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RAPPORTI DEL PROGETTO CON LA PIANIFICAZIONE DI SETTORE SPECIFICO

L’intento insito nella descrizione delle modalità di coltivazione/gestione dell’impianto è quella di fornire un quadro per l’interpretazione e la caratterizzazione delle scelte tecniche adottate, in

13. RAPPORTI DEL PROGETTO CON LA PIANIFICAZIONE DI SETTORE SPECIFICO

 

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Il progetto non prevede l’installazione di sistemi di produzione di energia elettrica.

13. RAPPORTI DEL PROGETTO CON LA PIANIFICAZIONE DI SETTORE SPECIFICO

Nel caso in esame si ha la presenza a nord, ad una distanza minima, in linea d’aria, di 2198 m circa, del lago Arancio, bacino artificiale realizzato nel 1949 e riserva naturale della LIPU dal 2000, benché detto sito sembra non essere inserito nella Rete Natura 2000 (vedasi S.I.T.R della Regione Sicilia). Hanno distanza minima di m 2450 dall’area di intervento la zona SIC identificata con codice ITA040006 denominata Complesso Monte Telegrafo e Rocca Ficuzza la zona ZPS identificata con codice ITA020048 denominata Monti Sicani, Rocca Busambra e Bosco Della Ficuzza entrambe ricadenti sulla medesima porzione di territorio.

Ingresso carichi 

Pesatura e accettazione 

Trasferimento in discarica 

Deposito e compattazione rifiuti 

Lavaggio ruote mezzi 

Pesatura tara 

Uscita 

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L’aggiornamento del piano Regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia (adottato con O.C.D. n.

1260 del 30 Sett. 2004), del 22/02/2017 prevede al Capitolo IX che il Progetto non vada assoggettato a Valutazione di Incidenza Ambientale né a verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza Ambientale in quanto l’impianto ha distanza dai siti inseriti nella Rete Natura 2000 superiore a 2 Km.

Ai sensi dell’art. 94, comma 6 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di salvaguardare le acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, è prevista una fascia di rispetto di 200 m di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione. Dai rilevamenti eseguiti si evince che nel raggio di 200 m dal confine catastale dell’area di intervento non vi è presenza di fonti, sorgenti, o quant’altro destinato al consumo umano, per la situazione e gli accertamenti eseguiti, sui luoghi si rimanda al Piano di Sorveglianza e Controllo.

La Normativa Comunitaria tutela il “sacro diritto” delle popolazioni di condurre un tenore di vita soddisfacente, garantendo il rigoroso rispetto di alcuni principi fra i quali il principio della “gestione efficiente”

da un punto di vista ecologico contenuto nell’art. 4 e nell’art. 8 della Direttiva 91/156/CEE, per il quale qualsiasi intervento riguardante la gestione dei rifiuti deve essere attuato “senza procurare alcun danno alla salute dell’uomo e senza utilizzare procedure oppure metodi che possono provocare pregiudizio all’ambiente”.

Con il D. Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003 è stata recepita la Direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999, che ha introdotto nell'ordinamento nazionale specifiche disposizioni relative alla gestione delle discariche, disposizioni ribadite dall’articolo 182 del nuovo Codice ambientale. Tale normativa disciplina la gestione delle discariche, stabilisce requisiti operativi e tecnici per il rilascio del titolo autorizzativo, per la costruzione e l'esercizio degli impianti e per lo svolgimento delle operazioni di chiusura. Lo scopo principale di tale normativa è quello di "prevenire o ridurre il più possibile le influenze negative sull’ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull’ambiente globale, compreso l’effetto serra, nonché i rischi per la salute umana determinate dalle discariche dei rifiuti, durante il proprio ciclo di attività ma anche, nella fase successiva alla chiusura”.

Il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. La parte IV è dedicata alla gestione dei rifiuti ed alla bonifica dei siti inquinati e prevede la ridefinizione delle priorità nella gestione dei rifiuti in conformità a quelle stabilite dalla normativa comunitaria, la razionalizzazione della normativa in materia di autorizzazioni, la conferma

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dell'organizzazione per Ambiti Territoriali Ottimali, l'istituzione della gestione associata delle funzioni degli enti locali ricadenti nel medesimo Ambito Territoriale Ottimale mediante istituzione di un'Autorità d'ambito dotata di personalità giuridica, la previsione dell'affidamento della gestione tramite procedure ad evidenza pubblica, la revisione della disciplina dei consorzi mediante l'introduzione di istituti volti ad assicurare la massima concorrenzialità nella gestione del sistema e con la previsione della possibilità di costituire ulteriori consorzi di filiera, oltre a quelli già esistenti.

