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Quinto motivo di ricorso: la decisione controversa del 2016, C(2016)6950 non può essere annullata soltanto per un presunto errore di forma

Anche qualora la decisione controversa del 2016, C(2016) 6950, fosse stata formalmente illegittima (quod non), ciò non avrebbe comportato l’annullamento della decisione, in quanto decisioni che sono corrette dal punto di vista sostanziale non vanno annullate, ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 2, TFUE, soltanto e fondamentalmente a causa di determinati errori di forma.

Causa C-862/19

Impugnazione proposta il 26 novembre 2019 dalla Repubblica ceca avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 12 settembre 2019, causa T-629/17, Repubblica ceca/Commissione

(Causa C-862/19 P)

(2020/C 27/34)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, O. Serdula, I. Gavrilová, J. Vláčil, agenti)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica di Polonia

Conclusioni del ricorrente

— annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-629/17;

— annullare la decisione d’esecuzione della Commissione C (2017) 4682;

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione la ricorrente deduce un motivo di impugnazione vertente sulla violazione dell’articolo 16, lettera b), della direttiva 2004/18 (1).

Occorre annullare la sentenza impugnata in quanto il Tribunale ha effettuato un’errata valutazione giuridica allorché è giunto alla con-clusione che l’eccezione contenuta all’articolo 16, lettera b), della direttiva 2004/18 si applica agli appalti pubblici di programmi solo nel caso in cui l’aggiudicatore dell’appalto sia un’emittente radiotelevisiva. Dal tenore letterale, dallo scopo, dall’organizzazione siste-matica e dall’iter legislativo della suddetta disposizione risulta tuttavia che l’eccezione in oggetto può essere applicata anche a una situazione in cui l’emittente radiotelevisiva si trovi contrattualmente nella posizione di fornitore di un programma, come avvenuto nel caso degli appalti controversi nella Repubblica ceca.

Alla luce del fatto che la rettifica finanziaria, apportata dalla decisione della Commissione C (2017) 4682, è stata fondata esclusiva-mente sulla circostanza che l’aggiudicatore degli appalti controversi non era un’emittente radiotelevisiva, occorre annullare congiunta-mente alla sentenza impugnata del Tribunale anche la suddetta decisione.

(1) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 2004, L 134, pagina 114).

TRIBUNALE

Causa

T-Sentenza del Tribunale del 3 dicembre 2019 – Yieh United Steel/Commissione

(Causa T-607/15) (1)

[«Dumping – Importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Cina e di Taiwan – Dazio antidumping definitivo – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 – Articolo 2, paragrafi 3 e 5,

del regolamento (CE) n. 1225/2009 [divenuto articolo 2, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) 2016/1036] – Articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1225/2009 [divenuto articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2016/1036] – Calcolo del valore normale – Calcolo del costo di produzione – Vendite del prodotto simile destinato al

consumo sul mercato interno del paese esportatore»]

(2020/C 27/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Yieh United Steel Corp. (Kaohsiung City, Taiwan) (rappresentante: D. Luff, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e A. Demeneix, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Eurofer, Association Européenne de l’Acier, ASBL (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti:

J. Killick, G. Forwood e C. Van Haute, avvocati)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 della Commissione, del 26 agosto 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU 2015, L 224, pag. 10).

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Yieh United Steel Corp. sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL.

(1) GU C 38 dell’1.2.2016.

Causa

T-Sentenza del Tribunale del 3 dicembre 2019 – Pethke/EUIPO (Causa T-808/17) (1)

(«Funzione pubblica – Funzionari – Rapporto informativo – Regolarità delle procedure di valutazione e di valutazione d’appello – Obbligo di imparzialità del valutatore d’appello»)

(2020/C 27/36) Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ralph Pethke (Alicante, Spagna) (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Lukošiūtė, agente, assistita da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento del rapporto informativo del ricorrente relativo al 2016 e, ove necessario, all’annullamento della decisione del consiglio di amministrazione dell’EUIPO del 18 ottobre 2017, recante rigetto del reclamo del ricorrente.

