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Quesiti posti nel mandato e relative risposte

Nel documento RELAZIONE DI STIMA IMMOBILIARE (pagine 3-0)

a. “identifichi esattamente i beni pignorati, eventuali pertinenze ed accessori, indicandone i dati catastali ed i confini quali emergenti dal sopralluogo e dall’esame degli atti e dei documenti prodotti, nonché la conformità dei dati stessi rilevati in sede di sopralluogo con quelli emergenti dai certificati in atti”

Il pignoramento interessa un compendio immobiliare, di cui la debitrice esecutata è proprietaria per una quota pari ad 1/6, costituito dai seguenti beni siti in via Campania ai nn. 54/56 nel Comune di San Giovanni La Punta, così descritti nell’atto di pignoramento e nella documentazione catastale:

Mariangela Lombardo

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− Appartamento posto al piano terra e censito al N.C.E.U. di San Giovanni La Punta al foglio 11, particella 766, sub 5, cat. A/2, classe 7, consistenza 8 vani, superficie catastale totale e superficie catastale totale escluse aree scoperte 228 m2, rendita euro 846,99 (allegati 4.1 e 4.2);

− Garage censito al N.C.E.U. di San Giovanni La Punta al foglio 11, particella 766, sub 6, cat. C/6, classe 1, consistenza 32 m2, superficie catastale totale 32 m2, rendita euro 66,11 (allegati 5.1 e 5.2);

− Appartamento posto al piano primo e censito al N.C.E.U. di San Giovanni La Punta al foglio 11, particella 766, sub 3, cat. A/2, classe 7, consistenza 8 vani, superficie catastale totale 216 m2, superficie catastale totale escluse aree scoperte 204 m2, rendita euro 846,99 (allegati 6.1 e 6.2);

− Appartamento posto al piano secondo e censito al N.C.E.U. di San Giovanni La Punta al foglio 11, particella 766, sub 4, cat. A/2, classe 7, consistenza 8 vani, superficie catastale totale e superficie catastale totale escluse aree scoperte 228 m2, rendita euro 846,99 (allegati 7.1 e 7.2);

− Terreno censito al N.C.T. di San Giovanni La Punta al foglio 11, particella 768, qualità classe Agrumeto 1, superficie 7,25 are, deduz. A1, reddito dominicale euro 39,69 e reddito agrario euro 7,86 (allegati 8.1 e 8.2).

La particella 768, corrispondente al terreno, confina a nord con via Campania, a sud con la particella 2236 di proprietà di altra ditta, ad ovest con la suddetta particella 766 e ad est con la particella 769 di proprietà di altra ditta.

La particella 766, nella quale sorgono tutti gli altri beni del compendio (allegato 9), confina a nord con via Campania, a sud con le particelle 2236, 349 e 2275 di proprietà di altre ditte, ad ovest con la particella 765 di proprietà di altra ditta e ad est con la suddetta particella 768 (allegato 10.1).

Si evidenzia che vi sono delle aree esterne di pertinenza ai beni corrispondenti alla particella 766 e che l’accesso agli appartamenti al primo e secondo piano avviene mediante un vano scala posto lungo il fronte nord del fabbricato (allegato 11, foto 17, 20 e 36). Attraverso il medesimo vano scala si accede al locale sottotetto, nel quale la scrivente non ha potuto effettuare l’accesso.

In fase di sopralluogo sono state riscontrate le seguenti difformità rispetto alle risultanze catastali:

− Il locale censito al foglio 11, particella 766, sub 5, identificato come appartamento a piano terra di 8 vani è costituito da un unico grande ambiente, attualmente adibito a deposito (allegato 10.2 - allegato 11, foto 9, 18 e 19), con accesso dal fronte sud del fabbricato e ad una quota inferiore rispetto a quella stradale. Si precisa che la planimetria catastale del suddetto locale risulta “redatta d’ufficio, senza accesso diretto ai luoghi”.