L’aggiornamento del piano Regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia (adottato con O.C.D. n.

1260 del 30 Sett. 2004), del 22/02/2017, per quanto riguarda la stima delle potenzialità impiantistiche necessarie per il trattamento, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali prodotti nel territorio Regionale, si basa sulle dichiarazioni MUD relative alla produzione di rifiuti speciali in relative a produzioni e attività di gestione rifiuti del 2012, occupandosi di valutare il destino ottimale di recupero e smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non, prodotti in Regione, chiaramente facendo riferimento ad una soglia minima di produzione in ragione dei dati riportati nel Catasto Rifiuti per l’anno 2014 fornito dall’ARPA Sicilia.

L’aggiornamento del piano Regionale riporta, inoltre, al Capitolo IX i nuovi criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.

Il Piano di gestione è uno degli strumenti previsti dall'art. 7 della direttiva comunitaria 2006/12/CE ed è finalizzato alla tutela della salute e dell'ambiente dagli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito di rifiuti, nonché a preservare le risorse naturali.

ln coerenza con tale funzione e con quanto previsto dal Dlgs n. 152 del 2006 e s.m.i., l’aggiornamento del Piano individua misure organizzative, normative, di programmazione e pianificazione per garantire che la gestione dei rifiuti si svolga in condizioni di sicurezza (artt. 178, commi 1 e 2, 181 e 182), per attuare i principi di prevenzione, responsabilità, e "chi inquina paga", per gestire i rifiuti secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza (art. 178, comma 3), per disciplinare la conclusione di accordi di programma finalizzati ad attuare gli obiettivi previsti dalla normativa nazionale (art. 178, comma 4) e per favorire la prevenzione (art. 179-180, e 199, comma 2) e il recupero (art. 181) dei rifiuti.

I contenuti minimi essenziali dell’aggiornamento del Piano sono quelli individuati espressamente dall'articolo 7 della Direttiva 2006/12/CE, richiamato, per i rifiuti pericolosi, dall'articolo 6 della Direttiva 91/689/CEE, nonché dalla disciplina nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie di settore, integrati con specifiche misure di prevenzione relative alla pericolosità e alla quantità di rifiuti prodotti.

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Le direttive 91/689/CEE e 2006/12/CE sono abrogate con effetto dal 12 dicembre 2010 ai sensi dell'art.

41 della direttiva 2008/98/CE.

La base di partenza di elaborazione del nuovo Piano sono i dati e le informazioni di cui art. 7, comma 1 lett. a della Direttiva CE.

Nel piano si tratta in primo luogo dei dati e delle informazioni relativi al contesto operativo esistente, e precisamente tipo, quantità e origine di rifiuti recuperati e smaltiti, modalità di recupero e di smaltimento, rapporto tra offerta impiantistica e fabbisogno, criticità.

Sulla base di questi dati è stata prefigurata l'evoluzione nel tempo della quantità e tipologia dei rifiuti prodotti e del relativo fabbisogno impiantistico, tenendo conto del contesto socio economico regionale e nazionale e degli obiettivi dell’Aggiornamento del Piano. ln dettaglio, sono stati individuati tutti i rifiuti oggetto di pianificazione, misure operative e moduli organizzativi per razionalizzare la raccolta, la cernita e il trattamento dei rifiuti (art. 7, comma 2, lett. c), della direttiva), norme e requisiti tecnici generali (art. 7, comma 1, lett. b), della direttiva), disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare (art. 7, comma 1, lett. c, della direttiva), criteri di localizzazione di impianti adatti per lo smaltimento (art. 7, comma 1, lett. d) della direttiva), persone fisiche o giuridiche abilitate a procedere alla gestione dei rifiuti (art. 7, comma 2, lett. a), della direttiva), misure per favorire l'impiego di tecnologie pulite (art. 3, comma 1, lett. a) e b), della direttiva) e la produzione di prodotti riciclabili e riutilizzabili (art. 3, comma 1, lett. a) e b) della direttiva), Misure per limitare la formazione e per promuovere il recupero dei rifiuti, misure per garantire che lo smaltimento e il recupero dei rifiuti avvenga in modo responsabile, per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente (art 4, comma 1, della direttiva), per contrastare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato (art 4, comma 2, della direttiva), una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento e recupero che tenga conto delle tecnologie più perfezionate che non comportino costi eccessivi, del contesto geografico e della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti (art. 5 comma 1, primo periodo, della direttiva) per conseguire a livello regionale l'autosufficienza impiantistica nello smaltimento e nel recupero, contribuendo alla realizzazione di tale obiettivo su scala nazionale, nonché per conseguire l'obiettivo della vicinanza dello smaltimento al luogo di produzione e la limitazione della movimentazione dei rifiuti avviati allo smaltimento (art. 199, comma 3, lettera d), al fine di garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica (art. 5, comma 2, della direttiva).

