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CAPITOLO 5: L'ATTUALE SITUAZIONE ITALIANA: DA

1.1. Proposte di legge parlamentari della precedente

I disegni di legge in tema di modifiche alle disposizioni in materia di cognome presentati alla Camera dei Deputati nella precedente Legislatura, sono stati sette, tutti redatti da esponenti dei due partiti allora, maggiormente rappresentativi in Italia.

Per semplicità di esposizione verranno esposti due disegni di legge presentati da ciascuna delle due forze politiche.

110 Corte Europea dei diritti dell'uomo, 7 gennaio 2014, ricorso 77/07 Cusan-Fazzo c. Italia, in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata 2014, con commento di S.Winkler, “ Sull'attribuzione del cognome paterno nella recente sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo”.

111 Sulle proposte di riforma del cognome si vedano:A.Coscia, La querelle del cognome del figlio legittimo, in Lo stato civile italiano, 2005 fasc. 1, pp. 22 – 23; S.Restuccia, Il cognome del figlio legittimo: un'abitudine, quasi sacra!, in Lo stato civile italiano, 2005 fasc. 2, pp. 96 ss.; L. Podrecca, Osservazioni e proposte sull'attuale disegno di legge in materia di cognomi, in Iustitia, 2007 fasc. 4, pt. 1, pp. 411 – 423; S. Caffarena, "L'adozione mite" e il "semiabbandono": problemi e prospettive, , in Famiglia e diritto, 2009 fasc. 4, pp. 398 – 403; C.Barbieri, Verso la liberalizzazione dei cognomi?, in Lo stato civile italiano, 2009 fasc. 9, pp. 659 – 660; M.Trimarchi, Il cognome dei figli: un'occasione perduta dalla riforma, in Famiglia e diritto, 2013 fasc. 3, pp. 243 – 250; S.Stefanelli, Illegittimità dell'obbligo del cognome paterno e prospettive di riforma, in Famiglia e diritto, 2014 fasc. 3, pp. 221 - 230

1.1.1. La Proposta di legge: "Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli" (1712/2008)

Preliminarmente bisogna affermare che, con la presente proposta di legge vengono effettuate due scelte fondamentali: la prima è che con il matrimonio ciascun coniuge mantiene il proprio cognome (regola inserita con la proposta di modifica dell'art. 143bis) e la seconda è che ai figli nati all'interno del matrimonio è sempre attribuito un doppio cognome, formato dal cognome del padre e da quello della madre.

A tal fine si propone di aggiungere al codice civile l'articolo 107 bis, che affida all'accordo dei coniugi la scelta del cognome da trasmettere e da formalizzare mediante l'indicazione nell'atto di matrimonio.

Nello stesso momento, gli sposi devono indicare anche l'ordine di attribuzione dei cognomi prescelto.

Sia la scelta del cognome che l'ordine sono irrevocabili e immodificabili. Quando,invece, si tratta di un figlio “naturale” (secondo la dizione dell'epoca) che venga riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori,la proposta di modifica dell'articolo 262 del codice civile prevede l'attribuzione di uno dei cognomi di ciascuno, secondo l'ordine e la scelta effettuata di comune accordo al momento del riconoscimento.

In assenza di indicazioni da parte dei genitori, l'Ufficiale di Stato Civile procede all'individuazione dell'ordine dei cognomi, sentiti i genitori medesimi e, in mancanza di accordo, a seguito di sorteggio.

I cognomi che vengono assegnati al primo figlio sono attribuiti nello stesso ordine ai successivi figli comuni.

Nel caso in cui il figlio sia riconosciuto solo da un genitore, questi assume entrambi i cognomi del genitore medesimo.112

112 A tal riguardo, è necessario rimandare alle disposizioni transitorie della proposta di legge d'iniziativa del deputato Bindi “ Modifiche al codice civile e altre disposizioni in

Una regola è prevista per il caso in cui sopravvenga in una fase successiva il riconoscimento dell’altro genitore.