− Il locale censito al foglio 11, particella 766, sub 6, identificato come garage è una tettoia chiusa su tre lati, lunga circa 7.25 m e larga circa 5.00 m, utilizzata per il ricovero delle autovetture (allegato 10.3 - allegato 11, foto 7 e 8). Viste le caratteristiche della costruzione, sarebbe più opportuna l’assegnazione della categoria catastale C7 (tettoie chiuse o aperte) al posto della attuale C6 (autorimesse). Si precisa che la planimetria catastale del suddetto locale risulta “redatta d’ufficio, senza accesso diretto ai luoghi”.

− È stata rilevata la presenza, all’interno della particella 768, di una cisterna per la raccolta dell’acqua di circa 24 m2 (allegato 11, foto 16, 41 e 45).

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− I beni sottoposti a pignoramento si trovano attualmente ai numeri civici 54 e 56 della via Campania, nel comune di San Giovanni La Punta (allegato 11, foto 3), contrariamente a quanto risulta nella documentazione catastale e nei certificati in atti, in cui si fa invece riferimento alla precedente numerazione corrispondente rispettivamente ai numeri 40 e 40/A.

b. “verifichi la correttezza dei dati riportati nell’atto di pignoramento e nella nota di trascrizione (o, in caso di procedure riunite, nei singoli atti di pignoramento e nelle relative note), in particolare accertando che il pignoramento abbia colpito quote spettanti al debitore e che vi sia corrispondenza tra il singolo atto di pignoramento e la relativa nota”

I dati riportati nell’atto di pignoramento e nella nota di trascrizione sono corretti. Tuttavia, così come indicato al precedente paragrafo, sono state riscontrate delle difformità rispetto allo stato attuale dei luoghi. Il pignoramento colpisce la quota spettante alla debitrice, la quale risulta comproprietaria per 1/6 dei beni costituenti il compendio immobiliare oggetto della presente procedura.

c. “verifichi la proprietà dei beni in capo al debitore, indicandone il regime patrimoniale ove coniugato e specificando, altresì, se essi siano in comproprietà o meno con altri soggetti; qualora l'immobile sia stato sottoposto a pignoramento sul presupposto che il debitore esecutato ne abbia acquistato la proprietà per effetto di successione mortis causa verifichi la trascrizione del titolo di provenienza (accettazione espressa o tacita di eredità), segnalando immediatamente al g.e. la mancata trascrizione di un valido titolo di acquisto (si evidenzia che a tal fine non sarebbe utile la trascrizione della denuncia di successione né la mera considerazione del rapporto di parentela con il de cuius) ovvero eventuali casi dubbi”

La debitrice esecutata è coniugata in regime di separazione dei beni ed è comproprietaria dei beni costituenti il compendio immobiliare sopradetto per una quota pari ad 1/6. Gli altri comproprietari e le relative quote sono:

− , relativamente alla quota di 1/6;

− relativamente alla quota di 4/6.

Si precisa che la debitrice ne ha acquistato la proprietà per effetto di successione mortis causa, tuttavia dagli atti e dalle ispezioni ipotecarie eseguite dalla scrivente risulta trascritta la sola denuncia di successione (allegato 12.1) e non l’accettazione tacita o espressa di eredità.

d. “accerti l’esatta provenienza del/i bene/i, verificando la continuità delle trascrizioni nel ventennio anteriore alla data del pignoramento e la produzione dell’atto di acquisto del debitore se anteriore al ventennio”

L’esecutata ha acquistato la proprietà dei beni costituenti il compendio sottoposto a pignoramento, relativamente alla quota di 1/6, per effetto di successione mortis causa. Tuttavia manca attualmente la

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continuità delle trascrizioni poiché non risulta sia stata trascritta l’accettazione dell’eredità, tacita o espressa.

Sulla base della certificazione notarile agli atti e delle ispezioni ipotecarie effettuate dalla sottoscritta risulta trascritto il solo certificato di denunciata successione in data 22/01/2009 ai nn. 3518/2541 (allegato 12.1). In tale documento si fa riferimento ad un bene immobile identificato con il subalterno 2 della particella 766, che comprendeva sia il locale al piano terra del fabbricato sia la tettoia per le auto. Successivamente questo subalterno 2 è stato soppresso ed i due beni sono stati catastalmente separati rispettivamente nei subalterni 5 e 6 (vedi allegato 9). In data antecedente al 25/11/2006 il compendio era nella proprietà dei coniugi

e , genitori dell’esecutata. Questi ultimi ne avevano ottenuto la proprietà con atto di compravendita stipulato in data 24/07/1977 al n. 3360 della raccolta e n. 22312 del repertorio del notaio Ernesto Vacirca.

