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Gazzetta ufficiale. Comunicazioni e informazioni

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C 27

Comunicazioni e informazioni

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

63o anno 27 gennaio 2020 Edizione in lingua italiana

Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

2020/C 27/01 Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. . . 1

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2020/C 27/02 Cause riunite C–609/17 e C–610/17: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 novembre 2019 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal työtuomioistuin - Finlandia) – Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry/Hyvinvointialan liitto ry (C-609/17) e Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry/Satamaoperaattorit ry (610/17) (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Articolo 153 TFUE – Prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Diritto a un periodo di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane – Articolo 15 – Disposizioni nazionali e contratti collettivi più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori – Lavoratori inabili al lavoro, a causa di malattia, durante un periodo di ferie annuali retribuite – Diniego di riportare tali ferie qualora il mancato riporto non determini la riduzione della durata effettiva delle ferie annuali retribuite al di sotto di quattro settimane – Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Inapplicabilità in assenza di una situazione di attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali). . . 2

(2)

[Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articoli 4 e 6 – Procedure di insolvenza – Legge applicabile – Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento – Mancato pagamento di un credito contrattuale prima dell’apertura di una procedura di insolvenza – Eccezione di compensazione fondata su un credito contrattuale sorto prima dell’apertura di una procedura d’insolvenza] . . . 3

2020/C 27/04 Cause riunite C-203/18 e C-374/18: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 novembre 2019 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Landgericht Köln - Germania) – Deutsche Post AG, Klaus Leymann/Land Nordrhein-Westfalen (C-230/18) e UPS Deutschland Inc. & Co. OHG, DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG, Bundesverband Paket & Expresslogistik e.V./Deutsche Post AG (C-374/18) [Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 561/2006 – Trasporti su strada – Disposizioni sociali – Veicoli utilizzati per la consegna di spedizioni nell’ambito del servizio universale – Deroghe – Veicoli parzialmente utilizzati per una siffatta consegna – Direttiva 97/67/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – «Servizio universale»– Nozione] . . . 4

2020/C 27/05 Causa C-379/18: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht - Germania) – Deutsche Lufthansa AG/Land Berlin (Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Direttiva 2009/12/CE – Articoli 3 e 6 – Articolo 11, paragrafi 1 e 7 – Diritti aeroportuali – Tutela dei diritti degli utenti dell’aeroporto – Possibilità per il gestore aeroportuale di concordare diritti inferiori rispetto a quelli approvati dall’autorità di vigilanza indipendente – Mezzi di ricorso dell’utente dell’aeroporto – Contestazione in via incidentale dinanzi a un giudice civile che statuisce secondo equità) 5

2020/C 27/06 Causa C-400/18: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie - Belgio) – Infohos/Belgische Staat [Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera f) – Esenzioni – Prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone – Servizi prestati a membri e a non membri]. . . 5

2020/C 27/07 Cause riunite C-585/18, C-624/18 e C-625/18: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 novembre 2019 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sąd Najwyższy - Polonia) – A.K./Krajowa Rada Sądownictwa (C- 585/18) e CP (C-624/18), DO (C-625/18)/Sąd Najwyższy [Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Non discriminazione sulla base dell’età – Abbassamento dell’età per il pensionamento dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Articolo 9, paragrafo 1 – Diritto di ricorso – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva – Principio di indipendenza dei giudici – Creazione di una nuova sezione all’interno del Sąd Najwyższy (Corte suprema), competente segnatamente per le cause relative al collocamento a riposo dei giudici di tale organo giurisdizionale – Sezione composta da giudici nominati ex novo dal presidente della Repubblica di Polonia su proposta del Consiglio nazionale della magistratura – Indipendenza di tale Consiglio – Potere di disapplicare la normativa nazionale non conforme al diritto dell’Unione – Primato del diritto dell’Unione] . . . 6

2020/C 27/08 Causa C-678/18: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden - Paesi Bassi) – Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden [Rinvio pregiudiziale – Disegni e modelli – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Articolo 90, paragrafo 1 – Misure provvisorie e cautelari – Competenza dei giudici nazionali di primo grado – Competenza esclusiva dei tribunali designati in tale disposizione] . . . 7

2020/C 27/09 Causa C-706/18: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 20 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Belgio) – X/Belgische Staat (Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica relativa all’immigrazione – Diritto al ricongiungimento familiare – Direttiva 2003/86/CE – Articolo 5, paragrafo 4 – Decisione concernente la domanda di ricongiungimento familiare – Conseguenze dell’inosservanza del termine per l’adozione di una decisione – Rilascio automatico di un permesso di soggiorno) . . . 8

(3)

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea – Spese effettuate dalla Repubblica portoghese] . . . 9

2020/C 27/11 Causa C-270/19 P: Impugnazione proposta il 28 marzo 2019 da WB avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 23 gennaio 2019, causa T-579/18, WB/Commissione. . . 9

2020/C 27/12 Causa C-271/19 P: Impugnazione proposta il 28 marzo 2019 da WB avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 23 gennaio 2019, causa T-329/18, WB/Commissione. . . 10

2020/C 27/13 Causa C-373/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 13 maggio 2019 – Finanzamt München Abteilung III/Dubrovin & Tröger GbR - Aquatics. . . 10

2020/C 27/14 Causa C-593/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht (Außenstelle Graz) (Austria) il 5 agosto 2019 – SK Telecom Co. Ltd./Finanzamt Graz-Stadt. . . 11

2020/C 27/15 Causa C-607/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 12 agosto 2019 – Husqvarna AB/Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG . . . 11

2020/C 27/16 Causa C-641/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg (Germania) il 30 agosto 2019 – EU/PE Digital GmbH . . . 12

2020/C 27/17 Causa C-685/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankenthal (Germania) il 17 settembre 2019 – OK/Daimler AG. . . 13

2020/C 27/18 Causa C-703/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 24 settembre 2019 – J.K./Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach . . . 14

2020/C 27/19 Causa C-707/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Łodzi (Polonia) il 23 settembre 2019 – K.S./A.B. . . 15

2020/C 27/20 Causa C-769/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 21 ottobre 2019 – Procedimento penale a carico di UC e TD. . . 16

2020/C 27/21 Causa C-770/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgerichts Nürnberg (Germania) il 21 ottobre 2019 – Myflyright GmbH/SunExpressGünes Ekspres Havacilik A . . . 16

2020/C 27/22 Causa C-772/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 22 ottobre 2019 – Bartosch Airport Supply Services . . . 17

