La comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del
2.5 I procedimenti di recupero: il D.L 8 aprile 2008, n
Nella trattazione relativa alle Comunicazioni della Commissione europea del novembre 2007 e del settembre 2008 abbiamo fatto cenno alla circostanza che per la maggior parte dell’esiguo numero dei casi nei quali i giudici nazionali sono chiamati a esamina-
re questioni inerenti gli aiuti di Stato si tratta di ricorsi per annullamento di un ordine nazionale di recupero.
In Italia, le operazioni di recupero alle quali le Amministrazioni sono tenute per adem- piere a seguito di decisioni della Commissione sono sempre state particolarmente com- plesse e lunghe e, fino a oggi, non hanno mai portato a un completo recupero degli aiuti illegali e incompatibili contestati negli anni dalla Commissione europea.
Senza voler entrare nel merito delle ragioni che determinano questa situazione di sostanziale inottemperamento delle regole comunitarie che ha condotto all’aggrava- mento di alcune delle procedure di infrazione in corso fino all’anticamera del secondo deferimento in Corte ai sensi dell’art. 228 del TCE, non v’è dubbio che tra i motivi del rallentamento delle procedure di recupero vi sia l’adozione da parte dei competenti organi giurisdizionali nazionali di ordinanze di sospensione dei procedimenti, a seguito dei ricorsi presentati dai destinatari degli ordini di recupero degli aiuti.
Come detto, la situazione di stallo che si viene a creare in questi casi rischia di vanifi- care il lavoro compiuto dalle Amministrazioni pubbliche competenti al recupero, metten- do lo Stato dinanzi al concreto e immediato rischio di sanzioni che, come abbiamo in precedenza visto, sono pesantissime per le casse dello Stato.
Lo Stato Italiano, pertanto, ha deciso di correre ai ripari adottando una serie di disposi- zioni urgenti per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia derivanti da obblighi di recupero di aiuti scaturenti da decisioni della Commissione europea.
Con gli articoli 1 e 2 del D.L. 8 aprile 2008, convertito in legge , con modificazioni, dal- l’art. 1, comma 1 della Legge 6 giugno 2008, n. 101, si è inteso agevolare i procedi- menti di recupero sospesi dinanzi ai competenti organi giurisdizionali e, in via più gene- rale conformare il diritto processuale nazionale, applicabile anche in futuro ai casi di recupero di aiuti di Stato in attuazione di decisioni della Commissione europea, ai requi- siti di immediatezza ed effettività previsti dal diritto comunitario.
Si tratta di un intervento legislativo che, pur tenendo conto delle specificità del proces- so civile e di quello tributario, disciplina in maniera del tutto analoga i presupposti per la concessione di provvedimenti cautelari di sospensione dell’efficacia esecutiva degli atti adottati dalle Autorità nazionali per eseguire una decisione di recupero della Commissione europea.
L’art. 1 riguarda i procedimenti nazionali davanti agli organi di giustizia civile mentre l’art. 2 modifica il decreto legislativo 31/12/1992 n. 546 sul processo tributario.
In applicazione della nuova norma sarà consentito al giudice di sospendere cautelar- mene l’efficacia di un titolo amministrativo o giudiziale di pagamento, conseguente a una decisione di recupero, solo se il giudice, con i dati di cui è in possesso, individua una grave illegittimità della decisione della Commissione ovvero constati l’errore evi- dente della persona destinataria dell’obbligo di restituzione o dell’ammontare della somma da recuperare. Cumulativamente a dette condizioni dovrà anche essere verifi- cato da parte del giudice il periculum in mora.
Al verificarsi di tali condizioni il giudice provvede alla sospensione del giudizio ed all’im- mediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di Giustizia con richiesta di trat- tazione d’urgenza.
In accoglimento dei principi comunitari scaturiti dalla giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, non sarà concessa la sospensione per motivi di legittimità della decisio- ne se il ricorrente, pur avendone facoltà, non abbia provveduto a impugnare la decisio- ne della Commissione ai sensi dell’articolo 230 del Trattato CE88ovvero, avendo pro-
posto impugnazione di fronte alle Corti comunitarie, non abbia chiesto la sospensione dell’efficacia della decisione oppure, pur avendone fatto richiesta, se la sia vista respin- gere dal giudice comunitario.
Il comma 3 intende comprimere al massimo i tempi del processo per consentire di arri- vare a una rapida definizione nel merito delle controversie. Viene, infatti, stabilito che, ad eccezione dei casi in cui sia stato disposto il rinvio pregiudiziale, insieme all’accogli- mento dell’istanza di sospensione, il giudice stabilisca la data dell’udienza di trattazio- ne nel merito entro 30 giorni dall’emanazione del provvedimento di sospensione men- tre entro i 60 giorni successivi la causa deve essere decisa. Il provvedimento di sospen- sione cessa di avere effetto alla scadenza dei 90 giorni dalla sua adozione, salvo ricon- ferma da parte del giudice per non più di 60 giorni.
Sempre nell’ottica di accelerare l’iter processuale, il comma 4 dell’articolo 1 prevede l’applicazione al giudizio di merito del rito di cui alla legge n. 689/1981, che, per quan- to compatibili, concentra tale giudizio in un’unica udienza.
Infine, il comma 5 dispone l’applicazione di questa nuova disciplina anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto 59/2008.
L’articolo 2 traspone la stessa disciplina che abbiamo appena descritto nel decreto legi- slativo 546/1992. Dopo l’articolo 47, che regola la sospensione dell’atto impugnato nel- l’ambito delle disposizioni processuali tributarie, viene inserito un nuovo 47 bis che rior- dina i poteri del giudice tributario nei casi di sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e di definizione delle relative controversie.
88 Articolo 230 del TCE:
La Corte di giustizia esercita un controllo di legittimità sugli atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della BCE che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.
A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, viola- zione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.
La Corte di giustizia è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti e la BCE pro- pongono per salvaguardare le proprie prerogative.
Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre per- sone, la riguardano direttamente ed individualmente.
I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.