Dispositivo

1) Il rapporto informativo del sig. Ralph Pethke relativo all’anno 2016 e la decisione del consiglio d’amministrazione dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), del 18 ottobre 2017, recante rigetto del reclamo presentato dal sig. Pethke sono annullati.

2) L’EUIPO è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Pethke.

(1) GU C 42 del 5.2.2018.

Causa

T-Sentenza del Tribunale 28 novembre 2019 – August Wolff/EUIPO – Faes Farma (DermoFaes Atopiderm) (Causa T-644/18) (1)

[«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo DermoFaes Atopiderm – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore Dermowas – Impedimento relativo

alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2020/C 27/37) Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel (Bielefeld, Germania) (rappresentante: A. Thünken, avvocato) Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e H. O’Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Faes Farma, SA (Lamiaco-Leioa, Spagna) (rappresentanti: A. Vela Ballesteros e S. Fernandez Malvar, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 luglio 2018 (procedimento R 1305/2017-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Dr. August Wolff e la Faes Farma.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Faes Farma, SA, incluse le spese indispensabili sostenute da quest’ultima dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO.

(1) GU C 4 del 7.1.2019.

Causa

T-Sentenza del Tribunale del 3 dicembre 2019 – Hästens Sängar/EUIPO (Rappresentazione di un motivo a quadri) (Causa T-658/18) (1)

[«Marchio dell’Unione europea – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio figurativo rappresentante un motivo a quadri – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo –

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2020/C 27/38) Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Hästens Sängar AB (Köping, Svezia) (rappresentanti: M. Johansson e R. Wessman, avvocati)

Convenuto:Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Söder, H. O’Neill e D. Gája, agenti) Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 agosto 2018 (procedimento R 442/2018-2), relativa alla registrazione internazionale che designa l’Unione europea di un marchio figurativo rappresentante un motivo a quadri.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Hästens Sängar AB è condannata alle spese.

(1) GU C 25 del 21.1.2019.

Causa

T-Sentenza del Tribunale del 28 novembre 2019 – Soundio/EUIPO – Telefónica Germany (Vibble) (Causa T-665/18) (1)

[«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio denominativo Vibble – Marchio tedesco denominativo anteriore vybe – Impedimento alla registrazione

relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2020/C 27/39) Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Soundio A/S (Drammen, Norvegia) (rappresentanti: N. Köster e J. Albers, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Gája e H. O’Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Telefónica Germany GmbH & Co. OHG (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: P. Neuwald, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 settembre 2018 (procedimento R 721/2018-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la E-Plus Mobilfunk GmbH e la Soundio.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Soundio A/S è condannata alle spese.

(1) GU C 16 del 14.1.2019.

Causa

T-Sentenza del Tribunale del 28 novembre 2019 – Mélin/Parlamento (Causa T-726/18) (1)

(«Diritto istituzionale – Normativa riguardante le spese ed indennità dei deputati del Parlamento europeo – Indennità di assistenza parlamentare – Recupero delle somme indebitamente versate – Obbligo di motivazione –

Mancata comunicazione dell’allegato della decisione che ordina il recupero»)

(2020/C 27/40) Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Joëlle Melin (Aubagne, Francia) (rappresentante: F. Wagner, avvocato) Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr e M. Ecker, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFU e volta all’annullamento della decisione del Segretario generale del Parlamento del 4 ottobre 2018 relativa al recupero nei confronti della ricorrente di una somma pari a EUR 130 339,35 indebitamente versata a titolo dell’assistenza parlamentare nonché della corrispondente nota di addebito del 10 ottobre 2018.

Dispositivo

1) La decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 4 ottobre 2018 relativa al recupero nei confronti della sig.ra Joëlle Mélin di una somma pari a EUR 130 339,35 indebitamente versata a titolo dell’assistenza parlamentare, e la corrispondente nota di addebito del 10 ottobre 2018 sono annullate.

2) Il Parlamento è condannato alle spese.

(1) GU C 65 del 18.2.2019.