2020/C 27/23 Causa C-775/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) il 22 ottobre 2019 – 5th AVENUE Products Trading GmbH/Hauptzollamt Singen . . . 17

2020/C 27/24 Causa C-784/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna (Bulgaria) il 22 ottobre 2019 – «TEAM POWER EUROPE» EOOD/Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Varna. . . 18

(4)

2020/C 27/26 Causa C-792/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 28 ottobre 2019 – TUIfly GmbH/EUflight.de GmbH . . . 20

2020/C 27/27 Causa C-797/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 24 ottobre 2019 – B-GmbH/Finanzamt D. . . 21

2020/C 27/28 Causa C-800/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie (Polonia) il 30 ottobre 2019 – SM/Mittelbayerischer Verlag KG . . . 22

2020/C 27/29 Causa C-801/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upravni sud u Zagreb (Croazia) il 31 ottobre 2019 – FRANCK d.d., Zagreb/Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak. . . 23

2020/C 27/30 Causa C-807/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 4 novembre 2019 – «DSK Bank» EAD, «FrontEx International» EAD. . . 24

2020/C 27/31 Causa C-824/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 12 novembre 2019 – TC, UB/Komisia za zashtita ot diskriminatsia, VA . . . 24

2020/C 27/32 Causa C-830/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Namur (Belgio) il 15 novembre 2019 – C.J./Région wallonne . . . 25

2020/C 27/33 Causa C-848/19 P: Impugnazione proposta il 20 novembre 2019 dalla Repubblica federale di Germania avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 10 settembre 2019, causa T-883/16, Repubblica di Polonia/Commissione europea . . . 26

2020/C 27/34 Causa C-862/19 P: Impugnazione proposta il 26 novembre 2019 dalla Repubblica ceca avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 12 settembre 2019, causa T-629/17, Repubblica ceca/Commissione . . . 27

Tribunale

2020/C 27/35 Causa T-607/15: Sentenza del Tribunale del 3 dicembre 2019 – Yieh United Steel/Commissione [«Dumping – Importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Cina e di Taiwan – Dazio antidumping definitivo – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 – Articolo 2, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 [divenuto articolo 2, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) 2016/1036] – Articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1225/2009 [divenuto articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2016/1036] – Calcolo del valore normale – Calcolo del costo di produzione – Vendite del prodotto simile destinato al consumo sul mercato interno del paese esportatore»] . . . 29

2020/C 27/36 Causa T-808/17: Sentenza del Tribunale del 3 dicembre 2019 – Pethke/EUIPO («Funzione pubblica – Funzionari – Rapporto informativo – Regolarità delle procedure di valutazione e di valutazione d’appello – Obbligo di imparzialità del valutatore d’appello») . . . 30

(5)

denominativo DermoFaes Atopiderm – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore Dermowas – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del

regolamento (UE) 2017/1001»]. . . 30

2020/C 27/38 Causa T-658/18: Sentenza del Tribunale del 3 dicembre 2019 – Hästens Sängar/EUIPO (Rappresentazione di un motivo a quadri) [«Marchio dell’Unione europea – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio figurativo rappresentante un motivo a quadri – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]. . . 31

2020/C 27/39 Causa T-665/18: Sentenza del Tribunale del 28 novembre 2019 – Soundio/EUIPO – Telefónica Germany (Vibble) [«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio denominativo Vibble – Marchio tedesco denominativo anteriore vybe – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»] . . . 32

2020/C 27/40 Causa T-726/18: Sentenza del Tribunale del 28 novembre 2019 – Mélin/Parlamento («Diritto istituzionale – Normativa riguardante le spese ed indennità dei deputati del Parlamento europeo – Indennità di assistenza parlamentare – Recupero delle somme indebitamente versate – Obbligo di motivazione – Mancata comunicazione dell’allegato della decisione che ordina il recupero») . . . 32

2020/C 27/41 Causa T-736/18: Sentenza del Tribunale del 28 novembre 2019 – Runnebaum Invest/EUIPO – Berg Toys Beheer (Bergsteiger) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Bergsteiger – Marchi Benelux denominativo e dell’Unione europea figurativo e denominativo anteriori BERG – Impedimento relativo alla registrazione – Articolo 47, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1001 – ricevibilità di una domanda di prova dell’uso effettivo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001»] . . . 33

2020/C 27/42 Causa T-672/18: Ordinanza del Tribunale del 22 novembre 2019 – Pyke/EUIPO – Paglieri (CLIOMAKEUP) («Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Ritiro dell’opposizione – Non luogo a statuire») . . . 34

2020/C 27/43 Causa T-525/19 RII: Ordinanza del presidente del Tribunale dell’11 novembre 2019 – Intering e a./Commissione («Procedimento sommario – Programma dal titolo “Sostegno dell’UE per l’aria pulita in Kosovo”– Procedura di gara d’appalto EuropeAid/140043/DH/WKS/XK – Decisione di rigetto della sospensione dell’esecuzione della decisione di escludere un offerente dal prosieguo della procedura – Nuova domanda di provvedimenti provvisori – Articolo 159 del regolamento di procedura – Irricevibilità») . . . 35

2020/C 27/44 Causa T-730/19: Ricorso proposto il 25 ottobre 2019 – PNB Banka e altri/BCE. . . 35

2020/C 27/45 Causa T-732/19: Ricorso proposto il 25 ottobre 2019 – PNB Banka e altri/CRU . . . 36

2020/C 27/46 Causa T-740/19: Ricorso proposto il 31 ottobre 2019– Laird/Commissione . . . 38

2020/C 27/47 Causa T-741/19: Ricorso proposto il 31 ottobre 2019 – Sedgwick Overseas/Commissione . . . 39

2020/C 27/48 Causa T-742/19: Ricorso proposto il 31 ottobre 2019 – Chemring Group e CHG Overseas/Commissione . . . 41

2020/C 27/49 Causa T-743/19: Ricorso proposto il 31 ottobre 2019 – Hyperion Insurance Group e HIG Finance/Commissione . 43

(6)

2020/C 27/51 Causa T-747/19: Ricorso proposto il 31 ottobre 2019 – DS Smith e DS Smith International/Commissione . . . 46

2020/C 27/52 Causa T-748/19: Ricorso proposto il 1o novembre 2019 – The Vitec Group/Commissione. . . 48

2020/C 27/53 Causa T-751/19: Ricorso proposto il 4 novembre 2019 – Reckitt Benckiser Investments e a./Commissione . . . 49

