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Privacy e Sicurezza: la questione dei body scanners ed il caso PNR

Privacy e nuove tecnologie: sanità elettronica, e government, comunicazioni elettroniche, biometria e

6. Privacy e Sicurezza: la questione dei body scanners ed il caso PNR

(Passenger Name Record)

La crescente domanda di sicurezza che connota la civiltà moderna è percepita soprattutto come richiesta di stabile tutela contro la criminalità e il terrorismo. Viene, invece, spesso tralasciato un altro aspetto, insito al concetto di sicurezza ed altrettanto importante, ovvero quello della sicurezza dei diritti, intesa cioè come istanza di promozione e realizzazione dei diritti al lavoro, ad un ambiente salubre, alla salute, alla giustizia, ecc.

Così, spesso “si evoca l’emergenza per giustificare restrizioni di diritti fondamentali che non assumono i caratteri della provvisorietà, che non sono adottate per fronteggiare il caso, l’evento non previsto dal sistema ordinario, ma si propongono come regole rivolte a durevolmente garantire la sicurezza, il mantenimento dell’ordine sociale”585.

Per quanto riguarda il diritto alla privacy, in particolare, è stata prospettata un' ingannevole equazione: meno privacy, più sicurezza. Inoltre,

582Per gli interventi dell’Autorità garante nel corso del 2009, si veda la Relazione 2009, consultabile su

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1730032. 583http://www.biteproject.org/default.asp.

584http://www.cssc.eu/index.php.

585M. RUOTOLO, La sicurezza nel gioco del bilanciamento, Testo della relazione presentata al Convegno “I diversi volti della sicurezza”, svoltosi presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca il 4 giugno 2009, consultabile su http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/dottrina/libertadiritti/ ruotolo_la%20sicurezza%20nel%20gioco%20del%20bilanciamento.pdf.

il riferimento alla privacy ha indotto spesso a pensare che si tratti tutto sommato di modesti sacrifici. In realtà, dietro quella parola si rinvengono “libertà essenziali del nostro tempo e queste non possono essere mai completamente azzerate nella loro sostanza”586.

Le democrazie, infatti, non possono conoscere sospensioni delle garanzie costituzionali. Il bilanciamento tra valori può variare storicamente, ma esige sempre garanzie adeguate.

Nella società moderna587, poi, il tema della sicurezza assume una fisionomia che, esasperata sia dall’esigenza di rispondere all’emergenza del terrorismo internazionale dopo gli attentati dell’11 settembre 2001 sia “per effetto dell’invasività delle nuove tecnologie (…)”, “investe settori svariati, come ad esempio quello della medicina, dell’economia, dell’ambiente, della protezione della sfera privata. (…)”588.

Il problema principale è, quindi, quello di trovare le risposte adeguate al crescente bisogno di sicurezza globale. Queste risposte però dovrebbero avere le proprie “direttrici di orientamento nel quadro costituzionale”589, altrimenti si rischia di cadere nel cd. “paradosso della sicurezza”, determinato dall’irraggiungibile obiettivo di cancellare le situazioni di rischio, il cui perseguimento porterebbe a “trasformare lo Stato in un

586 Cfr S. RODOTà, L’ansia di sicurezza che cancella i diritti, consultabile su

http://www.privacy.it/rodo20011023.html; S. RODOTà, Quel conflitto tra pivacy e sicurezza, consultabile su

http://www.privacy.it/rodo20020610.html; R. BIN, Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella

giurisprudenza costituzionale, Giuffè, Milano, 1992, 81.