Il quarto comma dell’art. 262 codice civile, nella nuova formulazione statuisce che:

“Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori viene accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento dell'altro genitore entro due anni dal riconoscimento stesso, il primo cognome del genitore che riconosce successivamente, si sostituisce al secondo cognome attribuito all'atto del primo riconoscimento, salvo diverso accordo tra i genitori.

Qualora la filiazione nei confronti del secondo genitore di un minore infraquattordicenne sia accertata o riconosciuta dopo due anni dal primo riconoscimento, il giudice decide sull'attribuzione del cognome in considerazione dell'interesse del minore, sentiti i genitori e il minore che sia capace di discernimento.

Se il figlio ha compiuto i quattordici anni deve prestare il suo assenso all'acquisto del primo cognome del genitore che lo ha riconosciuto successivamente o di cui è dichiarata la genitorialità, indicando l'ordine dei suoi cognomi. Tale volontà deve essere espressa contestualmente al consenso al riconoscimento del secondo genitore o nel corso del procedimento che accerta la filiazione. In mancanza di espressa dichiarazione di volontà del minore, il giudice decide sull'attribuzione del

materia di cognome dei coniugi e dei figli” presentata il 29 settembre 2008:

” 5. I figli riconosciuti da un solo genitore prima della data di entrata in vigore della presente legge e successivamente alla medesima data riconosciuti dall'altro genitore aggiungono al proprio cognome il cognome di quest'ultimo.

6. Al figlio nato prima della data di entrata in vigore della presente legge, riconosciuto da un solo genitore già provvisto di due cognomi, può essere attribuito, ove non sia avvenuto nell'atto di nascita, il secondo cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento.

7. Al figlio nato dopo la data di entrata in vigore della presente legge e riconosciuto da un solo genitore che ha un solo cognome è attribuito come secondo cognome quello della madre del genitore che lo riconosce. Se anche la madre del genitore è genitore unico, o vi è identità di cognomi, il figlio acquisisce il primo cognome differente nella linea degli ascendenti. Qualora ciò risulti impossibile, provvede, su indicazione del genitore, l'ufficiale dello stato civile.”

cognome in relazione al suo interesse, sentiti i genitori e il minore stesso. Spetta al figlio maggiore di età ogni decisione in ordine al cognome da assumere in caso di dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità ovvero di riconoscimento tardivo da parte di uno o di entrambi i genitori”. 113

La proposta di legge in questione prevede la modifica dell'articolo 299 del codice civile relativo al cognome dell'adottato maggiore di età: in tal caso l'adottato perde uno dei suoi cognomi, a sua scelta, e assume un cognome dell'adottante a seconda della scelta di questi mentre se l'adozione è compiuta da due coniugi, saranno questi, di comune accordo, a scegliere quale cognome trasmettere all'adottato. L'adottato può anche scegliere di sostituire il proprio cognome con quello dell'adottante oppure con quelli indicati dai coniugi adottanti a norma dell'articolo 107 bis.114

L'adottato prima di prestare il suo consenso all'adozione deve indicare quale cognome vuole assumere.

Per quanto concerne il cognome del figlio adottivo minore d’età, sulla base della proposta di modifica dell’articolo 27 della l. 4 maggio 1983, n. 184 contenuta nell’articolo 6 del progetto di legge, si stabilisce una regola diversa a seconda dell’età del figlio al momento dell’adozione.

L'adottato se è infraquattordicenne, assume il cognome degli adottanti con l'ordine che hanno scelto, in base a quanto disposto nell'articolo 107

113 Articolo 4, Cognome del figlio naturale, Proposta di legge d'iniziativa del deputato Bindi “ Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli” presentata il 29 settembre 2008

114 Articolo 107bis, come proposto dal disegno di legge 1712/2008: “ Nell'atto di matrimonio ciascun coniuge indica quale dei propri cognomi intende trasmettere ai figli e i coniugi concordemente indicano l'ordine secondo il quale i cognomi prescelti sono attribuiti.L'indicazione dei cognomi e del loro ordine è irrevocabile e immodificabile. In caso di mancata indicazione, da qualsiasi causa determinata, i figli acquisiscono il primo cognome di ciascun genitore nell'ordine stabilito, nel relativo atto di nascita, dall'ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita. L'ufficiale dello stato civile procede all'individuazione dell'ordine dei cognomi sentiti i coniugi e, in mancanza di accordo, a seguito di sorteggio.I cognomi assegnati al primo figlio comune, anche se nato fuori del matrimonio, sono attribuiti nello stesso ordine ai successivi figli comuni サ.

bis del codice civile.