2020/C 27/54 Causa T-752/19: Ricorso proposto il 5 novembre 2019 – Inchcape/Commissione . . . 51

2020/C 27/55 Causa T-754/19: Ricorso proposto il 7 novembre 2019 – Stagecoach Group/Commissione . . . 53

2020/C 27/56 Causa T-755/19: Ricorso proposto il 6 novembre 2019 – BBA International Investments/Commissione . . . 54

2020/C 27/57 Causa T-756/19: Ricorso proposto il 7 novembre 2019 – WPP Jubilee e a./Commissione. . . 56

2020/C 27/58 Causa T-758/19: Ricorso proposto l’8 novembre 2019 – W. S. Atkins International/Commissione . . . 57

2020/C 27/59 Causa T-759/19: Ricorso proposto l’8 novembre 2019 – Yalwen/Commissione . . . 59

2020/C 27/60 Causa T-777/19: Ricorso proposto il 12 novembre 2019 – CAPA e a./Commissione . . . 61

2020/C 27/61 Causa T-791/19: Ricorso proposto il 15 novembre 2019 – Sped-Pro S.A./Commissione . . . 61

2020/C 27/62 Causa T-801/19: Ricorso proposto il 20 novembre 2019 – DTE Systems/EUIPO - Speed-Buster (PedalBox+) . . . 63

2020/C 27/63 Causa T-805/19: Ricorso proposto il 21 novembre 2019 – Ultrasun/EUIPO (ultrasun) . . . 64

2020/C 27/64 Causa T-806/19: Ricorso proposto il 21 novembre 2019 – Governo di Andorra/EUIPO (Andorra) . . . 64

2020/C 27/65 Causa T-808/19: Ricorso proposto il 25 novembre 2019 – Silgan International e Silgan Closures/Commissione. . . 65

2020/C 27/66 Causa T-809/19: Ricorso proposto il 22 novembre 2019 – Liga Nacional de Fútbol Profesional/EUIPO (El Clasico) 66 2020/C 27/67 Causa T-814/19: Ricorso proposto il 22 novembre 2019 – Nutravita/EUIPO - Pegaso (nutravita Healthy Mind, Body & Soul.) . . . 67

2020/C 27/68 Causa T-817/19: Ricorso proposto il 27 November 2019 – Olimp Laboratories/EUIPO - OmniVision (Hydrovision) . . . 68

(7)

2020/C 27/70 Causa T-819/19: Ricorso proposto il 2 dicembre 2019 – Man and Machine/EUIPO – Bim Freelance (bim ready) . . . 70

2020/C 27/71 Causa T-821/19: Ricorso proposto il 2 dicembre 2019 – Herlyn und Beck/EUIPO – Brillux (B.home) . . . 70

2020/C 27/72 Causa T-822/19: Ricorso proposto il 3 dicembre 2019 – Asoliva e Anierac/Commissione . . . 71

2020/C 27/73 Causa T-189/18: Ordinanza del Tribunale del 25 novembre 2019 – Lipitalia 2000 e Assograssi/Commissione . . . . 72

2020/C 27/74 Causa T-290/19: Ordinanza del Tribunale del 26 novembre 2019 – Stada Arzneimittel/EUIPO (Rappresentazione di due linee rosse incurvate poste una sopra l’altra). . . 72

(8)
(9)

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELĽUNIONE EUROPEA

Ultime pubbli-

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2020/C 27/01)

Ultima pubblicazione GU C 19 del 20.1.2020

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti GU C 10 del 13.1.2020

GU C 432 del 23.12.2019 GU C 423 del 16.12.2019 GU C 413 del 9.12.2019 GU C 406 del 2.12.2019 GU C 399 del 25.11.2019

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

(10)

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Cause riunite C–

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 novembre 2019 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal työtuomioistuin - Finlandia) – Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry/Hyvinvointialan liitto ry (C-609/17)

e Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry/Satamaoperaattorit ry (610/17) (Cause riunite C–609/17 e C–610/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Articolo 153 TFUE – Prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Diritto a un periodo di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane – Articolo 15 – Disposizioni nazionali e contratti collettivi più favorevoli alla

protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori – Lavoratori inabili al lavoro, a causa di malattia, durante un periodo di ferie annuali retribuite – Diniego di riportare tali ferie qualora il mancato riporto non determini la riduzione della durata effettiva delle ferie annuali retribuite al di sotto di quattro settimane – Articolo 31, paragrafo

2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Inapplicabilità in assenza di una situazione di attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali)

(2020/C 27/02) Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio Työtuomioistuin

Parti

(Cause C–609/17)

Ricorrente: Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry Convenuto: Hyvinvointialan liitto ry

Con l’intervento di: Fimlab Laboratoriot Oy (C–609/17) (Cause C–610/17)

Ricorrente: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry Convenuto: Satamaoperaattorit ry

Con l’intervento di: Kemi Shipping Oy

Dispositivo

1) L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a nor- mative nazionali e a contratti collettivi che prevedono la concessione di giorni di ferie annuali retribuite eccedenti il periodo minimo di quattro settimane previsto da tale disposizione, escludendo nel contempo il riporto, a causa di malattia, di detti giorni di ferie.

(11)

2) L’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, letto in combinato disposto con l’articolo 51, paragrafo 1, di quest’ultima, dev’essere interpretato nel senso che esso non è destinato ad applicarsi in presenza di tali normative nazionali e contratti collettivi.

(1) GU C 13 del 15.1.2018.

Causa C-

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Högsta domstolen - Svezia) – CeDe Group AB/KAN Sp. z o.o. in stato d’insolvenza

(Causa C-198/18) (1)

[Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articoli 4 e 6 – Procedure di insolvenza – Legge applicabile – Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento – Mancato pagamento di un credito contrattuale prima dell’apertura di una procedura di insolvenza – Eccezione di compensazione fondata su un credito contrattuale

sorto prima dell’apertura di una procedura d’insolvenza]

(2020/C 27/03) Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio Högsta domstolen

Parti

Ricorrente: CeDe Group AB

Convenuta: KAN Sp. z o.o. in stato d’insolvenza

Dispositivo

L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, quale modi- ficato dal regolamento (CE) n. 788/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, dev’essere interpretato nel senso che esso non è applicabile all’azione proposta dal liquidatore di una società soggetta a procedura di insolvenza, stabilita in un primo Stato membro, e che è diretta al pagamento di merci fornite in esecuzione di un contratto concluso prima dell’apertura della procedura di insolvenza nei confronti di tale società, contro la società controparte contrattuale, stabilita in un secondo Stato membro.

