A1 – Operazioni a medio/lungo termine
1. Se un cliente senza rate scadute effettua una richiesta di sospensione a maggio del 2010 relativa ad un contratto di mutuo, la sospensione avrà effetto per 12 mesi fino a maggio 2011. Corretto?
Sì, è corretto.
2. Buongiorno, mi spiace disturbarLa nuovamente ma mi trovo a doverLe sottoporre una nuova questione di cui gradirei un Suo gentile chiarimento: come Le ho già anticipato, sono un piccolo imprenditore, iscritto anche nella categoria dei Coltivatori Diretti e ho acceso un mutuo presso il mio Istituto di Credito,… Ho studiato nel dettaglio l'accordo sottoscritto nei giorni scorsi tra il Ministero dell'Economia, ABI e Associazioni di categoria che fanno parte dell'Osservatorio permanente banche/imprese ma non mi è chiaro se, pur avendo un'impresa con meno di 250 dipendenti con un fatturato minore di 50 mln ed essendo in bonis con la Banca alla data del 30 settembre 2008, possa usufruirne anche io che ho acceso un mutuo agrario.
A norma del Punto 2 dell’Avviso comune rientrano nell’ambito applicativo della sospensione la quota di capitale delle rate di mutuo di ogni genere, ipotecari e non ipotecari. Sono, quindi, compresi anche i mutui agrari. Il successivo Punto 4 dello stesso Avviso specifica che deve trattarsi di mutui in essere alla data del 3 agosto 2009.
3. Buongiorno, in seguito alla firma del 3 agosto dell'Avviso comune in oggetto, alcuni nostri associati del settore edile hanno preso contattati con la Banca … per richiedere la sospensione della quota capitale delle rate di mutuo scadenti. Sono stati informati che la banca avrebbe escluso il settore edile da tale accordo. Vorrei pertanto sapere se l'intesa firmata lascia così ampia discrezionalità alle banche da escludere interi settori dall'applicazione.
Come già precisato (cfr. elenco FAQ nel sito dell’ABI), nell’ambito applicativo dell’Avviso comune rientrano tutti i finanziamenti a medio e lungo termine ipotecari e non, ed anche quelli per i quali la banca ha limiti convenzionali con terzi che ne condizionano la discrezionalità. In pratica, ciò che rileva è la forma giuridica del finanziamento (cfr. articolo 1813 del codice civile) e che il finanziamento non sia a breve termine. Sono esclusi i finanziamenti con agevolazione pubblica intesa come contributo in conto interessi e/o capitale non anche a quelli in cui l’agevolazione è costituita da una forma di garanzia o da un tasso di favore rispetto a quello di mercato. Ovviamente, nei casi in cui la banca ha vincoli che ne condizionano la discrezionalità, dovrà valutare caso per caso e verificare la possibilità di adottare misure che consentano la compatibilità della sospensione.
4. In riferimento all'accordo siglato in data 03/08/2009 tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'ABI e le Associazioni delle imprese, avente per oggetto la sospensione temporanea dei debiti di pagamento delle quote di capitale di mutui,
vorrei sapere se la suddetta operazione include anche i mutui con dicitura nel piano di ammortamento CREDITI SPECIALI AGR. ORDINARIO.
A norma dell’Avviso comune, è prevista la sospensione di 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui (ipotecari e non ipotecari), di qualunque specie essi siano, quindi, anche quelli di credito speciale agrario ordinario. In sostanza il “fatto” qualificante è che si sia in presenza di un contratto di mutuo e che per tale contratto di mutuo non spetti una agevolazione pubblica intesa come contributo in conto interessi e/o capitale. Il mero finanziamento in forma diversa dal mutuo non entra, invece, nell’ambito applicativo dell’Avviso comune.
A2 – operazioni di leasing
A3 – Operazioni a breve termine
1. Con la presente sono a chiedervi gentilmente informazioni sull'allungamento delle scadenze del conto anticipi, se è vero che è stato portato a 270 giorni.
La mia banca è la ….
Ad una mia richiesta di informazioni mi è stato risposto che loro non anticipano fatture per più di 60 giorni.
Vorrei chiedere se è giusto un comportamento del genere da parte della banca nonostante il momento difficile delle PMI e nonostante questo accordo firmato dall'ABI dal GOVERNO e dalle PMI stesse?