L'adottato che, invece, ha compiuto gli anni quattordici, può chiedere, contestualmente alla prestazione del consenso all'adozione, di mantenere il proprio cognome o di aggiungere o di anteporre il cognome di uno degli adottanti al proprio primo cognome.

Se manca tale dichiarazione espressa, si applica il secondo comma dell'articolo 27 della l. 4 maggio 1983, n. 184. 115

Vi sono, infine, casi particolari di trasmissione del cognome ai figli adottati. L'articolo 7 di tale proposta di legge, prevede l'inserimento dell'articolo 45 bis alla legge 184/1983, il quale afferma che l'adottato perde il secondo cognome se lo possiede e antepone al proprio uno dei cognomi dell'adottante o il primo cognome che gli adottanti hanno deciso ai sensi dell'articolo 107 bis che si intende aggiungere al codice civile e di cui abbiamo già parlato.

In ogni modo il giudice dell'adozione, tenendo conto del solo interesse dell'adottato può modificare l'attribuzione o l'ordine dei cognomi che è stato scelto. Nel caso in cui l'adottato abbia compiuto dodici anni, deve esser sentito personalmente, mentre se ha un'età inferiore si deve valutare la sua capacità di discernimento al fine della sua audizione.

Se l' adottando ha compiuto gli anni quattordici, circa l'attribuzione di un nuovo cognome e l'ordine di questi, è richiesto il suo personale assenso. In ogni caso devono essere sentiti i genitori che non siano decaduti dalla potestà e gli adottanti.

Con questa proposta di legge, si richiede anche l'adeguamento del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica, n. 396/2000 sullo stato civile nonché l'aggiunta dell'articolo 45 bis nella l. n. 184 del 1983.

115 Articolo 27, secondo comma, l. n. 184/1983:” L'adottato assume, se infraquattordicenne, il cognome degli adottanti nell'ordine da loro indicato ai sensi dell'articolo 107-bis del codice civile. Nell'ipotesi di cui al quarto comma del medesimo articolo 107-bis, la decisione è rimessa al giudice dell'adozione.

1.1.2. La Proposta di legge: "Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli" (1053/2008)

Non diversamente dalla precedente,la proposta di legge in esame prevede la modifica del contenuto dell'articolo 143 bis e l'affermazione secondo la quale i coniugi conservano il proprio cognome dopo il matrimonio.

Viene, altresì, proposto l’inserimento di un comma aggiuntivo all'articolo 143 bis 1 codice civile, il quale dispone che, al momento della registrazione del figlio allo stato civile, l'Ufficiale dello Stato Civile attribuisce al figlio il cognome di entrambi i genitori e che questa scelta verrà applicata automaticamente a tutti i figli nati dalla medesima coppia; il cittadino, cui è attribuito il cognome di entrambi i genitori, può trasmettere al proprio figlio soltanto uno di essi, a sua scelta.

La proposta di legge modifica anche la regola sull’attribuzione del cognome per i figli “naturali”.

Nel caso in cui il figlio “nato al di fuori del matrimonio” venga riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, questo assume il cognome secondo la disciplina del nuovo comma dell'articolo 143 bis 1, precedentemente esposta.

Se, invece, il figlio, cosiddetto “naturale” viene riconosciuto da un solo genitore, questi assumerà il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.

Nell'ipotesi in cui l'altro genitore riconosca successivamente il figlio, ovvero quando la filiazione sia accertata in un momento successivo al primo riconoscimento, il cognome del genitore che lo ha effettuato in un secondo momento ovvero nei confronti del quale sia accertata successivamente la filiazione, si aggiunge a quello del genitore che per primo lo ha riconosciuto.

