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In linea di principio, i legislatori regionali nel disciplinare i procedimenti relativi alle infrastrutture di interesse regionale, e a quelle di interesse

Nel documento Partecipazione amministrativa e democrazia (pagine 163-165)

concorrente statale e regionale - hanno mostrato maggiore sensibilità alle

esigenze partecipative in tema di infrastrutture strategiche. Più esattamente,

alcune Regioni consentono al pubblico interessato la presentazione di

osservazioni durante il procedimento di VIA inerente al progetto preliminare

499

- ricalcando la normativa contenuta nel codice del 2006 - oppure, ancora più a

monte, dopo che è stato pubblicato il programma regionale dei lavori

pubblici

500

. In altre Regioni, la legge prevede - in linea di principio - il ricorso a

istituti partecipativi, ma non ne stabilisce esattamente le modalità

501

. Le

garanzie partecipative sono più robuste nelle Regioni in cui l’amministrazione

individuate con decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri - quanto quelle incluse nei documenti prioritari di programmazione, sostanzialmente assimilabili alle “infrastrutture strategiche” di cui al previgente codice.

499) Art. 3, comma 3, legge regionale della Lombardia 26 maggio 2008, n. 15 (per le

infrastrutture di interesse concorrente statale e regionale); art. 6-bis legge provinciale di Trento 10 settembre 1993, n. 6, e successive modifiche (per le opere della Provincia di importo superiore al quadruplo della soglia comunitaria, nonché per le opere comunali superiori alla medesima soglia). In Trentino, l’amministrazione procedente deve motivare le decisioni conclusive assunte in merito all’opera pubblica

500) Art. 4, comma 2, legge regionale del Veneto 7 novembre 2003, n. 27 (per le

infrastrutture di interesse regionale). In Veneto, l’amministrazione procedente deve pronunciarsi sulle osservazioni presentate.

501) Legge regionale della Liguria 3 dicembre 2007, n. 39. La Regione definisce i

Programmi regionali di intervento strategico (PRIS), al fine di “garantire la sostenibilità delle

scelte, a risolvere le problematiche delle collettività e dei territori coinvolti dalla realizzazione delle opere infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale e delle altre opere infrastrutturali d'interesse statale e regionale” (art. 1, comma 2). A tale scopo, “gli Enti locali avviano appositi percorsi di comunicazione e di coinvolgimento delle comunità locali interessate, atti a garantire il principio della partecipazione nelle scelte” (art. 2, comma 1). “La legge ligure reca importanti affermazioni di principio, la cui adeguata attuazione potrebbe colmare alcune delle principali lacune in materia di partecipazione oggi presenti nella legislazione nazionale sulle opere strategiche. Proprio sotto questo profilo, però, si ravvisa il principale punto di debolezza della legge. L’assenza, infatti, di previsioni precise circa istituti e modalità di attuazione ne rende aleatoria l’effettiva realizzazione” (TONETTI, La partecipazione nelle procedure di localizzazione di opere pubbliche: il caso italiano, in È possibile realizzare le infrastrutture in Italia?, a

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può

502

o deve

503

dare luogo a un’istruttoria pubblica, dando luogo a un

contraddittorio con le formazioni sociali. La legge abruzzese contempla

l’inchiesta pubblica: un organo nominato dall’amministrazione - il commissario

- informa il pubblico in merito al progetto preliminare delle opere che possono

produrre rilevanti modificazioni degli assetti territoriali, e ne raccoglie le

osservazioni; in considerazione degli elementi acquisiti durante l’inchiesta, il

commissario redige una relazione, che deve essere trasmessa al Presidente della

Giunta regionale

504

. In ogni caso, la disciplina più compiuta è quella dettata

502) La legge regionale dell’Emilia-Romagna 24 marzo 2000, n. 20 (art. 36-sexies, comma

10, modificato dalla legge regionale 6 luglio 2009, n. 6) prevede che, prima di approvare il progetto preliminare di un’opera pubblica - anche quando l’opera non ha carattere strategico - possa essere attivato un percorso partecipativo o possa essere avviata un’istruttoria pubblica, con la partecipazione dei cittadini in forma associata; l’istruttoria deve essere sempre avviata, quando la valutazione dell’opera “richiede il necessario

coinvolgimento della comunità locale, per i significativi impatti ambientali e territoriali”. A tal fine può

essere nominato un garante (art. 36-quinquies). Nulla è disposto in ordine all’efficacia dell’istruttoria nel procedimento; tuttavia, si rammenta che lo statuto emiliano-romagnolo vincola l’autorità all’emanazione di un provvedimento motivato a conclusione dell’istruttoria pubblica.

503) In Sardegna - riprendendo la proposta iniziale formulata dalla Commissione Nigro

per la legge statale sul procedimento amministrativo - l’istruttoria pubblica è disciplinata dalla legge generale sul procedimento (art. 18 legge n. 40/1990). Deve sempre precedere l’adozione dei provvedimenti inerenti alla realizzazione di opere pubbliche che incidano in modo rilevante sull’assetto e sull’economia del territorio. Vi possono partecipare le organizzazioni sociali e di categoria interessate. L’istruttoria si svolge per mezzo di apposite riunioni, delle quali è redatto verbale. Gli atti soggetti a istruttoria pubblica sono individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

504) Art. 11 legge regionale dell’Abruzzo 3 marzo 1999, n. 11. L’inchiesta pubblica

avviene di norma: pertanto, è indetta non in automatico, ma nei soli casi stabiliti dalla legge. L’inchiesta pubblica abruzzese è del tutto simile a quella disciplinata dalla legge francese, di cui si discuterà infra. Si registra una differenza rispetto all’inchiesta pubblica regolata dal codice dell’ambiente per il procedimento di VIA: il codice dell’ambiente non affida lo svolgimento dell’inchiesta a un commissario.

Bisogna segnalare che anche il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988 (Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377) include una ipotesi di inchiesta pubblica (allegato IV, artt. 7 e 8). Quando il ministro dell’ambiente rilascia il giudizio finale di compatibilità ambientale per i progetti di centrali turboelettriche e a gas, deve tenere in considerazione le rilevanze dell’inchiesta pubblica, svolta nel territorio interessato da un magistrato della giurisdizione amministrativa. In questo caso, la partecipazione dei privati consiste nella presentazione di memorie scritte; si può disporre l’audizione dei soggetti che hanno presentato le memorie. Di fatto, questa inchiesta non ha mai trovato applicazione (cfr. CASINI, Gli strumenti di partecipazione alle scelte sulla localizzazione di infrastrutture strategiche,

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dalla legge toscana, che ha introdotto nell’ordinamento italiano il dibattito

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