Causa

T-Sentenza del Tribunale del 28 novembre 2019 – Runnebaum Invest/EUIPO – Berg Toys Beheer (Bergsteiger)

(Causa T-736/18) (1)

[Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Bergsteiger – Marchi Benelux denominativo e dell’Unione europea figurativo e denominativo anteriori BERG –

Impedimento relativo alla registrazione – Articolo 47, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1001 – ricevibilità di una domanda di prova dell’uso effettivo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1,

lettera b), del regolamento 2017/1001»]

(2020/C 27/41)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Runnebaum Invest GmbH (Diepholz, Germania) (rappresentante: W. Prinz, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Crespo Carrillo e H. O’Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Berg Toys Beheer BV (Ede, Paesi Bassi) (rappresentante: E. van Gelderen, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 ottobre 2018 (procedimento R 572/2018-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Berg Toys Beheer e la Runnebaum Invest.

Dispositivo

1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 22 ottobre 2018 (procedimento R 572/2018-) è annullata.

2) L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Runnebaum Invest GmbH.

3) La Berg Toys Beheer BV sopporterà le proprie spese.

(1) GU C 65 del 18.02.2019.

Causa

T-Ordinanza del Tribunale del 22 novembre 2019 – Pyke/EUIPO – Paglieri (CLIOMAKEUP) (Causa T-672/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Ritiro dell’opposizione – Non luogo a statuire»)

(2020/C 27/42) Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Pyke Srl (Milano, Italia) (rappresentanti: P. Roncaglia, F. Rossi, N. Parrotta e R. Perotti, avvocati) Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Paglieri SpA (Alessandria, Italia) (rappre-sentanti: A. Perani e G. Ghisletti, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 agosto 2018 (procedimento 2675/2017-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Paglieri e la Pyke.

Dispositivo

1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2) La Pyke Srl e la Paglieri SpA sono condannate a sopportare le proprie spese nonché, ciascuna, la metà delle spese dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

(1) GU C 25 del 21.1.2019.

Causa T-525/19

Ordinanza del presidente del Tribunale dell’11 novembre 2019 – Intering e a./Commissione (Causa T-525/19 RII)

(«Procedimento sommario – Programma dal titolo “Sostegno dell’UE per l’aria pulita in Kosovo” – Procedura di gara d’appalto EuropeAid/140043/DH/WKS/XK – Decisione di rigetto della sospensione dell’esecuzione della decisione di escludere un offerente dal prosieguo della procedura – Nuova domanda di provvedimenti provvisori –

Articolo 159 del regolamento di procedura – Irricevibilità»)

(2020/C 27/43) Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Intering Sh.p.k (Obiliq, Kosovo), Steinmüller Engineering GmbH (Gummersbach, Germania), Deling d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge (Tuzla, Bosnia-Erzegovina), ZM-Vikom d.o.o. za proizvodnju, konstruckcije i montažu (Šibenik, Croazia) (rappresen-tante: R. Spielhofen, avvocato)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: B. Bertelmann, J. Estrada de Solà e M. Kellerbauer, agenti)

Oggetto

Domanda presentata conformemente all’articolo 159 del regolamento di procedura del Tribunale, diretta alla sospensione dell’esecu-zione della decisione della Commissione europea del 29 giugno 2019, relativa all’esclusione della ricorrente dal prosieguo della proce-dura di gara d’appalto e alla sua mancata inscrizione nell’elenco ristretto nell’ambito di una proceproce-dura di aggiudicazione di un appalto per un programma dal titolo «Sostegno dell’UE per l’aria pulita in Kosovo», diretto alla riduzione delle polveri e degli ossidi di azoto presso la centrale termoelettrica Kosovo B, unità B1 e B2 (EuropeAid/140043/DH/WKS/XK).

Dispositivo

1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2) Le spese sono riservate.

Causa

T-Ricorso proposto il 25 ottobre 2019 – PNB Banka e altri/BCE (Causa T-730/19)

(2020/C 27/44) Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: PNB Banka AS (Riga, Lettonia) e altri dieci ricorrenti (rappresentante: O. Behrends, avvocato) Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della BCE del 15 agosto 2019 secondo la quale la Bank X è in dissesto o a rischio di dissesto; e

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tredici motivi.

— Primo motivo, vertente sul fatto che la BCE non aveva la competenza per adottare la decisione impugnata.

— Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è una tipologia inammissibile di decisione.

