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Programmazione del fabbisogno di personale

Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

6.1 Programmazione del fabbisogno di personale

L’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che “Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”.

L’art. 89, comma 5, del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.

L’articolo 91 del d.lgs. 267/2000 stabilisce che “Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.”

L’articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come sostituito dall’articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.”; 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”;

L’articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 30 marzo 2001, n° 165, come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017 ed in particolare il comma 2 prevede: “Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33.

Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”;

il comma 3: “In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente” e l’art. 6-ter, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 75/2017 che prevede:

“Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali”.

Le linee guida del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione emanate con decreto 08/02/2018 pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018 sono volte ad orientare la Pubblica Amministrazione nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale.

L’art. 2 del D.Lgs. 30 marzo 30 marzo 2001, n° 165 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici.

L’art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 30 marzo 2001, n° 165 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali.

Ai sensi della normativa vigente in materia, il Piano del fabbisogno del personale viene declinato con programmazione triennale e aggiornato di anno in anno. Il vigente piano triennale 2019-2021 è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 03/04/2019, successivamente integrata con delibera n. 94 del 07/08/2019. Le selezioni per le assunzioni programmate per il 2019 sono state ultimate. Le assunzioni previste nella programmazione 2019-2021, per gli anni 2020/2021, sono indicate nel prospetto sottostante:

Anno 2020

CATEGORIA NUMERO PROFILO PROFESSIONALE MODALITA' DI COPERTURA

D1

1 >Istruttore Direttivo Tecnico >Concorso (previo esperimento della procedura di mobilità art. 30 D.Lgs. n. 165/2001)

1 >Commissario Aggiunto di P.L. >Concorso (previo esperimento della procedura di mobilità art. 30 D.Lgs. n. 165/2001)

1 >Istruttore Amministrativo-Contabile >Mobilità esterna art. 30 D.Lgs. n. 165/2001

C

1 >Istruttore Amm.vo-Contabile riserva esclusiva alle categorie protette art. 1 Legge n. 68/1999

1 >Agente di Polizia Locale >Concorso (previo esperimento della procedura di mobilità art. 30 D.Lgs. n. 165/2001)

Anno 2021

CATEGORIA NUMERO PROFILO PROFESSIONALE MODALITA' DI COPERTURA

D1

1 >Istruttore Direttivo Tecnico >Concorso (previo esperimento della procedura di mobilità art. 30 D.Lgs. n. 165/2001)

1 >Commissario Aggiunto di P.L. >Concorso (previo esperimento della procedura di mobilità art. 30 D.Lgs. n. 165/2001)

C1

1 >Istruttore Tecnico >Concorso (previo esperimento della procedura di mobilità art. 30 D.Lgs. n. 165/2001)

2 >Istruttore Amm.vo-Contabile >Mobilità esterna art. 30 D.Lgs. n. 165/2001

La spesa, in misura annua, relativa alle assunzioni programmate, non supera la stessa spesa, in misura annua, della spesa dei cessati.

Per il triennio 2019-2021 è stato sospeso l’obbligo previgente del previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria previste e disciplinate dall’art. 30 D.Lgs. n. 165/2001, prima di attivare una procedura concorsuale. Pertanto, l’Amministrazione potrà valutare per quali procedure di accesso ritiene, eventualmente, di esperire previamente la procedura di mobilità ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Con atto della Giunta comunale si procederà all’aggiornamento della programmazione annuale 2020 e all’approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022.

L’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019 prevede una modifica significativa al sistema di calcolo della capacità assunzionale dei Comuni, con il superamento delle vigenti regole del turn over e l’introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale; la norma prevede testualmente:

“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati , considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. ……..” .

La nuova disciplina, tuttavia, non è immediatamente applicabile, in quanto è previsto un decreto ministeriale attuativo, che, ad oggi, non è stato pubblicato, e pertanto, nelle more dell’adozione del decreto, continuano ad applicarsi le norme ordinarie in materia di facoltà assunzionali come sinteticamente riportato di seguito:

100% della spesa del personale cessato nell’anno precedente;

i resti assunzionali degli ultimi 5 anni;

le cessazioni programmate negli anni di riferimento, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn over.