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Profili sanzionatori

Nel documento Decreto dignità (pagine 134-139)

Un tentativo di rilancio per il contratto di prestazioni occasionali

3. Profili sanzionatori

Il sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti, degli obblighi e dei divieti posti in materia di prestazioni di lavoro occasionale è individuato dal comma 20 dell’art. 54-bis del d.l. n. 50/201721. Anzitutto il legislatore introduce una specifica sanzione civile22 che sembra colpire tanto il lavoro occasionale reso con Contratto di prestazione occasionale che quello attuato con Libretto fami-glia: il rapporto di lavoro occasionale si trasforma in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato se l’utilizzatore (non pubblico) supera il limite di importo di 2.500 euro per le prestazioni rese da ogni lavoratore in favore dello stesso utilizzatore, ovvero se viene superato il limite di durata della prestazione lavorativa pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile o il corrispondente limite di durata per il settore

20 Se l’arco temporale della prestazione indicato nella comunicazione si col-loca a cavallo fra due mesi, il pagamento del compenso viene effettuato dall’Inps il mese successivo alla data finale di svolgimento della prestazione lavorativa (circ. Inps n. 107/2017).

21 Sugli aspetti sanzionatori, anche con riferimento alle attività di vigilanza, si veda M. Pagano, Contratto di prestazione occasionale, confronto con il voucher e profili ispettivi, cit., 25-27; cfr. anche V.F. Giglio, Il nuovo lavoro occasionale. Di-sciplina, profili critici e soluzioni operative, cit., XII-XIV.

22 Sulla sanzione civile della trasformazione del contratto di prestazione oc-casionale in rapporto di lavoro subordinato si veda L. Ratti, Conversione del contratto e rapporti di lavoro: Trasformazione e sanzione nel trattamento delle invalidità dei contratti di lavoro, Giappichelli, 2018, 66-67.

colo, determinato dal rapporto tra il limite di importo di 2.500 euro e la retribuzione oraria prevista dal Ccnl.

La trasformazione del rapporto opera a far data dal giorno in cui si realizza il superamento dei limiti legali, «con applicazione delle connesse sanzioni civili ed amministrative», come annota la circ.

INL n. 5/2017.

Tuttavia, il d.l. n. 87/2018, convertito dalla l. n. 96/2018, ha san-cito un esonero da responsabilità per il datore di lavoro agricolo, qualora la violazione del limite consentito derivi dalle informa-zioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazio-ni rese nella piattaforma informatica Inps dai prestatori di lavoro occasionale.

Secondo le specificazioni contenute nella circ. INL n. 5/2017 la violazione dei divieti di cui all’art. 54-bis, comma 5, del d.l. n.

50/2017 – per aver fatto svolgere prestazioni di lavoro occasio-nali a lavoratori con i quali l’utilizzatore aveva in corso o aveva cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (divieti che, secondo le precisazioni INL, non trovano applicazione con riferimento ai lavoratori utilizzati in somministrazione di lavoro) – rappresenta un difetto “genetico” della legittima costituzione del rapporto di lavoro occasionale, comportando la conversione fin dall’inizio della prestazione nel rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato in forza delle previsioni del codice civile e dell’art. 1 del d.lgs. n. 81/2015, con applicazione delle sanzioni civili e amministrative previste per il caso in cui venga accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro.

L’art. 54-bis, comma 20, del d.l. n. 50/2017 prevede poi due ille-citi amministrativi relativi esclusivamente al contratto di presta-zione occasionale puniti entrambi con la medesima sanpresta-zione pe-cuniaria.

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In effetti, sia la violazione dell’obbligo di comunicazione preven-tiva sancito dall’art. 54-bis, comma 17, del d.l. n. 50/201723, sia l’attivazione del contratto di prestazione occasionale in una delle ipotesi in cui esso è espressamente vietato dall’art. 54-bis, comma 14, del d.l. n. 50/2017, si applica la sanzione pecuniaria ammini-strativa da euro 500 a euro 2.500, per ogni prestazione lavorativa giornaliera in cui risulta accertata la violazione.

Peraltro, la norma prevede che non trovi applicazione la proce-dura di estinzione agevolata della diffida precettiva (art. 13, d.lgs.

n. 124/2004), per cui la sanzione irrogata (in misura ridotta) in caso di accertamento da parte dell’Ispettorato nazionale del lavo-ro sarà in concreto pari a 833,33 eulavo-ro per ciascuna prestazione lavorativa (un terzo del massimo edittale ai sensi dell’art. 16, l. n.

689/1981).

Nel caso di violazione degli obblighi che interessa più lavoratori, secondo le indicazioni contenute nella circ. INL n. 5/2017, la sanzione ridotta sarà calcolata come il prodotto tra l’importo di euro 833,33 e la somma delle giornate lavorative non regolar-mente comunicate ovvero effettuate in violazione dei divieti. Tali modalità di calcolo sono state ribadite dalla nota INL n.