e. “segnali tempestivamente al giudice la impossibilità di procedere a un completo accertamento per la incompletezza della documentazione prodotta, indicando la documentazione mancante al fine di sollecitare una eventuale integrazione al creditore procedente”

La scrivente ha riscontrato la mancanza, nella documentazione prodotta, della trascrizione dell’accettazione dell’eredità dei beni costituenti il compendio da parte dell’esecutata, pertanto ha ritenuto necessario segnalare tale assenza al g.e. e al procuratore del creditore procedente (allegato 13).

f. “accerti se sul bene gravino iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, indicandone gli estremi;

elenchi, quindi, le formalità (iscrizioni, trascrizioni) da cancellare con il decreto di trasferimento”

Dagli atti e dalle ispezioni ipotecarie eseguite dalla sottoscritta (allegati 12.2, 12.3 e 12.4) sui beni del compendio oggetto d’indagine, risultano le seguenti formalità pregiudizievoli:

• Iscrizione di ipoteca giudiziale eseguita il 20/06/2013 ai nn. 34662/2512 derivante da decreto ingiuntivo, a favore del Banco Popolare Soc. Coop. e contro la debitrice esecutata per euro 150.000,00;

• Trascrizione eseguita il 09/06/2015 ai nn. 19742/14713 di pignoramento immobiliare a favore di , contro la debitrice esecutata.

g. “provveda alla identificazione catastale dell'immobile, previo accertamento dell'esatta rispondenza dei dati specificati nell’atto di pignoramento con le risultanze catastali, eseguendo quelle variazioni che dovessero risultare necessarie ed indispensabili al trasferimento del bene, in particolare per quanto concerne la planimetria del bene provveda, in caso di difformità o in mancanza di idonea planimetria del bene alla sua correzione o redazione, solo se strettamente necessario”

In data 30/08/2017 la sottoscritta ha ottenuto presso l’ufficio Provinciale del Catasto di Catania le planimetrie catastali (allegati 4.1, 5.1, 6.1, 7.1 e 9), l’estratto di mappa catastale (allegato 8.1) e le relative visure storiche (allegati 4.2, 5.2, 6.2, 7.2 e 8.2) dei beni costituenti il compendio.

I beni oggetto di stima, siti nel Comune di San Giovanni La Punta in via Campania ai nn. 54/56 (ex nn. 40/40 A), sono censiti al N.C.E.U. di San Giovanni La Punta al foglio 11 e precisamente essi sono così indicati:

− Appartamento al piano terra, corrispondente alla particella 766, sub 5, cat. A/2, classe 7, consistenza 8 vani, superficie catastale totale e superficie catastale totale escluse aree scoperte 228 m2, rendita euro 846,99 (allegati 4.1 e 4.2);

− Garage corrispondente alla particella 766, sub 6, cat. C/6, classe 1, consistenza 32 m2, superficie catastale totale 32 m2, rendita euro 66,11 (allegati 5.1 e 5.2);

− Appartamento al piano primo corrispondente alla particella 766, sub 3, cat. A/2, classe 7, consistenza 8 vani, superficie catastale totale 216 m2, superficie catastale totale escluse aree scoperte 204 m2, rendita euro 846,99 (allegati 6.1 e 6.2);

− Appartamento al piano secondo corrispondente alla particella 766, sub 4, cat. A/2, classe 7, consistenza 8 vani, superficie catastale totale e superficie catastale totale escluse aree scoperte 228 m2, rendita euro 846,99 (allegati 7.1 e 7.2);

− Terreno censito al N.C.T. e corrispondente alla particella 768, qualità classe Agrumeto 1, superficie 7,25 are, deduz. A1, reddito dominicale euro 39,69 e reddito agrario euro 7,86 (allegati 8.1 e 8.2).

La debitrice esecutata è proprietaria dei suddetti beni in ragione di 1/6. Vi è rispondenza tra i dati specificati nell’atto di pignoramento e le risultanze catastali.

