• Non ci sono risultati.

2. L'attività della banca dati del DNA: la raccolta dei profili

2.2. Profili del DNA relativi a reperti biologici acquisiti nel

L'articolo 10 della legge n. 85 del 2009 disciplina il secondo canale di alimentazione della banca dati, il quale è costituito dai profili genetici, attribuiti o meno ad un soggetto identificato, derivanti da reperti biologici.

Si tratta di materiale biologico acquisto non dalla persona, ma dal luogo del reato o da cose pertinenti al reato, su iniziativa della polizia giudiziaria, in occasione del sopralluogo, di ispezioni o di perquisizioni.

Da questo materiale biologico vengono tipizzati i profili del DNA in laboratori di Forze di polizia ovvero in altri laboratori di elevata specializzazione, per poi essere trasmessi al database. L'utilità dell'archiviazione in banca dati dei profili DNA tipizzati da reperti acquisiti nel procedimento penale si apprezza in relazione alla possibilità di stabilire l'appartenenza delle tracce biologiche, al fine di individuare il colpevole di un reato o di scagionare un innocente119.

119In relazione alla prima finalità, la potenzialità di tale strumento di indagine può essere dimostrata ricordando una vicenda statunitense avvenuta nel 1999 nel Wisconsin. Il caso riguardava uno stupratore seriale, di cui si conosceva il profilo genetico ma non l'identità anagrafica. Non poteva essere identificato il criminale cercando riscontri in banca dati, a causa dell'imminente scadenza del termine di prescrizione (il profilo genetico era stato estratto sei anni dopo la commissione del crimine, a partire da campioni di liquido seminale appositamente conservati) né poteva essere ammesso un mandato, in quanto mancava il nome dell'indiziato. Venne, allora, emesso un provvedimento restrittivo per violenza carnale e sequestro di persona a carico di John Doe, individuo di sesso maschile sconosciuto ma con profilo genetico noto. In tal modo, venne assicurata la pendenza del procedimento penale nell'attesa di poter confrontare in futuro il DNA di John Doe con i profili genetici di altre persone custoditi nel registro delle impronte genetiche del Wisconsin. Per quanto riguarda la possibilità di scagionare un innocente, l'utilità dell'archiviazione si apprezza con riferimento all'istituto della revisione: la tecnologia del DNA permette di riesaminare casi giudiziari già definiti quando vi siano campioni

L'articolo 10 disciplina due modalità con cui i profili del DNA tipizzati entrano nell'archivio: se il procedimento non è ancora stato definito con un provvedimento irrevocabile, l'autorità giudiziaria procedente ha l'obbligo di disporre la trasmissione dei profili genetici alla banca dati; se, invece, la sentenza è già passata in giudicato oppure è stata disposta l'archiviazione della notizia di reato e i reperti acquisiti durante il procedimento non sono mai stati analizzati, il pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione ha la facoltà di disporre la trasmissione dei reperti biologici ad un laboratorio delle Forze di polizia o di altre istituzioni specializzate e di ordinare la successiva trasmissione dei profili alla banca dati120.

Tale articolo è stato ampiamente contestato121: pare che il legislatore non abbia tenuto conto di uno dei più importanti principi che, come esamineremo meglio in seguito122, devono essere alla base della disciplina dell'archivio genetico, vale a dire il principio di proporzionalità. Questo principio esige, alla luce del bilanciamento imposto dalla nostra Costituzione e dalla CEDU per la tutela del diritto alla riservatezza, che il vulnus sia consentito e limitato nei soli casi in cui ricorre la necessità di accertare e prevenire fatti gravi, lesivi di beni di rilievo costituzionale.

biologici su cui effettuare l'indagine genetica. Negli Stati Uniti la prova del DNA ha consentito la scarcerazione di numerosi detenuti, alcuni dei quali in attesa della pena capitale.

120FELICIONI, L'acquisizione di materiale biologico a fini identificativi o di ricostruzione del fatto, in AA.VV. Prelievo del DNA e banca dati nazionale, a cura di SCARCELLA, Padova, 2009, 206 ss.

121TONINI, Informazioni genetiche e processo penale ad un anno dalla legge, in Dir. pen. proc., 2010, 889 e ss. Inoltre, LEO, Il prelievo coattivo di materiale biologico nel processo penale e l'istituzione della Banca Dati Nazionale del DNA, in Riv. it. medicina legale, 2011, 951.

La raccolta dei reperti acquisiti nei singoli procedimenti prescinde, invece, dalle ragioni dell'accertamento e dalla qualità del fatto perseguito nell'ambito dei procedimenti stessi. Basti pensare all'ipotesi in cui venga raccolto materiale biologico appartenente alla persona offesa o all'autore di una contravvenzione: costoro potranno essere schedati senza aver manifestato la pericolosità qualificata che è invece richiesta per l'altro canale di implementazione123.

Onde evitare la dispersione dei profili del DNA tipizzati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penale anteriormente all'entrata in vigore della legge 85/2009, la disposizione transitoria di cui all'art. 17 prevede che questi, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, siano trasferiti dalle Forze di polizia alla banca dati nazionale del DNA entro il termine di un anno decorrente dall'entrata in funzione della banca dati.

Tale disposizione desta alcune incertezze: innanzitutto, non si comprende quale sia la funzione del nulla osta dell'autorità giudiziaria né quale contenuto debba avere questo controllo, che appare generico ma privo di contenuto effettivo; inoltre e soprattutto, non è detto che i profili genetici così tipizzati rispondano ad alcuno standard di analisi qualitativo: si tratta, per lo più, di dati provenienti da analisi già effettuate e in cui i reperti potrebbero essere già stati distrutti o perduti. È, pertanto, impossibile garantire il rispetto dei parametri ENFSI che l'articolo 11 impone per la tipizzazione del reperto124. Il 123LEO, Il prelievo coattivo di materiale biologico nel processo penale e l'istituzione della Banca Dati Nazionale del DNA, in Riv. it. medicina legale, 2011, 951.

complesso delle informazioni che finiranno in banca dati è, dunque, fortemente eterogeneo, specie in quanto ad affidabilità. Di ciò dovrà tenersi conto nella valutazione dei risultati dell'attività di raffronto tra profili. In particolare, se ne dovrà tenere conto nel momento in cui quei dati dovranno essere oggetto di scambio nell'ambito del Trattato di Prüm125.

2.3. Profili del DNA di persone scomparse o loro