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Potenza totale installata in MT

6. Impatto della generazione distribuita sulle reti di distribuzione

6.1. Problematiche autorizzative

Dal punto di vista autorizzativo per definire i problemi riscontrati nell’evoluzione della GD è bene fare una breve descrizione dei passaggi regolatori principali che hanno interessato i processi autorizzativi delle opere inerenti al sistema elettrico nella regione Veneto.

Un importanza fondamentale in tale direzione è svolta dalla legge regionale n°24 del 1991, la quale va a disciplinare l’autorizzazione alla costruzione e l’esercizio di opere per la trasmissione, lo smistamento, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica comunque prodotta e di ogni altra opera accessoria, avente tensione nominale non superiore a 150.000 Volt.

82 Con tale legge si sono di fatto trasferite alla Regione le funzioni che precedentemente venivano gestite a livello nazionale dai Ministeri competenti com’era previsto in origine dal Regio Decreto n° 1775 del 1933.Successivaemte con l’entrata in vigore della legge 24/91 venne effettuata una sanatoria che andava a definire secondo quanto dichiarato dal gestore di rete quali erano le linee e le cabine di trasformazione e distribuzione autorizzate all’esercizio dell’energia elettrica, in tal modo si veniva a definire la situazione autorizzativa regionale della rete elettrica con tensione nominale inferiore a 150.000 V. Da quel momento in poi ogni opera inerente al sistema elettrico che è necessario costruire deve essere autorizzata da un punto di vista elettrico secondo quanto previsto dalla legge regionale 24/91, inoltre per quanto riguarda l’autorizzazione degli impianti avente tensione compresa tra 1.000 V e 30.000 V (media tensione) viene data là facoltà al richiedente di realizzare anche impianti di tensione fino a 1000 V (bassa tensione) che si diramino dall’impianto autorizzato (cabina di trasformazione media-bassa tensione) o preesistente (sanatoria), sempre che non insorgano opposizioni da parte di amministrazioni pubbliche (per esempio il passaggio in prossimità di vincolo paesaggistico) o di privati interessati. Con tali condizioni quindi le linee che si dipartono dalle cabine secondarie autorizzate si ritengono automaticamente autorizzate.

Successivamente il 29 Dicembre del 2003 venne emanato il Decreto Legislativo 387/03 relativo alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, e in particolare attraverso l’articolo 12 del suddetto decreto venne introdotta l’autorizzazione unica delle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Tale autorizzazione a differenza di quella prevista dalla 24/91 che era specifica per i soli impianti elettrici e che faceva riferimento ai soli gestori di rete, comprende al suo interno il rispetto di tutte le normative afferenti alla realizzazione dell’impianto, ovvero le normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico culturale, mentre il rispetto delle normative elettriche rappresenta solo una piccola parte di quelle previste. Nel momento in cui le richieste di autorizzazione da parte dei nuovi produttori (che cominciarono via via a prendere piede) cominciarono ad arrivare in regione, si verificò nell’amministrazione regionale un carico di lavoro tale da rendere la gestione di tali pratiche estremamente impegnativa. A tal proposito il 22 gennaio del 2010 la regione Veneto emanò la legge regionale n°10/2010, la quale ha di fatto delegato ai comuni i procedimenti autorizzativi relativi agli impianti solari termici e fotovoltaici con una potenza inferiore a 1 MW e installati all’interno dello stesso comune. In tutti gli altri casi l’autorizzazione unica continua a essere rilasciata a livello regionale. Ai fini delle problematiche che andremo ad affrontare è fondamentale ricordare che sia il Decreto n°387/03 che la legge regionale n°10/2010 fanno riferimento da un punto di vista elettrico alla porzione di impianto definito come “impianto di rete per la connessione” sempre alla legge regionale n° 24/91.

