1. Capitolo
2.2. Il diritto d'autore in Italia
2.2.2. Protezione dell'utilizzazione economica dell'opera
La sezione 1, del capo III, del titolo 1, si intitola “Protezione della utilizzazione economica dell'opera”. I diritti esclusivi previsti nella sopracitata sezione sono fra loro indipendenti , ossia, come indica espressamente l'art.19, “(...) l'esercizio di uno di essi
non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri (…).” 100[Gutierrez, 2008, pag.
104]. La sopracitata sezione si apre con l'art. 12:
“L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.
99 L'art. 8 dichiara: “È reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato tale nelle forme d'uso, ovvero, è
annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione dell'opera stessa. Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.” [G.U., 16 luglio 1941, n. 166]
100 Art. 19: “I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra di loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude
È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.” [G.U., 16 luglio 1941, n. 166]
L'intento normativo in merito alla esclusività di pubblicazione dell'opera in capo all'autore consiste nel diritto da parte di quest'ultimo di offrire l'opera, per la prima volta, ad un pubblico indifferenziato. La prima pubblicazione di un'opera segna il momento a partire dal quale questa viene sfruttata economicamente. Il diritto esclusivo dell'autore nasce e permane anche qualora l'opera non sia pubblicata; in regime di segreto la tutela dell'opera rimane la stessa, senza subire alcuna modifica [Ubertazzi, 2004, pag. 46].
Nella prima sezione, III capo, medesimo titolo, l'art. 13 regola il diritto esclusivo di riproduzione, il quale ha ad oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera o in qualsiasi modo o forma essa avvenga (nel caso della musica ci si riferisce alla incisione sui diversi supporti fisici)101
[Gutierrez, 2008, pag. 110]. La riproduzione presuppone dunque che l'opera sia stata già fissata su un supporto materiale oppure che sia stata espressa in forma orale. L'espressione usata dalla l.a. “moltiplicazione in copie” vuole proprio indicare la fissazione sul supporto fisico. Le copie risultanti dalla riproduzione saranno quindi gli oggetti sui quali l'opera è stata riprodotta, in modo tale da consentire la percezione secondo la forma nella quale era stata concepita ed espressa originariamente [Gutierrez, 2008, pag. 110].
Continuando, l'art. 15 stabilisce:
“Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto la esecuzione la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale,(...), di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.(...).” [G.U., 16 luglio 1941, n. 166]
Dunque il diritto esclusivo dell'autore non ha ad oggetto ogni esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera, ma solo quelle che avvengono “in pubblico”
101 L'art. 13, modificato a seguito del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 68 afferma: “Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la
moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come (…), l'incisione, (…), ed ogni altro procedimento di riproduzione.” [G.U., 14 aprile 2003, n. 87, S.O. n. 61]
[Gutierrez, 2008, pag. 116].
Il diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, invece, è esplicitato nell'art. 16, ha ad oggetto la diffusione dell'opera attraverso l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, ossia la comunicazione della stessa, su filo o senza filo, ad un pubblico indifferenziato non presente102[Gutierrez, 2008, pag. 120].
Il diritto esclusivo di comunicare l'opera è indipendente dal diritto di esecuzione e rappresentazione, così come dal diritto di mettere in commercio l'opera. Pertanto, ogni soggetto che violi uno di tali diritti è responsabile nei confronti dell'autore e ciò indipendentemente dall'eventuale corresponsabilità di altri soggetti per la violazione di un diverso diritto di esclusiva sulla medesima opera [Gutierrez, 2008, pag. 122]. Ad esempio, è illecita la radiodiffusione di opere musicali, delle quali sia stato ceduto il diritto di riproduzione, poiché tale cessione non implica la cessione del diritto alla diffusione radiofonica.
In prosieguo l'art. 17 tratta il diritto esclusivo di distribuzione che ha per oggetto la messa in commercio, in circolazione o a disposizione del pubblico dell'originale dell'opera, con qualsiasi mezzo e a qualsiasi titolo103[Gutierrez, 2008, pag. 123].
Inoltre, rientra nel diritto esclusivo di distribuzione anche il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati dell'Unione europea le riproduzioni realizzate in Stati extracomunitari [Gutierrez, 2008, pag. 123].
Nella seconda sezione, medesimo capo e titolo, intitolata “Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore (diritto morale dell'autore)”, si pone l'accento sui diritti a difesa della personalità dell'autore, il diritto morale dell'autore. Il diritto morale dell'autore può essere esercitato dall'autore di un opera dell'ingegno tutelata “indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera,
(…), ed anche dopo la loro cessione” 104[G.U., 16 luglio 1941, n. 166].
102 Art. 16: “Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei
mezzi di diffusione a distanza, quali (…), la radio, la televisione, ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende, altresì, la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. (…).” [G.U., 14 aprile 2003, n. 87, S.O. n. 61] L'art. 16 è stato modificato dal d.
legisl. 9 aprile 2003, n. 68 che ha attuato la d. CE 01/29 sul diritto d'autore nelle società dell'informazione [Ubertazzi, 2004, pag. 59].
103 Art 17, così costituito dal d.lgs. 9 aprile 2003, n. 68, afferma: “Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in
commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari. (…).” [G.U., 14 aprile 2003, n. 87,
S.O. n. 61]
104 Art. 20: “Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione
precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. (…).” [G.U., 16 luglio 1941, n. 166]
L'art. 20 difatti stabilisce che l'autore ha:
a) il diritto di rivendicare la paternità dell'opera;
b) il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione ed ad ogni atto a danno dell'opera stessa che possano essere pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione.
I diritti morali di cui gli artt. 20 e 21105 l.a. sono inalienabili, come difatti stabilisce il
primo comma dell'art. 22106, autonomi rispetti agli atti di disposizione dei diritti
economici ed infine, indisponibili. Il carattere dell'indisponibilità dei diritti morali d'autore comporta che l'azione diretta alla loro tutela è imprescrittibile ai sensi dell'art. 2934, co. n. 2, del codice civile (c.c.) [Gutierrez, 2008, pag. 77].
La tutela del diritto morale è pienamente uniforme per cantanti e musicisti; il riconoscimento di una forma di diritto morale anche agli artisti, oltre che agli autori, risultò eccezionalmente avanzata per il periodo [Ercolani, 2004, pag. 205].
Nel caso di un autore deceduto, la tutela dei diritti morali può essere invocata esclusivamente dal coniuge e dai parenti nei gradi indicati dall'art. 23, co. n. 1, l.a.107
[Gutierrez, 2008, pag. 79].