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ART. 157 PROTEZIONE LEGALE CYBER RISK

A. OGGETTO DELLA COPERTURA

La presente garanzia è affidata dalla Società ad ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (Viale del Commercio n°59 37135 Verona), alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente come meglio precisato nella Sezione “Obblighi e Interventi nei vari Casi di Sinistro” – Art. 324

“Premessa di affidamento dei sinistri”.

La Società assicura le spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti agli Assicurati, così come definiti al successivo punto B, in qualità di utenti web e di Social e Media Network nei casi indicati al punto C “Casi Assicurati”.

Sono garantite le spese per l'intervento di un unico Avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato, nonché le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione.

Sono infine riconosciute le spese dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell’arbitro eventualmente sostenute dall’Assicurato.

Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 tentativi per sinistro.

Le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio.

L'Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.

Nel limite del massimale indicato in polizza

Limite Nessun limite per anno assicurativo

B. SOGGETTI ASSICURATI

Ai fini del presente articolo, per Assicurati si intendono il Contraente, il coniuge o il Convivente more uxorio e i membri del suo Nucleo familiare, così come risultante da certificato di stato famiglia o documento equipollente.

Nel caso di controversie tra Assicurati le garanzie operano unicamente a favore del Contraente.

C. CASI ASSICURATI

La Società assicura le spese di cui alla lettera A “Oggetto della copertura” per i sinistri che abbiano coinvolto gli Assicurati nei seguenti casi assicurati:

1. Delitti colposi e contravvenzioni

Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;

2. Delitti dolosi

Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi. La garanzia opera quando:

• l’Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;

• il reato è derubricato da doloso a colposo;

• il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

ARAG rimborserà agli Assicurati le spese sostenute nel momento in cui vi sarà il passaggio in giudicato della sentenza. Se dopo l’archiviazione il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del reato da doloso a colposo l’Assicurato dovrà restituire ad ARAG tutte le spese sostenute da ARAG per la difesa dell’Assicurato in ogni grado di giudizio.

L’assicurato ha l’obbligo di trasmettere ad ARAG la sentenza nel più breve tempo possibile.

3. Acquisti su portali

Vertenze contrattuali relative agli acquisti su portali di e-commerce (commercio elettronico). Il valore in lite deve essere pari o superiore a 150 euro.

4. Fornitori di servizi web

Vertenze contrattuali con il fornitore del servizio di:

a. connessione internet degli Assicurati;

b. posta elettronica e/o posta certificata degli Assicurati.

Il valore in lite deve essere pari o superiore a 150 euro.

5. Danni subiti

Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi nei soli casi di rinvio a giudizio del terzo. In questi casi, sono garantite anche le spese necessarie per:

• modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva;

• recuperare il danno subito dalla trasmissione da parte di terzi di virus informatici tramite internet e posta elettronica.

6. Uso fraudolento di carte

Vertenze contrattuali relative all’uso fraudolento da parte di terzi delle carte di credito dell’Assicurato tramite internet, posta elettronica e servizi di e-commerce.

D. CONDIZIONI E MODALITÀ OPERATIVE 1. QUANDO SONO COPERTI I SINISTRI Sono coperti i sinistri che sono avvenuti:

1. dalla data di efficacia della copertura assicurativa per:

• il danno o presunto danno extra contrattuale;

• la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;

2. dopo un periodo di Carenza di 90 giorni in tutte le restanti ipotesi.

Se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto, il periodo di Carenza, se previsto, opera soltanto per le garanzie non presenti nel precedente contratto.

2. QUANDO AVVIENE IL SINISTRO

La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l’evento a seguito del quale insorge la vertenza.

La data dell’evento, in base alla natura della vertenza, è intesa:

per il danno o presunto danno extracontrattuale subìto o causato dall’Assicurato, quella nella quale si è verificato il primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento;

per tutte le restanti ipotesi, quella in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo ha o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per determinare il momento dell’evento si fa riferimento alla data della prima violazione.

Uno o più eventi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad uno stesso contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Se più Assicurati sono coinvolti in uno stesso sinistro, la garanzia opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate.

Se al momento della definizione del sinistro il massimale per sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra gli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

3. DOVE OPERANO LE GARANZIE

Le garanzie operano in tutto il mondo purché l’ufficio giudiziario competente si trovi in uno dei seguenti paesi:

Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, altri paesi dell’Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco.

E. ESCLUSIONI

Non sono coperte le seguenti spese:

1. compensi dell’avvocato determinati tramite patti quota lite;

2. compensi dell’avvocato per la querela o la denuncia, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;

3. compensi dell’avvocato domiciliatario se non indicato da ARAG;

4. spese per l’indennità di trasferta;

5. spese di esecuzione forzata oltre il secondo caso per sinistro;

6. spese dell’organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;

7. imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;

8. multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;

9. spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali;

10. spese non concordate con ARAG;

11. in caso di domiciliazione ogni duplicazione di onorari.

Le garanzie non operano per sinistri relativi a:

1. qualsiasi vertenza o controversia insorta per fatti o eventi non connessi all’utilizzo del web o dei Social e Media Network;

2. materia fiscale o amministrativa;

3. fatti dolosi degli Assicurati salvo quanto previsto alla lettera C – CASI ASSICURATI, punto 2;

4. adesione ad azioni di classe (class action);

5. qualsiasi vertenza o controversia promossa contro l’Assicurato a fronte dell’imputazione di reati di abuso di minori;

ART. 158 SEGNALAZIONE DI LEGALI IN MATERIA DI CYBER

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