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– R ETI E IMPIANTI TECNOLOGICI

Nel documento NORME – PARTE I Variante 9 RUE (pagine 58-61)

TITOLO III – DOTAZIONI TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE

CAPO 3.4 – R ETI E IMPIANTI TECNOLOGICI

Art. 3.4.1 – Esecuzione di impianti a rete nel sottosuolo

1. Le Aziende erogatrici di servizi attraverso impianti a rete posti nel sottosuolo (acqua, gas, energia elettrica, telefono, fognature, ecc.) devono richiedere preventiva Concessione al Comune per l'uso del sottosuolo pubblico e trasmettere le planimetrie quotate con l'effettiva ubicazione delle reti dopo i lavori all'ufficio comunale preposto.

2. La Concessione di cui al comma 1 si intende accolta qualora entro 60 giorni dalla domanda non sia stato comunicato un formale diniego.

Art. 3.4.2 - Elettrodotti e relative norme di tutela

1. La determinazione delle fasce di rispetto ai fini della tutela della salute pertinenti alle linee elettriche, alle cabine elettriche e alle stazioni primarie deve essere compiuta sulla base della metodologia definita dal D.M. 29 maggio 2008, pubblicato in G.U. 5 luglio 2008, n.

156. L’ampiezza delle fasce di rispetto deve essere comunicata dal proprietario/gestore dell’impianto, ai sensi del D.PC.M. 8 luglio 2003.

2. All’interno delle fasce di rispetto, come sopra definite, gli interventi edilizi devono rispettare le norme vigenti per quanto attiene i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità. Di seguito si riportano le principali: la Legge 22/02/2001, n. 36, il D.P.C.M. 08/07/2003, il D.M. 29/05/2008, la L.R. 30/2000 e s.m.e i., la Delibera di Giunta Regionale n.197/2001 e s.m.e i. e n. 978 del 12/07/2010 e s.m.e i.

3 Il RUE, per i soli casi semplici di tratte rettilinee, individua nelle Tav. 1 la ’distanza di prima approssimazione’ (‘DPA’) al contorno degli elettrodotti ad alta tensione, e al contorno dei soli elettrodotti a media tensione in conduttori aerei nudi. La ‘DPA’ è la distanza da rispettare ai fini della tutela della salute fatta salva la possibilità della definizione più precisa della effettiva fascia di rispetto, effettuata dall’Ente proprietario/gestore dell’impianto. L’individuazione della ‘DPA’ operata dal RUE ha peraltro valore solo con riferimento allo stato di fatto alla data della sua adozione.

4 Le ‘DPA’ individuate devono considerarsi come zone all’interno delle quali, in caso di intervento edilizio o di mutamento d’uso che non siano compatibili con le limitazioni riguardanti le fasce di rispetto, il Comune deve richiedere all’Ente gestore dell’impianto l’esatta posizione della linea elettrica o cabina e l’estensione della relativa fascia di rispetto, ai fini della verifica dell’ammissibilità dell’intervento.

5 Per i casi complessi, come presenza di due o più linee (parallele o che si incrociano), presenza di un angolo di deviazione della linea, presenza di campata a forte dislivello e/o orografia complessa del territorio le ‘DPA’ individuate dal RUE non sono più valide ed è necessario ricorrere al calcolo esatto della fascia di rispetto.

6 Per quanto riguarda gli elettrodotti a media tensione in cavo, aereo o interrato, non sono indicate ‘DPA’ in quanto non leggibili alla scala della cartografia di RUE. Parimenti non sono indicate fasce di attenzione attorno alle cabine primarie. Nel caso delle cabine di trasformazione da MT a BT, le ‘DPA’ per le varie tipologie sono riportate come esempi nel DM 29 maggio 2009 e sono tipicamente entro i 3 metri da ciascuna parete esterna della struttura.

7 Le ’DPA’ individuate graficamente nelle tavole del RUE decadono o si modificano di conseguenza, qualora la linea elettrica venga demolita o spostata o interrata o ne vengano modificate le caratteristiche tecnologiche, ovvero qualora vengano approvate modifiche alla legislazione in materia, senza che ciò comporti procedura di variante al RUE.