Per quanto concerne l'adozione dei maggiorenni si prospetta la sostituzione del terzo comma dell'articolo 299 del codice civile con una disposizione in base alla quale se l'adozione è compiuta dai coniugi, l'adottato assume il cognome di entrambi i genitori.

Infine: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al compimento del diciottesimo anno di età i figli hanno la facoltà di scegliere se aggiungere al proprio cognome quello della madre o se mantenere il solo cognome paterno. La stessa facoltà è attribuita a tutti i cittadini italiani maggiorenni.”116

1.2. I PIU' RECENTI PROGETTI DI LEGGE IN MATERIA DI COGNOMI

A seguito della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del gennaio 2014, la quale ha condannato l'Italia ad adeguarsi agli standard europei di uguaglianza e libertà di scelta in materia di cognome da trasmettere ai figli, come abbiamo già detto, le attività parlamentari e governative si sono intensificate e hanno portato alla presentazione di molti disegni di legge d'”urgenza” in materia nonché l'accelerazione dell'iter legislativo.

Verranno adesso approfonditi due proposte di legge, provenienti da esponenti di ciascun ramo del Parlamento, redatti da esponenti di altre due fazioni politiche.

1.2.1. La Proposta di legge: "Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli" (1227/2014)

Questa proposta di legge, inizia con la modifica dell'articolo 143-bis, come già visto in altri disegni di legge qui analizzati, il quale stabilisce che ciascun coniuge conserva il proprio cognome a seguito del matrimonio. Anche in questo caso, viene aggiunto un ulteriore comma allo stesso articolo 143-bis, nel quale viene disciplinata la normativa del cognome del figlio di “genitori coniugati”.

Il nuovo comma dispone che, al momento della registrazione del figlio allo stato civile, l'Ufficiale di Stato Civile, sentiti i genitori, attribuisce al figlio o il cognome della madre o quello del padre o quello di entrambi secondo l'ordine determinato di comune accordo tra i genitori stessi e, nel caso di mancato accordo, l'Ufficiale attribuisce al figlio i cognomi di entrambi in ordine alfabetico.

Anche in questa proposta, il figlio cui sia attribuito il cognome di entrambi avrà la possibilità di trasmettere al proprio figlio solo uno di essi a sua scelta come anche la possibilità per il figlio che abbia raggiunto la maggiore età, e al quale sia stato attribuito il cognome di entrambi i genitori, di avanzare richiesta, ai sensi dell'articolo 89, primo comma , del d.p.R. n. 396/2000, e successive modificazioni, per ottenere il cambiamento del cognome attribuitogli ai sensi del primo comma, scegliendo di mantenerne solo uno dei due.

Inoltre viene modificato l'articolo 237, secondo comma, sul possesso di stato, sostituendo la sola parola “padre” con quella di “genitore/i” di modo che venga fatto riferimento, seppur implicito, anche alla madre.

Anche l'articolo 262 del codice civile subirebbe delle modifiche, secondo l'articolo 5 della presente proposta di legge.

Secondo quanto dispone questo articolo, il figlio cosiddetto “ naturale” assume il cognome del genitore che per primo ha provveduto al suo riconoscimento. Se tale riconoscimento è effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, il figlio naturale assume il cognome che i genitori stabiliscono ai sensi del sopra citato articolo 143 bis.1.

Infine se la filiazione è stata riconosciuta solo da parte di un genitore e vi è stato un successivo riconoscimento o accertamento di filiazione da parte dell'altro genitore, il cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento successivo o è stato accertato in un secondo momento, può aggiungersi o sostituirsi, con il consenso di entrambi i genitori, a quello del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio “naturale”.

Se non sussiste accordo tra gli stessi, il cognome del genitore che ha riconosciuto per ultimo il figlio seguirà quello preesistente.

La proposta si conclude con la sostituzione del terzo comma dell'articolo 299 del codice civile con la seguente disposizione: “Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome che i genitori stabiliscono ai sensi dell'articolo 143-bis.1.”117

1.2.2. La Proposta di legge: "Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli" (1943/2014)

Il progetto di legge, presentato immediatamente dopo il deposito del dispositivo della sentenza della Corte EDU è diretto, anch'esso, ad innovare la disciplina civilistica sull'attribuzione del cognome ai figli, affermando la pari dignità della donna all'interno del rapporto di coppia come pure la normativa civilistica sul cognome dei coniugi.