Nel sito dell’Associazione Bancaria Italiana – www.abi.it – è stata costituita un’apposita sezione
“Avviso comune – Sospensione debiti PMI” in cui è possibile consultare tutta la documentazione di riferimento. Sullo stesso sito è sarà inserito anche un primo elenco di banche aderenti, elenco che poi sarà periodicamente aggiornato. La domanda va presentata direttamente alla banca.
Per quanto riguarda la modulistica, non è stata preparata a livello di associazione alcuna modulistica particolare, il che non esclude che la singola banca possa aver iniziato a predisporne una propria, pertanto, le consigliamo di verificare, appena possibile, se la sua banca ha aderito all’Avviso comune e dopo di prendere contatti diretti.
Ricordiamo, infine, che le banche aderenti, entro 45 giorni, devono rendere effettivamente operativo l’avviso.
Per le operazioni a breve termine a pag. 2 par. 2 dell'Avviso è previsto l’allungamento a 270 giorni della scadenza ed è indicato che l'operazione di allungamento riguarda le "scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili". In relazione a ciò, vi rientrano le forme tecniche per anticipazione di crediti, nello specifico, ad esempio, anticipi SBF su effetti o ricevute, anticipi su fatture Italia ed estero. Non sono compresi, invece, i finanziamenti all'importazione, poiché costituiscono operazioni di anticipi per consentire al cliente importatore di effettuare il pagamento della merce acquistata all'estero che saranno dallo stesso rimborsati con la vendita del prodotto. Non si tratta, pertanto, di un'operazione di anticipazione di crediti vantati dal cliente, bensì di un finanziamento per il pagamento delle merci acquistate. Ugualmente non sono comprese le operazioni di finanziamento su anticipazioni su contratti in questo caso perché - sebbene il contratto preveda un credito nei confronti della controparte - tale credito manca al momento dei requisiti di certezza ed esigibilità che viene ad esistenza solo con l'adempimento della prestazione nei confronti della controparte stessa.
Nel perimetro vanno compresi tutti i crediti certi - il cui contenuto cioè risulti delimitato e determinato dal titolo - ed i quali non siano necessariamente già giunti a scadenza nonché le future anticipazioni di crediti. Il requisito di esigibilità previsto dall’Avviso Comune non assume il significato di “credito non soggetto a condizione” e dunque di “credito scaduto” ma mira solo
a richiamare l’esigenza che tale credito – a seguito dell’anticipazione – potrà essere richiesto in pagamento soltanto dalla banca che abbia effettuato l’anticipazione stessa. Dunque, la frase dell’Avviso in parola deve essere intesa nel senso di “credito certo ed esclusivamente esigibile dalla banca che ha effettuato l’anticipazione”.
2. Salve, volevo fare una domanda in merito all'oggetto.
Se un credito con scadenza ad es. a 60 gg (regolarmente anticipato dalla banca), viene onorato dal debitore alla scadenza, la banca concede ugualmente la dilazione fino a 270 giorni?
Oppure la dilazione viene solo concessa nel caso in cui il mio debitore alla scadenza della fattura non paghi (concedendomi in tal caso la banca una proroga che eviti la radiazione del credito anticipato?)
Tenuto conto che le posizioni in questione sono “autoliquidanti”, qualora gli importi pervengano in pagamento da parte dei debitori dei crediti oggetto di anticipo da parte della banca a favore dell’impresa richiedente l’operazione di allungamento, la banca potrà utilizzare tali importi a chiusura delle anticipazioni in essere. Nel caso, invece, in cui non pervengano detti importi (perché il debitore del cliente della banca non ha effettuato il pagamento cui è tenuto), l’impresa godrà dell’allungamento concesso nel senso che – in forza della moratoria accordatale dalla banca – sarà tenuta ad estinguere il suo debito nei confronti della banca stessa solo una volta decorso il termine di allungamento convenuto.
B) – Imprese ammissibili
1. Volevo conferma del fatto che tutte le aziende pubbliche sono escluse dalla definizione di PMI e dunque dalla moratoria. E’ corretto dunque dire che le aziende pubbliche non possono chiedere la sospensione dei contratti di leasing e mutui?
Le aziende pubbliche non sono comprese tra i destinatari dell’Avviso Comune.
2. Il 3 agosto u.s. è stato firmato un Avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese.
La presente per avere dei chiarimenti su cosa si intende per P.M.I., specie con riferimento a società che risultano controllate da altre società, con una capo gruppo tenuta alla redazione del bilancio consolidato.
