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Procedure di valutazione, selezione e approvazione delle operazioni

1. DATI GENERALI

2.2 Organizzazione e procedure dell’Autorità di Gestione

2.2.3 Descrizione delle seguenti procedure

2.2.3.4 Procedure di valutazione, selezione e approvazione delle operazioni

Procedure di valutazione, selezione e approvazione delle operazioni che ne garantiscano anche la conformità, per tutto il periodo di attuazione, alle norme applicabili (articolo 125, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013), ivi compresi istruzioni e orientamenti che garantiscano il contributo delle operazioni, conformemente all'articolo 125, paragrafo 3, lettera a), punto i), del Regolamento (UE) n.

1303/2013, alla realizzazione degli obiettivi e dei risultati specifici delle pertinenti priorità, e procedure volte a garantire la non selezione di operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima della presentazione della domanda di finanziamento da parte del beneficiario (comprese le procedure utilizzate dagli Organismi Intermedi nel caso in cui la valutazione, la selezione e l'approvazione delle operazioni siano state delegate).

In questa sezione si definiscono i principi guida per la valutazione, selezione e approvazione delle operazioni del POR 2014-2020, mentre si rimanda al Manuale delle procedure dell’AdG/OOII per la descrizione puntuale delle procedure che ne assicurano il rispetto.

Per quanto riguarda le azioni finanziate con fondi a valere sul POR FSE che danno luogo ad appalti pubblici, l’AdG applica a partire dal 19/04/2016 la disciplina prevista dal D.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 tenendo in considerazione l’evoluzione normativa e giurisprudenziale dell’UE, oltra alla normativa di recepimento regionale20.

Per quanto riguarda gli affidamenti in regime di appalto, in base alla normativa nazionale in materia, si procede alla richiesta di un’offerta tecnica e di un’offerta economica e di idonea documentazione amministrativa anche ai fini delle verifiche del possesso dei requisiti (artt. 80 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.

50).Il dettaglio dei contenuti di tale documentazione e delle modalità di svolgimento delle gare viene esplicitato all’interno dei bandi, capitolati e disciplinari di gara.

Il diagramma sotto riportato descrive i passaggi del processo per l’attuazione degli appalti pubblici.

20 Per le procedure avviate prima dell’entrata in vigore del nuovo codice sugli appalti, si applica il D.Lgs 163/2006 e il DPR 2007/2010 oltre la normativa di recepimento regionale.

53 Diagramma n. 2: Processo di attuazione appalti pubblici

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Per l’affidamento di attività che non danno luogo a pubblici appalti, l’AdG adotta procedure aperte di selezione per la concessione di finanziamenti (o sovvenzioni), in osservanza di quanto previsto dall’art. 125, par. 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e della legge sul procedimento amministrativo (art. 12 della L. 241/90), sulla base dei principi UE di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, e nel pieno

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rispetto delle norme in materia di concorrenza e dei principi UE di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e mutuo riconoscimento.

Al fine di garantire la qualità degli interventi formativi, l'accesso ai finanziamenti dei beneficiari è in linea con il sistema di accreditamento regionale, secondo la normativa dell’UE, nazionale e regionale vigente, ed in particolare secondo quanto stabilito dalla DGR n. 968/2007, aggiornato con la DGR n. 509/2013 e con la DGR n. 620 del 30/09/2014 e s.m.i.

Nell’ambito della valutazione, selezione e approvazione delle operazioni da parte dell’AdG e del relativo OI/OOII, lo stesso, in continuità con la programmazione 2007-2013, assicura che le procedure di selezione siano conformi:

Ž ai criteri di selezione adottati dal CdS;

Ž alla normativa dell’UE e nazionale applicabile (ad es. in tema di promozione della parità tra uomini e donne, non discriminazione, sviluppo sostenibile, appalti pubblici, aiuti di Stato, norme ambientali laddove applicabili, informazione e pubblicità).

I criteri di selezione validi per gli Assi del POR:

Ž sono ispirati ai principi della non discriminazione e della trasparenza (art. 7 e 8 Reg. (UE) n.

1303/2013);

Ž garantiscono il contributo delle operazioni al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità di investimento (così come definito nel POR);

Ž assicurano che le operazioni non siano selezionate quando sono state materialmente completate o attuate integralmente prima della domanda di finanziamento da parte del beneficiario.

Eventuali situazioni specifiche di rilevanza generale sono preventivamente esaminate e sottoposte ad approvazione nelle sedi competenti, d'intesa con la CE. Laddove abbiano una dimensione solo regionale, sono preventivamente esaminate e sottoposte all’approvazione del CdS del POR, d’intesa con la CE.

In continuità con la programmazione 2007-2013, e nel rispetto delle previsioni del Reg.(UE) 1303/2013 circa l’ammissibilità delle spese, per consentire il tempestivo avvio della programmazione operativa 2014-2020, l’AdG per le operazioni avviate a valere sul POR anche prima dell’approvazione da parte del CdS dei criteri di selezione delle operazioni di cui all’art. 110 c. 2, lett. a) utilizzata i criteri adottati nella programmazione 2007-2013.

