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Processo e sentenza del Consiglio dei Dieci a carico di Alvise Basadonna e altri imputati (BCVe, Cod Cic 3123/88)

“A[di] 18. Giugno 1674. Proclama

Il Serenissimo Pr[inci]pe fà sapere, et c.[aeter]a per Deliberazion dell’Ecc.[el]so Cons.[igli]o di X:ci. Che s[ignor] Zuanne Bragadin fù q. Ger:[ola]mo dal Ponte Storto a S.[an]ta M.[ari]a Formosa s[ignor] Bernardo Trevisan de q . Dom.[eni]co de Rio Marin

s[ignor] Alvise Basadonna de q. Gir.[olam]o a San Trovaso

s[ignor] Nicolò Zustinian de Cav. Giulio Proc.[urato]re di San Marco s[ignor] Zuanne Balbi de q. Fran.[ces]co dai due Ponti detto Ninfetta s[ignor] Antonio Pasqualigo fù de q. Andrea detto Patan

s[ignor] Nicolò Marcello fù de q. Aless.[andr]o dalla madalena; e

Francesco Bellatto, o Belletato dalla Fratta del Polesine Cameriere del sud.[ett]o Bragadin

Imputati essi Bragadin, Trevisan, Basadonna, Giustinian, Balbi, Pasqualigo, e Marcello per quello, che concepite nei loro perversi animi le più horide diaboliche rissuluzioni in offesa della Divina maestà, che commetter si possono da chi rissiede nel grembo di Santa Chiesa, ed essendosi incontrata in cadauno di essi la perversità del genio, l’uniformità de voleri si siano uniti la notte del venerdì otto venendo li nove del mese corrente, e portatessi a Torcello accompagnati dal sud.[dett]o camerier, che concorse pure ad effettuare la prava stabilita deliberazione con habiti mentiti, e con la faccia in parte coperta da fazzoletti, che venivano a nascondere sotto il loro candore li rossori, che rissentir dovevano nell’horribilità della loro intrapresa, et a renderli occulti alla cognizione di chi li avesse veduti, attrovandosi armati di arme lunghe, e curte da fuoco proibitissime dalle Leggi di questo Consiglio s’introducessero con abbominevole scherno del Cielo, e della Religione nell’horto delle monache di Sant’Antonio scalando le mura del medesimo, et schiodando dalla porta di esso la serratura, et saliti poscia col comodo di un monte di Rovinazzo fatto per la fabricha, che ivi si erige ad una tramezera di tavole, che divide la parte habitata dal monastero della fabricha vicina, levassero dalla medesima una tavola, e rompessero una porta, et introducendosi entro li Dormitorj di dette monache di esemplar, et accreditata vita procurassero senza effetto di aprire con violenza alcune celle che si attrovano in essi torzendo con li sforzi fatti li cadenazzi delle Porte, e ritrovatane finalmente una, che non era chiusa al di dentro, ove dimorava una monacha d’età, et indisposta insieme con una piccola figliolina siano due di essi penetrati nella medesima, et da uno di loro con diabolica pravità fù tentato di violare la monacha mà incontrata in essa un generoso coraggio, et una resistenza vigorosa che venne protetta dalla Divina Provvidenza, senza la quale havrebbe ottenuto il depravato suo intento fù respinto, et havendo la medesima con alte strepitose grida risvegliate, e sollevate le monache si levorno li due della Cella, et poi tutti dal monastero, essendo servito alla santa Vergine di preservarsi inviolata, e superare la violenza dei loro temerarj diabolici attentati, rimasta solo offesa nella resistenza fatta di più lividure, et essendosi nel fuggire incontrati nel campo in una monaca conversa, che chiedeva ajuto, et operarij del monastero, fù dimostrato da uno di loro di percuoterla con arma da fuoco, che teneva in mano, onde amutitasi la medesima hebbero modo di partire entro la Gondola di esso Bragadin, che lì Avevano condotti, quale stava allestita col rimprovero di molte persone, che al suono di Campana martello s’erano sollevate, e portavano eccitamenti per il loro arresto, il che non ostante le sorti di sotrahersi illesi di operazione così sacrilega, che haveva calpestate le Leggi del Cielo, e quelle del Pr[inci]pe, adombrato il buon concetto di Sacre Vergini di vita, e costumi incontaminati, et infranta la Clausura de Chiostri venerabili delle medesime, senza che la nobiltà della nascita e gli obbrobrj del mondo habbino valso a rimoverli da così detestabili operazioni

