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Scopo

Fissare i criteri per il rilascio delle certificazioni ufficiali nell’ambito dell’attività delle Autorità competenti in materia di mangimi, di alimenti e di salute e benessere degli animali e di gestione della relativa documenta-zione.

Campo di applicazione

La procedura si applica a tutte le certificazioni ufficiali concernenti la conformità alle norme in materia di mangimi, di alimenti e di salute e benessere degli animali rilasciati dai funzionari autorizzati dei Diparti-menti di Prevenzione Veterinari e Medici delle ASL.

Terminologia e Abbreviazioni

certificazione ufficiale: la procedura per cui l’autorità competente o gli organismi di controllo autorizzati ad agire in tale qualità rilasciano un’assicurazione scritta, elettronica o equivalente relativa alla conformità;

controllo ufficiale: qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente o dalla Comunità per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

autorità competente: il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive

funzionario autorizzato: il veterinario ufficiale ovvero ogni altra persona autorizzata a firmare i certificati

Responsabilità

La responsabilità nel rilascio della certificazione ufficiale è in capo al funzionario autorizzato che la sotto-scrive.

La responsabilità nell’individuazione del funzionario autorizzato è in capo al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL; in questo senso deve essere accertato che i funzionari autorizzati che rilasciano la certificazione:

a) abbiano un'effettiva conoscenza delle normative generali riferibili alle certificazioni di animali e dei pro-dotti, del contenuto specifico di ogni certificato darilasciare, delle relative modalità di compilazione nonché delle indagini, prove ed esami da eseguire prima della certificazione;

b) siano imparziali, non abbiano interessi commerciali diretti i, sia generali, con riguardo alle aziende o agli stabilimenti di provenienza, che particolari in relazione agli animali o prodotti da certificare e comunque non siano in situazione di conflitto di interessi.

La responsabilità nella verifica della correttezza delle modalità di rilascio delle certificazioni è in capo al Di-partimento di Prevenzione dell’ASL

La responsabilità nella archiviazione delle certificazioni ufficiali e nella fornitura dei modelli di certificato e del materiale necessario per la certificazione (ad esempio carta filigranata ove richiesta ) è in capo al Dipar-timento di Prevenzione dell’ASL

Descrizione delle Attività

A seguito della richiesta del rilascio della certificazione ufficiale da parte dell’OSA, il funzionario autorizzato sottoscrive il certificato nel rispetto delle seguenti condizioni:

 il certificato sanitario deve essere redatto in lingua italiana e, se accompagna gli animali o i prodotti verso un altro Stato, almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato di destinazione; nel caso di certi-ficazioni non previste da un accordo ufficiale, la corrispondenza tra il testo in italiano e quello nella lingua dello Stato di destinazione deve essere attestata da una traduzione ufficiale (ad esempio del Consolato/Ambasciata)

 se il certificato è previsto da un accordo con il Paese Terzo di destinazione non può essere modifi-cato in nessun modo e, di conseguenza, potrà essere sottoscritto solo in presenza di tutti i requisiti indicati nel certificato stesso

 in presenza di certificati non previsti da un accordo con il Paese Terzo di destinazione eventuali di-chiarazioni per le quali il funzionario autorizzato non sia in possesso di adeguate informazioni do-vranno essere barrate (e non eliminate dal testo)

 il funzionario autorizzato che sottoscrive il certificato deve essere o a diretta conoscenza dei fatti certificati o in possesso di documentazione proveniente dai precedenti anelli della filiera che con-senta di acquisire le informazioni necessarie al rilascio delle certificazioni; in questo senso l’OSA che richiede la sottoscrizione del certificato dovrà fornire al funzionario autorizzato tutta la documenta-zione necessaria in rapporto alle dichiarazioni contenute nel certificato stesso

 il funzionario autorizzato non deve richiedere attestazioni in merito a problematiche di cui è a di-retta conoscenza quali l’assenza di casi di malattie epizootiche in una determinata regione per le quali può acquisire le necessarie informazioni dai siti web dell’OIE, della Commissione U.E. e del Ministero della Salute o i requisiti già previsti dalle normative comunitarie e il cui rispetto può esse-re dedotto dalla pesse-resenza del bollo sanitario

 le attestazioni di accompagnamento degli animali vivi o dei prodotti di cui sopra devono essere sot-toscritte dal funzionario autorizzato dell’Allevamento/Ditta di provenienza degli animali/prodotti (e non dalresponsabile dell’Allevamento/Ditta) anche se provenienti da altri Stati Membri

 il funzionario autorizzato dell’Allevamento/Ditta di provenienza degli animali/prodotti se in posses-so di tutte le informazioni pertinenti non deve rifiutarsi di rilasciare le attestazioni richieste

 tutta la documentazione di cui sopra deve essere in possesso del funzionario autorizzato prima del rilascio del certificato e deve essere archiviata e tenuta agli atti

 nel caso in cui le attestazioni sanitarie contenute nel certificato facciano riferimento a requisiti del-le materie prime introdotte nello stabilimento (animali o prodotti) deve essere garantito il coldel-lega- collega-mento delle partite in ingresso con le partite in spedizione

 deve essere garantita una chiara identificazione della partita in spedizione in modo che sia inequi-vocabile la correlazione tra partita e certificato

 il certificato deve essere sottoscritto solo se compilato in ogni parte e prima della spedizione degli animali/prodotti

 il funzionario autorizzato deve sottoscrivere il certificato sanitario solo se esistono le condizioni previste dalle norme citate

Tutte le certificazioni nonché le attestazioni integrative sopra indicate sono soggette al pagamento da parte dei richiedenti delle tariffe previste dal tariffario regionale.

Qualora il Dipartimento di Prevenzione constati il mancato rispetto delle prescrizioni di sopra, provvede a sospendere il funzionario autorizzato dall'attivita' di rilascio dei certificati fino a tre mesi e, in caso di reite-rata violazione, a interdirlo dalla stessa.

In caso di utilizzo improprio o di alterazione dei certificati da parte di persone fisiche o giuridiche, il Dipar-timento di Prevenzione procede alla sospensione del rilascio di ulteriori certificati inerenti l'attività delle citate persone per un periodo non inferiore a quindici giorni.

Riferimenti

Direttiva 96/93/CE del Consiglio del 17 dicembre 1996 Decreto Ministeriale 19 giugno 2000, n.303

Archiviazione

Copia di tutti i certificati rilasciati deve essere inviata entro 48 ore dalla data del rilascio al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL che procede all’archiviazione