587“Il passaggio allo stato pluriclasse, l’ampliamento del catalogo dei diritti, l’assunzione dell’impegno da parte dei pubblici poteri a rimuovere le diseguaglianze al fine di rendere effettivo il godimento dei diritti non potevano non riflettersi sul paradigma del rapporto fra libertà e sicurezza. All’accrescimento degli spazi e del raggio di azione del principio di libertà nello stato costituzionale contemporaneo corrisponde un accrescimento del bisogno di sicurezza, che pure resta sullo sfondo, quasi mai positivizzato nelle costituzioni nazionali, trovando invece risalto nelle carte internazionali e regionali dei diritti e nell’ordinamento europeo”, così M. RUOTOLO, La sicurezza nel gioco del bilanciamento, op. cit. pag 46; Cfr anche A. D’ALOIA, citato dallo stesso M. RUOTOLO , Introduzione. I diritti come immagini in

movimento: tra norma e cultura costituzionale, in A. D’ALOIA (a cura di), Diritti e Costituzione, Profili

evolutivi e dimensioni inedite,Giuffrè, Milano, 2003, il quale rileva che la sicurezza delle persone e della collettività, pur non trovando spesso menzione nei cataloghi costituzionali dei diritti, “ha mantenuto una qualificazione fondamentale implicita, come situazione retrostante e presupposta rispetto a quella degli altri diritti, spesso identificabili alla stregua di sue declinazioni particolari o strumentali”.

588P. RIDOLA, Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo, in P. RIDOLA, R. NANIA (a cura di), I diritti costituzionali, II ed., Giappichelli,Torino, 2006, vol. I, pag 143; cfr anche C. SARTORETTI,

Contributo allo studio del diritto alla privacy nell’ordinamento costituzionale. Riflessioni sul modello francese, op.

cit., pag. 91 e ss.

589P. RIDOLA, Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo, in P. RIDOLA – R. NANIA (a cura di), I diritti costituzionali, op cit., loc. cit.

soggetto che sa e può tutto e dunque in un fattore di soffocamento della libertà”590.

Pertanto, la necessità di prevenire tali situazioni di rischio, vista anche negli indicati termini dinamici di “garanzia della continuità nel tempo del godimento di diritti e di aspettative future, attraverso la prevenzione dei bisogni dell’esistenza”591, non può comportare la regressione e la perdita del valore prioritario di guida individuato nel principio di libertà592.

Quest’ultimo, infatti, deve “conservare la propria capacità di orientamento nei confronti delle misure adottate in situazioni di emergenza”, imponendo, tra l’altro, sia “un’interpretazione rigorosa dei canoni della necessità e della proporzionalità, finalizzata a lasciare off-limits molte misure estreme” sia “la temporaneità delle misure straordinarie”593.

Pertanto, nell’operare il bilanciamento, “il risalto che le costituzioni del pluralismo conferiscono al principio libertà indirizza giocoforza verso ponderazioni orientate dal canone che configura la libertà come la regola e la sicurezza come l’eccezione”594.

Queste considerazioni generali valgono anche quando nel gioco del bilanciamento con la sicurezza entra la tutela dei dati personali ed in generale il diritto alla privacy, per il quale si è visto come necessità, proporzionalità e finalità delle misure che in qualche modo lo limitano costituiscono i principi cardini su cui è costruita la relativa disciplina.

6.1. I body scanners

L’utilizzo dei body scanners – usati soprattutto negli aeroporti per controllare che i passeggeri non trasportino oggetti pericolosi o potenziali ordigni – ha visto da sempre contrapporsi il tema della sicurezza con quello della privacy.

590P. RIDOLA, op. ult. cit. pag 144; S. NIGER, Le nuove dimensioni della privacy, op. cit., pag 72 e ss.

591P. RIDOLA, Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo, op. cit., pag. 144.

592 M. RUOTOLO, La sicurezza nel gioco del bilanciamento, op cit., pag 47; P. RIDOLA, Libertà e diritti

nello sviluppo storico del costituzionalismo, op. cit.. pag 145.

593P. RIDOLA, Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo, op. cit., pag 145.

594 P. RIDOLA, Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo, op. cit., 146; Cfr. anche M. RUOTOLO, La sicurezza nel gioco del bilanciamento, op cit., pag 49.