(1) GU C 190 del 4.6.2018.

(12)

Cause riunite C-

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 novembre 2019 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Landgericht Köln - Germania) – Deutsche Post AG, Klaus

Leymann/Land Nordrhein-Westfalen (C-230/18) e UPS Deutschland Inc. & Co. OHG, DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG, Bundesverband Paket & Expresslogistik e.V./Deutsche Post AG (C-374/18)

(Cause riunite C-203/18 e C-374/18) (1)

[Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 561/2006 – Trasporti su strada – Disposizioni sociali – Veicoli utilizzati per la consegna di spedizioni nell’ambito del servizio universale – Deroghe – Veicoli parzialmente utilizzati per una siffatta consegna – Direttiva 97/67/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – «Servizio

universale» – Nozione]

(2020/C 27/04) Lingua processuale: il tedesco

Giudici del rinvio

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Landgericht Köln

Parti

Ricorrenti: Deutsche Post AG, Klaus Leymann (C-230/18), UPS Deutschland Inc. & Co. OHG, DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH

& Co. KG, Bundesverband Paket & Expresslogistik e.V. (C-374/18)

Convenuti: Land Nordrhein-Westfalen (C-203/18), Deutsche Post AG (C-374/18)

Dispositivo

1) Una disposizione del diritto nazionale, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che riprende letteralmente le disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consi- glio, come modificato dal regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, nei limiti in cui si applica a veicoli aventi una massa massima ammissibile superiore a 2,8 tonnellate, ma non superiore a 3,5 ton- nellate e che, pertanto, non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 561/2006, come modificato dal regola- mento n. 165/2014, deve essere interpretata esclusivamente sul fondamento del diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte, qualora tali disposizioni siano state rese applicabili a siffatti veicoli dal diritto nazionale in modo diretto e incondizio- nato.

2) L’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 561/2006, come modificato dal regolamento n. 165/2014, deve essere interpretato nel senso che la deroga ivi prevista riguarda soltanto i veicoli o le combinazioni di veicoli utilizzati esclusivamente, durante un’operazione di trasporto determinata, ai fini della consegna di spedizioni nell’ambito del servizio postale universale.

3) L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, deve essere interpre- tato nel senso che il fatto che prestazioni supplementari – come il ritiro con o senza fascia oraria, il controllo visivo dell’età, il contrassegno, la spedizione a carico del destinatario fino a 31,5 chilogrammi, il servizio di inoltro a un nuovo indirizzo, le istruzioni in caso di mancata consegna, nonché la scelta del giorno e dell’orario – siano fornite in correlazione con una spedi- zione osta a considerare la stessa come una spedizione effettuata nell’ambito del «servizio universale» ai sensi di tale disposi- zione e, pertanto, come una spedizione consegnata «nell’ambito del servizio universale» ai fini dell’applicazione della deroga prevista all’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 561/2006, come modificato dal regolamento n. 165/2014.

(1) GU C 231 del 2.7.2018.

GU C 328 del 17.9.2018.

(13)

Causa C-

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht - Germania) – Deutsche Lufthansa AG/Land Berlin

(Causa C-379/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Direttiva 2009/12/CE – Articoli 3 e 6 – Articolo 11, paragrafi 1 e 7 – Diritti aeroportuali – Tutela dei diritti degli utenti dell’aeroporto – Possibilità per il gestore aeroportuale di concordare diritti inferiori rispetto a quelli approvati dall’autorità di vigilanza indipendente – Mezzi di ricorso dell’utente dell’aeroporto – Contestazione in via incidentale dinanzi a un giudice civile che statuisce secondo equità)

(2020/C 27/05) Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio Bundesverwaltungsgericht Parti

Ricorrente: Deutsche Lufthansa AG Resistente: Land Berlin

Con l’intervento di: Berliner Flughafen GmbH, Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht Dispositivo

1) La direttiva 2009/12/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, e segnatamente il suo articolo 3, il suo articolo 6, paragrafo 5, lettera a), nonché il suo articolo 11, paragrafi 1 e 7, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una norma nazionale che consente a un gestore aeroportuale di stabilire con un utente dell’aeroporto diritti aeroportuali diversi da quelli fissati da tale gestore e approvati dall’autorità di vigilanza indipendente, ai sensi di tale direttiva.

2) La direttiva 2009/12 deve essere interpretata nel senso che essa osta a un’interpretazione del diritto nazionale in forza della quale un utente dell’aeroporto non può contestare direttamente la decisione dell’autorità di vigilanza indipendente che approva il sistema di diritti aeroportuali, ma può proporre ricorso contro il gestore aeroportuale dinanzi a un giudice civile e far valere unicamente, in tale sede, che il diritto aeroportuale fissato nel sistema di diritti aeroportuali che tale utente deve versare non è conforme all’equità.

(1) GU C 276 del 6.8.2018.

Causa C-

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie - Belgio) – Infohos/Belgische Staat

(Causa C-400/18) (1)

[Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera f) – Esenzioni – Prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone –

Servizi prestati a membri e a non membri]

(2020/C 27/06) Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio Hof van Cassatie

(14)

Parti nel procedimento principale Ricorrente: Infohos

Convenuto: Belgische Staat

Dispositivo

L’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera f), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armo- nizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme deve essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale, come quella di cui al pro- cedimento principale, che subordina la concessione dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) alla condizione che le asso- ciazioni autonome di persone forniscano servizi esclusivamente ai loro membri, il che comporta che associazioni di tale tipo che forniscono servizi anche a chi non è membro siano integralmente soggette all’IVA, anche per i servizi che forniscono ai loro membri.

(1) GU C 301 del 27.8.2018.