Havendo il tutto commesso respettive, scienze, dolosa, et deliberatemente un enorme diabolica rissoluzione con offesa gravissima del Sig.[no]re I[d]Dio, delle Leggi Divine, et humane con violazione de ricoveri de Sacre Vergini, con attentati

temerarj, dilazion d’arme da fuoco, e con quelle sacrilege, diaboliche, scandalose, temerarie, et abbominevoli forme, che dal Processo risultano, debbano nel termine di ore ventiquattro personalm[en]te presentarsi, et caetera

A[di] 23 Giug[n]o 1674. furono banditi, privi di nobiltà con tutte le più strette forme praticatesi, con pena di morte, et confiscazion de Beni con taglie de D.[uca]ti m/2 [2000] entro lo Stato, e m/4 [4000] in Terre aliene, et il Camerier con pena di Forca.

Il tutto come segue nel Bando stesso

Il Ser[enissi]mo Pr [inci]pe fa sapere, et c.[aeter]a per deliberazione dell’Ecc.[el]so Cons.[igli]o di D.[ie]ci di 23. Giugno 1674:

Contra il N. H. Zuanne Bragadin fù de Girolamo, Bernardo Trevisan de q. Dom.[eni]co A.[lvi]se Basadonna de q. Girol.[am]o, Nicolò Giustinian de m.[esse]r Giulio Proc[urato]re, Zuanne Balbi de q. Fran.[ces]co, Ant.[oni]o Pasqualigo fù de q. Andrea, e Nicolò Marcello fù de Alessandro absenti mà legitimamente citati sijno privi di Nobiltà, e li loro nomi immediatamente annullati dal Libro de Nobili esistenti nell’Avogaria di Commun, et anco dal Libro d’oro del M.[aggior] C.[onsiglio], e sijno, e s’intendano banditi da questa Città, e Dogado, e da tutte le altre città, terre, e luoghi del Dominio nostro terrestri, maritimi, navilj armati, e disarmati in perpetuo. Rompendo il confin essendo presi sijno condotti in questa Città dove all’ora solita frà le due colonne di San Marco sopra un’eminente solaro gli sia per il ministro di Giustizia tagliata la testa sichè si separi dal busto, e muorano, con taglia alli captori, o interfettori fatta legitima fede dell’interfezione di cadauno di loro de D[uca]ti m/2 [2000] dentro lo Stato, e m/4 [4000] in terre aliene de suoi Beni se ne saranno, se non dei denari della Cassa di questo Consiglio deputati alle Taglie da esser immediatamente esborsati a captori, overo interfettori, o a loro legitimi Proc.[urato]ri, ò comessi, overo a chi haverà causa di essi senza alcuna contraddizione non ostante anzianità, o altro in contrario, potendo anco il captor, o interfettor overo il suo commesso conseguir liberamente a suo beneplacito, o senza alcuna minima difficoltà la taglia predetta da esserli contata d’ogni corte di danaro, o da quella camera dello stato dove più le piaccia a sua intera soddisfazione

Conseguirà in appresso oltre la Taglia predetta voce, e facoltà un prigione, o relegato, overo un bandito per qual si voglia caso, e di qualsivoglia condizion nessuna eccettuata, benché avesse più bandi, o condanne di questo C.[onsiglio]o, con l’autorità di esso, ancorché non havesse adempiti li requisiti delle Leggi, e che nella sua Sentenza havesse qualsisia condizione di tempo, strettezza di ballote, lettura di Processo, pace effettiva, o di dover esser espressamente rojato [?], et ogni altra, che potesse escogitarsi, e se accadesse che in tal captura, o interfezione restasse morto il captore, o intercettore habbino li suoi heredi il sopradetto benefizio, e Taglia interamente da esserli in ogni caso concesse con la metà de voti non ostante qualsisia provisione, o p.so in gnente [?], come particolare in materia di banditi, o d’altra sorte così fatta, come in alcun tempo potessero farsi a qualsisia in questo caso in tutto, e per tutto derogato.

