Art. 1.5.1 - Soppresso
Art. 1.5.2 - Tipi di intervento
1. Gli interventi significativi dal punto di vista della pianificazione urbanistica e delle procedure di controllo edilizio a scala comunale sono definiti dalla legislazione nazionale e regionale a cui si rinvia.
2. Al fine di una più precisa distinzione dei limiti di ciascun tipo di intervento, negli articoli che seguono, nel rispetto delle definizioni di cui al D.P.R. 380/2001 e alla L.R. 15/2013 vengono fornite precisazioni sull’estensione di taluni tipi di intervento e viene specificato quali parametri e caratteristiche dell’immobile possono o non possono modificarsi in relazione al tipo di intervento ed alle modalità d’uso.
3. Gli eventuali limiti con cui i diversi tipi di intervento sono ammissibili nelle diverse situazioni territoriali e condizioni sono dettati dal RUE, nonché, per quanto loro compete, dal POC o dai PUA.
4. Con riferimento a particolari situazioni territoriali e/o a particolari costruzioni a cui è riconosciuto un interesse storico, ambientale o testimoniale, il RUE detta inoltre le finalità e le metodologie a cui gli interventi edilizi si devono attenere; tali finalità e metodologie danno luogo ad una classificazione delle categorie di tutela.
5. Gli interventi di manutenzione ordinaria e gli altri interventi che costituiscono attività edilizia libera ai sensi del primo comma dell’art. 7 della L.R. 15/2013 sono attuabili in generale in tutti gli ambiti del territorio comunale, ma devono comunque rispettare le disposizioni di tutela di cui al PSC e al Titolo II, le norme relative agli edifici tutelati di cui all’art. 4.1.4, e le disposizioni di cui ai Titoli III e V.
Art. 1.5.3 - Soppresso
Art. 1.5.4 - Ristrutturazione urbanistica
1. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica si possono attuare sulla base di un piano urbanistico attuativo ed in seguito alla stipula della relativa convenzione; i successivi interventi edilizi sono sottoposti alle relative procedure ai sensi degli articoli seguenti. Ove ammesso dal POC, gli interventi di ristrutturazione urbanistica si possono attuare anche sulla base di un permesso di costruire convenzionato; in questo caso si configurano come insieme di interventi edilizi di cui ai punti successivi (interventi di demolizione, ricostruzione, ristrutturazione, ecc.) e ne seguono le relative procedure.
Art. 1.5.5 - Soppresso
Art. 1.5.6 - Soppresso
Art. 1.5.7 - Soppresso
28 Art. 1.5.8 - Soppresso
Art. 1.5.9 - Specificazioni sulla Demolizione (D)
1. Nel caso di demolizione di edifici che hanno ospitato attività produttive o di impianti l'intervento di demolizione comporta e comprende i correlati interventi di bonifica ambientale.
Art. 1.5.10 - Restauro scientifico (RS)
1. Questo intervento trova applicazione esclusivamente per gli immobili tutelati secondo la categoria di tutela 1 di cui al successivo art. 4.1.2 commi da 2 a 6 e si attua con le finalità e condizioni ivi indicate.
Art. 1.5.11 - Soppresso
Art. 1.5.11.bis - Soppresso
Art. 1.5.12 - Recupero e risanamento di aree libere (RAL)
1. Questo intervento si applica esclusivamente alle unità edilizie del centro storico tutelate secondo la sottocategoria di tutela 2.C di cui al successivo art. 4.1.2 commi 13 e 14.
Art. 1.5.13 - Soppresso
Art. 1.5.14 - Soppresso
Art. 1.5.15 - Soppresso
Art. 1.5.17 - Significativi movimenti di terra (MT)
1. Sono considerati significativi, a prescindere che ricadano o meno in area soggetta a vincolo idrogeologico, quei movimenti di terra che, per entità, ricadono nelle casistiche per le quali, nelle aree soggette a vincolo idrogeologico, è richiesta la domanda di svincolo ai sensi della Direttiva regionale approvata con D.G.R. n. 1117 del 11 luglio 2000.