Cause riunite C-

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 novembre 2019 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sąd Najwyższy - Polonia) – A.K./Krajowa Rada Sądownictwa (C-585/18) e CP (C-624/18), DO (C-625/18)/Sąd Najwyższy

(Cause riunite C-585/18, C-624/18 e C-625/18) (1)

[Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Non discriminazione sulla base dell’età – Abbassamento dell’età per il pensionamento dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Articolo 9, paragrafo 1 – Diritto di ricorso – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva – Principio di indipendenza dei giudici –

Creazione di una nuova sezione all’interno del Sąd Najwyższy (Corte suprema), competente segnatamente per le cause relative al collocamento a riposo dei giudici di tale organo giurisdizionale – Sezione composta da giudici nomi-

nati ex novo dal presidente della Repubblica di Polonia su proposta del Consiglio nazionale della magistratura – Indipendenza di tale Consiglio – Potere di disapplicare la normativa nazionale non conforme al diritto dell’Unione –

Primato del diritto dell’Unione]

(2020/C 27/07) Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio Sąd Najwyższy

Parti

Ricorrenti: A. K. (C-585/18), CP (C-624/18), DO (C-625/18)

Convenuti: Krajowa Rada Sądownictwa (C-585/18), Sąd Najwyższy, (C-624/18), (C-625/18) Con l’intervento di: Prokurator Generalny, rappresentato dalla Prokuratura Krajowa

(15)

Dispositivo

1) Non vi è più luogo a rispondere alle questioni poste dall’Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Sezione per il lavoro e la previ- denza sociale) del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) nella causa C-585/18, né alla prima questione posta dal medesimo giudice nelle cause C-624/18 e C-625/18.

2) Occorre rispondere alla seconda e alla terza questione poste dal suddetto giudice nelle cause C-624/18 e C-625/18 nel modo seguente:

L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che controversie relative all’applicazione del diritto dell’Unione possano ricadere nella competenza esclusiva di un organo che non costituisce un giudice indipendente e impar- ziale, ai sensi della prima di tali disposizioni. Ciò si verifica quando le condizioni oggettive nelle quali è stato creato l’organo di cui trattasi e le caratteristiche del medesimo nonché il modo in cui i suoi membri sono stati nominati siano idonei a generare dubbi legittimi, nei singoli, quanto all’impermeabilità di detto organo rispetto a elementi esterni, in particolare rispetto a influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed esecutivo, e quanto alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti e, pertanto, possano portare a una mancanza di apparenza di indipendenza o di imparzialità di detto organo, tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare a detti singoli in una società democratica. Spetta al giudice del rinvio determinare, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti di cui dispone, se ciò accada con riferimento a un organo come la Sezione disciplinare del Sąd Najwyższy (Corte suprema).

In una tale ipotesi, il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso impone al giudice del rinvio di disapplicare la disposizione di diritto nazionale che riservi a detto organo la competenza a conoscere delle contro- versie di cui ai procedimenti principali, di modo che esse possano essere esaminate da un giudice che soddisfi i summenzionati requisiti di indipendenza e di imparzialità e che sarebbe competente nella materia interessata se la suddetta disposizione non vi ostasse.

(1) GU C 44 del 4.2.2019.

Causa C-

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden - Paesi Bassi) – Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

(Causa C-678/18) (1)

[Rinvio pregiudiziale – Disegni e modelli – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Articolo 90, paragrafo 1 – Misure provvisorie e cautelari – Competenza dei giudici nazionali di primo grado – Competenza esclusiva dei tribunali

designati in tale disposizione]

(2020/C 27/08) Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

(16)

Dispositivo

L’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, deve essere interpretato nel senso che esso prevede che i tribunali degli Stati membri competenti a ordinare misure provvisorie o cautelari in relazione a un disegno o modello nazionale sono parimenti competenti a ordinare misure del genere in relazione a un disegno o modello comunitario.

(1) GU C 25 del 21.1.2019.

Causa C-

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 20 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Belgio) – X/Belgische Staat

(Causa C-706/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica relativa all’immigrazione – Diritto al ricongiungimento familiare – Direttiva 2003/86/CE – Articolo 5, paragrafo 4 – Decisione concernente la domanda

di ricongiungimento familiare – Conseguenze dell’inosservanza del termine per l’adozione di una decisione – Rilascio automatico di un permesso di soggiorno)

(2020/C 27/09) Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Parti Ricorrente: X

Convenuto: Belgische Staat

Dispositivo

La direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale in forza della quale, in assenza dell’adozione di una decisione alla scadenza di un ter- mine di sei mesi decorrente dalla data di deposito della domanda di ricongiungimento familiare, le autorità nazionali competenti devono rilasciare d’ufficio un permesso di soggiorno al richiedente, senza dover necessariamente accertare previamente se l’interessato soddisfi effettivamente le condizioni per soggiornare nello Stato membro ospitante conformemente al diritto dell’Unione.

(1) GU C 35 del 28.1.2019.

(17)

Causa C-737/18

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 20 novembre 2019 – Repubblica portoghese/Commissione europea (Causa C-737/18 P) (1)

[Impugnazione – Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) – Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea – Spese effettuate dalla Repubblica portoghese]

(2020/C 27/10) Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, J. Saraiva de Almeida, P. Barros da Costa e P. Estêvão, agenti) Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Sauka e B. Rechena, agenti)

Dispositivo

1) L’impugnazione è respinta.

2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

(1) GU C 35 del 28.1.2019.

Causa C-270/19

Impugnazione proposta il 28 marzo 2019 da WB avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 23 gennaio 2019, causa T-579/18, WB/Commissione

(Causa C-270/19 P) (2020/C 27/11) Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: WB (rappresentante: N. Ciocea, avvocatessa) Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Con ordinanza del 3 dicembre 2019 la Corte (Settima Sezione) ha respinto l’impugnazione in quanto manifestamente infondata.

(18)

Causa C-271/19

Impugnazione proposta il 28 marzo 2019 da WB avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 23 gennaio 2019, causa T-329/18, WB/Commissione

(Causa C-271/19 P) (2020/C 27/12) Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: WB (rappresentante: N. Ciocea, avvocatessa) Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Con ordinanza del 3 dicembre 2019 la Corte (Settima Sezione) ha respinto l’impugnazione in quanto manifestamente infondata.

Causa C-

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 13 maggio 2019 – Finanzamt München Abteilung III/Dubrovin & Tröger GbR - Aquatics

(Causa C-373/19) (2020/C 27/13) Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio Bundesfinanzhof Parti

Ricorrente: Finanzamt München Abteilung III Resistente: Dubrovin & Tröger GbR - Aquatics Questioni pregiudiziali

1) Se la nozione di insegnamento scolastico o universitario di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), comprenda anche le lezioni di nuoto.

2) Se il riconoscimento di un organismo ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, quale organismo avente finalità simili agli organismi di diritto pubblico cui spettano i compiti dell’educazione dell’infanzia e della gioventù, dell’insegnamento scolastico o universitario, della formazione o della riqualificazione professionale, possa derivare dalla circostanza che le lezioni impartite da tale organismo riguardano l’apprendimento di una competenza di base di livello elementare (nella specie: il nuoto).