59 Art. 3.4.3 - Gasdotti e relative norme di tutela

1. Negli elaborati grafici del RUE è indicato il tracciato dei gasdotti che interessano il territorio comunale e le relative cabine di decompressione. Tali localizzazioni sono da considerarsi indicative in quanto l’esatto posizionamento di specifici metanodotti è definito dall’Ente gestore a seguito di precisa richiesta. Le relative fasce di rispetto da assicurare negli interventi al contorno sono definite ai sensi del D.M. 24/11/1984 e successive modificazioni e integrazioni,D.M. del 16/04/2008 e D.M. del 17/04/2008 a cui si rinvia.

2. Per le condotte il gestore può prescrivere specifiche distanze in base alla specie di pressione.

3. Per le cabine di prelievo gas da Snam è definita l’istituzione di un’area di salvaguardia, non edificabile, per una distanza di 20 m dalle pareti del fabbricato contenente l’impianto.

4. Per le cabine di riduzione pressione di distretto nuove, inserite nell’ambito di nuove lottizzazioni, è definita l’istituzione di un’area di salvaguardia, non edificabile, per una distanza di 7,5 m dalle pareti del manufatto contenente l’impianto.

5. Per le cabine di riduzione di pressione di distretto esistenti già inglobate in zone urbanizzate, la distanza, previo parere del soggetto gestore, potrà essere ridotta a 2.5 m.

6. Per tutti gli interventi che prevedano la realizzazione di opere edilizie o infrastrutturali o modificazioni morfologiche del suolo in prossimità di un gasdotto, è fatto obbligo al richiedente, preliminarmente alla richiesta di titolo abilitativo, di prendere contatto con l'Ente proprietario del gasdotto per individuare eventuali interferenze e relativi provvedimenti.

Art. 3.4.4 - Depuratori e relativa fascia di rispetto

1. Negli elaborati grafici del RUE sono individuati gli impianti di depurazione comunali e la relativa fascia di rispetto, pari ad una larghezza di m 100 dai limiti dell’area di pertinenza dell’impianto; essa costituisce il campo di applicazione dell’Allegato IV - punto 1.2 - della Delibera del “Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento” del 04.02.1977 a cui si rinvia.

2. Gli edifici preesistenti, all’interno della fascia di rispetto, potranno essere oggetto di interventi di recupero, nonché di demolizione, con eventuale ricostruzione traslata al di fuori dell’ambito di rispetto, nei limiti e alle condizioni in cui tali interventi siano consentiti ai sensi delle norme di zona in cui ricadono.

Art. 3.4.5 - Impianti fissi di emittenza radio-televisiva

1. Negli elaborati grafici del RUE sono individuati gli impianti esistenti di trasmissione radio-televisiva.

2. Gli interventi di installazione o di risanamento o di riconfigurazione tecnica di impianti di trasmissione radio-televisiva sono soggetti alle disposizioni della L.R. 30/2000, della relativa “Direttiva” per l’applicazione, di cui alla delibera della G.R. n. 197 del 20/02/2001 e s.m.i., nonché dello specifico Piano provinciale di settore.

Art. 3.4.6 - Impianti fissi di comunicazione per la telefonia mobile

1. La localizzazione di impianti fissi per la telefonia mobile è condizionata al rispetto delle norme di cui al Capo III della L.R. 30/2000 e della relativa “Direttiva per l’applicazione” di cui alla delibera della G.R. n. 197 del 20/02/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

60 2. La localizzazione di nuovi impianti non è comunque ammessa:

- nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche o su edifici comunque destinati a tali usi;

- sugli edifici tutelati in quanto riconosciuti di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale;

- nelle parti del territorio comunale assoggettate a uno o più dei vincoli di cui agli artt.

2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 2.15 e 2.17 del PSC..

Art. 3.4.7 – Canali di bonifica

1. Al di fuori dei corsi d’acqua il cui alveo e la cui fascia di tutela fluviale sono cartografati nell’elaborato 2.2 del PSC e che sono disciplinati dalle norme di tutela di cui agli artt. 2.2 e 2.3 del PSC, per i restanti canali di bonifica si applicano le disposizioni di cui al R.D.

08/05/1904 n. 368, al R.D. 25/07/1904, n. 523, artt. 93, 95 e 96.

2 Qualsiasi opera che vada a modificare la morfologia del canale o la morfologia del suolo nelle fasce di rispetto è subordinata al parere favorevole del Consorzio di bonifica competente.

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CAPO 3.5 – REGOLAMENTAZIONE E TUTELA DELLE ACQUE E

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