Tuttavia, dall’analisi delle planimetrie catastali, delle visure catastali e dello stato di fatto rilevato in fase di sopralluogo sono emerse delle variazioni, così come già indicate al paragrafo “a” della presente relazione.

Al fine di fornire una chiara rappresentazione delle suddette variazioni, la scrivente ha provveduto alla redazione delle planimetrie dei beni insistenti sulla particella 766 (allegati 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 e 10.5), in particolare dei subalterni 5 e 6 della particella 766, per i quali le planimetrie catastali sono state redatte d’ufficio (allegati 4.1 e 5.1).

h. “indichi, previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica, la destinazione del/i bene/i prevista dallo strumento urbanistico comunale vigente”

In data 31/10/2017 l’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di San Giovanni La Punta, a seguito di richiesta protocollata in data 20/10/2017, ha prodotto il certificato di destinazione urbanistica (allegato 14), in cui si certifica, secondo il vigente piano regolatore generale e secondo la Delibera C.C. n. 33 del 02/05/2013, che i beni oggetto di stima ricadono nelle seguenti zone:

− R.V.: aree di rispetto delle vie di comunicazione, disciplinate dall’art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione, All. 2 al P.R.G. Ricadono in questa zona la maggior parte della particella 768 e parte della particella 766;

− Viabilità: aree destinate alla viabilità, disciplinate dall’art. 18 delle Norme Tecniche di Attuazione, All.

2 al P.R.G. Ricadono in questa zona una parte minore della particella 768 e parte della particella 766;

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− C.R.: aree residenziali di riordino urbanistico via Campania e via Galileo Galilei, disciplinate dall’art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione, allegato 2 al P.R.G. e dalla Delibera C.C. n.33/2013. In questa zona ricade parte della particella 766.

In data 12/08/2010 e 17/09/2014 sono decaduti i vincoli urbanistici preordinati all’esproprio, rispettivamente del P.R.G. e della variante al P.R.G. (D.D.G. n. 950 del 17/09/2009).

Come stabilito ai commi 2 e 3 dell’art. 9 del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001, i vincoli preordinati all’esproprio hanno durata quinquennale e se entro tale termine non è emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, i suddetti vincoli decadono e trova applicazione la disciplina dettata dall’art. 9 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, nel quale, al punto b del comma 1 si stabilisce che “[…] nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti […] fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro […]”.

Come stabilito dalla delibera del consiglio comunale del 03/08/1972, Reg. Del. n. 81 con oggetto

“Perimetrazione del centro abitato - art. 17 della legge 06/08/1967, n. 765” (allegato 15), il compendio oggetto della presente relazione si trova al di fuori del perimetro del centro abitato.

Pertanto, le zone aventi destinazione di aree di rispetto delle vie di comunicazione (R.V.) e di aree destinate alla viabilità, una volta decaduti i vincoli urbanistici preordinati all’esproprio, hanno acquistato lo status di

“Zona Bianca”, nella quale l’attività edilizia è soggetta alle disposizioni del summenzionato art. 9 del D.P.R.

n. 380/2001.

Infine il certificato di destinazione urbanistica ha indicato la presenza, per l’intero territorio comunale, dei seguenti vincoli:

− vincolo di tutela paesaggistica, ai sensi della L. n.1497/1939, per il quale è competente la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania;

− vincolo sismico, giusto D.M. 23/09/1981, per il quale è competente l’ufficio del Genio Civile di Catania.

i. “accerti per i fabbricati la conformità alle vigenti norme in materia urbanistico - edilizia indicando in quale epoca fu realizzato l’immobile, gli estremi del provvedimento autorizzatorio, la rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento medesimo, e segnalando, anche graficamente, le eventuali difformità e modifiche e gli estremi degli atti autorizzativi. In caso di esistenza di opere abusive, l’esperto verificherà l’eventuale avvenuta presentazione di istanze di condono, precisando lo stato della procedura, e valuterà la conformità del fabbricato al progetto proposto, segnalando, anche graficamente, le eventuali difformità”

In data 06/10/2017, la sottoscritta ha fatto richiesta all’Ufficio Tecnico Comunale, che nel seguito sarà chiamato UTC, del Comune di San Giovanni La Punta (allegato 16), di estrazione della seguente documentazione, relativa all’immobile in oggetto:

− Concessione edilizia;

− Certificato di abitabilità ed agibilità;

− Pratiche di condono edilizie;

− Eventuali atti autorizzativi.

