Disposizioni istituzionali sul Parlamento europeo
Parte Prima
Articolo 19
1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio dei ministri, la funzione legislativa e la funzione di bilancio, e funzioni di controllo politico e consultive, secondo le condizioni stabi-lite dalla Costituzione. Esso elegge il presidente della Commissione europea1.
2. Il Parlamento europeo è eletto a suffragio universale diretto dai cittadini europei, con uno scruti-nio libero e segreto, per un mandato di cinque anni. Il numero dei suoi membri non può essere su-periore a settecentotrentasei. La rappresentanza dei cittadini europei è garantita in modo regressi-vamente proporzionale, con la fissazione di una soglia minima di quattro membri del Parlamento europeo per Stato membro.
Con sufficiente anticipo rispetto alle elezioni del Parlamento europeo del 2009, e in seguito se ne-cessario, per successive elezioni, il Consiglio europeo adotta all’unanimità, sulla base di una pro-posta del Parlamento europeo e con l’approvazione di quest’ultimo, una decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, nel rispetto dei principi summenzionati.
3. Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il presidente e l’Ufficio di presidenza.
Parte terza
Articolo III-232
1. Una legge o una legge quadro europea del Consiglio dei ministri stabilisce le misure necessarie per permettere l’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto‚ secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri.
Il Consiglio dei ministri delibera all’unanimità su un progetto del Parlamento europeo‚ previa ap-provazione di quest’ultimo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono. Ta-le Ta-legge o Ta-legge quadro entra in vigore solo una volta approvata dagli Stati membri conformemen-te alle rispettive norme costituzionali.
1Al primo comma dell’art. 26 della parte prima, la procedura è descritta come segue: Tenuto conto delle elezioni eu-ropee e previe consultazioni appropriate, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Par-lamento europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal ParPar-lamento eu-ropeo a maggioranza dei membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene la maggioranza, il Consiglio euro-peo propone al Parlamento euroeuro-peo, entro un mese, un nuovo candidato secondo la stessa procedura.
2GU C 47 E del 21.2.2002, pag. 108.
2. Una legge europea del Parlamento europeo stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l’e-sercizio delle funzioni dei membri. Il Parlamento europeo delibera di sua iniziativa, previo parere della Commissione e con l’approvazione del Consiglio dei ministri. Il Consiglio dei ministri deli-bera all’unanimità per le norme o le condizioni relative al regime fiscale dei membri o ex membri.
3. Nel corso della legislatura 2004-2009, la composizione del Parlamento europeo è quella stabili-ta nel protocollo sulla rappresenstabili-tanza dei citstabili-tadini nel Parlamento europeo.
Articolo III-233
La legge europea determina lo statuto dei partiti politici a livello europeo di cui all’articolo I-45, paragrafo 4, in particolare le norme relative al loro finanziamento.
Articolo III-234
A maggioranza dei membri che lo compongono‚ il Parlamento europeo può chiedere alla Commis-sione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l’elaborazione di un atto dell’Unione ai fini dell’attuazione della Costituzione. Se la Commissione non presenta una proposta, essa ne comunica le motivazioni al Parlamento europeo.
Articolo III-235
Nell’ambito delle sue funzioni il Parlamento europeo‚ su richiesta di un quarto dei membri che lo compongono può costituire una commissione temporanea d’inchiesta incaricata di esaminare fatti salvi i poteri conferiti dalla Costituzione ad altre istituzioni o ad altri organi le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell’applicazione del diritto dell’Unione salvo quando i fatti di cui trat-tasi siano pendenti dinanzi a una giurisdizione e fino all’espletamento della procedura giudiziaria.
La commissione temporanea d’inchiesta cessa di esistere con il deposito della sua relazione.
Una legge europea del Parlamento europeo stabilisce le modalità per l’esercizio del diritto d’in-chiesta. Il Parlamento europeo delibera di propria iniziativa previa approvazione del Consiglio dei ministri e della Commissione.
