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R32 - CRITERI GENERALI: VERSAMENTI - COMPENSAZIONE – RATEIZZAZIONE

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo ac-conto IRAP, devono essere eseguiti entro il 20 giugno 2005 ovvero entro il 20 luglio 2005.

I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2004 e prima rata di acconto per il 2005) nel periodo dal 21 giugno al 20 luglio 2005 devono applicare, sul-le somme da versare, la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo.

Anche il saldo dell’IVA, per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA all’interno della dichiarazione unificata, può essere pagato entro il 20 giugno 2005 ovvero entro il 20 luglio 2005. Tuttavia, poiché il termine per il versamento dell’IVA scade il 16 marzo 2005, i contri-buenti che si avvalgono della possibilità di effettuare il versamento dell’IVA nel periodo dal 17 marzo al 20 giugno 2005, devono maggiorare tale importo dello 0,40 per cento per mese o frazione di mese. Qualora, invece, il contribuente scelga di effettuare il versamento dell’IVA nel periodo dal 21 giugno al 20 luglio 2005 deve applicare l’ulteriore maggiorazione dello 0,40 per cento sulla somma calcolata alla data del 20 giugno 2005.

Il contribuente che effettua il versamento dell’IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla di-chiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d’imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere tale maggiorazione. Nel caso in cui l’importo delle somme a de-bito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all’imposta.

I contribuenti IVA trimestrali di cui all’art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e successive mo-dificazioni, che effettuano il versamento dell’IVA a saldo alla scadenza prevista per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, devono indicare nella colonna “Importi a debito versati” della sezione “Erario” un unico importo comprensivo dell’IVA da versare quale conguaglio annuale, degli interessi dovuti da tali contribuenti nella misura dell’1 per cento e del-la maggiorazione dello 0,40 per cento dovuta per il differimento di tale versamento.

Si ricorda che gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere ver-sati arrotondati all’unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se, invece, l’am-montare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (es. acconti, rateazio-ni) prima di essere versato, si applica la regola generale dell’arrotondamento al centesimo di eu-ro (es. eueu-ro 10.000,752 areu-rotondato diventa eueu-ro 10.000,75; eueu-ro 10.000,755 areu-rotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24.

È bene ricordare che i versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole im-poste, da versare a saldo, non superano ciascuno euro 10,33 inclusa, dal 1° gennaio 2003, l’IVA risultante dalla dichiarazione annuale (art. 3 del D.P.R. n. 126 del 16 aprile 2003).

I versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (IRAP, imposte sostitutive, IVA) vanno ef-fettuati con il Modello di pagamento unificato F24 presso gli uffici postali, gli sportelli di qual-siasi concessionario e presso le banche convenzionate.

È possibile effettuare il versamento, oltre che in contanti, anche con altri sistemi di pagamento.

In particolare, è ammesso:

• l’utilizzo presso le banche di assegni bancari o circolari;

• l’utilizzo presso i concessionari di assegni bancari o circolari e/o di vaglia cambiari;

• il versamento con carta Pagobancomat presso gli sportelli bancari e dei concessionari dotati di terminali elettronici idonei ad eseguire operazioni di pagamento in circolarità interbancaria;

• l’utilizzo, presso gli sportelli postali abilitati, di assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, ovvero di carta Postamat.

Nel caso in cui gli assegni risultino anche parzialmente scoperti o comunque non pagabili, il versamento si considera omesso.

È consentita, inoltre, la possibilità di effettuare i versamenti telematici a coloro che possiedono un personal computer collegato ad Internet e che siano titolari di un conto corrente aperto pres-so una delle banche a tal fine convenzionate con l’Agenzia delle Entrate. Il servizio di assisten-za telefonica per gli utenti del servizio telematico Internet risponde al numero 848.800.444.

Nella compilazione della delega F24 si deve tener presente che:

• gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulati-vamente in un unico rigo all’interno della stessa sezione utilizzando l’apposito codice tributo;

• in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile compilare soltanto una delle due colonne re-lativa agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;

• l’importo minimo da indicare nel modello, relativamente ad ogni singolo codice tributo, è pa-ri a euro 1,03, fatte salve le particolapa-ri previsioni relative a specifici tpa-ributi (es. per l’IRAP e l’IVA il versamento minimo risultante dalla dichiarazione annuale è di euro 10,33).

32.1

Versamenti

UNICO 2005 - Società di persone

In base all’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, può essere effettuata la compensazione tra i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Regioni, Inail, Enpals) risul-tanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive, compilando gli appositi spa-zi del Modello di pagamento F24.

Possono avvalersi di tale facoltà anche i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione del-la dichiarazione in forma unificata.

I crediti risultanti dal Modello UNICO 2005 possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d’imposta per il quale deve essere pre-sentata la dichiarazione in cui risulteranno indicati i predetti crediti.

Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per com-pensare i debiti risultanti dalla dichiarazione. Ad esempio, l’eccedenza a credito IRAP può es-sere utilizzata per compensare altri debiti (IVA, imposte sostitutive, ritenute) piuttosto che per di-minuire l’acconto IRAP.

Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esi-genze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito:

– in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24, per il pa-gamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi. In tal caso, il contribuente è obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento F24 anche se, per effetto dell’eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero, in quanto, in assenza della presentazione della distinta di pagamento F24, l’ente o gli enti destinatari del versamento unitario non possono venire a conoscenza delle compensa-zioni operate e regolare le reciproche partite di debito e credito;

– in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contri-buente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichia-razione ovvero anche nel modello F24.