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In particolare, l’aggiornamento del piano, procede con l’identificazione del sistema dei vincoli relativi alla localizzazione di nuovi impianti per lo smaltimento ed il recupero di rifiuti speciali pericolosi e non – pericolosi, fatte salve tutte le norme che disciplinano i requisiti tecnici e operativi degli impianti di gestione dei rifiuti (D.lgs 133/2005; 36/2003).

Detta identificazione è stata ispirata ai criteri di assicurare l’armonizzazione con la pianificazione per i rifiuti urbani ed il coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione regionali previsti dalla normativa vigente, ove adottati (art. 199, comma 4, del Dlgs 152/2006 s.m.i.). Essa favorisce la minimizzazione dell’impatto ambientale degli impianti e delle attività in considerazione dei vincoli ambientali, paesaggistici, naturalistici, antropologici e minimizzando i rischi per la salute umana e per l’ambiente. Prevede che la localizzazione di tutti i nuovi impianti, eccetto le discariche, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia urbanistica, avvenga in maniera privilegiata in aree industriali definite ai sensi del D.M. n. 1444/1968 come zone di tipo D, relative alle parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati (art. 196, comma 3, e 199, comma 3, lett. a), del Dlgs 152/06 s.m.i.) ovvero, in relazione alla tipologia di impianto e di attività anche in aree non industriali purché le attività siano connesse/asservite alle altre attività produttive già esistenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo deve essere ritenuta adeguata la localizzazione di impianti per il recupero degli inerti in aree ove sono in essere attività estrattive od anche attività di recupero di biogas in aree ove sono presenti attività agricole).

La valutazione di fattibilità, effettuata, si basa sull’aggiornamento del piano di gestione dei rifiuti speciali, il quale prevede la localizzazione di nuovi impianti in aree servite da viabilità, anche in considerazione dell’esigenza di ridurre gli impatti connessi ai trasporti dei rifiuti sul territorio regionale. Prevede, inoltre che gli impianti siano localizzati ad una distanza sufficiente da quelli esistenti che consenta di distinguere e individuare il responsabile di un eventuale fenomeno di inquinamento, al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci, nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga” (art.

178, commi 1 e 3, del Dlgs 152/06 s.m.i.). Definisce un quadro di sintesi che consenta l’abbinamento di ciascun vincolo/criterio ad un differente grado di prescrizione derivante dalle caratteristiche dell’area considerata e dell’attività che si intende effettuare, secondo la seguente classificazione:

-

VINCOLANTE (V): costituisce un vincolo di localizzazione;

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-

ESCLUDENTE (E): esclude la possibilità di realizzare nuovi impianti o la possibilità di realizzare modifiche sostanziali agli impianti esistenti e quando l’impianto proposto sia in contrasto con i vincoli e gli strumenti di pianificazione vigenti sulla porzione di territorio considerata;

-

PENALIZZANTE (PE): contempla la realizzazione dell’impianto soltanto dietro particolari attenzioni nella progettazione/realizzazione dello stesso, in virtù delle sensibilità ambientali rilevate. L’ente competente autorizza solo se ritiene che le criticità esistenti vengano adeguatamente superate con opere di mitigazione e compensazione dal progetto presentato;

-

PREFERENZIALE (PR): l’ubicazione dell’impianto è considerata preferenziale, in considerazione di una scelta strategica del sito, dettata da esigenze di carattere logistico, economico e ambientale.

A fronte di quanto sopra pertanto di seguito si riporta una sintesi del sistema vincolistico di riferimento in base ai differenti comparti ambientali e si esprime un giudizio in merito all’applicabilità dei criteri, giudizio basato dai dati riportati nel Certificato di Destinazione Urbanistica e/o reperiti attraverso il S.I.T.R. ed il S.I.F.

della Regione Sicilia e dallo studio geologico eseguito dal Dott. Antonio Calamita.

