• Non ci sono risultati.

Protezione dell'ambiente

1.4.1. «L'impatto ambientale legato alla realizzazione e all'esercizio del sistema ferroviario deve essere valutato e considerato al momento della proget­

tazione del sistema secondo le disposizioni co­

munitarie vigenti.»

Questo requisito essenziale è disciplinato dalle disposizioni europee vigenti in materia.

1.4.3. «Il materiale rotabile e i sistemi di alimentazione di energia devono essere progettati e realizzati per essere compatibili, in materia elettromagne­

tica, con gli impianti, le apparecchiature e le reti pubbliche o private con cui rischiano di interfe­

rire.»

Questo requisito essenziale è disciplinato dalle disposizioni europee vigenti in materia.

1.4.4. «L'esercizio del sistema ferroviario deve rispet­

tare la normativa esistente in materia di rumo­

re.»

Questo requisito essenziale è disciplinato dalle disposizioni europee vigenti in materia (in parti­

colare la STI «Rumore» e la STI «Materiale ro­

tabile — alta velocità» 2008 (STI HS RST), fino a quando tutto il materiale rotabile sia coperto dalla STI «Rumore»).

1.4.5. «L'esercizio del sistema ferroviario non deve provocare nel suolo un livello di vibrazioni inac­

cettabile per le attività e l'ambiente attraversato nelle vicinanze dell'infrastruttura e in stato nor­

male di manutenzione.»

Questo requisito essenziale rientra nell'ambito di applicazione dell'infrastruttura.

2.5 Manutenzione

Questi requisiti essenziali sono rilevanti ai fini dell'ambito di applicazione della presente STI in conformità alla sezione 3.1 della stessa solo per la documentazione tecnica di manutenzione rela­

tiva al sottosistema «materiale rotabile»; non rientrano nell'ambito della presente STI per quanto concerne gli impianti di manutenzione.

2.6 Esercizio

Questi requisiti essenziali sono rilevanti ai fini dell'ambito di applicazione della presente STI in conformità alla sezione 3.1 della stessa per la documentazione di esercizio connessa al sottosi­

stema «materiale rotabile» (requisiti essenziali 2.6.1 e 2.6.2), nonché per la compatibilità tecnica del materiale rotabile con le norme di esercizio (requisiti essenziali 2.6.3).

3.2.2. Requisiti specifici di altri sottosistemi

Per ottemperare a questi requisiti essenziali per l'intero sistema ferroviario sono necessari requisiti negli altri sottosistemi interessati.

I requisiti relativi al sottosistema «materiale rotabile»

che concorrono al rispetto di questi requisiti essenziali sono menzionati nella sezione 3.1 della presente STI;

requisiti essenziali corrispondenti sono stabiliti nelle se­

zioni 2.2.3 e 2.3.2 dell'allegato III della direttiva 2008/57/CE.

Nell'ambito di applicazione della presente STI non rien­

trano altri requisiti essenziali.

4. CARATTERISTICHE DEL SOTTOSISTEMA «MA­

TERIALE ROTABILE»

4.1. Introduzione

4.1.1. Indicazioni generali

(1) Il sistema ferroviario dell'Unione, a cui si applica la ►M3 direttiva (UE) 2016/797 ◄ e di cui fa parte il sottosistema materiale rotabile, è un si­

stema integrato di cui occorre accertare la coeren­

za. Tale coerenza deve essere verificata in parti­

colare per quanto riguarda le specifiche del sotto­

sistema materiale rotabile, le sue interfacce con gli altri sottosistemi del sistema ferroviario del­

l'Unione in cui è integrato, nonché le norme di esercizio e manutenzione.

(2) I parametri fondamentali del sottosistema «mate­

riale rotabile» sono definiti nel capitolo 4 della presente STI.

(3) Fatto salvo il caso in cui ciò sia strettamente ne­

cessario per l'interoperabilità della rete ferroviaria dell'Unione, le specifiche tecniche e funzionali del sottosistema e le relative interfacce descritte nelle sezioni 4.2 e 4.3 non richiedono l'impiego di tec­

nologie o soluzioni tecniche specifiche.

(4) Alcune caratteristiche del materiale rotabile, per le quali vi è l'obbligo di inserimento nel «Registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati» (sulla base della pertinente decisione della Commissione), sono descritte nelle sezioni 4.2 e 6.2 della presente STI. Tali caratteristiche, inoltre, devono essere ri­

portate nella documentazione tecnica sul materiale rotabile di cui al punto 4.2.12 della presente STI.

4.1.2. Descrizione del materiale rotabile soggetto all'applica­

zione della presente STI

(1) Il materiale rotabile soggetto all'applicazione della presente STI (indicato come unità nel contesto della presente STI) deve essere descritto nel certi­

ficato di verifica CE, utilizzando una delle se­

guenti caratteristiche:

— complesso automotore in composizione bloc­

cata e, ove previsto, una o più composizioni predefinite di più complessi automotore del tipo sottoposto a valutazione per esercizio multiplo;

— veicolo singolo o composizioni bloccate di veicoli destinati a una o più composizioni predefinite;

— veicolo singolo o composizioni bloccate di veicoli adibiti all'esercizio generale e, ove pre­

visto, una o più composizioni predefinite di più veicoli (locomotive) del tipo sottoposto a valutazione per l'esercizio multiplo.