In altri termini l'Avviso si applica valutando la singola società o si deve aver riguardo anche alle caratteristiche del Gruppo al quale la società appartiene ?
Nel sito dell’Associazione Bancaria Italiana – www.abi.it – è stata costituita un’apposita sezione
“Avviso comune – Sospensione debiti PMI” in cui è possibile consultare tutta la documentazione di riferimento. Per quanto riguarda i limiti dimensionali delle PMI, con lettera circolare ABI del 6 agosto 2009, prot. DG 002836, è stato già chiarito che si fa riferimento all’articolo 2 del D.M. 18 aprile 2005 del Ministro dello Sviluppo Economico (GU 12 ottobre 2005, n. 238). Successivamente, rispondendo ad altro quesito, è stato, altresì, precisato che ai fini della qualificazione come piccola e media impresa di cui alla normativa comunitaria è opportuno considerare soltanto l’impresa residente in Italia (o la stabile organizzazione in Italia di impresa estera residente in Italia). Pertanto, le confermiamo che riteniamo si debba far riferimento alle caratteristiche della singola società richiedente. Le consigliamo di verificare, appena possibile, la documentazione inserita nel sito ABI, ivi compreso l’elenco delle banche aderenti, e dopo di prendere contatti diretti con la sua banca anche al fine di verificare se la
sua fattispecie rientra in concreto tra quelle comprese nell’ambito applicativo del Avviso comune.
Ricordiamo, infine, che le banche aderenti, entro 45 giorni dall’adesione, devono rendere effettivamente operativo l’avviso.
3. Il rispetto dei parametri dimensionali, meno di 250 dipendenti e fatturato minore di 50 mln di euro (oppure con totale attivo di bilancio fino a 43 mln) sono considerati in maniera estremamente “rigida”? O meglio per fatturato intendiamo il valore della produzione o A)1) ricavi delle vendite e delle prestazioni?
Le mie domande, ovviamente, nascono dal fatto di voler sapere se la nostra impresa rientra nella definizione di PMI per poter effettuare la richiesta di sospensione del debito ecc.ecc. considerando che il numero dei dipendenti è inferiore al limite sopramenzionato.
Il ns bilancio al 31.12.2008 presenta i seguenti saldi:
A)1) 43,5 mln di euro “ricavi delle vendite e delle prestazioni”
A)5) 7,6 mln di euro di “altri ricavi e proventi”
Tot. Valore della produzione 51 mln di euro Tot. Attivo 52 mln di euro
e il bilancio al 31.12.2007 presentava i seguenti saldi:
A)1) 35,6 mln di euro “ricavi delle vendite e delle prestazioni”
A)5) 3,6 mln di euro di “altri ricavi e proventi”
Tot. Valore della produzione 39 mln di euro Tot. Attivo 44 mln di euro
Nel caso specifico dei 7,6 mln di euro classificati tra “ altri ricavi e proventi” nel 2008 vi è la presenza di un operazione straordinaria considerata comunque
“caratteristica”.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro e in attesa di un vs riscontro ringrazio sentitamente.
Nel sito dell’Associazione Bancaria Italiana – www.abi.it – è stata costituita un’apposita sezione
“Avviso comune – Sospensione debiti PMI” in cui è possibile consultare tutta la documentazione di riferimento. E’ stato inserito anche un primo elenco di banche aderenti, elenco che poi sarà periodicamente aggiornato. Per quanto riguarda la modulistica, non è stata preparata a livello di associazione alcuna modulistica particolare, il che non esclude che la singola banca possa aver iniziato a predisporne una propria. Per quanto riguarda i limiti dimensionali delle PMI, con lettera circolare ABI del 6 agosto 2009, prot. DG 002836, è stato già chiarito che si fa riferimento all’articolo 2 del D.M. 18 aprile 2005 del Ministro dello Sviluppo Economico (GU 12 ottobre 2005, n. 238). Successivamente, rispondendo ad altro quesito, è stato, altresì, precisato che ai fini della qualificazione come piccola e media impresa di cui alla normativa comunitaria è opportuno considerare soltanto l’impresa residente in Italia (o la stabile organizzazione in Italia di impresa estera residente in Italia). Le consigliamo di verificare, appena possibile, la documentazione inserita nel sito ABI e dopo di prendere contatti diretti con la sua banca anche al fine di verificare se la fattispecie da Lei indicata rientra in concreto tra quelle comprese nell’ambito applicativo dell’Avviso comune.