Per ogni gruppo omogeneo di attività sono stabiliti criteri di ammissibilità e criteri di selezione strettamente coerenti con la strategia, gli obiettivi e i risultati attesi dal programma e dall’asse prioritario.

Ai fini dell’inserimento delle relative spese nelle domande di pagamento, l’AdG effettua una verifica tesa ad accertare che tali operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal CdS e che non siano state portate materialmente a termine o completamente attuate prima della domanda di finanziamento ai sensi dell’art. 65, par. 6 e dell’art. 125, par. 3; nello stesso tempo l’AdG si assicura che sia stata rispettata la normativa dell’UE in materia di pubblicità e comunicazione.

Relativamente agli avvisi pubblici (concessione di finanziamenti in forma di sovvenzione o contributo), una volta effettuata la verifica di ammissibilità (sulla base dei requisiti di conformità, dei requisiti del proponente e dei requisiti del progetto/proposta), le proposte/candidature ammissibili sono valutate secondo criteri generali la cui entità, relativamente al punteggio/peso attribuito a ciascun criterio, sarà definita in fase di stesura di avviso in base a diversi fattori quali la priorità d’investimento sul quale il progetto prevede il finanziamento, le tipologie d’azione previste dal POR, le finalità previste nell’avviso, le tipologie formative, ecc. I criteri generali sono:

a. Qualità e coerenza progettuale interna;

b. Coerenza esterna;

c. Innovatività;

d. Priorità;

e. Soggetti coinvolti.

Qualora previsto dall’avviso, le proposte progettuali possono essere soggette anche ad una valutazione economica (in particolare per attività che non prevedano il ricorso a Unità di Costo Standard). In tal caso, la griglia dei pesi da assegnare a ciascun criterio viene definita stabilendo uno specifico punteggio.

I criteri specifici riguardano, nel dettaglio, le diverse tipologie di azione finanziabili con il FSE con l’intento di premiare le proposte progettuali che maggiormente incidono sui diversi target previsti dalle operazioni.

56 Tali criteri sono:

Ž Attività formative e di orientamento;

Ž Interventi per l’occupazione;

Ž Interventi di accompagnamento;

Ž Aiuti alle persone per la formazione, l’orientamento e l’accompagnamento;

Ž Aiuti alle persone per la conciliazione;

Ž Incentivi alle imprese per l’occupazione;

Ž Incentivi alle imprese per l’innovazione e lo sviluppo occupazionale, sociale e economico.

L’AdG nomina un responsabile del procedimento con il compito di curare il corretto e regolare svolgimento delle procedure di selezione, inoltre nomina le commissioni di valutazione delle offerte/proposte progettuali.

Durante la fase istruttoria, e comunque prima della pubblicazione, gli atti relativi alla procedura di selezione prescelta vengono visionati dall’Aree che si occupano della programmazione interventi che ne accerta la conformità e correttezza.

Gli avvisi pubblici sono pubblicati, conformemente a quanto disposto all’art. 11 dal Decreto legislativo di attuazione delle legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, sul sito istituzionale dedicato e possono essere pubblicati sul B.U.R.L. Gli avvisi pubblici descrivono, oltre alle finalità, all’oggetto specifico e alle procedure di presentazione delle operazioni, anche le modalità e le procedure di selezione che si compongono di due fasi: una fase di ammissibilità e una di valutazione tecnica svolte da una commissione di valutazione nominata sempre dalla AdG/OI competente.

L’AdG nomina gli esperti delle commissioni di gara nell’ambito del personale regionale, ma in particolari casi può anche avvalersi di esperti esterni selezionati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Al termine delle operazioni di valutazione la commissione, all’uopo nominata, trasmette gli esiti della selezione all’AdG/OI competente della procedura che approva e pubblica le graduatorie finali sul sito istituzionale dedicato e notifica l’avvenuta approvazione dei finanziamenti ai soggetti ammessi a finanziamento mediante le modalità previste dalla normativa vigente.

Successivamente l’Area/Servizio preposti alla gestione, ricevuta la Determina di approvazione della graduatoria dalla funzione di programmazione, formalizza l’atto di impegno delle risorse ai fini dell’ammissione a finanziamento dei progetti in ordine di graduatoria e sulla base delle risorse disponibili preventivamente individuate nell’avviso.

La rappresentazione grafica del processo per gli avvisi pubblici è di seguito riportata.

57 Diagramma n. 3: Processo di attuazione avvisi pubblici

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Riferimenti normativi e documentali

Ž Art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 par. 3;

Ž Art. 37 e 38 del Reg. (UE) n. 1303/2013;

Ž Art. 7 Reg. delegato (UE) n. 480/2014.