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Va rispettata la condizione in cui la fluttuazione della falda dal piano di campagna si mantiene a -10 m sotto il piano di campagna. Nel caso in cui si debba localizzare una discarica, nelle zone caratterizzate da falde superficiali, alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione di questa tipologia di impianti è obbligatorio allegare uno studio idrogeologico approfondito che tenga conto dei dati storici già esistenti e di quelli relativi al monitoraggio di almeno un anno che definiscano la massima escursione della falda. L’autorizzazione non potrà essere rilasciata qualora dallo studio risultasse un’escursione della falda al di sopra di -10 m dal piano campagna.

Escludente Per tutte le discariche.

Da applicare in fase di idonea scala dove è possibile applicare criteri preferenziali salvo verifica in fase esecutiva.

Non applicabile

Si precisa che dallo studio effettuato dal Dott. Antonio Calamita non si evince la presenza di falda superficiale.

Aree inserite

Penalizzante Criterio valido per tutte le tipologie di impianto.

Da applicare in fase di

macrolocalizzazion e.

Applicabile

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L’area ricade all’interno del programma di tutela delle risorse idriche e, in particolare, all’interno dell’area di ricarica dell’acquifero profondo ed all’interno dell’area di riserva ottimale dei bacini. Quale intervento mitigativo si è proceduto alla previsione di una barriera di confinamento avente un grado di impermeabilità superiore a quello richiesto dalla vigente normativa, detto intervento mitigativo, unito alla previsione di un impianto di rilevamento perdite sottotelo, di tipo geoelettrico, e con un e un diffuso e frequente campionamento e monitoraggio delle acque di falda consente di eliminare e/o limitare al minimo la presenza di eventuali fenomeni di inquinamento e/o contaminazione della stessa, rendendo altresì agevole un eventuale intervento di ripristino, mediante interventi mirati alla eliminazione di eventuali perdite di agenti inquinanti, mediante riparazione delle stesse. Oltre a quanto

sopra specificato il Piano di Sorveglianza e Controllo prevede ulteriori procedure da adottarsi in caso di contaminazione della falda.

zone di tutela assoluta (100 metri) e zone di rispetto (200 metri).

Escludente Criterio valido per tutte le tipologie di impianto.

Da applicare in fase di

Il confine catastale dell’area di intervento ha una distanza minima di 200 metri dal confine catastale dell’area, sulla quale insiste un pozzo per l’attingimento di acqua destinata al consumo umano di proprietà Girgenti Acque S.p.A, come da Piano di Sorveglianza e controllo, buona parte dei pozzi per l’attingimento di acqua destinata al consumo umano, presenti in zona saranno soggetti a verifiche periodiche mediante analisi mirate al rilevamento della eventuale presenza di inquinanti. Lo stesso piano prevede tutta una serie di procedure nel caso in cui venisse riscontrata la presenza di inquinanti all’interno delle acque campionate.

Distanza dai corsi d'acqua e dai laghi in aree di PRG.

definita dallo strumento urbanistico comunale in sede di individuazione.

Escludente Criterio valido per tutte le tipologie di impianto.

Da applicare in fase di

microlocalizzazion e.

Non applicabile

Dal Certificato di Destinazione Urbanistica non si evincono aree e/o fasce sulle quali è stato apposta detta tipologia di vincolo.

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vulnerabilità intrinseca del suolo da media a estremamente elevata.

Penalizzante Si applica agli impianti di discariche, comprese quelle di inerti e impianti di recupero e trattamento.

Da applicare in fase di

macrolocalizzazion e.

Applicabile

L’area ricade all’interno di zona a vulnerabilità intrinseca estremamente elevata. Quale intervento mitigativo si è proceduto alla previsione di una barriera di confinamento avente un grado di impermeabilità superiore a quello richiesto dalla vigente normativa, detto intervento mitigativo, unito alla previsione di un impianto di rilevamento perdite sottotelo, di tipo geoelettrico, e con un e un diffuso e frequente campionamento e monitoraggio delle acque di falda consente di eliminare e/o limitare al minimo la presenza di eventuali fenomeni di inquinamento e/o contaminazione della stessa, rendendo altresì agevole un eventuale intervento di ripristino, mediante interventi mirati alla eliminazione di eventuali perdite di agenti inquinanti, mediante riparazione delle stesse.

Oltre a quanto sopra specificato il Piano di Sorveglianza e Controllo prevede ulteriori procedure da adottarsi in caso di contaminazione della falda.