Ricordiamo, infine, che le banche aderenti, entro 45 giorni dall’adesione, devono rendere effettivamente operativo l’avviso.
4. 1) In relazione all'ammissibilità delle aziende si fa riferimento all'art. 2 del Decreto del 18/04/2009. Vi rientrano le aziende detenute da Holding di partecipazione?
2) Le società capogruppo con attività di holding di partecipazione possono usufruire del benefici e l'osservanza dei parametri di PMI devono essere del bilancio civilistico o consolidato?
Nel sito dell’Associazione Bancaria Italiana – www.abi.it – è stata costituita un’apposita sezione
“Avviso comune – Sospensione debiti PMI” in cui è possibile consultare tutta la documentazione di riferimento.
Per quanto riguarda i limiti dimensionali delle PMI, con lettera circolare ABI del 6 agosto 2009, prot. DG 002836, è stato già chiarito che si fa riferimento all’articolo 2 del D.M. 18 aprile 2005 del Ministro dello Sviluppo Economico (GU 12 ottobre 2005, n. 238). Successivamente, rispondendo ad altro quesito, è stato, altresì, precisato che ai fini della qualificazione come piccola e media impresa di cui alla normativa comunitaria è opportuno considerare soltanto l’impresa residente in Italia (o la stabile organizzazione in Italia di impresa estera residente in Italia).
Con riguardo al quesito sub 1, si segnala che ai fini della definizione di PMI suscettibili di avvalersi della moratoria né l’Avviso Comune, né la normativa di riferimento, contenuta nel citato d.m., distinguono tra imprese prive di controllo “a monte” e imprese le cui partecipazioni siano detenute da una holding.
Con riguardo alla prima parte del quesito sub 2), si ritiene che in linea di principio sia possibile considerare la holding di partecipazione capogruppo quale possibile beneficiario dell’intervento di sospensione dei debiti, atteso che tra i contenuti tipici dell’attività di siffatta holding vi è anche quello di assumere finanziamenti a beneficio dell’attività delle società operative.
Con riguardo alla seconda parte del quesito sub 2, sebbene la normativa di riferimento, ai fini della determinazione dei requisiti dimensionali dell’impresa controllata, richiede che ai requisiti di detta impresa vadano sommati - in proporzione ai voti detenuti - i requisiti (dimensionali e di fatturato) dell’impresa situata “a monte” (art. 3 d.m. 18 aprile 2005), muovendosi, quindi, in una logica di consolidamento, i presupposti e le finalità dell’Avviso Comune suggeriscono di verificare il possesso dei requisiti di cui al citato DM sulle singole società del gruppo e, quindi, sul bilancio civilistico e non su quello consolidato.
C) – Condizioni
1. Se un cliente sia al 30 settembre 2008 che ad oggi (momento in cui presenta la domanda di sospensione) si trova in una situazione di “in bonis” nei confronti della banca ma ha avuto dei ritardi di pagamento per alcune rate di mutuo a inizio 2009, rientra nella procedura di ammissione “automatica” prevista al punto 6 dell’Avviso salvo esplicito e motivato rifiuto?
La presenza di ritardi nei pagamenti del 2009, in linea di massima, comporta che la procedura di ammissione non possa essere “automatica” in quanto, come espressamente previsto dal Punto 6, terzo bullet, le imprese dovranno essere “in bonis” e “non hanno ritardati pagamenti”.
2. In caso di un contratto di mutuo con modalità di pagamento “cambiale” la ristrutturazione comporterà l’emissione di nuovi titoli di credito. I costi di richiamo delle cambiali già presentate all’incasso e i costi per i “bolli cambiari” per la bollatura delle nuove cambiali possono essere addebitati dalla banca ai clienti?
Il Punto 5 dell’Avviso comune stabilisce che le operazioni di sospensione del pagamento delle quote di capitale delle rate di mutuo, nonché quelle per il sostegno delle esigenze di cassa non
possono comportare un aumento dei tassi praticati rispetto al contratto originario e non determinano l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione. Il medesimo Punto 5 dell’Avviso comune precisa, altresì, che le operazioni di sospensione non comportano l’applicazione di commissioni e spese di istruttoria, mentre è dovuto il rimborso delle spese vive sostenute dalle banche nei confronti di terzi connesse con l’operazione e debitamente documentate.