3) In caso di risposta negativa alla seconda questione: Se la nozione di esenzione di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, presup- ponga che il soggetto passivo sia un imprenditore individuale.

(1) GU 2006, L 347, pag. 1.

(19)

Causa C-

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht (Außenstelle Graz) (Austria) il 5 agosto 2019 – SK Telecom Co. Ltd./Finanzamt Graz-Stadt

(Causa C-593/19) (2020/C 27/14) Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzgericht (Außenstelle Graz)

Parti

Ricorrente: SK Telecom Co. Ltd.

Resistente: Finanzamt Graz-Stadt

Questioni pregiudiziali

1) Se l’articolo 59 bis, lettera b), della direttiva 2006/112/CE (1), come modificato dall’articolo 2 della direttiva 2008/8/CE (2), debba essere interpretato nel senso che il ricorso al roaming in uno Stato membro consistente nell’accesso alla rete mobile nazionale da parte di un «utente finale che non è soggetto passivo» residente provvisoriamente sul territorio nazionale al fine di stabilire connessioni in entrata e in uscita, rappresenti un’«utilizzazione e fruizione» effettuata nel territorio medesimo, che consenta lo spostamento del luogo di effettuazione delle prestazioni dal paese terzo allo Stato membro in questione, sebbene sia l’operatore di rete mobile fornitore della prestazione sia l’utente finale siano stabiliti al di fuori dell’Unione e quest’ultimo non sia domiciliato o abitualmente residente all’interno dell’Unione.

2) Se l’articolo 59 bis, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, come modificato dall’articolo 2 della direttiva 2008/8/CE, debba essere interpretato nel senso che il luogo dei servizi di telecomunicazione, di cui alla prima questione, i quali siano prestati al di fuori della Comunità ai sensi dell’articolo 59 della direttiva 2006/112/CE, come modificato dall’articolo 2 della direttiva 2008/8/CE, possa essere spostato nel territorio dello Stato membro, sebbene sia l’operatore di rete mobile che effettui la presta- zione sia l’utente finale siano stabiliti al di fuori dell’Unione e quest’ultimo non sia domiciliato o abitualmente residente all’interno dell’Unione, unicamente in quanto i servizi di telecomunicazione nel paese terzo non sono soggetti ad alcun pre- lievo analogo all’imposta sul valore aggiunto applicabile secondo il diritto dell’Unione.

(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

(2) Direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi (GU 2008, L 44, pag. 11).

Causa C-

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 12 agosto 2019 – Husqvarna AB/Lidl E- Commerce International GmbH & Co. KG

(Causa C-607/19) (2020/C 27/15) Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio Bundesgerichtshof

(20)

Parti

Ricorrente: Husqvarna AB

Resisitente: Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG

Questioni pregiudiziali

1) Se, nel caso di domanda riconvenzionale di decadenza di un marchio dell’Unione, proposta anteriormente alla scadenza del periodo quinquennale di mancata utilizzazione, l’individuazione del dies a quo ai fini del calcolo del periodo di mancata utiliz- zazione nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul marchio comunitario (1) e dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul marchio dell’Unione (2), ricada nella sfera delle disposizioni del regolamento sul marchio comunitario e del regolamento sul marchio dell’Unione.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, ai fini del calcolo del periodo quinquennale di mancata utilizzazione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul marchio comunitario e dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul marchio dell’Unione, nel caso di una domanda riconvenzionale di decadenza [Or. 3] di un marchio dell’Unione proposta anteriormente alla scadenza del periodo quinquennale di mancata utilizzazione, occorra far riferimento alla data della domanda riconvenzionale ovvero alla data dell’ultima udienza nel procedimento d’appello.

(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

(2) Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

Causa C-

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg (Germania) il 30 agosto 2019 – EU/PE Digital GmbH

(Causa C-641/19) (2020/C 27/16) Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio Amtsgericht Hamburg Parti

Ricorrente: EU

Resistente: PE Digital GmbH Questioni pregiudiziali

1) Se l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 (1), con riferimento al considerando 50 della medesima direttiva debba essere interpretato nel senso che l’«importo proporzionale a quanto è stato fornito fino al momento in cui il consumatore ha informato il professionista dell’esercizio del diritto di recesso, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto», che il consumatore deve pagare, vada calcolato esclusivamente pro rata temporis nel caso di un contratto in forza del quale non sia dovuta una prestazione unitaria, ma una prestazione complessiva costituita da più prestazioni parziali, qualora il consumatore paghi per la prestazione complessiva pro rata temporis, tuttavia le prestazioni parziali siano eseguite in momenti diversi.

2) Se l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2011/83 debba essere interpretato nel senso che l’«importo proporzionale a quanto è stato fornito fino al momento in cui il consumatore ha informato il professionista dell’esercizio del diritto di recesso, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto», che il consumatore deve pagare, vada calcolato esclusivamente pro rata temporis anche qualora una prestazione (parziale) sia eseguita in modo continuativo, ma abbia un’utilità maggiore o minore per il con- sumatore all’inizio della durata del contratto.

(21)

3) Se l’articolo 2, punto 11, della direttiva 2011/83 e l’articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019 (2), debbano essere interpretati nel senso che anche siffatti file possono costituire «conte- nuto digitale» di cui agli articoli 2, punto 11, della direttiva 2011/83 e 2, punto 1, della direttiva (UE) 2019/770, il quale viene fornito come prestazione parziale nell’ambito di una prestazione complessiva eseguita essenzialmente come «servizio digitale»

ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2019/770, con la conseguenza che il professionista potrebbe ottenere l’esclu- sione del diritto di recesso ai sensi dell’articolo 16, lettera m), della direttiva 2011/83 relativamente alla prestazione parziale, ma il consumatore, qualora il professionista non conseguisse detto risultato, potrebbe recedere dall’intero contratto e non sarebbe tenuto a versare alcun importo compensativo per tale prestazione parziale in forza dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), punto ii), della direttiva 2011/83.

4) Se l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2011/83 debba essere interpretato, alla luce del considerando 50 della direttiva medesima, nel senso che il prezzo totale concordato nel contratto per un servizio sia «eccessivo» ai sensi dell’articolo 14, para- grafo 3, terzo periodo, della direttiva 2011/83, qualora sia significativamente superiore al prezzo totale concordato con un altro consumatore per un servizio dello stesso contenuto fornito dallo stesso professionista per lo stesso periodo contrattuale nonché alle stesse condizioni generali.