Ad esempio, qualora il contribuente abbia un saldo IRAP a credito e un debito a titolo di ac-conto IRAP dovuto per il successivo periodo di imposta può indifferentemente:

– utilizzare il credito IRAP in diminuzione dell’acconto IRAP dovuto per il periodo di imposta suc-cessivo, senza presentare il modello F24. Qualora il credito IRAP sia superiore all’acconto IRAP dovuto, può utilizzare il credito eccedente per compensare, in tutto o in parte, altri debiti (IVA, INPS) presentando il modello F24, nel quale deve indicare tale eccedenza nella colonna “Im-porti a credito compensati”. In caso, invece, di credito IRAP inferiore all’acconto IRAP dovu-to, deve effettuare il versamendovu-to, in misura pari alla differenza tra l’importo a debito e quello a credito, indicando tale ammontare nella colonna “Importi a debito versati” del modello F24;

– utilizzare il credito IRAP per diminuire l’acconto IRAP dovuto per il periodo di imposta suc-cessivo utilizzando il modello F24. In tal caso, nella colonna “Importi a debito versati” va indicato il debito IRAP e nella colonna “Importi a credito compensati” va indicato il credito IRAP risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

Limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta

Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è di euro 516.456,90, per ciascun anno solare (articolo 34, comma 1, della legge 23 di-cembre 2000, n. 388).

Qualora l’importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, l’eccedenza può essere chie-sta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell’anno solare successivo.

Si ricorda che l’importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi a una stessa impo-sta non rileva ai fini del limite massimo di euro 516.456,90, anche se la compensazione è ef-fettuata mediante il mod. F24.

Compensazione dei crediti IVA

I crediti IVA risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere computati in diminuzione solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA.

I contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell’eccedenza dell’Iva detraibile pos-sono, in alternativa, effettuare la compensazione della detta eccedenza.

Compensazione dei crediti Inps

Possono essere compensati nel Mod. F24 i crediti INPS risultanti dai Modd. DM10/2 a par-tire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito con-tributivo, semprechè il contribuente non ne abbia chiesto il rimborso nella denuncia stessa bar-rando l’apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 me-si dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.

32.2

Compensazione

UNICO 2005 - Società di persone

Compensazione dei crediti Inail

I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall’autoliquidazione dell’an-no in corso. Tali crediti possodell’an-no essere compensati fidell’an-no al giordell’an-no precedente la successiva au-toliquidazione. Così un credito derivante dall’autoliquidazione 2004/2005 in scadenza al 16 febbraio 2005, potrà essere utilizzato in compensazione da tale data fino al giorno pre-cedente la successiva autoliquidazione. L’eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla data di scadenza finale sarà oggetto di rimborso.

Non possono essere utilizzati per compensazione con debiti nei confronti di altri enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell’Inail.

Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte in un numero di rate diverso per ciascuno di essi.

Se il contribuente ha effettuato il versamento del saldo annuale dell’IVA ovvero ha scelto di ra-teizzare tale saldo può, comunque, operare una scelta diversa per il versamento di tutte le al-tre imposte dovute a saldo o in acconto in base alla dichiarazione unificata.

I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio “rateazione/regione/prov.” del Modello di versamento F24.

Sono esclusi dalla rateizzazione solo gli importi a titolo di seconda o unica rata di acconto IRAP ovvero a titolo di acconto IVA da versare, rispettivamente, nei mesi di novembre e dicembre.

Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di sca-denza per i soggetti titolari di partita IVA, ovvero entro la fine di ciascun mese per gli altri soggetti.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 6 per cento annuo, da calcolarsi in misura forfetaria secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal gior-no successivo a quello di scadenza della prima rata figior-no alla data di scadenza della seconda.

Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento.

I contribuenti, titolari di partita IVA, possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 20 giugno 2005 ovvero entro il 20 luglio 2005 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. La seconda rata deve essere versata entro il 18 luglio (il 16 luglio cade di sabato ed il 17 luglio è festivo), ovvero, entro il 16 agosto 2005, con l’ap-plicazione degli interessi dello 0,43 per cento.

Al riguardo si veda il seguente prospetto:

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

I contribuenti, non titolari di partita IVA, possono anch’essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 20 giugno 2005 ovvero entro il 20 luglio 2005, maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. La seconda rata deve essere versata en-tro il 30 giugno ovvero enen-tro il 1° agosto 2005 (in quanto il 31 luglio è festivo), con l’appli-cazione degli interessi dello 0,17 per cento.

Al riguardo si veda il seguente prospetto:

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

Rata Versamento Interessi % Versamento (*) Interessi %

1^ 20 giugno 0,00 20 luglio 0,00

2^ 30 giugno 0,17 1 agosto 0,17

3^ 1 agosto 0,67 31 agosto 0,67

4^ 31 agosto 1,17 30 settembre 1,17

5^ 30 settembre 1,67 31 ottobre 1,67

6^ 31 ottobre 2,17 30 novembre 2,17

7^ 30 novembre 2,67

Rata Versamento Interessi % Versamento (*) Interessi %

1^ 20 giugno 0,00 20 luglio 0,00

2^ 18 luglio 0,43 16 agosto 0,43

3^ 16 agosto 0,93 16 settembre 0,93

4^ 16 settembre 1,43 17 ottobre 1,43

5^ 17 ottobre 1,93 16 novembre 1,93

6^ 16 novembre 2,43

32.3

Rateizzazione

UNICO 2005 - Società di persone

III. SERVIZIO TELEMATICO DI