Anche con questa proposta viene dettata una nuova formulazione

117 Articolo 6, Disegno di legge n. 1227 dell'8 gennaio 2014, d'iniziativa dei senatori Buemi, Nencini e Longo

dell'articolo 143-bis del codice civile in materia di “Cognome dei coniugi” nel quale, come già nelle precedenti proposte, viene specificato che con il matrimonio, ciascun coniuge mantiene il proprio cognome.

L'articolo 2 aggiunge un nuovo comma all'articolo 6 in materia di diritto al nome, sancendo con maggior forza il legame particolare che lega la prole alla madre.

La disposizione, infatti, stabilendo che i figli assumono il cognome materno o quello paterno oppure quello di entrambi, prevede che, nell'ipotesi di attribuzione al figlio di un doppio cognome, quello che deve figurare per primo è quello materno, e che questa sia la regola anche nel caso in cui non vi sia accordo tra i genitori in merito alla scelta tra le tre opzioni sopra esposte. La regola sull'ordine dei cognomi appena descritta, rappresenta una novità rispetto a tutte le precedenti proposte, poiché impone con forza la precedenza del cognome materno nel caso di attribuzione del doppio cognome.

Inoltre, vi è la facoltà per i figli, sia nati all'interno che fuori dal matrimonio, che abbiano raggiunto la maggiore età, di optare per una modifica del proprio cognome.

Quanto sopra descritto è riportato anche nell'articolo 3 di detta proposta, riguardo al cognome del figlio di genitori coniugati.

Ai figli successivi al primo, generati all'interno dello stesso vincolo, è attribuito il medesimo cognome del primo figlio e, al figlio con doppio cognome, è permesso di trasmettere ai propri, solo uno di essi, a sua scelta e in conformità alle precedenti disposizioni illustrate.

Il quarto articolo del disegno di legge, prevede una nuova formulazione dell'articolo 237 del codice civile in materia di “possesso di stato”, essendo questo un elemento che rileva ai fini della prova della filiazione.

Si ricorda che la filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile e che, in mancanza, lo status di figlio può essere provato

con il possesso continuo di stato, il quale deve risultare da una serie di fatti che, nel complesso, valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela tra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere. Questi fatti sono indicati nell'attuale articolo 227 codice civile e sono:

a) che la persona abbia sempre portato il cognome del padre che pretende di avere;

b) che il padre l'abbia trattata come figlio ed abbia provveduto in tale qualità al mantenimento, alla educazione e al collocamento di essa;

c) che sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali; d) che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia.

Abbiamo visto che il riferimento al cognome contenuto nella lettera a) ha rappresentato il principale riferimento utilizzato per sostenere la tesi che il patronimico è una regola implicita.

L'articolo quarto della p.d.l., dunque, modifica l'articolo 237 codice civile, anche per esigenze di coordinamento con le modifiche introdotte al codice civile, integrando così, il contenuto delle lettere a) e b) relative al cognome ed al trattamento di chi rivendica il possesso di stato, con il riferimento anche alla madre ovvero ad entrambi i genitori.

Non diversamente dai precedenti, il progetto di legge in esame si occupa anche dell’attribuzione del cognome in caso di adozione dei maggiori d’età e dei minori.

Per quanto concerne l’adozione dei maggiori d’età, viene proposta la modifica dell'articolo 299 del codice civile , come segue:”L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Se il cognome dell'adottato è composto da due cognomi, egli indica quale cognome intende conservare. Se il cognome dell'adottante è composto da due cognomi, l'adottante indica quale cognome intende assegnare all'adottando.

cognome attribuire all'adottando in conformità a quanto previsto dall'articolo 143 bis 1. Se l'adozione è compiuta da coniugi già con figli, all'adottato è attribuito lo stesso cognome del primo figlio.”118

Nel caso di adozione di un minore d'età, l'articolo 6 della predetta proposta

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