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Parte IV –Regime del procedimento di Autorizzazione Unica

4.3 Provvedimento autorizzatorio unico regionale - PAUR .1 Autorità competenti

La l.r. 36/2017 attua nell’ordinamento regionale le disposizioni relative al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, il quale ha introdotto l’art. 27-bis del d. lgs. 152/2006.

La l.r. 36/2017, all’art. 10 introduce le necessarie modifiche alla l.r. 5/2010 in materia di “Norme in materia di valutazione di impatto ambientale”. L’art. 2 comma 1 della l.r. 5/2010 stabilisce che la Regione è Autorità competente all'espletamento delle procedure di VIA per i progetti:

a) per i quali è competente all'approvazione o all'autorizzazione;

b) individuati nella parte I dell'allegato C.

Tra questi quegli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili che vi ricadono sono solo i progetti sottoposti alla verifica di Valutazione di Impatto Ambientale il cui esito sia stato l’assoggettamento alla Valutazione di Impatto Ambientale di:

▪ impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del d. lgs 152/2006 e s.m.i. ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW, qualora siano grandi derivazioni.

Sempre l’art. 2 comma 3 della l.r. 5/2010 stabilisce che la Provincia è Autorità competente all'espletamento delle procedure di VIA per i progetti:

a) per i quali è competente all'approvazione o all'autorizzazione;

b) individuati nella parte II dell'allegato C;

c) localizzati nel territorio di più Comuni

Tra questi quegli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili che vi ricadono sono solo i progetti sottoposti alla verifica di Valutazione di Impatto Ambientale il cui esito sia stato l’assoggettamento alla Valutazione di Impatto Ambientale di:

▪ impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW. Sono comunque esclusi gli impianti fotovoltaici installati su fabbricati e strutture edilizie a destinazione industriale, produttiva, terziaria, direzionale;

▪ impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del d. lgs 152/2006 e s.m.i. ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW, qualora siano piccole derivazioni.

L’art. 2, comma 4, stabilisce che il Comune è Autorità competente all’espletamento delle procedure di VIA per i quali è competente all'approvazione o all'autorizzazione. Pertanto, per gli impianti di cui al paragrafo 3.9 qualora essi venissero assoggettati alla Valutazione di Impatto Ambientale il Comune non applica la Procedura Abilitativa Semplificata, ma il procedimento PAUR, di cui all’art. 27 bis del d. lgs. 152/2006.

4.3.2 Svolgimento del procedimento

La procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico prevede, nel rispetto dei termini di cui all’articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006, le seguenti fasi tecnico amministrative:

a) trasmissione, da parte del proponente il progetto, dell’istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico e di tutta la documentazione tecnica ed elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di produzione di energia alimentato da fonti rinnovabili, di cui al paragrafo

4.3.1, nonché copia dell’avvenuto pagamento degli oneri istruttori, tramite l’utilizzo dell’applicativo informatico S.I.L.V.I.A. di cui all’articolo 2, e contestuale trasmissione all’Autorità competente VIA. L’istanza, corredata della relativa documentazione tecnica indicata nei paragrafi relativi alle istanze di Procedura Abilitativa Semplificata o di Autorizzazione Unica, è presentata mediante l’utilizzo del Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale (S.I.L.V.I.A.), che si configura quale strumento centralizzato per lo svolgimento delle disposizioni in materia di VIA e di Provvedimento Autorizzatorio Unico e conclusivo del procedimento, di cui all’articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L’accesso all’applicativo è possibile all’indirizzo web www.silvia.servizirl.it previa registrazione mediante autenticazione attraverso carta CRS-CNS o SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

b) messa a disposizione, da parte dell’Autorità competente VIA, alle altre amministrazioni ed enti competenti al rilascio dei titoli abilitativi di settore, da acquisire nell’ambito della Conferenza di servizi decisoria, di cui all’articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006, della documentazione tecnico-amministrativa depositata dal proponente;

c) verifica, da parte delle singole amministrazioni ed enti di cui alla lettera b), della completezza documentale nonché della sussistenza di eventuali motivi ostativi all’approvazione di quanto in progetto, al fine dell’avvio del procedimento finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico e dello svolgimento della relativa istruttoria tecnica;

d) avvio del procedimento di cui all’articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 mediante pubblicazione su S.I.L.V.I.A. dell’avviso di cui all’articolo 24, comma 2, del d.lgs. 152/2006, ai fini della consultazione del pubblico, dell’acquisizione dei contributi di cui all’articolo 24, comma 3, del d.lgs. 152/2006 da parte di amministrazioni ed enti non competenti al rilascio dei titoli abilitativi e contestuale indizione della Conferenza di servizi decisoria finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico;

e) svolgimento del percorso tecnico-amministrativo di Conferenza di servizi decisoria di cui all’articolo 4, commi 3 e seguenti, della l.r. 5/2010, comprensivo del sopralluogo istruttorio e della eventuale richiesta di integrazioni;

f) rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico, comprensivo della VIA e di tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto oggetto di istanza; i titoli abilitativi da acquisire in Conferenza di servizi sono direttamente connessi alle tipologie di impianto di cui al paragrafo 4.3.1;

g) pubblicazione, da parte dell’Autorità competente VIA, del Provvedimento Autorizzatorio Unico sul sito web S.I.L.V.I.A. e contestuale comunicazione formale di tale pubblicazione ai soggetti di cui alle lettere b) e d).

Per gli impianti idroelettrici assoggettati, per caratteristiche dimensionali, a VIA di competenza regionale o provinciale, il procedimento per il rilascio del PAU assicura anche lo svolgimento della fase di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), da parte dell’Amministrazione competente ad esprimersi in Conferenza di servizi decisoria, circa il rilascio del provvedimento di concessione, pubblicando le informazioni progettuali e amministrative essenziali ai fini della presentazione di eventuali domande concorrenti da parte di soggetti terzi.

Nel caso in cui l’impianto di produzione di energia comprensivo dell’impianto di rete, assoggettato alla verifica di Valutazione di Impatto Ambientale, ricada o possa produrre effetti, anche indiretti, sui

siti di Rete Natura 2000 oltre alla verifica di Valutazione di Impatto Ambientale va effettuata, ai sensi del d.p.r. 357/1997, anche la valutazione di incidenza (VIC) sul sito di Rete Natura 2000.

La valutazione di incidenza viene effettuata a seguito degli esisti della procedura di valutazione di Impatto Ambientale.

a) qualora l’esito della procedura di verifica assoggetti a VIA il progetto dell’impianto, la VIC è svolta nell’ambito della procedura di VIA dal settore competente per Rete Natura 2000 dell'Autorità competente per la VIA;

h) qualora l’esito della procedura di verifica escluda dalla VIA il progetto dell’impianto, la VIC è svolta autonomamente dall'ente gestore dei siti di Rete Natura 2000.

Il materiale inerente la procedura di VIC dovrà essere reso disponibile sul sistema informativo SIVIC all’indirizzo www.sivic.servizirl.it

La messa a disposizione del materiale è a carico dell’autorità competente per la VIC. L’accesso al sistema è possibile tramite SPID o CNS.

4.4 Autorizzazione Unica - AU