percentuali via via inferiori da altre figure quali responsabile legale, responsabile risorse umane, componente del comitato di controllo interno e componente del collegio sindacale.
Infine, le categorie di reato cui sono maggiormente esposte le aziende che ho analizzato, risultano essere le seguenti:
1. le fattispecie di reato nei confronti della pubblica amministrazione, che ho riscontrato nel 100 % dei modelli organizzativi analizzati;
2. le fattispecie di reati societari, che ho riscontrato nel 100 % dei modelli organizzativi analizzati;
3. le fattispecie di reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, che ho riscontrato nel 100 % dei modelli organizzativi analizzati;
4. le fattispecie di reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro di provenienza illecita, che ho riscontrato nel 70 % dei modelli organizzativi analizzati;
5. le fattispecie di reati informatici, che ho riscontrato nel 60 % dei modelli organizzativi analizzati;
6. le fattispecie di reato di abuso di mercato, che ho riscontrato nel 60 % dei modelli organizzativi analizzati.
In ultima istanza sono queste le categorie di reato che dovranno essere maggiormente monitorate nell’ambito del settore che ho analizzato, anche se non deve mai venir meno l’attività di monitoraggio continuo e aggiornamento del modello, posta in essere dall’Organismo di Vigilanza, poiché mutamenti dello scenario normativo, economico e di contento possono far emergere nuove fattispecie di reato nonché fare aumentare il rischio di commissione dei reati già attualmente previsti dal D.lgs 231/2001.
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