(1) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).

(2) Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU 2019, L 136, pag. 1).

Causa C-

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankenthal (Germania) il 17 settembre 2019 – OK/Daimler AG

(Causa C-685/19) (2020/C 27/17) Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio Landgericht Frankenthal

Parti Ricorrente: OK Resistente: Daimler AG

Questioni pregiudiziali

1) Se l’articolo 5, paragrafo 2, seconda frase, lettera a), del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei [Or. 2] veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e com- merciali leggeri (Euro 5 e Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (1), debba essere interpretato e applicato nel senso che la necessità di utilizzare impianti di manipolazione prevista dalla norma possa essere riconosciuta solo qualora, pur utilizzando la tecnologia avanzata disponibile per il modello di veicolo in questione al momento dell’omologazione, la protezione del motore da danni o avarie e il funzionamento del veicolo in condizioni di sicu- rezza non possano essere garantiti.

2) Seconda questione nell’ipotesi di soluzione affermativa della prima questione

Se, per motivi diversi, quali la mancanza di esperienza pluriennale, o costi sproporzionatamente elevati della tecnologia più avanzata rispetto ad altre tecnologie con un impatto significativo sul prezzo di vendita, siano ammissibili deroghe all’obbligo fondamentale di utilizzare la tecnologia più avanzata disponibile al momento dell’omologazione?

(22)

Seconda questione nell’ipotesi di risposta negativa alla prima questione:

Se, anche nel caso in cui siano utilizzati componenti tecnologici in linea di principio ammessi, si sia in presenza di un impianto di manipolazione sotto forma di «finestra termica», qualora i parametri memorizzati nell’unità di controllo del motore siano scelti in modo che la depurazione dei gas di scarico non sia attivata o lo sia solo in misura limitata

a) per effetto dell’impostazione delle temperature, in considerazione delle temperature normalmente previste per la mag- gior parte dell’anno

b) per effetto di altri parametri d’impostazione - quali l’altitudine dell’effettiva posizione del veicolo sul livello del mare nelle regioni interessate della Germania, o del mercato interno europeo.

(1) GU 2007, L 171, pag. 1.

Causa C-

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 24 settembre 2019 – J.K./Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

(Causa C-703/19)

(2020/C 27/18)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: J.K.

Resistente: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

Questioni pregiudiziali

1) Se nell’ambito della nozione di «servizio di ristorazione», alla quale si applica un’aliquota dell’IVA ridotta [articolo 98, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato III, punto 12bis, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in combinato disposto con l’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (2)] rientri la vendita di piatti pronti per il consumo che avviene alle condizioni di cui alla controversia pendente davanti al giudice del rinvio, ossia nell’ipotesi in cui:

— un venditore mette a disposizione degli acquirenti un’infrastruttura che rende possibile il consumo in loco del pasto acqui- stato (spazio separato destinato alla consumazione, accesso alla toilette);

(23)

— manca un servizio specializzato fornito da camerieri;

— non c’è servizio in senso stretto;

— il processo di ordinazione è semplificato e parzialmente automatizzato;

— il cliente ha possibilità limitate di personalizzare l’ordinazione.

2) Se, ai fini della soluzione della prima questione, sia rilevante il metodo di preparazione dei piatti che consiste, segnatamente, nel sottoporre a trattamento termico alcuni prodotti semilavorati e nel confezionare piatti pronti a partire da prodotti semila- vorati.

3) Se, ai fini della soluzione della prima questione, sia sufficiente che il cliente abbia la possibilità di fruire eventualmente dell’infrastruttura messa a disposizione o se sia necessario stabilire che, dal punto di vista del consumatore medio, detto ele- mento costituisce una parte essenziale della prestazione.

(1) GU 2006, L 347, pag. 1.

(2) GU 2011, L 77, pag. 1.

Causa C-

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Łodzi (Polonia) il 23 settembre 2019 – K.S./A.B.

(Causa C-707/19) (2020/C 27/19) Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio Sad Rejonowy dla Łodzi Parti

Ricorrente: K.S.

Convenuta: A.B.

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 3 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicura- zione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (1) debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di «tutte le misure appropriate», ogni Stato membro è tenuto a prevedere che la responsabilità dell'impresa di assicurazione nell’ambito dell’assicurazione della responsabilità civile copre tutti i danni, comprese le conseguenze del sinistro, quali la necessità di trainare il veicolo della persona lesa fino allo Stato d'origine nonché le spese di parcheg- gio forzato dei veicoli;

In caso di risposta affermativa alla suddetta questione, se tale responsabilità possa essere in qualche modo limitata dalla legislazione degli Stati membri.

(1) GU 2009, L 263, pag. 11.

(24)

Causa C-

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 21 ottobre 2019 – Procedimento penale a carico di UC e TD

(Causa C-769/19) (2020/C 27/20) Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Imputati nel procedimento principale UC e TD

Questione pregiudiziale

Se una normativa nazionale che, in caso di atto d’accusa viziato (il cui contenuto è ambiguo, incompleto o contraddittorio), non con- sente in alcun modo di sanare tali vizi mediante correzioni da parte del pubblico ministero nell’udienza preparatoria in cui i vizi sono rilevati, obbligando invece il giudice a sospendere in ogni caso il procedimento giudiziario e rinviare gli atti al pubblico ministero per la formulazione di un nuovo atto d’accusa, sia compatibile con l’articolo 6 della direttiva 2012/13/ЕU del Parlamento europeo e del Con- siglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1), con il principio di esame della causa entro un termine ragionevole ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, con il principio del primato del diritto dell’Unione e con il principio del rispetto della dignità, qualora ciò comporti un ritardo signifi- cativo nel procedimento penale e i vizi potessero essere sanati immediatamente nell’udienza davanti al giudice.

Causa C-

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgerichts Nürnberg (Germania) il 21 ottobre 2019 – Myflyright GmbH/SunExpressGünes Ekspres Havacilik A

(Causa C-770/19) (2020/C 27/21) Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio Amtsgericht Nürnberg

Parti

Ricorrente: Myflyright GmbH

Convenuta: SunExpressGünes Ekspres Havacilik A

La causa è stata cancella dal ruolo con ordinanza del Presidente della Corte dell’11 novembre 2019.