Articolo III-236
Qualsiasi cittadino dell’Unione‚ nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro‚ ha il diritto di presentare‚ individualmente o in associazione con altri cittadini o persone‚ una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di at-tività dell’Unione e che lo concerne direttamente.
Articolo III-237
1. Il Parlamento europeo nomina il mediatore europeo. Il mediatore europeo è abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell’Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro‚ e riguardanti casi di cattiva amministrazione nell’azio-ne delle istituzioni, degli organi o delle agenzie dell’Unionell’azio-ne‚ salvo la Corte di giustizia nell’azio- nell’eserci-zio delle funnell’eserci-zioni giurisdinell’eserci-zionali.
Conformemente alla sua missione‚ il mediatore europeo‚ di sua iniziativa o in base alle denunce che gli sono state presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo‚ procede alle indagini che ritiene giustificate‚ tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una pro-cedura giudiziaria. Qualora il mediatore europeo constati un caso di cattiva amministrazione‚ ne inve-ste l’istituzione, l’organo o l’agenzia interessata‚ che dispone di tre mesi per comunicargli il suo pare-re. Il mediatore europeo trasmette poi una relazione al Parlamento europeo e all’istituzione, all’organo o l’agenzia interessata. La persona che ha sporto denuncia viene informata del risultato dell’indagine.
Ogni anno il mediatore europeo presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle in-dagini.
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2. Il mediatore europeo è nominato dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della legislatura. Il mandato è rinnovabile.
Il mediatore europeo può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia‚ su richiesta del Parlamento europeo‚ qualora non risponda più alle condizioni necessarie all’esercizio delle sue fun-zioni o abbia commesso una colpa grave.
3. Il mediatore europeo esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Nell’adempimento dei suoi doveri non sollecita né accetta istruzioni da alcun organismo. Per tutta la durata del mandato‚ il me-diatore europeo non può esercitare alcuna altra attività professionale‚ remunerata o no.
4. Una legge europea del Parlamento europeo stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l’e-sercizio delle funzioni del mediatore europeo. Il Parlamento europeo delibera di sua iniziativa, pre-vio parere della Commissione e con l’approvazione del Consiglio dei ministri.
Articolo III-238
Il Parlamento europeo tiene una sessione annuale. Si riunisce di diritto il secondo martedì del me-se di marzo.
Il Parlamento europeo può riunirsi in sessione straordinaria a richiesta della maggioranza dei mem-bri che lo compongono‚ del Consiglio dei ministri o della Commissione.
Articolo III-239
1. La Commissione può assistere a tutte le sedute del Parlamento europeo e essere ascoltata a sua richiesta.
La Commissione risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dal Par-lamento europeo o dai membri di questo.
2. Il Consiglio europeo e il Consiglio dei ministri sono ascoltati dal Parlamento europeo‚ secondo le modalità previste dalle regole procedurali del Consiglio europeo e dal regolamento interno del Consiglio dei ministri.
Articolo III-240
Salvo disposizioni contrarie della Costituzione‚ il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei suffragi espressi. Il regolamento interno fissa il numero legale.
Articolo III-241
Il Parlamento europeo stabilisce il suo regolamento interno a maggioranza dei membri che lo com-pongono.
Gli atti del Parlamento europeo sono pubblicati conformemente alle condizioni previste dalla Co-stituzione e dal regolamento interno.
Articolo III-242
Il Parlamento europeo‚ in seduta pubblica‚ procede all’esame della relazione generale annuale‚ che gli è sottoposta dalla Commissione.
Articolo III-243
Il Parlamento europeo‚ cui sia presentata una mozione di censura sull’operato della Commissione‚
non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal deposito e con scrutinio pubblico.
Se la mozione di censura è approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo, la Commissione deve abbandonare le sue fun-Documenti
zioni. Continua a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla sua sostituzione, confor-memente agli articoli I-25 e I-26. In questo caso‚ il mandato della Commissione nominata per so-stituirla scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato della Commissione costretta ad abbando-nare le sue funzioni.
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