3. A seguito della richiesta di sospensione prevista dall’Avviso i piani di ammortamento vengono modificati di conseguenza. La formalizzazione contrattuale può avvenire attraverso uno scambio di corrispondenza – richiesta del cliente – risposta della banca con il dettaglio delle rate e le modifiche apportate? O è necessaria una specifica appendice al contratto originale?
Va precisato che la sospensione non comporta una vera e propria modifica del piano di ammortamento. Di fatto, è come se il piano di ammortamento originario “slittasse” in avanti, per il periodo pari alla sospensione accordata, senza alterare la sequenza e l’importo delle quote capitali fissate contrattualmente Per quanto riguarda le modalità di perfezionamento della sospensione la Banca valuterà quali formalità adottare. Peraltro, quanto previsto dal punto 5.2 potrà applicarsi, ai fini del rimborso di spese vive, solo nel caso in cui il ricorso ad atto pubblico sia assolutamente indispensabile, cioè risponda ad un'imprescindibile esigenza oggettiva, priva di alternative nelle prassi operative, e non a una scelta di policy aziendale.
4. Un contratto di mutuo è assistito da una garanzia di un terzo. Come avviene la formalizzazione con il garante della modifica delle condizioni del contratto? E’
sufficiente la comunicazione al garante delle nuove scadenze? Il garante deve accettare esplicitamente la modifica della garanzia?
A norma del Punto 4, ultimo bullet, in presenza di garanzie che assistono le operazioni, la Banca valuterà caso per caso e adotterà, se necessario, le opportune iniziative al fine dell’attuazione di quanto previsto dall’Avviso comune. Tenuto conto di ciò, le consigliamo di rivolgersi direttamente alla sua banca dopo aver verificato nel sito dell’ABI se questa ha aderito all’Avviso comune.
5. Nell'avviso comune al punto 4 - procedura ... - ultimo capoverso, è indicato che in presenza di garanzie che assistono le operazioni in oggetto, saranno adottate se necessarie le opportune iniziative la fine dell'attuazione di quanto previsto dal presente avviso.
Vorrei capire bene il relativo significato in modo particolare con riferimento alle operazioni di credito agrario che nel 99% dei casi sono assistiti dalla garanzia sgfa, ovvero sezione speciale del fig e fig stesso.
In presenza di garanzie sul mutuo per il quale si chiede la sospensione delle quote di capitale delle rate, la banca - qualora ovviamente sussistano le altre condizioni per concedere la sospensione - verifica la possibilità di mantenere la copertura anche sul periodo aggiuntivo della vita del finanziamento e realizza le misure necessarie a tal fine. Con riferimento al caso specifico segnalato, la banca dovrà prendere contatto con l'Ismea ai fini della conferma della garanzia sul finanziamento per il quale si intende concedere la sospensione delle quote di capitale delle rate del mutuo.
6. Buonasera mi chiamo Filippo, volevo sapere se è corretto che richiedendo al proprio istituto di credito … la sospensione del mutuo relativo alla quota capitale per 12 mesi e continuando a pagare la quota interessi è corretto che l’istituto di credito
domandi una commissione dello 0,95% sull’importo totale del debito residuo Euro 1.000.000 e se è corretto sinceramente pensavo che l’Avviso comune avesse fissato delle regole di tutto vantaggio, delle quali se ci sono non ne sono a conoscenza, per agevolare le aziende e non che la cosa fosse a discrezione dell’Istituto bancario, nella mia situazione mi ritrovo a pagare la commissione alla Banca più la quota interessi, praticamente è come se pagassi quasi 2 rate del mutuo.
Il Punto 5 dell’Avviso comune stabilisce che le operazioni di sospensione del pagamento delle quote di capitale delle rate di mutuo, nonché quelle per il sostegno delle esigenze di cassa non possono comportare un aumento dei tassi praticati rispetto al contratto originario e non determinano l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione. Il medesimo Punto 5 dell’Avviso comune precisa, altresì, che le operazioni di sospensione non comportano l’applicazione di commissioni e spese di istruttoria, mentre è dovuto il rimborso delle spese vive sostenute dalle banche nei confronti di terzi connesse con l’operazione e debitamente documentate.
7. Spettabile Associazione,
con la presente sono a richiederVi un chiarimento in merito al comportamento del
con la presente sono a richiederVi un chiarimento in merito al comportamento del