Aree soggette a modifiche che implichino consumo di suolo, ma consentiti il deposito temporaneo e l'esercizio di operazioni di smaltimento già autorizzate/comunicate all’entrata in vigore del PAI

per la durata

dell’autorizzazione

(rinnovabile fino al termine della capacità residua di conferimento autorizzato originariamente) previo, se necessario, studio di compatibilità. In presenza di fascia B di progetto, la fascia C sarà soggetta alla normativa prevista dalla B o,

Escludente Criterio valido per tutte le tipologie di impianto.

Da applicare in fase di

macrolocalizzazion e.

Da verificare in fase di

microlocalizzazion e alla scala comunale.

Non applicabile

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L’area di intervento non ricade all’intero di aree censite all’interno del P.A.I.

Aree pianificazione territoriale e urbanistica regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ivi ricadenti.

Penalizzante Criterio valido per tutte le tipologie di impianto.

Da applicare in fase di

“penalizzanti” su un

Non applicabile

territorio (es.

provinciale)

L’area di intervento non ricade all’intero di aree soggette a rischio idraulico, fasce fluviali A e B del PAI Sicilia.

Aree

Sono esclusi nuovi impianti e modifiche agli impianti esistenti che implichino consumo di suolo nelle aree interessate da: frane attive (Fa) e quiescenti (Fq), esondazioni a pericolosità elevata (Eb) e molto elevata (Ee), conoidi non protetti (Ca) e parzialmente protetti (Cp), valanghe (Ve, Vm).

Sono consentiti il deposito temporaneo e l'esercizio di operazioni di smaltimento già autorizzate/comunicate

Escludente Criterio valido per tutte le tipologie di impianto

Da applicare in fase di

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L’area di intervento non ricade all’interno di aree caratterizzate dall'instabilità del suolo: frane, esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua, trasporti di massa sui conoidi, valanghe.

Aree soggette a

Zona1: aree instabili con un elevata probabilità di coinvolgimento in tempi brevi. Zona 2: aree potenzialmente interessate dal manifestarsi di fenomeni di instabilità a modesta intensità coinvolgenti settori più ampi di quelli attualmente riconosciuti.

Aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempi di ritorno inferiori o uguali a 50 anni. Le attività di gestione dei rifiuti sono di norma vietate.

Escludente Criterio valido per tutte le tipologie di impianto.

Da applicare in fase

di

macrolo-calizzazione.

Non applicabile

L’area di intervento non ricade all’interno di aree soggette a rischio idrogeologico molto elevato in ambiente collinare, montano e in pianura. (Piano di gestione rischio alluvioni della Sicilia adottato con Del. G.R. n. 326 del 23 /12/2015).

Aree naturali

Parchi naturali regionali, riserve naturali.

Escludente Criterio valido per tutte le tipologie di impianto.

Da applicare in fase

di

macrolo-calizzazione.

Non applicabile

Dal Certificato di destinazione Urbanistica non si evince che l’area di intervento ricada all’interno di aree naturali protette e Parchi naturali (Legge 394/91 D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i.)

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Zone di protezione speciale (ZPS), Siti di importanza comunitaria (SIC) istituiti.

Territori immediatamente esterno alle aree tutelate, per una porzione pari a 300 metri misurati dal perimetro delle aree protette.

Escludente Criterio valido per tutte le

Da applicare in fase

di

macrolo-calizzazione.

Non applicabile

È stata rilevata la presenza a nord, della riserva naturale della LIPU istituita nel 2000 e circostante il Lago Arancio, bacino artificiale realizzato nel 1949, l’area di intervento si trova ad una distanza minima, misurata in linea d’aria, da determinarsi in sede di istruttoria, in quanto non esattamente determinabile dalla documentazione reperita dalla scrivente, poiché detta documentazione risulta carente della perimetrazione della stessa area, la distanza minima si presume, in questa sede, di 2198 m circa. Hanno

È stata rilevata la presenza a nord, della riserva naturale della LIPU istituita nel 2000 e circostante il Lago Arancio, bacino artificiale realizzato nel 1949, l’area di intervento si trova ad una distanza minima, misurata in linea d’aria, da determinarsi in sede di istruttoria, in quanto non esattamente determinabile dalla documentazione reperita dalla scrivente, poiché detta documentazione risulta carente della perimetrazione della stessa area, la distanza minima si presume, in questa sede, di 2198 m circa. Hanno

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