— Terzo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha snaturato i fatti e ha violato il suo obbligo di valutare in modo imparziale e obiet-tivo tutti i fatti pertinenti.

— Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è viziata da errori procedurali in quanto è basata su un’ispezione in loco illegittima.

— Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola il principio di proporzionalità.

— Sesto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata non contiene una motivazione adeguata.

— Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola il diritto dei ricorrenti di essere ascoltati.

— Ottavo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è basata sull’illegittima opposizione della BCE all’acquisizione della Bank X.

— Nono motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola il principio di parità di trattamento.

— Decimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola i principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento.

— Undicesimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola il principio del nemo auditur.

— Dodicesimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è viziata da errori procedurali in quanto la BCE non ha adot-tato le opportune misure per eliminare l’influenza di funzionari in conflitto d’interessi.

— Tredicesimo motivo, vertente sul fatto che la BCE è incorsa in uno sviamento di potere.

Causa

T-Ricorso proposto il 25 ottobre 2019 – PNB Banka e altri/CRU (Causa T-732/19)

(2020/C 27/45) Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: PNB Banka AS (Riga, Lettonia) e altri dieci ricorrenti (rappresentante: O. Behrends, avvocato) Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione del CRU del 15 agosto 2019 nei confronti della Bank X, annunciata pubblicamente tramite un comunicato stampa e una comunicazione di sintesi della decisione di pari data;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattordici motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che il CRU non aveva la competenza per adottare la decisione impugnata.

2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è una tipologia inammissibile di decisione.

3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è viziata da numerosi errori in relazione alla valutazione da parte della BCE del «dissesto o rischio di dissesto» (FOLTF).

4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è viziata da numerosi errori in relazione alle successive decisioni del CRU.

5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è viziata da errori procedurali in quanto è basata su un’ispezione in loco illegittima.

6. Sesto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola il principio di proporzionalità.

7. Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata non contiene una motivazione adeguata.

8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola il diritto dei ricorrenti di essere ascoltati.

9. Nono motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è basata sull’illegittima opposizione della BCE all’acquisizione della Bank X.

10. Decimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola il principio di parità di trattamento.

11. Undicesimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola i principi di certezza del diritto e di legittimo affida-mento.

12. Dodicesimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata non tiene conto del fatto che la posizione dei ricorrenti è dovuta in larga misura al comportamento scorretto della BCE.

13. Tredicesimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è viziata da errori procedurali in quanto è basata sulla valuta-zione della BCE la quale non ha adottato le opportune misure per eliminare l’influenza di funzionari in conflitto di interessi.

14. Quattordicesimo motivo, vertente sul fatto che il CRU è incorso in uno sviamento di potere.

Causa

T-Ricorso proposto il 31 ottobre 2019– Laird/Commissione (Causa T-740/19)

(2020/C 27/46) Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Laird Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: C. Quigley, barrister, e D. Gillespie, solicitor) Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della Commissione C(2019) 2526 final, del 2 aprile 2019, sull’aiuto di Stato SA.44896;

— in subordine, annullare l’articolo 2 della decisione impugnata nei limiti in cui riguarda la ricorrente;

— in ulteriore subordine, annullare l’articolo 2 della decisione impugnata relativamente a ogni aiuto concesso nel periodo precedente al 24 novembre 2017 nei limiti in cui riguarda la ricorrente;

— condannare la Commissione al pagamento delle spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sull’illegittimità dell’articolo 1 della decisione impugnata sulla base dei seguenti motivi, nella misura in cui determina che l’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi (Group Financing Exemption, GFE) costituisce un vantaggio (economico) ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, in particolare, per il fatto che:

i. la Commissione non ha tenuto conto: del contesto storico dell’introduzione delle norme sulle società estere controllate (in prosieguo: le «SEC») nel regime di imposizione fiscale delle società del Regno Unito; dei limiti imposti al Regno Unito attraverso l’applicazione del diritto dell’Unione, in particolare la libertà di stabilimento, la territorialità e altre ragioni di natura politica per la struttura delle regole sulle SEC nella Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge in materia di imposizione fiscale (disposizioni internazionali e altre) del 2010]; e dell’ambito della sovranità fiscale degli Stati membri, incluso il Regno Unito, nel delineare le norme sulle SEC.

ii. la Commissione ha affermato che la natura facoltativa della richiesta di cui al capo 9 della parte 9A della Taxation (Inter-national and Other Provisions) Act 2010 costituisce un trattamento favorevole che dà luogo a un vantaggio.