(25)

Causa C-

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 22 ottobre 2019 – Bartosch Airport Supply Services

(Causa C-772/19) (2020/C 27/22) Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Bartosch Airport Supply Services GmbH Resistente: Zollamt Wien

Questione pregiudiziale

Se la voce tariffaria 8705 della nomenclatura (1) combinata debba essere interpretata nel senso che ricadano in tale voce gli autoveicoli senza asta di rimorchio (c.d. «towbarless») equipaggiati con un argano con meccanismo a cinghia per traino e con un dispositivo di sol- levamento elettroidraulico per lo spostamento a spinta degli aeromobili.

(1) Allegato 1 del Regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1).

Causa C-

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) il 22 ottobre 2019 – 5th AVENUE Products Trading GmbH/Hauptzollamt Singen

(Causa C-775/19) (2020/C 27/23) Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Baden-Württemberg Parti

Ricorrente: 5th AVENUE Products Trading GmbH Resistente: Hauptzollamt Singen

Questioni pregiudiziali

1) Se i pagamenti effettuati dall’acquirente di una merce in aggiunta al prezzo di acquisto, una volta all’anno per quattro anni, in funzione dei ricavi ottenuti, al fine di poter vendere tale merce

— in un determinato territorio,

— per la prima volta,

(26)

— in via esclusiva e

— in maniera permanente,

costituiscano corrispettivi e diritti di licenza ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), che devono essere aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate a norma dell’articolo 32, paragrafo 5, lettera b), del codice doganale in combinato disposto con l’articolo 157, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del codice doganale (2).

2) Se tali pagamenti debbano essere eventualmente aggiunti solo proporzionalmente al prezzo pagato o da pagare per le merci importate e, in caso affermativo, secondo quale criterio.

(1) GU 1992, L 302, pag. 1.

(2) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n.

2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU 1993, L 253, pag. 1).

Causa C-

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna (Bulgaria) il 22 ottobre 2019 – «TEAM POWER EUROPE» EOOD/Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Varna

(Causa C-784/19) (2020/C 27/24) Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio Administrativen sad Varna

Parti

Ricorrente:«TEAM POWER EUROPE» EOOD

Resistente: Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Varna

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 settembre 2009, che sta- bilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, debba essere interpretato nel senso che, per potersi presumere che un’impresa di collocamento temporaneo eserciti abitualmente la sua atti- vità nello Stato membro in cui è stabilita, essa debba svolgere una parte sostanziale dell’attività di somministrazione di manodopera a favore di utilizzatori stabiliti nello stesso Stato membro.

(1) GU 2009, L 284, pag. 1.

(27)

Causa C-

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Saarbrücken (Germania) il 23 ottobre 2019 – Koch Media GmbH/HC

(Causa C-785/19)

(2020/C 27/25)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Saarbrücken

Parti

Ricorrente: Koch Media GmbH

Convenuta: HC

Questioni pregiudiziali

1. a) Se l’articolo 14 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (1) (in prosieguo: la «direttiva sul rispetto dei diritti») debba essere interpretato nel senso che in tale disposizione rientrano le spese di avvocato necessarie a titolo di «spese giudiziarie» o «altri oneri», che un tito- lare di diritti di proprietà intellettuale ai sensi dell’articolo 2 della direttiva sul rispetto dei diritti, sostiene per far valere in via stragiudiziale, mediante una diffida, una pretesa inibitoria nei confronti dell’autore della violazione.

b) In caso di soluzione negativa della prima questione sub a), se l’articolo 13 della direttiva sul rispetto dei diritti debba essere interpretato nel senso che in tale disposizione rientrano le spese di avvocato di cui al paragrafo 1a), a titolo di risarcimento del danno.

2. a) Se il diritto dell’Unione debba essere interpretato, in particolare per quanto riguarda

— gli articoli 3, 13, e 14 della direttiva sul rispetto dei diritti,

— l’articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizza- zione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (2) (in prosieguo: la

«direttiva sul diritto d’autore») e

— l’articolo 7 della direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (3) (in prosieguo: la «direttiva sui programmi per elaboratore»)

— nel senso che un titolare di diritti di proprietà intellettuale ai sensi dell’articolo 2 della direttiva sul rispetto dei diritti ha diritto, in linea di principio, al rimborso integrale delle spese di avvocato di cui al paragrafo 1a) e, in ogni caso, al rimborso di una quota adeguata e sostanziale delle stesse, anche qualora

— la violazione di cui trattasi sia stata commessa da una persona fisica al di fuori della sua attività professionale o com- merciale, e

(28)

— una normativa nazionale preveda, per questo caso, che tali spese di avvocato siano rimborsabili, di regola, solo sulla base di un valore della controversia ridotto.

b) In caso di soluzione affermativa della seconda questione sub a), se il diritto dell’Unione menzionato in tale questione debba essere interpretato nel senso che un’eccezione al principio di cui al paragrafo 2, sub a), secondo cui gli onorari di avvocato di cui al paragrafo 1, sub a), devono essere rimborsati al titolare del diritto integralmente o comunque in misura adeguata e sostanziale,

è applicabile,

tenendo conto di altri fattori (quali l’attualità dell’opera, la durata della pubblicazione e il fatto che la violazione sia stata commessa da una persona fisica che non persegue interessi professionali o commerciali),

anche qualora la violazione dei diritti di proprietà intellettuale ai sensi dell’articolo 2, della direttiva sul rispetto dei diritti, consista nella condivisione di file, vale a dire nella messa a disposizione del pubblico di un’opera, offrendo la pos- sibilità di scaricarla gratuitamente a tutti i partecipanti in un mercato di scambio di dominio pubblico senza Digital Rights Management [gestione dei diritti digitali].

(1) GU 2004, L 157, pag. 45.

(2) GU 2001, L 167, pag. 10.

(3) GU 2009, L 111, pag. 16.

Causa C-

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 28 ottobre 2019 – TUIfly GmbH/EUflight.de GmbH

(Causa C-792/19) (2020/C 27/26) Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio Landgericht Köln

Parti

Ricorrente: TUIfly GmbH Resistente: EUflight.de GmbH

Questioni pregiudiziali

1) Se, in caso di sciopero, la cancellazione o il ritardo prolungato all’arrivo di un volo siano dovuti a circostanze eccezionali, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1), anche qualora il volo controverso non sia stato diretta- mente interessato dallo sciopero e avrebbe potuto essere effettuato come previsto, ma la cancellazione o il ritardo siano dovuti a misure di riorganizzazione del piano di volo da parte del vettore aereo determinate dallo sciopero (nella fattispecie, all’utilizzo dell’aeromobile destinato al volo per rimediare alle conseguenze dello sciopero).

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