Tale considerazione risulta fondamentale per apprendere al meglio le problematiche riscontrate da Enel Distribuzione da un punto di vista autorizzativo. Il gestore di rete (nel nostro caso Enel Distribuzione) secondo quanto stabilito dal Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA) rispetta le disposizioni dell’Autorità, in cui il proponente del nuovo impianto ha la possibilità di progettare, costruire e autorizzare autonomamente l’impianto di rete per la connessione, ovviamente spetta al Gestore della Rete, approvare i progetti del Produttore in quanto rispettosi degli standard

83 tecnici propri. Tale approvazione progettuale sta nel fatto che poi il gestore di rete dovrà acquisire ed esercire il nuovo impianto.

Questa nuova situazione ha comportato per quei produttori che hanno desiderato intraprendere tale strada a relazionarsi in prima persona, con le varie strutture competenti (Regione, Provincia, Comune) al fine di ottenere l’autorizzazione necessaria alla costruzione dell’impianto. Autorizzazione che ricordiamo deve rispondere a tutte le normative vigenti in materia di edilizia, urbanistica, impatto ambientale e solo in parte alle norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici.

Tali autorizzazioni, visto lo sviluppo enorme che hanno avuto i produttori negli ultimi anni e vista la complessità e il carico di lavoro che si sono ritrovati a gestire determinati organi (vedi Comuni), che fino a prima della legge 10/2010 non venivano interessati da tali procedimenti, hanno cominciato ad arrivare al gestore di rete in maniera non del tutto esaustiva. Il gestore di rete infatti ai fini dell’esercizio dell’impianto di rete di connessione deve verificare in maniera imprescindibile, tra le diverse condizioni indicate, che all’interno dell’autorizzazione unica sia dichiarata:

- la conformità dell’impianto prevista dalla legge n° 24/91; - la pubblica utilità dell’impianto;

- la non messa in pristino dell’impianto di rete per la connessione (porzione di rete ENEL) con la fine vita dell’impianto.

Tali condizioni vanno di fatto a tutelare il gestore di rete, il quale una volta assunto l’impianto di rete per la connessione costruito dal produttore, dovrà esercire e quindi rispettare quanto previsto dalla legge n° 24/91 (che ricordiamo specifica per i soli sistemi elettrici alimentati con una tensione inferiore a 150.000 V). Per quanto riguarda la pubblica utilità deve essere dichiarata in quanto prevista per gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile.

Mentre la “non messa in pristino con la fine vita dell’impianto”, è fondamentale in quanto se il gestore di rete nell’esercire un determinato impianto si è trovato costretto alla costruzione di una nuova cabina di trasformazione e nel corso degli anni a tale cabina si sono collegati altri impianti di pubblica distribuzione, tale cabina potrà essere utile all’esercizio anche nel momento in cui un determinato impianto arriva a fine vita.

Nel momento in cui l’autorizzazione unica non venisse a essere compilata nella maniera opportuna il gestore di rete si trova costretto a rifiutare l’autorizzazione presentata dal produttore il quale dovrà a sua volta ritornare all’organo competente. La situazione appena descritta provoca e continua a provocare a oggi dei ritardi autorizzativi e quindi di connessione e produzione dell’impianto a volte molto significativi, che hanno portato nel passato alcuni produttori a forti indebitamenti a causa di investimenti troppo onerosi e il mancato rientro all’interno di determinate finestre temporali che prevedevano una tariffa incentivante più elevata rispetto a quella effettivamente ottenuta (pensiamo alle scadenze temporali stabilite dal Conto Energia). L’evoluzione della Generazione Distribuita ha cosi portato da un punto di vista autorizzativo a delle problematiche sia ai gestori di rete che si sono dovuti confrontare, in pochi anni con un enormità di autorizzazioni effettuate a volte da organi non sempre competenti, sia con una nuova generazione di veri e propri produttori non sempre pronti alla gestione delle procedure da affrontare. Da un punto di vista dei produttori invece, incentivati dalla possibilità di effettuare delle

84 procedure in tempi più sbrigativi e magari a un prezzo inferiore si son trovati a passare da un ente a un altro per autorizzare il proprio impianto di connessione, con un conseguente ritardo e magari un mancato guadagno atteso.