2. Tali interventi sono ammissibili, in ogni ambito del territorio comunale, a condizione che sia garantita l’efficienza della rete idrologica superficiale; in caso di rischi in proposito, l’ammissibilità è subordinata alla presentazione di adeguata documentazione tecnica sulla situazione idraulica e gli effetti dell’intervento. Nelle aree soggette a particolari tutele ai sensi del PSC si richiama il rispetto delle relative disposizioni di tutela.
3. La modifica o soppressione di fossi di drenaggio per esigenze della produzione agricola è soggetta ad autorizzazione da parte dell’Ente gestore del reticolo idrografico ricevente. Le modificazioni del suolo connesse alla coltivazione di cave e torbiere sono sottoposte alle procedure autorizzative specifiche di cui alle leggi vigenti in materia.
29 Art. 1.5.19 - Mutamento d'uso (MU)
1. Definizione: l’intervento di Mutamento di destinazione d’uso è disciplinato all’art. 28 della L.R. n. 15/2013 e s.m.i. a cui si rinvia. Fino all'approvazione dell’atto di coordinamento tecnico previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera g) della L.R. 15/2013, il tipo di l'intervento Mutamento d'uso (MU) è definito con riferimento alle costruzioni e alle aree:
a) con riferimento alle costruzioni esistenti costituisce intervento di (MU) la modifica del tipo d'uso, da uno a un altro dei tipi d'uso come classificati nel seguente Capo 1.6; la modifica dell'uso nell'ambito del medesimo tipo d'uso non costituisce (MU);
b) nel caso delle aree non edificate costituisce intervento di (MU) esclusivamente il caso della realizzazione di depositi di materiali o merci a cielo aperto, anche non comportante lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo.
2. Tutti gli altri mutamenti dell'uso di costruzioni o aree non rientranti nei due casi di cui al comma precedente non sono soggetti a procedure abilitative di tipo edilizio. In ogni caso non costituisce intervento di MU la semplice cessazione dell'uso legittimamente in essere.
3 Associazione con altri interventi e modifica dei parametri dell'immobile
L'intervento di mutamento d'uso di una Ue o di una Ui può essere associato ad opere che configurano interventi di MO, MS, RRC, RE, da assoggettarsi alle rispettive procedure abilitative, oppure può avvenire senza l'esecuzione di alcuna delle opere che configurano tali interventi.
L'intervento di mutamento d'uso di un’area inedificata per la realizzazione di depositi o di attività produttive a cielo aperto può essere associato ad opere che configurano interventi edilizi, quali realizzazione di pavimentazioni o di altri manufatti, da assoggettarsi alle rispettive procedure abilitative.
4 Qualora l’intervento di mutamento d’uso comporti un aumento del carico urbanistico, esso è subordinato al contemporaneo e integrale reperimento delle dotazioni urbanistiche previste per il nuovo uso, ovvero alla loro monetizzazione nei casi ammessi e comporta il versamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione per la nuova destinazione d'uso e gli oneri previsti, nelle nuove costruzioni, per la destinazione d'uso in atto.
Art. 1.5.20 - Recupero abitativo dei sottotetti
1. Il recupero abitativo dei sottotetti è disciplinato dalla L.R. 11/1998 come modificata dalla L.R. 5/2014, a cui si rinvia e dalle seguenti disposizioni.
2. Al fine di incentivare il recupero sono ammessi anche gli interventi di cui ai commi 2, lettere a), b) e c) e 2 ter, lett. c) dell’art. 2 L.R. 11/1998 e s.m.i fatte salve le limitazioni di cui al comma seguente.
4. Quanto previsto dal comma 2 ter, lett.c) dell’art. 2 L.R. 11/1998 e s.m.i. non si applica agli edifici tutelati e disciplinati dal Titolo IV, capo 4.1 delle presenti norme. Analogamente quanto disposto dal comma 2, lett. a), b) e c) è ammesso se compatibile con le categorie di tutela di ciascun edificio e fatto salvo quanto disposto dall’art. 4.1.2 comma 20 e 4.1.4 comma 7.
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