7427/2017 la quale afferma che il parametro di quantificazione

23 La sanzione relativa all’obbligo di comunicazione si applica sia con rife-rimento alla comunicazione effettuata in ritardo o sia con riguardo a quella che pur effettuata non contiene tutti gli elementi richiesti o che contiene elementi non corrispondenti a quanto effettivamente svolto: «Ciò può av-venire, ad esempio, qualora la prestazione occasionale giornaliera sia stata effettivamente svolta per un numero di ore superiore rispetto a quello indi-cato nella comunicazione preventiva. In tale caso, peraltro, il personale ispettivo provvederà a comunicare alla competente sede INPS l’avvenuto accertamento della maggior durata della prestazione affinché l’Istituto pos-sa adottare le proprie determinazioni in relazione al singolo rapporto di la-voro» (circ. INL n. 5/2017).

dell’importo sanzionatorio è rappresentato dal numero delle giornate nelle quali si è fatto ricorso, indipendentemente dal nu-mero dei lavoratori impiegati nelle singole giornate24.

La circ. INL n. 5/2017 sottolinea anche come la violazione delle tutele in materia di orario di lavoro (riposo giornaliero, pause e riposi settimanali) e di sicurezza sul lavoro comporta le specifiche reazioni sanzionatorie dettate, rispettivamente, dal d.lgs. n.

66/2003 e dal d.lgs. n. 81/2008.

Da ultimo, la circ. INL n. 5/2017 fornisce specifici chiarimenti con riferimento alla maxisanzione contro il lavoro sommerso, evidenziando che in caso di mancata trasmissione della comuni-cazione preventiva ovvero di revoca della comunicomuni-cazione effet-tuata a fronte di una prestazione di lavoro occasionale in realtà effettivamente svolta, la sola registrazione del lavoratore occasio-nale sulla piattaforma telematica Inps non rappresenta elemento sufficiente per escludere che si tratti di rapporto di lavoro scono-sciuto alla pubblica amministrazione, rendendo perciò possibile, se si accerta la natura subordinata del rapporto di lavoro la conte-stazione dell’impiego di lavoratori “in nero”.

Su tale essenziale assunto, l’INL individua criteri utili a differen-ziare le ipotesi in cui la prestazione di lavoro resa può considerar-si prestazione occaconsiderar-sionale meramente non comunicata da quelle in cui si tratta di un rapporto di lavoro sommerso, chiarendo che trova applicazione la sola sanzione amministrativa di cui all’art.

54-bis, comma 20, d.l. n. 50/2017, se ricorrono congiuntamente i seguenti elementi: la prestazione lavorativa è comunque possibile a fronte del non superamento dei limiti economici e temporali

24 La nota INL n. 7427/2017 illustra tale posizione con un esempio: viola-zione dell’obbligo di comunicaviola-zione di 3 lavoratori il primo giorno, 1 lavo-ratore il secondo giorno e 2 lavoratori il terzo giorno; la sanzione ammini-strativa è data dal prodotto 833,33 x 3, pari a 2499,99 euro, dovendosi con-siderare le tre giornate di lavoro occasionale irregolarmente svolte.

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previsti dalla legge; la prestazione può considerarsi occasionale per la presenza di precedenti analoghe prestazioni lavorative cor-rettamente gestite dallo stesso datore di lavoro25. In assenza an-che di uno soltanto dei due presupposti enucleati, al contrario, dovrà applicarsi maxisanzione contro il sommerso, sempreché ri-corra il requisito della subordinazione.

Da ultimo, la circ. INL n. 5/2017 ha chiarito che la maxisanzione trova applicazione anche se la comunicazione telematica viene ef-fettuata nel corso dell’accesso ispettivo, come pure in costanza di una revoca della comunicazione per una prestazione di lavoro che, all’esito degli accertamenti ispettivi svolti, risulta essere stata effettivamente resa, per l’evidente volontà di “occultare” la pre-stazione lavorativa26.

25 La circ. INL n. 5/2017 esemplifica il ragionamento: «ad esempio, qualora la mancata comunicazione preventiva riguardi una singola prestazione giornaliera a fronte di una pluralità di prestazioni occasionali regolarmente comunicate nel corso del medesimo mese, appare ragionevole ritenere che si tratti della mera violazione dell’obbligo comunicazionale di cui all’art. 54 bis, comma 20, con conseguente applicazione della specifica misura sanzio-natoria».

26 Sul punto la circ. INL n. 5/2017 precisa che l’INL, in raccordo con l’Inps, «porrà particolare attenzione sulle revoche delle comunicazioni di prestazioni occasionali valutandone la frequenza e quindi la possibile sussi-stenza di comportamenti elusivi volti ad aggirare la disciplina normativa».

Articolo 3

Comma 1.

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