È emerso che esiste una pratica per l’ottenimento della concessione edilizia in sanatoria per l’immobile a tre elevazioni fuori terra sito in via Campania nn. 54/56, ex nn. 40/40A, corrispondente ai sub 3, 4 e 5 della particella 766 e per il box auto costituito da una tettoia corrispondente al sub 6 della medesima particella, presentata dal padre dell’esecutata nel 1981 e non ancora conclusasi.

Le fasi della suddetta pratica sono sinteticamente scandite dai seguenti documenti:

− Istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, ai sensi delle leggi regionali n. 7/80 e n.

70/81, acquisita al protocollo dell’UTC il 24/02/1981 con n. 3205, rif. 656 e presentata per l’immobile che all’epoca era sito in via Mannino n. 5 int. 40;

− Provvedimento dichiarativo della Soprintendenza per i BB.CC.AA. relativo alla non sussistenza di danni per il paesaggio ai sensi della L.N. n. 1497/39, con protocollo n. 2131 del 21/09/1984;

− Richiesta dell’UTC di adeguamento della istanza di sanatoria del 24/02/1981 ai sensi e per gli effetti della L.N. n. 47/85 e della L.R. n. 37/85, con protocollo n. 22830 in data 16/10/1985;

− Istanza di riammissione al condono edilizio nei termini della L.N. n. 47/85 della precedente istanza di sanatoria del 24/02/1981, presentata all’UTC con pratica n. 16047 del 17/06/2008 ed acquisita al protocollo con n. 3624 del 18/06/2008;

− Richiesta dell’UTC di un parere legale in merito alla possibilità di ammettere a condono edilizio l’immobile oggetto della presente relazione ai sensi della L.N. n. 47/85, protocollata al n. 5854 il 20/10/2008;

− Parere legale favorevole relativo alla possibilità di ammettere l’immobile a condono edilizio ai sensi della L.N. n. 47/85, nota n. 31261 del 14/11/2008, con protocollo n. 6542 del 17/11/2008;

− Richiesta dell’UTC di integrazione di documenti e determinazione dell’importo dell’oblazione e degli oneri concessori, protocollata il 04/12/2008 con n. 33646 (allegato 17).

Nella suddetta nota l’UTC precisa che “il calcolo degli oneri concessori sopra riportato è stato effettuato con espressa riserva, anche ai sensi dell’art. 17 comma 9 della L.R. n. 4/2003, in ordine alla determinazione degli impegni relativi agli oneri di urbanizzazione del comprensorio abusivamente lottizzato eventualmente conseguenti agli accertamenti richiesti con nota n° 14836 del 09/06/99. In tal senso si comunica fin d’ora che in relazione all’accertata sussistenza di una lottizzazione abusiva, ai sensi della art. 26 comma 9 della L.R.

n° 37/85, il versamento dell’oblazione non costituisce titolo per ottenere il rilascio della concessione in sanatoria, che resta subordinata anche all’impegno di partecipazione pro-quota agli oneri di urbanizzazione dell’intero comprensorio abusivamente lottizzato attraverso apposita convenzione. Pertanto il rilascio della concessione in sanatoria, sarà subordinato alla positiva definizione delle seguenti fasi procedurali:

− Presentazione da parte dei privati di un piano di lottizzazione, contenente prescrizioni di dettaglio, relativo all’intero comprensorio abusivamente lottizzato;

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− Approvazione del suddetto piano di lottizzazione da parte del consiglio comunale in conformità allo strumento urbanistico vigente o, nel caso di non conformità, previa adozione di variante allo strumento urbanistico generale;

− Stipula con l’amministrazione di una convenzione con la quale i privati assumono proprio carico specifici oneri patrimoniali connessi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria del comprensorio, fornendo congrue garanzie per l’adempimento;

− Rilascio delle concessioni in sanatoria relative agli immobili abusivi ricadenti nella lottizzazione;

− Revoca da parte del giudice penale della confisca dei terreni e delle opere eventualmente disposte in precedenza ai sensi dell’art. 18 della L. n. 47/85.”