Nota: l'esercizio multiplo dell'unità sottoposta a valutazione con altre tipologie di materiale rotabile non rientra nell'ambito di applicazione della pre­

sente STI.

(2) Le definizioni riguardanti la composizione dei treni e le unità sono riportate nella sezione 2.2 della presente STI.

(3) Quando è valutata un'unità destinata all'impiego in una o più composizioni bloccate o predefinite, le composizioni per cui tale valutazione è valida sono definite dal richiedente la valutazione e in­

dicate nel certificato di verifica CE. La definizione di ciascuna composizione deve comprendere la denominazione del tipo di ciascun veicolo (o casse dei veicoli e sale montate nel caso di composi­

zioni bloccate articolate) e la loro collocazione nella composizione. Ulteriori informazioni sono fornite ai punti 6.2.8 e 6.2.9.

(4) Alcune caratteristiche o valutazioni di una unità destinata all'impiego nell'esercizio generale com­

porteranno limiti definiti in relazione alle compo­

sizioni dei treni. Tali limiti sono stabiliti nella sezione 4.2 e al punto 6.2.7.

4.1.3. Principale categorizzazione del materiale rotabile ai fini dell'applicazione dei requisiti della STI

(1) Nei seguenti punti della presente STI si fa ricorso a un sistema di categorizzazione tecnica del mate­

riale rotabile per definire i requisiti applicabili a una determinata unità.

(2) La categoria o le categorie tecniche rilevanti per l'unità soggetta all'applicazione della presente STI devono essere individuate dal richiedente la valu­

tazione. Tale categorizzazione deve essere utiliz­

zata dall'organismo notificato incaricato della va­

lutazione, al fine di valutare i requisiti applicabili di questa STI, e deve figurare nel certificato di verifica CE.

(3) Le categorie tecniche del materiale rotabile sono le seguenti:

— unità progettata per il trasporto passeggeri;

— unità progettata per il trasporto di un carico relativo ai passeggeri (bagagli, automobili ecc.);

— unità progettata per il trasporto di altro carico utile (posta, merci ecc.) in treni automotori;

— unità munita di cabina di guida;

— unità munita di dispositivo di trazione;

— unità elettrica, definita come unità alimentata a energia elettrica tramite uno o più sistemi di elettrificazione come specificato nella STI

«Energia»;

— unità di trazione termica;

— locomotiva per servizio merci: unità progettata per trainare carri merci;

— locomotiva per servizio passeggeri: unità pro­

gettata per trainare vetture passeggeri;

— mezzi d'opera;

— veicoli per l'ispezione delle infrastrutture.

Un'unità può rientrare in una o più delle categorie summenzionate.

(4) Salvo diversa indicazione nei punti della sezione 4.2, i requisiti specificati nella presente STI si applicano a tutte le categorie tecniche del materiale rotabile precedentemente definite.

(5) In occasione della valutazione si deve considerare anche la configurazione operativa delle unità, di­

stinguendo tra:

— una unità che può essere impiegata come treno;

— una unità che non può essere utilizzata da sola e quindi deve essere agganciata a una o più unità per circolare come treno (cfr. anche i punti 4.1.2, 6.2.7 e 6.2.8).

(6) La velocità massima di progetto dell'unità soggetta all'applicazione della presente STI deve essere di­

chiarata dal richiedente la valutazione; deve essere un multiplo di 5 km/h (cfr. anche il punto 4.2.8.1.2) quando il suo valore è superiore a 60 km/h; tale categorizzazione viene utilizzata dall'organismo notificato incaricato della valuta­

zione al fine di valutare i requisiti applicabili di questa STI, e deve figurare nel certificato di veri­

fica CE.

4.1.4. Categorizzazione del materiale rotabile ai fini della sicurezza antincendio

(1) Quanto ai requisiti per la sicurezza antincendio, nella STI «Sicurezza nelle gallerie» (STI SRT) sono definite e specificate quattro categorie di ma­

teriale rotabile.

— Categoria A — materiale rotabile passeggeri (incluse le locomotive per servizio passeggeri)

— Categoria B — materiale rotabile passeggeri (incluse le locomotive per servizio passeggeri)

— locomotive per servizio merci e unità automo­

trici progettate per il trasporto di altro carico utile (posta, merci, veicoli per l'ispezione delle infrastrutture ecc.)

— Mezzi d'opera.

(2) La compatibilità tra la categoria dell'unità e l'eser­

cizio in galleria è definita nella STI SRT.

(3) Nel caso delle unità progettate per il trasporto di passeggeri o il traino di vetture passeggeri, e sog­

gette all'applicazione della presente STI, la cate­

goria A rappresenta la categoria minima che deve essere selezionata dal richiedente la valutazione; i criteri per la selezione della categoria B sono in­

dicati nella STI SRT.

(4) Tale categorizzazione deve essere utilizzata dal­

l'organismo notificato incaricato della valutazione, al fine di valutare i requisiti applicabili di cui al punto 4.2.10 della presente STI, e deve figurare nel certificato di verifica CE.