Che per li loro beni mobili, stabili, pres[en]ti, e futuri di qualsisia sorte azione, ragione, in qualsisia luogo esistenti, et etiam fideicomissi, e feudi loro vita durante, et cossì la leggitima, e linbilianica[?] siano, e s’intendano confiscati, et applicati giusto le Leggi, et all’ordinario dell’Avogaria di Comun da esser dentro la vendita, ed saranno fatte approbate con li ¾ de voti di questo Consiglio. Tutti li contratti di qualunque sorte non eccettuato che da essi fossero stati fatti da un’anno in qua s’intendano tagliati, cassi, e di niun valore, come se fatti non fossero, dovendo li Rapp.[resentan]ti di Comun haver riguardo di quei soli, che conoscessero legittimi veramente, et reali, e secondo la convenienza loro terminar ciò, che le parerà di giustizia con pen.a [?] mira di scansar le fraudi, che potessero esser state concertate a pregiudizio, o divertimento della confiscazione predetta.

Li comuni delle ville, Contadi, e Luoghi del Dominio Nostro dove capiteranno siano tenuti suonar campana a martello, et usar ogni diligenza per prenderli o vivi, o morti, et in caso di presa, o d’interfezion di essi haver debbano li benefizj prommessi in tutto, e per tutto dalla predetta Sentenza, e mancando essi da questo c. viene da questo Cons.[igli]o commesso havuto notizia, che essi havessero coperto, che visto stati in luoghi loro, li meriga, Degani, massari, ed altri simili Deputati, sia cadaun di loro che haverà mancato condannati al remo in Gallera per anni dieci, et in caso d’innabilità a star altrettanto tempo in una prigion di condannati serrata alla luce, et non essendo [p]resenti restino banditi da tutte le Terre, e luoghi in perpetuo, et puniti d’altre pene secondo la trasgressione

Se alcuna persona, nobile, cittadino, o suddito nostro, o altro che havesse beni nello stato di qualsivoglia grado, o condizione si voglia niuno eccettuato etiam che fossero congiunti con loro in qualsivoglia grado di parentela gli farà in alcun tempo mai in questa Città, et in qualsivoglia luogo del stato nostro, o fuori di esso favore, indrizzo, dannari, recapiti, o l’accetterà in casa sua conviverà con loro, gli scriverà, gli soministerà aggiuti di qualunque sorte, overo haverà qualsivoglia pratica, o intelligenza con loro, cada in penna essendo nobile, o cittadino da esserli confiscati liberam[en]te et capitando nelle forze per anni dieci in una delle priggioni de condannati serrate alla luce, e non capitando nelle forze resti bandito da questa città di venezia e Dogado, e da tutto lo stato nostro da terra, e da mar tanto armate, e disarmate in perpetuo con la penna d’anni dieci di prigione rompendo il confin. non essendo nobile, o cittadino, oltre la confiscazion de beni sia posto a servire sopra una Gallera de condannati per huomo da remo con li ferri alli piedi per anni dieci, con tutti gli ordini della camera dell’Armamento, et non essendo abile debba star altrettanto tempo in una priggione serrata come sopra.

Non possano mai per alcun tempo alcuno di essi dal presente bando respettive liberarsi per facoltà di chi si sia havere, pico [?] per havere niuna eccettuata, ne in virtù de p.[o[?] de Banditi, o per via di arrecordi, o Denuncie, o sotto pretesto di militar in publico servizio, ne con l’interfezzione ad alcuno di essi facesse d’altro bandito uguale, o maggiore a loro, se non passati anni venti, ne meno possali esser fatta grazia di qualsisia sorte di sospension, alterazion, remmission, compensativa, o altra imaginabile diminuzion della presente sentenza, ne per causa di redduzion, ne di salvo condotto, ne ad istanza de Pr[inci]pi C.[onsiglio] a quali siano efficacemente ricercati, ne per qualsisia altra causa publica, o privata, ne meno in tempo di guerra da qualsivoglia Rappr[esentan]te da terra, o da mar a chi fosse data ogni sorte di autorità di liberar banditi in pena di D.[uca]ti m/2 [2000] a cadauno, del proponente qualsisia p.zo [?] a suo sollievo da essergli tolta da cadauno de Cad.r [?], Cappi, et Rappr[esentan]ti di Commun senz’altro cons.[ens]o

Et etiam[?] Fran.[ces]co Bellato, o Bellatato dalla Cratta [Fratta] del Pollesino

Cam.[erie]r de Zuanne Bragadin fù q. Girolamo absente, mà legitimamente citato. sei et caetera”.

Doc. 2

Libro di fabbrica della cappella Basadonna a San Nicolò della Lattuga.