2. Secondo motivo, vertente sull’illegittimità dell’articolo 1 della decisione impugnata, nella misura in cui determina che l’esen-zione relativa al finanziamento dei gruppi costituisce un vantaggio selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFEU, in particolare per i seguenti fatti.

i. Con riferimento al contesto di riferimento rilevante:

a. la Commissione ha erroneamente identificato il contesto di riferimento come composto esclusivamente dalle norme sulle SEC e/o solamente dal capo 5 della parte 9A della Taxation (International and Other Provisions) Act 2010;

b. la Commissione ha erroneamente determinato che l'obiettivo del sistema di riferimento consiste esclusivamente nella tassazione degli utili derivanti da attività e attivi nel Regno Unito che sono stati artificialmente trasferiti al di fuori di tale Stato senza considerare se le specifiche pertinenti operazioni diano luogo a un rischio di erosione della base imponibile del Regno Unito.

ii. Con riferimento alla determinazione di una deroga al contesto di riferimento:

a. la Commissione ha erroneamente valutato la rilevanza e l’importanza delle funzioni significative del personale;

b. la Commissione ha erroneamente valutato la comparabilità dei rapporti di prestito ammissibili con i prestiti (i) a parti collegate residenti nel Regno Unito e (ii) a terzi;

c. la Commissione si è illegittimamente fondata sulla direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio (1);

d. la Commissione ha erroneamente considerato i rischi comparabili alla violazione della libertà di stabilimento per le categorie di SEC esentate e non esentate.

iii. Con riferimento alla giustificazione dell’asserita deroga:

a. la Commissione ha erroneamente deciso che la giustificazione relativa alla necessità che il sistema sia gestibile e amministrabile non si estende alle funzioni significative del personale;

b. la Commissione ha erroneamente deciso che l’esenzione GFE non era giustificata mediante il rinvio al rispetto della libertà di stabilimento.

3. Terzo motivo, vertente sull’illegittimità dell’articolo 2 della decisione impugnata sulla base della violazione della legittima aspettativa e della violazione dei principi di certezza del diritto e proporzionalità. In subordine, si sostiene che il recupero non dovrebbe essere disposto in relazione a ogni aiuto concesso attraverso l’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi prece-dentemente al 24 novembre 2017, data in cui la Commissione ha pubblicato la decisione di avvio del procedimento.

(1) Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul fun-zionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1).

Causa

T-Ricorso proposto il 31 ottobre 2019 – Sedgwick Overseas/Commissione (Causa T-741/19)

(2020/C 27/47) Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sedgwick Overseas Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: M. Anderson, solicitor) Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare, nella sua interezza, la decisione della Commissione C(2019) 2526 final, del 2 aprile 2019, relativa all'aiuto di Stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC, nella misura in cui riguarda la ricorrente;

— in subordine, disporre che, nel determinare l’importo dell’aiuto da recuperare, le perdite, gli sgravi o le esenzioni di cui la ricorrente poteva disporre (d’ufficio o su istanza o per scelta) all’epoca in cui essa ha fatto ricorso all’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi o di cui avrebbe potuto disporre a quell’epoca (a titolo di sgravio di gruppo o in altro modo) se non avesse fatto ricorso alla predetta esenzione vengano tenuti in considerazione in entrambi i casi, anche qualora il diritto di richiedere o di disporre di dette perdite, sgravi o esenzioni sia attualmente prescritto ai sensi del diritto del Regno Unito; e

— condannare la convenuta al pagamento delle spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta non ha dimostrato che l’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi costi-tuisca un vantaggio. La ricorrente sostiene che la convenuta non ha dimostrato che vi sia stato un vantaggio ogni volta che è

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta non ha dimostrato che l’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi costi-tuisca un vantaggio. La ricorrente sostiene che la convenuta non ha dimostrato che vi sia stato un vantaggio ogni volta che è

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