A seguito di tale nota, il proprietario richiedente ha versato tutti gli importi dovuti relativi agli oneri concessori e all’oblazione ed ha presentato interamente la documentazione richiesta con la nota del 04/12/2008, ottenendo altresì i necessari pareri, igienico-sanitario e della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania.

In data 02/05/2013 con delibera di approvazione n. 33 con oggetto “Approvazione piano particolareggiato di recupero in area residenziale di riordino urbanistico. Comparto di Campania e Galilei”, si autorizza il settore urbanistica al rilascio delle singole concessioni edilizie in sanatoria anche in assenza della convenzione sottoscritta da tutti gli interessati e si dispone che gli oneri previsti dal piano di recupero per la realizzazione delle opere di urbanizzazione possano derivare da un aumento del centocinquanta per cento degli oneri di urbanizzazione dovuti ai fini dell’ottenimento della concessione in sanatoria.

In ultimo, vista la pubblicazione della suddetta delibera n. 33, l’UTC con raccomandata A/R protocollata il 19/05/2014 al n. 12950, chiede al proprietario richiedente il titolo in sanatoria di provvedere ad un’ulteriore integrazione di documenti e contestualmente calcola le somme ancora da versare (allegato 18). Si precisa che tale raccomandata non è mai stata ricevuta dal destinatario.

Pertanto l’edificio a tre elevazioni fuori terra e il box auto con annesso il locale tecnico, attualmente non sono provvisti di titolo autorizzatorio poiché la pratica avviata ai fini dell’ottenimento della concessione edilizia in sanatoria risulta essere non conclusa.

Come indicato nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, integrazione presentata dal proprietario in risposta alla lettera del 04/12/2008, le costruzioni costituenti il compendio pignorato sono state realizzate nelle loro parti principali ed essenziali nell’anno 1979.

Le opere realizzate sono perfettamente conformi a quelle rappresentate negli allegati grafici che sono parte costituente della richiesta di concessione in sanatoria, ad eccezione del locale al piano terra, chiamato nella pratica di sanatoria piano semicantinato e rappresentato in tali documentazioni come un appartamento identico a quelli dei piani sovrastanti con ingresso dal vano scala comune; nella allegata relazione tecnica si precisa che tale appartamento non è ancora stato definito (allegato 19). Dal sopralluogo effettuato, la scrivente ha potuto constatare che tale locale è costituito da un unico ambiente, ancora al rustico, a cui si accede esclusivamente da un portone posto sul fronte sud del fabbricato e che risulta privo di tutte le aperture verso l’esterno indicate negli elaborati architettonici. Pertanto esso, attualmente, non può essere considerato un appartamento ma un locale deposito (allegato10.2 e allegato 11, foto 9, 18 e 19).

j. “verifichi, inoltre, ai fini della domanda in sanatoria che l’aggiudicatario potrà eventualmente presentare, se gli immobili pignorati si trovino o meno nelle condizioni previste dall’art. 40, 6^comma della legge n. 47/1985 o dell’art 46 c 5 D.P.R. 380/01, chiarisca, quindi, se i cespiti medesimi siano o meno sanabili, o condonabili ai sensi del D.L. 269/2003, indicando, previa assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti, le somme da pagare a titolo di oblazione nonché tutti gli oneri concessori (oneri di urbanizzazione e costi di costruzione), quantificati anche in via approssimativa; precisi, infine, se pendono procedure amministrative o sanzionatorie i relativi costi. Ove l’abuso non sia in alcun modo sanabile, quantifichi gli oneri economici necessari per la demolizione dello stesso e verifichi se siano state emesse ordinanze di demolizione o di acquisizione in proprietà ad opera degli Enti Pubblici territoriali, allegandole in quota”

Come già detto al paragrafo precedente, è in corso una domanda di sanatoria ai sensi della L.N. n. 47/85,

Come già detto al paragrafo precedente, è in corso una domanda di sanatoria ai sensi della L.N. n. 47/85,

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